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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/12/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1122 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DI STEFANO FABIANA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in ROMA, VIA
SEBINO 32E, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. LAMANNA ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il di lue studio in
MARINO, VIA MARTIRI DI BELFIORE 101, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da per la modifica delle condizioni di separazione Parte_1
e per il divorzio da coniuge per matrimonio contratto in Roma in data 31.3.2005 e Controparte_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 25, parte 2, serie C, anno 2005. Per_ Il ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale è nata una figlia, , ad oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e che fra i coniugi è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologa del 14.10.2020. Ancora il ricorrente ha dedotto che, a seguito della Per_ separazione, la figlia è rimasta a vivere col padre nella ex casa familiare. Ha precisato di aver acquistato la quota della ex casa familiare in comproprietà con la moglie sita in Marino, Via Pietro
Micca 27 e ha rappresentato che la moglie si è trasferita in altro immobile sempre a Marino acquistato con i proventi della vendita. Ha spiegato di essere occupato come impiegato, con un reddito medio mensile di 2200,00 euro col quale deve provvedere al mantenimento proprio e della figlia. Ha dedotto che la figlia non ha più alcuna frequentazione con la madre e che il contributo di mantenimento previsto in sede di separazione in favore della moglie (400,00 euro) non è più sostenibile. Ha lamentato che la resistente, pur godendo di buone condizioni di salute, non ha fino ad oggi cercato un'occupazione che potesse renderla autonoma ed anzi ha rifiutate opportunità lavorative.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto la pronuncia di divorzio, l'assegnazione della ex casa familiare e di
“disporre la modifica delle condizioni di separazione disponendo la cessazione dell'obbligo dell'assegno di mantenimento della moglie poiché ne ha perso il diritto, in quanto indipendente economicamente, per non aver mai cercato e accettato una occupazione che potesse migliorare le sue condizioni economiche e poiché sono mutate in modo significativo le condizioni economiche del sig. , tenuto conto delle spese per la casa, per l'autovettura oltre al fatto che provvede Parte_1
Per_ direttamente e in modo esclusivo al mantenimento della figlia , studentessa e priva di occupazione, nonché a tutte le spese straordinarie”.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande, negando di aver rifiutato alcuna opportunità lavorativa e riferendo di continuare a lavorare, come già all'epoca della separazione, alle dipendenze della Simply con una Controparte_2
retribuzione mensile di appena 560,00 euro e peraltro a tempo determinato.
Ha inoltre rappresentato di essere stata “riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%” e di essere stata riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92 a causa di una patologia oncologica.
Ha dedotto di aver svolto in costanza di matrimonio attività lavorative compatibili con la cura della famiglia.
La convenuta ha, quindi, chiesto la pronuncia in punto status e: “confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Roma in Via Pietro Micca n. 27 – Roma, al sig. poiché convivente con la Pt_1
figlia; rigettare la richieste formulata dal sig. di revoca del mantenimento in favore della sig.ra Pt_1
porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno divorzile mensile CP_1
entro il giorno 5 dei ogni mese, la somma complessiva di €400,00, da adeguarsi automaticamente secondo gli indici Istat;
ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, per quanto illustrato, dedotto ed eccepito nella superiore premessa”.
All'udienza presidenziale del 25.5.2023, il ricorrente ha ulteriormente ribadito: “vivo ancora nella casa coniugale con mia figlia, casa che ormai è di mia proprietà; non sono più in grado di mantenere la controparte per l'importo di euro 400,00 a causa delle spese universitarie di mia figlia che sostengo da solo;
quando ci siamo accordati per questa cifra, mia figlia non riusciva a convivere con la madre ed io pur di allontanarla ho acconsentito, ma mi sono reso conto che non riuscivo a sostenere tale uscita, soprattutto perché per mia figlia ho dovuto sostenere molte spese;
vorrei ridurlo almeno a 200 euro. Aggiungo che la controparte mi aveva assicurato che avrebbe trovato un'occupazione nel giro di due anni, ed io le avevo trovato un posto come segretaria che non ha accettato. Ha ripreso a lavorare in palestra;
quando ci siamo separati le palestre erano chiuse e non poteva lavorare. Inoltre, prende la pensione di invalidità che prima non prendeva. Io guadagno circa 2100-2300 euro al mese netti;
pago 350 euro mensili di leasing della macchina aziendale e 100 euro al mese per il Per_ finanziamento dei mobili della camera di Ilenia;
70 euro al mese per la macchinetta di ”.
La convenuta, per parte sua, ha precisato: “lavoro come segretaria di una palestra;
durante la separazione non lavoravo perché le palestre erano chiuse;
prendo 560 euro al mese;
prendo anche la pensione di euro 312 mensili. Non partecipo alle spese di mantenimento di mia figlia”.
