Sentenza 21 giugno 1969
Massime • 7
Le commissioni tributarie presentano i caratteri tipici della giurisdizione, perche la loro attivita e rivolta esclusivamente all'applicazione della legge al caso concreto in base alla obbiettiva considerazione dei fatti, col compito di rendere giustizia, ossia di tradurre imparzialmente in atto i precetti della legge con esclusione di qualsiasi discrezionalita per la posizione di eguaglianza, garantita dalle norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa, della amministrazione e del contribuente di fronte alla legge e per le forme del procedimento, allineate alla disciplina dettata dal codice di procedura civile. ( V. 2175-69, mass. N.341491).*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale (sentenza n. 30 del 21 febbraio 1967 della Corte costituzionale) della composizione della giunta provinciale amministrativa in Sede tributaria non opera, per il principio di economia e di conservazione nel campo processuale, rispetto alle decisioni prese dalla gpa anteriormente alla pronuncia di illegittimita della sua composizione e rispetto alle quali il processo e proseguito in Sede di gravame dinanzi alla commissione centrale delle imposte. ( V. 2072-68 1546-68 1521-68).*
L'attuale ordinamento in tema di controversie tributarie, pur accordando a talune categorie di controversie una doppia tutela (dinanzi alle commissioni e dinanzi al giudice ordinario), ossia una protezione anomala assai piu ampia di quella normalmente accordata dall'ordinamento giuridico ai diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione, non lascia tali diritti sprovvisti di tutela giurisdizionale nelle controversie estimative, e, pertanto, dalla soluzione dall'ordinamento medesimo adottata non puo trarsi valido argomento per negare natura di organi giurisdizionali alle commissioni tributarie. Nell'ipotesi in cui e accordata doppia tutela, si tratta di due giudizi, quello dinanzi alle commissioni e quello dinanzi ai giudici ordinari, completamente autonomi e non concorrenti, perche il secondo puo svolgersi soltanto quando il primo sia definito ed ha ad oggetto il Sindacato della legittimita dell'atto di imposizione gia compiuto, mentre il primo (dinanzi alle commissioni) ha per oggetto lo accertamento degli elementi sui quali dovra essere basata la Determinazione dell'imposta. ( V. 2175-69, mass. N.341493).*
In materia di accertamento dell'imposta di famiglia, il cumulo di piu annualita in un unico accertamento non viola il principio della autonomia annuale degli accertamenti, quando gli indici rivelatori della capacita contributiva presentino carattere di stabilita e possano, pertanto, essere riferiti a ciascuno degli anni considerati.*
Avverso le decisioni delle commissioni tributarie, con il ricorso, di cui all'art. 111 della Costituzione, sono denunciabili in Cassazione, soltanto violazioni di legge. E, pertanto, inammissibile la censura che investa apprezzamenti di merito, e cioe la valutazione dei singoli cespiti e degli elementi di fatto relativi alla materia imponibile ed alla capacita contributiva.*
Le decisioni delle commissioni tributarie, se non impugnate, acquistano valore definitivo e forza di giudicato formale. L' amministrazione attiva non puo, invero, direttamente eliminarle, modificarle o correggerle, ma puo soltanto avvalersi degli stessi mezzi di impugnazione concessi al contribuente ed, intervenuta la decisione della commissione centrale, rivolgersi, entro sei mesi dal giorno della relativa notifica, all' AGO, per far dichiarare la legittimita della propria pretesa. Essa, inoltre, soltanto dopo la pronuncia di legittimita della pretesa tributaria, potra rettificare l'atto dichiarato illegittimo o procedere a nuova imposizione. Ove, ne essa, ne il contribuente si avvalgano dei mezzi di impugnazione concessi dalla legge le decisioni delle commissioni tributarie acquistano carattere di intangibilita, restando preclusa la possibilita di rimetterle in discussione dinanzi alla autorita giudiziaria ordinaria. ( V. 2175-69, mass. N.341492).*
Ai fini dell'accertamento della capacita contributiva, agli effetti dell'imposta di famiglia, a norma dell'art. 117, del tu sulla finanza locale, vanno tenuti presenti i redditi e proventi di qualsiasi natura, nonche ogni altro indice apparente di agiatezza. E consentito, quindi, di integrare le risultanze dei compiuti accertamenti analitici con ulteriori elementi induttivamente desunti. Peraltro, il ricorso al metodo induttivo postula l'insufficienza dei risultati raggiunti con il metodo analitico e comporta l'Obbligo per le commissioni tributarie di indicare specificamente i dati ed elementi assunti come rivelatori di uno stato di agiatezza superiore a quello corrispondente alla situazione analiticamente accertata. ( V. 2585-66).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/1969, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1969 |
Testo completo
Avverso le decisioni delle commissioni tributarie, con il ricorso, di cui all'art. 111 della Costituzione, sono denunciabili in Cassazione, soltanto violazioni di legge. E, pertanto, inammissibile la censura che investa apprezzamenti di merito, e cioe la valutazione dei singoli cespiti e degli elementi di fatto relativi alla materia imponibile ed alla capacita contributiva.*