Con provvedimento del 26.5.2023, venivano confermate le statuizioni adottate in sede di separazione, salvo che in punto economico, disponendosi la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della resistente da euro 400,00 ad euro 100,00 “in ragione del fatto che la resistente beneficia oggi di entrate pari a complessivi euro 872,00 circa, tenuto conto della retribuzione e della pensione (vedi dichiarazioni rilasciate in sede di audizione), a fronte di quelle di cui beneficiava durante la separazione”.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha inteso evidenziare le seguenti circostanze: di aver dovuto sbloccare il TFR per euro 11.000,00 per far fronte alle spese sempre più altre, estinguere Per_ finanziamenti ed effettuare lavori di sistemazione della camera di , al fine di renderla idonea alle esigenze di una studentessa universitaria;
di aver venduto per i medesimi motivi una moto di sua proprietà; che parte della quota del suo stipendio è frutto di lavoro straordinario e della reperibilità
e, quindi, di pesanti ritmi lavorativi non ulteriormente sostenibili;
che al momento della separazione la resistente non percepiva reddito perchè la palestra presso cui era impiegata risultava chiusa a causa dell'emergenza COVID;
che non è affatto vero che in costanza di matrimonio venne chiesto alla signora di rinunciare alla propria carriera per occuparsi della famiglia, infatti era impiegata CP_1 presso OO e perse il lavoro a causa del fallimento della ditta, fu poi una sua scelta quella di non voler cercare una nuova occupazione nonostante fosse spronata in tal senso dai familiari;
che la metà della casa famigliare è stata acquista dal sig. che ha versato alla signora euro 90.000,00 Pt_1 CP_1
in modo che potesse trovare subito un nuovo appartamento.
Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza parziale di divorzio n. 1446 del 14.7.2023 e la richiesta della resistente di modificare i provvedimenti presidenziali non ha trovato accoglimento.
Nelle memorie ex art. 183 c.p.c., il ricorrente ha precisato che “è vero che nei primi anni di vita della Per_ figlia concordarono insieme che la moglie chiedesse di trasformare il suo impiego con orario part time è anche vero che, anche quando la figlia iniziò ad andare a scuola e non necessitava più della presenza continua della madre, quest'ultima non volle riprendere a lavorare full time, nemmeno allorquando, nel 2013, l'azienda Baloon-Blunauta presso cui era impiegata, dichiarò fallimento ed Ella perse il lavoro”.
L'attore ha infine dato atto che il proprio reddito è diminuito rispetto a quello percepito all'epoca della separazione.
La Sig.ra ha invece insistito che “solo dopo la nascita della figlia ha prestato attività lavorativa CP_1
part time per dedicarsi alla figlia, prima di allora prestava attività lavorativa full time. Il suo contributo determinante alla vita familiare (consapevolmente e d'intesa con il marito) sacrificando le sue aspettative di carriera, ha permesso al sig. di crescere professionalmente anche a livello Pt_1
economico”.
La convenuta ha spiegato che “sin dai tempi della separazione e pertanto anche al momento della sottoscrizione dell'accordo e tutt'oggi presta attività lavorativa per la Parte_2
presso la sede di Marino, con contratto a tempo determinato per il periodo da
[...]
ottobre a luglio, percependo una retribuzione di €560,00 mensili. Pertanto, la sig.ra per due CP_1
mesi non percepisce alcuna retribuzione. Inoltre, il contratto lavorativo è a tempo determinato e non
è esiste la certezza del suo rinnovo, con il rischio di trovarsi senza un'occupazione”. Ha rappresentato che, dovendosi sottoporre a nuovo intervento, sarebbe stata costretta a interrompere l'attività lavorativa.
Ha sottolineato che “a causa delle sue patologie si fa carico periodicamente di una molteplicità di spese per cure mediche private non ricoperte dal servizio sanitario nazionale”.
Nel corso del giudizio la convenuta ha dato atto: “la sig.ra è stata ricoverata in data 26.02.2024 CP_1
presso l'Ospedale Regina Elena di San Gallicano per sottoporsi nuovamente ad intervento chirurgico, come si evince dalla lettera di dimissione ospedaliera del 29.02.2024 …Per tale situazione di salute la sig.ra ha dovuto interrompere ogni prestazione lavorativa con l' CP_1 Parte_2
presso la quale era dipendente, come da lettera di risoluzione anticipata del contratto di
[...]
collaborazione …, pertanto, dalla data di cessazione dell'attività lavorativa non percepisce alcuna retribuzione”.
Il ricorrente ha replicato: “sembrerebbe essersi sottoposta volontariamente a un intervento chirurgico
(estetico) di ricostruzione del seno a febbraio, comprensibilmente si è sottoposta a un intervento necessario per una ripresa a psicologica, dopo aver affrontato la sua malattia, ma si tratta pur sempre di un intervento che richiede tempi abbastanza brevi di guarigione e che non dovrebbe comportare alcuna conseguenza o inabilità a svolgere attività lavorativa di segreteria”.
Rigettate le istanze istruttorie delle parti con ordinanza del 19.9.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, da ultimo, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo già intervenuta sentenza parziale in punto status, in questa sede restano da esaminare le domande accessorie delle parti e segnatamente la domanda di assegnazione della ex casa familiare, la domanda di modifica delle condizioni di separazione relativamente al contributo economico previsto in favore della Sig.ra e la domanda di assegno divorzile. Controparte_1
Per_ E' appena il caso di osservare che la figlia è ormai maggiorenne, talché nulla va disposto in punto, affido, collocazione e visita. Con riguardo al suo mantenimento, nulla è stato chiesto dall'attore che di fatto si è impegnato a provvedere economicamente, in via esclusiva, ad ogni sua esigenza.
Ciò posto, la domanda di assegnazione della ex casa familiare al ricorrente va senz'altro accolta, non solo e non tanto perché è stata proposta congiuntamente da entrambe le parti, ma soprattutto Per_ perché è la casa dove è rimasta a vivere insieme al genitore la figlia , maggiorenne ma pacificamente non autonoma sul piano economico.
Rispetto alla questione economica, giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio. L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio.
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6
Legge 898/1970.
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal (ex) coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, n. 5148).
Ora, nel caso di specie le parti sono sposate dal 2005. Nel 2020 è intervenuta la separazione. Dalla loro unione, antecedente al matrimonio, è nata una figlia.
Il ricorrente oggi ha 61 anni e la resistente ne ha 62 e, peraltro, si trova in condizioni di salute precarie.
La posizione economica delle parti è la seguente.
Il ricorrente ha depositato Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2019 dal quale risulta un reddito netto di 34.747,00 euro;
Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2020 dal quale risulta un reddito netto di 33.115,00 euro;
Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2021 dal quale risulta un reddito netto di
34.301,00 euro.
Si evidenzia che stato assunto dalla in data 1.9.2021, dunque, i redditi Parte_1 Controparte_3
di cui ai Mod. 730 sopra indicati si riferiscono sostanzialmente all'epoca antecedente al cambio di attività lavorativa e dimostrano che all'epoca il reddito medio del ricorrente era pari (su 12 mensilità)
a circa 2800,00 euro.
Il ricorrente ha depositato le buste paga di novembre 2022 (2482,56 euro), dicembre 2022 (2487,71 euro), gennaio 2023 (2511,46 euro), febbraio 2023 (2674,67 euro), marzo 2023 (2533,55 euro), aprile
2023 (2345,65 euro). Le retribuzioni appena indicate si riferiscono al rapporto di lavoro fra il e Pt_1
la e sembrano confermare un decremento rispetto a quanto percepito all'epoca Controparte_4
della separazione.
In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha prodotto comunicazione della
Società datrice di lavoro da cui risulta l'avvio della CIGO dal 7.10.2024 per 13 settimane consecutive.
L'uomo ha lamentato, in conseguenza, una riduzione delle retribuzioni percepite.
Tuttavia, il ricorrente ha depositato anche le buste paga da gennaio a settembre 2025 le quali non confermano un decremento delle retribuzioni percepite dalla che anzi appaiono senz'altro CP_4
maggiori di quelle indicate nelle buste paga del 2022 e 2023 già in atti: gennaio 2025 pari a 2.895,27 euro, febbraio 2025 pari a 2.445,23 euro, marzo 2025 pari a 2.571,91 euro, aprile 2025 pari a
2.532,41, maggio 2025 pari a 2.835,89 euro, giugno 2025 pari a 4.437,65 euro, luglio 2025 pari a
3.892,38 euro, agosto 2025 pari a 3.138,35 euro, settembre 2025 pari a 2.704,22 euro, ottobre 2025
2.820,21 euro.
Il ricorrente ha altresì dedotto che il 14 settembre 2024 il sig. ha dovuto riconsegnare l'auto Pt_1
aziendale e provvedere ad acquistarne una contraendo, a suo dire, un prestito personale Parte_3
con rata di circa 310,00 euro mensili per 10 anni. Il contratto di finanziamento in
[...] questione, però, risulta stipulato soltanto in data 14.3.2025 e non vi è evidenza delle ragioni sottese alla sua stipula. L'uomo ha dedotto che l'acquisto di una nuova auto comporterà ulteriori oneri per manutenzione, bollo, assicurazione, ecc.
L'attore ha depositato gli estratti del conto personale acceso presso relativi al mese Parte_3
di dicembre 2022, una e-mail nella quale si comunica che l'anticipo del TFR sarebbe stato processato nel cedolino di febbraio 2022 (non si precisa per quale importo) e documentazioni attinente alle Per_ spese sostenute nell'interesse della figlia , per sé, per la casa e per il Condominio.
Ha poi allegato prossimi incrementi delle sue spese correnti che, però, in quanto future ed eventuali in questa sede non possono costituire oggetto di valutazione.
Il non è gravato da oneri alloggiativi. Pt_1
La resistente ha versato in atti:
*il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 27.3.2021 (successivo alla separazione) col quale la è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai CP_1
sensi dell'art. 3 L. 104/1992;
*il verbale della Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile del 27.3.2021 che ha dichiarato la “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%”. Conviene osservare fin d'ora CP_1
che, malgrado tale dichiarata inabilità lavorativa, è pacifico che la resistente abbia sempre prestato attività lavorativa, come ben può evincersi dalle certificazioni uniche che la stessa ha versato in atti e che verranno di seguito menzionate;
*il verbale della per l'accertamento dell'invalidità civile del 29.7.2025 che ha dichiarato la CP_1
invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%, con revisione a luglio 2026;
*la comunicazione obbligatoria di assunzione dalla quale risulta che la stessa dal 19.11.2022 al
31.7.2023 ha prestato attività di collaborazione coordinata e continuativa per la
[...]
; Parte_4
*la certificazione relativa all'anno d'imposta 2020 da cui risulta un reddito da lavoro di 3917,00 euro erogato dalla Parte_2
*la certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito da lavoro di 6.200,00 euro erogato da Sport e Salute Spa;
*la certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito da lavoro di 1120,00 euro (la era stata assunta dalla il 19.11.2022); CP_1 Parte_2
*il contratto di acquisto della casa che la convenuta ha adibito a propria attuale residenza. Il prezzo d'acquisto risulta pari a 93.000,00 euro e, dunque, deve ritenersi che sia effettivamente stato pagato con i proventi della vendita del 50% della casa coniugale (circostanza non contestata dalla convenuta). La dunque, non è gravata da oneri alloggiativi;
CP_1
*gli estratti del conto personale acceso presso Unicredit relativi al 2022. Da tali estratti emerge che al 31.12.2021 il saldo del conto era pari a 108.894,81 euro, al 31.3.2022 il saldo era pari a 14.573,37 euro. Fra gli accrediti si segnala in data 7.1.2022 il versamento di 7760,00 euro in contanti;
ci sono poi gli accrediti della pensione e del contributo di mantenimento pagato dal Fra gli addebiti ci Pt_1
sono le spese per l'acquisto dell'immobile adibito a residenza.
Al 31.3.2022 il saldo del conto era pari ad oltre 14.573,37 euro e al 30.6.2022 era pari a 14.975,15 euro, benché gli unici accrediti mensili siano costituiti dalla pensione (291,98 euro) e dal contributo di mantenimento pagato dall'ex coniuge (400,00 euro all'epoca).
Al 30.6.2022 il saldo era pari a 14.975,15 euro. al 30.9.2022 il saldo era parti a 16626,46 euro;
anche in tal caso gli unici accrediti sono stati in data 1.7.2022 la pensione di 491,98 euro, in data 11.7.2022 il contributo di separazione, in data 1.8.2022 la pensione di 291,98 euro, in data 9.8.2022 il contributo di separazione, in data 1.9.2022 la pensione di 291,98 euro, in data 8.9.2022 il contributo di separazione, in data 29.9.2022 un bonifico dall'Enel di 46,83 euro.
La circostanza che per ben due trimestri il saldo del conto non sia stato intaccato ed anzi si sia incrementato, malgrado gli accrediti invero modesti, non può che essere indicativo del fatto che per le spese di vita quotidiana la convenuta ha potuto attingere ad altre risorse;
in tal senso depone anche il versamento di denaro contante per oltre 7700,00 euro a gennaio 2022.
Al 30.9.2022 il saldo era pari a 16626,46 euro e al 31.12.2022 era pari a 8318,30 euro, ma solo perché
a fronte dell'accredito della pensione per 297,82 euro in data 3.10.2022, dell'accredito del contributo di separazione di 400,00 euro in data 11.10.2022 e 11.11.2022 e dell'accredito della pensione per
454,09 euro in data 2.11.2022, vi è stato l'addebito di un assegno per ben 10.000,00 euro in data
27.12.2022, emesso non è dato sapere per far fronte a quale spesa;
*le buste paga emesse dalla da novembre 2022 ad aprile 2023, sempre per 560,00 Parte_2
euro;
*il prospetto paga del mese di settembre 2025 emesso dalla Da tale prospetto (oltre Parte_2
che dalla comunicazione obbligatoria di assunzione) risulta che la donna è stata assunta come collaboratrice amministrativo, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dal 9.1.2025 e fino al 31.12.2025. Il compenso è pari a 400,00 euro;
*documentazione medica fra cui si segnalano le dimissioni del 29.2.2024 dall'ospedale Regina Elena ove la è stata ricoverata dal 26.2.2024 per “ricostruzione mammaria sinistra e lesione B3 CP_1 mammella destra”. Fra la documentazione medica si segnala anche la certificazione del CSM di Rieti del 24.5.2025 da cui emerge una diagnosi di depressione endoreattiva di grado medio-grave, disturbo d'ansia generalizzato;
*risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa comunicata dalla alla CP_1
(il rapporto era in essere dall'1.10.2023 e doveva proseguire fino al 31.7.2024). Il Parte_2
rapporto è però stato riavviato in data 9.1.2025 e fino al 31.12.2025.
Nel complesso, si osserva che la resistente ha dimostrato di avere capacità lavorativa di fatto, malgrado la certificata inabilità lavorativa totale.
Oggi comunque la sua capacità lavorativa è stata valutata come ridotta all'80%, ma non inesistente.
Non sopporta oneri alloggiativi e non sopporta alcuna spesa per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia.
Ha dimostrato di disporre di risorse ulteriori a quelle dichiarate con le quali provvede alle proprie esigenze di vita, tanto che il saldo del conto personale non è stato intaccato, se non quando la donna ha affrontato le spese per l'acquisto dell'abitazione di proprietà.
Ed allora, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, pare doversi riconoscere a un assegno divorzile anche con funzione assistenziale, considerato che per le di lei Controparte_1
condizioni di invalidità e per l'attività lavorativa svolta, ella ragionevolmente non riuscirà a maturare i requisiti per beneficiare della pensione.
A ciò si aggiunga che lo stesso ha ammesso che per provvedere all'accudimento della figlioletta, Pt_1
quando era piccola, entrambi avevano concordato che la donna lavorasse soltanto a tempo parziale.
Né vi è prova che il rapporto non sia poi tornato a tempo pieno per volontà della Il fallimento CP_1
della Società per la quale la era occupata è poi circostanza certamente non imputabile alla CP_1
resistente. Né vi è prova che dal 2013 in avanti la donna non abbia lavorato per sua volontà. Emerge invece che già nel 2020 lavorava, dimostrando buone capacità di inserimento nel mercato del lavoro.
Va allora posto a carico di un assegno divorzile pari a 100,00 euro, annualmente Parte_1
rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1446 del 14.7.2023.
A decorrere dalla proposizione della domanda e fino al passaggio in giudicato della predetta sentenza di divorzio, va previsto che le condizioni divorzili siano modificate in punto economico, disponendo che il contributo di mantenimento in favore di ed a carico di sia ridotto a Controparte_1 Parte_1
100,00 euro.
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, considerata la sentenza n. 1446 del 14.7.2023. così provvede:
- dispone l'assegnazione della ex casa familiare a Parte_1
- pone a carico di un assegno divorzile pari a 100,00 euro, annualmente rivalutabili Parte_1
secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1446 del 14.7.2023;
- modifica le condizioni della separazione vigenti a decorrere dalla domanda e fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio n. 1446 del 14.7.2023, disponendo che il contributo di mantenimento in favore di ed a carico di sia ridotto a 100,00 euro Controparte_1 Parte_1
mensili;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1122 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DI STEFANO FABIANA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in ROMA, VIA
SEBINO 32E, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. LAMANNA ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il di lue studio in
MARINO, VIA MARTIRI DI BELFIORE 101, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da per la modifica delle condizioni di separazione Parte_1
e per il divorzio da coniuge per matrimonio contratto in Roma in data 31.3.2005 e Controparte_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 25, parte 2, serie C, anno 2005. Per_ Il ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale è nata una figlia, , ad oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e che fra i coniugi è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologa del 14.10.2020. Ancora il ricorrente ha dedotto che, a seguito della Per_ separazione, la figlia è rimasta a vivere col padre nella ex casa familiare. Ha precisato di aver acquistato la quota della ex casa familiare in comproprietà con la moglie sita in Marino, Via Pietro
Micca 27 e ha rappresentato che la moglie si è trasferita in altro immobile sempre a Marino acquistato con i proventi della vendita. Ha spiegato di essere occupato come impiegato, con un reddito medio mensile di 2200,00 euro col quale deve provvedere al mantenimento proprio e della figlia. Ha dedotto che la figlia non ha più alcuna frequentazione con la madre e che il contributo di mantenimento previsto in sede di separazione in favore della moglie (400,00 euro) non è più sostenibile. Ha lamentato che la resistente, pur godendo di buone condizioni di salute, non ha fino ad oggi cercato un'occupazione che potesse renderla autonoma ed anzi ha rifiutate opportunità lavorative.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto la pronuncia di divorzio, l'assegnazione della ex casa familiare e di
“disporre la modifica delle condizioni di separazione disponendo la cessazione dell'obbligo dell'assegno di mantenimento della moglie poiché ne ha perso il diritto, in quanto indipendente economicamente, per non aver mai cercato e accettato una occupazione che potesse migliorare le sue condizioni economiche e poiché sono mutate in modo significativo le condizioni economiche del sig. , tenuto conto delle spese per la casa, per l'autovettura oltre al fatto che provvede Parte_1
Per_ direttamente e in modo esclusivo al mantenimento della figlia , studentessa e priva di occupazione, nonché a tutte le spese straordinarie”.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande, negando di aver rifiutato alcuna opportunità lavorativa e riferendo di continuare a lavorare, come già all'epoca della separazione, alle dipendenze della Simply con una Controparte_2
retribuzione mensile di appena 560,00 euro e peraltro a tempo determinato.
Ha inoltre rappresentato di essere stata “riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%” e di essere stata riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92 a causa di una patologia oncologica.
Ha dedotto di aver svolto in costanza di matrimonio attività lavorative compatibili con la cura della famiglia.
La convenuta ha, quindi, chiesto la pronuncia in punto status e: “confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Roma in Via Pietro Micca n. 27 – Roma, al sig. poiché convivente con la Pt_1
figlia; rigettare la richieste formulata dal sig. di revoca del mantenimento in favore della sig.ra Pt_1
porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno divorzile mensile CP_1
entro il giorno 5 dei ogni mese, la somma complessiva di €400,00, da adeguarsi automaticamente secondo gli indici Istat;
ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, per quanto illustrato, dedotto ed eccepito nella superiore premessa”.
All'udienza presidenziale del 25.5.2023, il ricorrente ha ulteriormente ribadito: “vivo ancora nella casa coniugale con mia figlia, casa che ormai è di mia proprietà; non sono più in grado di mantenere la controparte per l'importo di euro 400,00 a causa delle spese universitarie di mia figlia che sostengo da solo;
quando ci siamo accordati per questa cifra, mia figlia non riusciva a convivere con la madre ed io pur di allontanarla ho acconsentito, ma mi sono reso conto che non riuscivo a sostenere tale uscita, soprattutto perché per mia figlia ho dovuto sostenere molte spese;
vorrei ridurlo almeno a 200 euro. Aggiungo che la controparte mi aveva assicurato che avrebbe trovato un'occupazione nel giro di due anni, ed io le avevo trovato un posto come segretaria che non ha accettato. Ha ripreso a lavorare in palestra;
quando ci siamo separati le palestre erano chiuse e non poteva lavorare. Inoltre, prende la pensione di invalidità che prima non prendeva. Io guadagno circa 2100-2300 euro al mese netti;
pago 350 euro mensili di leasing della macchina aziendale e 100 euro al mese per il Per_ finanziamento dei mobili della camera di Ilenia;
70 euro al mese per la macchinetta di ”.
La convenuta, per parte sua, ha precisato: “lavoro come segretaria di una palestra;
durante la separazione non lavoravo perché le palestre erano chiuse;
prendo 560 euro al mese;
prendo anche la pensione di euro 312 mensili. Non partecipo alle spese di mantenimento di mia figlia”.
Con provvedimento del 26.5.2023, venivano confermate le statuizioni adottate in sede di separazione, salvo che in punto economico, disponendosi la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della resistente da euro 400,00 ad euro 100,00 “in ragione del fatto che la resistente beneficia oggi di entrate pari a complessivi euro 872,00 circa, tenuto conto della retribuzione e della pensione (vedi dichiarazioni rilasciate in sede di audizione), a fronte di quelle di cui beneficiava durante la separazione”.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha inteso evidenziare le seguenti circostanze: di aver dovuto sbloccare il TFR per euro 11.000,00 per far fronte alle spese sempre più altre, estinguere Per_ finanziamenti ed effettuare lavori di sistemazione della camera di , al fine di renderla idonea alle esigenze di una studentessa universitaria;
di aver venduto per i medesimi motivi una moto di sua proprietà; che parte della quota del suo stipendio è frutto di lavoro straordinario e della reperibilità
e, quindi, di pesanti ritmi lavorativi non ulteriormente sostenibili;
che al momento della separazione la resistente non percepiva reddito perchè la palestra presso cui era impiegata risultava chiusa a causa dell'emergenza COVID;
che non è affatto vero che in costanza di matrimonio venne chiesto alla signora di rinunciare alla propria carriera per occuparsi della famiglia, infatti era impiegata CP_1 presso OO e perse il lavoro a causa del fallimento della ditta, fu poi una sua scelta quella di non voler cercare una nuova occupazione nonostante fosse spronata in tal senso dai familiari;
che la metà della casa famigliare è stata acquista dal sig. che ha versato alla signora euro 90.000,00 Pt_1 CP_1
in modo che potesse trovare subito un nuovo appartamento.
Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza parziale di divorzio n. 1446 del 14.7.2023 e la richiesta della resistente di modificare i provvedimenti presidenziali non ha trovato accoglimento.
Nelle memorie ex art. 183 c.p.c., il ricorrente ha precisato che “è vero che nei primi anni di vita della Per_ figlia concordarono insieme che la moglie chiedesse di trasformare il suo impiego con orario part time è anche vero che, anche quando la figlia iniziò ad andare a scuola e non necessitava più della presenza continua della madre, quest'ultima non volle riprendere a lavorare full time, nemmeno allorquando, nel 2013, l'azienda Baloon-Blunauta presso cui era impiegata, dichiarò fallimento ed Ella perse il lavoro”.
L'attore ha infine dato atto che il proprio reddito è diminuito rispetto a quello percepito all'epoca della separazione.
La Sig.ra ha invece insistito che “solo dopo la nascita della figlia ha prestato attività lavorativa CP_1
part time per dedicarsi alla figlia, prima di allora prestava attività lavorativa full time. Il suo contributo determinante alla vita familiare (consapevolmente e d'intesa con il marito) sacrificando le sue aspettative di carriera, ha permesso al sig. di crescere professionalmente anche a livello Pt_1
economico”.
La convenuta ha spiegato che “sin dai tempi della separazione e pertanto anche al momento della sottoscrizione dell'accordo e tutt'oggi presta attività lavorativa per la Parte_2
presso la sede di Marino, con contratto a tempo determinato per il periodo da
[...]
ottobre a luglio, percependo una retribuzione di €560,00 mensili. Pertanto, la sig.ra per due CP_1
mesi non percepisce alcuna retribuzione. Inoltre, il contratto lavorativo è a tempo determinato e non
è esiste la certezza del suo rinnovo, con il rischio di trovarsi senza un'occupazione”. Ha rappresentato che, dovendosi sottoporre a nuovo intervento, sarebbe stata costretta a interrompere l'attività lavorativa.
Ha sottolineato che “a causa delle sue patologie si fa carico periodicamente di una molteplicità di spese per cure mediche private non ricoperte dal servizio sanitario nazionale”.
Nel corso del giudizio la convenuta ha dato atto: “la sig.ra è stata ricoverata in data 26.02.2024 CP_1
presso l'Ospedale Regina Elena di San Gallicano per sottoporsi nuovamente ad intervento chirurgico, come si evince dalla lettera di dimissione ospedaliera del 29.02.2024 …Per tale situazione di salute la sig.ra ha dovuto interrompere ogni prestazione lavorativa con l' CP_1 Parte_2
presso la quale era dipendente, come da lettera di risoluzione anticipata del contratto di
[...]
collaborazione …, pertanto, dalla data di cessazione dell'attività lavorativa non percepisce alcuna retribuzione”.
Il ricorrente ha replicato: “sembrerebbe essersi sottoposta volontariamente a un intervento chirurgico
(estetico) di ricostruzione del seno a febbraio, comprensibilmente si è sottoposta a un intervento necessario per una ripresa a psicologica, dopo aver affrontato la sua malattia, ma si tratta pur sempre di un intervento che richiede tempi abbastanza brevi di guarigione e che non dovrebbe comportare alcuna conseguenza o inabilità a svolgere attività lavorativa di segreteria”.
Rigettate le istanze istruttorie delle parti con ordinanza del 19.9.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, da ultimo, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo già intervenuta sentenza parziale in punto status, in questa sede restano da esaminare le domande accessorie delle parti e segnatamente la domanda di assegnazione della ex casa familiare, la domanda di modifica delle condizioni di separazione relativamente al contributo economico previsto in favore della Sig.ra e la domanda di assegno divorzile. Controparte_1
Per_ E' appena il caso di osservare che la figlia è ormai maggiorenne, talché nulla va disposto in punto, affido, collocazione e visita. Con riguardo al suo mantenimento, nulla è stato chiesto dall'attore che di fatto si è impegnato a provvedere economicamente, in via esclusiva, ad ogni sua esigenza.
Ciò posto, la domanda di assegnazione della ex casa familiare al ricorrente va senz'altro accolta, non solo e non tanto perché è stata proposta congiuntamente da entrambe le parti, ma soprattutto Per_ perché è la casa dove è rimasta a vivere insieme al genitore la figlia , maggiorenne ma pacificamente non autonoma sul piano economico.
Rispetto alla questione economica, giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio. L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio.
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6
Legge 898/1970.
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal (ex) coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, n. 5148).
Ora, nel caso di specie le parti sono sposate dal 2005. Nel 2020 è intervenuta la separazione. Dalla loro unione, antecedente al matrimonio, è nata una figlia.
Il ricorrente oggi ha 61 anni e la resistente ne ha 62 e, peraltro, si trova in condizioni di salute precarie.
La posizione economica delle parti è la seguente.
Il ricorrente ha depositato Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2019 dal quale risulta un reddito netto di 34.747,00 euro;
Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2020 dal quale risulta un reddito netto di 33.115,00 euro;
Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2021 dal quale risulta un reddito netto di
34.301,00 euro.
Si evidenzia che stato assunto dalla in data 1.9.2021, dunque, i redditi Parte_1 Controparte_3
di cui ai Mod. 730 sopra indicati si riferiscono sostanzialmente all'epoca antecedente al cambio di attività lavorativa e dimostrano che all'epoca il reddito medio del ricorrente era pari (su 12 mensilità)
a circa 2800,00 euro.
Il ricorrente ha depositato le buste paga di novembre 2022 (2482,56 euro), dicembre 2022 (2487,71 euro), gennaio 2023 (2511,46 euro), febbraio 2023 (2674,67 euro), marzo 2023 (2533,55 euro), aprile
2023 (2345,65 euro). Le retribuzioni appena indicate si riferiscono al rapporto di lavoro fra il e Pt_1
la e sembrano confermare un decremento rispetto a quanto percepito all'epoca Controparte_4
della separazione.
In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha prodotto comunicazione della
Società datrice di lavoro da cui risulta l'avvio della CIGO dal 7.10.2024 per 13 settimane consecutive.
L'uomo ha lamentato, in conseguenza, una riduzione delle retribuzioni percepite.
Tuttavia, il ricorrente ha depositato anche le buste paga da gennaio a settembre 2025 le quali non confermano un decremento delle retribuzioni percepite dalla che anzi appaiono senz'altro CP_4
maggiori di quelle indicate nelle buste paga del 2022 e 2023 già in atti: gennaio 2025 pari a 2.895,27 euro, febbraio 2025 pari a 2.445,23 euro, marzo 2025 pari a 2.571,91 euro, aprile 2025 pari a
2.532,41, maggio 2025 pari a 2.835,89 euro, giugno 2025 pari a 4.437,65 euro, luglio 2025 pari a
3.892,38 euro, agosto 2025 pari a 3.138,35 euro, settembre 2025 pari a 2.704,22 euro, ottobre 2025
2.820,21 euro.
Il ricorrente ha altresì dedotto che il 14 settembre 2024 il sig. ha dovuto riconsegnare l'auto Pt_1
aziendale e provvedere ad acquistarne una contraendo, a suo dire, un prestito personale Parte_3
con rata di circa 310,00 euro mensili per 10 anni. Il contratto di finanziamento in
[...] questione, però, risulta stipulato soltanto in data 14.3.2025 e non vi è evidenza delle ragioni sottese alla sua stipula. L'uomo ha dedotto che l'acquisto di una nuova auto comporterà ulteriori oneri per manutenzione, bollo, assicurazione, ecc.
L'attore ha depositato gli estratti del conto personale acceso presso relativi al mese Parte_3
di dicembre 2022, una e-mail nella quale si comunica che l'anticipo del TFR sarebbe stato processato nel cedolino di febbraio 2022 (non si precisa per quale importo) e documentazioni attinente alle Per_ spese sostenute nell'interesse della figlia , per sé, per la casa e per il Condominio.
Ha poi allegato prossimi incrementi delle sue spese correnti che, però, in quanto future ed eventuali in questa sede non possono costituire oggetto di valutazione.
Il non è gravato da oneri alloggiativi. Pt_1
La resistente ha versato in atti:
*il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 27.3.2021 (successivo alla separazione) col quale la è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai CP_1
sensi dell'art. 3 L. 104/1992;
*il verbale della Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile del 27.3.2021 che ha dichiarato la “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%”. Conviene osservare fin d'ora CP_1
che, malgrado tale dichiarata inabilità lavorativa, è pacifico che la resistente abbia sempre prestato attività lavorativa, come ben può evincersi dalle certificazioni uniche che la stessa ha versato in atti e che verranno di seguito menzionate;
*il verbale della per l'accertamento dell'invalidità civile del 29.7.2025 che ha dichiarato la CP_1
invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%, con revisione a luglio 2026;
*la comunicazione obbligatoria di assunzione dalla quale risulta che la stessa dal 19.11.2022 al
31.7.2023 ha prestato attività di collaborazione coordinata e continuativa per la
[...]
; Parte_4
*la certificazione relativa all'anno d'imposta 2020 da cui risulta un reddito da lavoro di 3917,00 euro erogato dalla Parte_2
*la certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito da lavoro di 6.200,00 euro erogato da Sport e Salute Spa;
*la certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito da lavoro di 1120,00 euro (la era stata assunta dalla il 19.11.2022); CP_1 Parte_2
*il contratto di acquisto della casa che la convenuta ha adibito a propria attuale residenza. Il prezzo d'acquisto risulta pari a 93.000,00 euro e, dunque, deve ritenersi che sia effettivamente stato pagato con i proventi della vendita del 50% della casa coniugale (circostanza non contestata dalla convenuta). La dunque, non è gravata da oneri alloggiativi;
CP_1
*gli estratti del conto personale acceso presso Unicredit relativi al 2022. Da tali estratti emerge che al 31.12.2021 il saldo del conto era pari a 108.894,81 euro, al 31.3.2022 il saldo era pari a 14.573,37 euro. Fra gli accrediti si segnala in data 7.1.2022 il versamento di 7760,00 euro in contanti;
ci sono poi gli accrediti della pensione e del contributo di mantenimento pagato dal Fra gli addebiti ci Pt_1
sono le spese per l'acquisto dell'immobile adibito a residenza.
Al 31.3.2022 il saldo del conto era pari ad oltre 14.573,37 euro e al 30.6.2022 era pari a 14.975,15 euro, benché gli unici accrediti mensili siano costituiti dalla pensione (291,98 euro) e dal contributo di mantenimento pagato dall'ex coniuge (400,00 euro all'epoca).
Al 30.6.2022 il saldo era pari a 14.975,15 euro. al 30.9.2022 il saldo era parti a 16626,46 euro;
anche in tal caso gli unici accrediti sono stati in data 1.7.2022 la pensione di 491,98 euro, in data 11.7.2022 il contributo di separazione, in data 1.8.2022 la pensione di 291,98 euro, in data 9.8.2022 il contributo di separazione, in data 1.9.2022 la pensione di 291,98 euro, in data 8.9.2022 il contributo di separazione, in data 29.9.2022 un bonifico dall'Enel di 46,83 euro.
La circostanza che per ben due trimestri il saldo del conto non sia stato intaccato ed anzi si sia incrementato, malgrado gli accrediti invero modesti, non può che essere indicativo del fatto che per le spese di vita quotidiana la convenuta ha potuto attingere ad altre risorse;
in tal senso depone anche il versamento di denaro contante per oltre 7700,00 euro a gennaio 2022.
Al 30.9.2022 il saldo era pari a 16626,46 euro e al 31.12.2022 era pari a 8318,30 euro, ma solo perché
a fronte dell'accredito della pensione per 297,82 euro in data 3.10.2022, dell'accredito del contributo di separazione di 400,00 euro in data 11.10.2022 e 11.11.2022 e dell'accredito della pensione per
454,09 euro in data 2.11.2022, vi è stato l'addebito di un assegno per ben 10.000,00 euro in data
27.12.2022, emesso non è dato sapere per far fronte a quale spesa;
*le buste paga emesse dalla da novembre 2022 ad aprile 2023, sempre per 560,00 Parte_2
euro;
*il prospetto paga del mese di settembre 2025 emesso dalla Da tale prospetto (oltre Parte_2
che dalla comunicazione obbligatoria di assunzione) risulta che la donna è stata assunta come collaboratrice amministrativo, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dal 9.1.2025 e fino al 31.12.2025. Il compenso è pari a 400,00 euro;
*documentazione medica fra cui si segnalano le dimissioni del 29.2.2024 dall'ospedale Regina Elena ove la è stata ricoverata dal 26.2.2024 per “ricostruzione mammaria sinistra e lesione B3 CP_1 mammella destra”. Fra la documentazione medica si segnala anche la certificazione del CSM di Rieti del 24.5.2025 da cui emerge una diagnosi di depressione endoreattiva di grado medio-grave, disturbo d'ansia generalizzato;
*risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa comunicata dalla alla CP_1
(il rapporto era in essere dall'1.10.2023 e doveva proseguire fino al 31.7.2024). Il Parte_2
rapporto è però stato riavviato in data 9.1.2025 e fino al 31.12.2025.
Nel complesso, si osserva che la resistente ha dimostrato di avere capacità lavorativa di fatto, malgrado la certificata inabilità lavorativa totale.
Oggi comunque la sua capacità lavorativa è stata valutata come ridotta all'80%, ma non inesistente.
Non sopporta oneri alloggiativi e non sopporta alcuna spesa per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia.
Ha dimostrato di disporre di risorse ulteriori a quelle dichiarate con le quali provvede alle proprie esigenze di vita, tanto che il saldo del conto personale non è stato intaccato, se non quando la donna ha affrontato le spese per l'acquisto dell'abitazione di proprietà.
Ed allora, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, pare doversi riconoscere a un assegno divorzile anche con funzione assistenziale, considerato che per le di lei Controparte_1
condizioni di invalidità e per l'attività lavorativa svolta, ella ragionevolmente non riuscirà a maturare i requisiti per beneficiare della pensione.
A ciò si aggiunga che lo stesso ha ammesso che per provvedere all'accudimento della figlioletta, Pt_1
quando era piccola, entrambi avevano concordato che la donna lavorasse soltanto a tempo parziale.
Né vi è prova che il rapporto non sia poi tornato a tempo pieno per volontà della Il fallimento CP_1
della Società per la quale la era occupata è poi circostanza certamente non imputabile alla CP_1
resistente. Né vi è prova che dal 2013 in avanti la donna non abbia lavorato per sua volontà. Emerge invece che già nel 2020 lavorava, dimostrando buone capacità di inserimento nel mercato del lavoro.
Va allora posto a carico di un assegno divorzile pari a 100,00 euro, annualmente Parte_1
rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1446 del 14.7.2023.
A decorrere dalla proposizione della domanda e fino al passaggio in giudicato della predetta sentenza di divorzio, va previsto che le condizioni divorzili siano modificate in punto economico, disponendo che il contributo di mantenimento in favore di ed a carico di sia ridotto a Controparte_1 Parte_1
100,00 euro.
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, considerata la sentenza n. 1446 del 14.7.2023. così provvede:
- dispone l'assegnazione della ex casa familiare a Parte_1
- pone a carico di un assegno divorzile pari a 100,00 euro, annualmente rivalutabili Parte_1
secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1446 del 14.7.2023;
- modifica le condizioni della separazione vigenti a decorrere dalla domanda e fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio n. 1446 del 14.7.2023, disponendo che il contributo di mantenimento in favore di ed a carico di sia ridotto a 100,00 euro Controparte_1 Parte_1
mensili;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera