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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12633 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23585 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
– – – Parte_1 Parte_2 Parte_3
OPPONENTI Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Laura Fioravanti
e
OPPOSTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Diana
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli opponenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo n. 3771/2023 con cui il Tribunale di Roma aveva ingiunto loro di pagare al ricorrente l'importo di euro Controparte_1
7.080,50 – oltre interessi e spese – a titolo di oneri condominiali dovuti in forza di riparti approvati con delibere assembleari del 13.12.2021 e 28.1.2022.
Gli opponenti – a sostegno dell'opposizione – hanno in sintesi eccepito: - l'erroneità del metodo di calcolo della quota di consumo volontario relativa alle spese di riscaldamento per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e
2021/2022;
- la scarsa chiarezza della documentazione contabile giustificativa dei bilanci preventivi – afferenti alle gestioni riscaldamento degli esercizi 2021/2022 e
2022/2023 – approvati con le predette delibere;
- in ogni caso, l'erroneità del calcolo relativo alla somma ingiunta con il decreto.
Hanno pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell'opposizione CP_1
chiedendone il conseguente rigetto, oltre alla condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c..
La causa – senza l'espletamento di attività istruttoria – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025 in cui le parti hanno dato atto dell'integrale pagamento delle
somme oggetto dell'ingiunzione nel corso del giudizio.
Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.
Deve darsi preliminarmente atto che – in corso di giudizio – è intervenuto l'integrale pagamento delle somme oggetto dell'ingiunzione: ne consegue pertanto la necessaria revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione – quanto al merito – deve essere parzialmente accolta.
Deve premettersi che nel ricorso monitorio il ricorrente ha allegato a CP_1
fondamento del proprio credito le delibere del 13.12.2021 e del 28.1.2022 con cui –
nell'assunto – sono stati approvati i preventivi gestione riscaldamento con i relativi riparti afferenti agli esercizi 2021/2022 (euro 7.080,50) e 2022/2023 (euro 1.133,00), nonché il ” (euro 103,04), per un debito complessivo a carico Controparte_2
degli opponenti quantificato in euro 7.080,50 (cfr. ricorso monitorio).
Deve tuttavia rilevarsi che se, per un verso, la pretesa trovava fondamento quanto al preventivo gestione riscaldamento 2021/2022 ed al poiché Controparte_2
giustificata dall'esistenza delle relative delibere assunte nell'assemblea del 13.12.2021,
per altro verso, la pretesa già appariva ingiustificata con riferimento al preventivo gestione riscaldamento 2022/2023 in quanto mancava la relativa delibera di approvazione (la cui discussione nemmeno era posta all'ordine del giorno in entrambe le predette assemblee).
L'opposizione – nel resto – è invece infondata.
E' dirimente rilevare – in tal senso – che il decreto è stato emesso sulla scorta delle delibere – non impugnate – del 13.12.2021 e 28.1.2022 (cfr. all. 2 e 3 ricorso monitorio).
Gli opponenti – diversamente – hanno soltanto impugnato le successive delibere del
28.2.2023 (r.g. 35113/2022) con cui è stato approvato il consuntivo gestione riscaldamento 2021/2022 ed il preventivo gestione riscaldamento 2022/2023.
Deve trovare applicazione – in proposito – il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “nel procedimento di opposizione a
decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve
limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere
assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (cfr. fra le altre, Cass. 9262/2022).
Tale principio di diritto è certamente anche applicabile al caso di decreto richiesto – ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. – in base a delibera di approvazione anche del solo preventivo di spesa come nella fattispecie (in cui il consuntivo della medesima gestione
– 2021/2022 – è stato poi approvato con delibera successiva all'emissione del decreto in data del 28.2.2023): è noto infatti che l'amministratore – per evidenti esigenze di continuità nella gestione condominiale – è legittimato ad ottenere il titolo esecutivo nei confronti dell'obbligato già in base alla delibera di approvazione del preventivo di spesa.
Resta solo da aggiungere che gli opponenti potranno eventualmente azionare la ripetizione delle somme versate solo all'esito dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa delle delibere oggetto dell'autonomo giudizio n. 35113/2022.
La solo parziale fondatezza dell'opposizione induce – in definitiva – all'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di merito.
P.Q.M.
da atto del sopraggiunto pagamento integrale delle somme oggetto dell'ingiunzione;
revoca – per l'effetto – il decreto ingiuntivo;
compensa le spese del presente giudizio.
16.9.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23585 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
– – – Parte_1 Parte_2 Parte_3
OPPONENTI Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Laura Fioravanti
e
OPPOSTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Diana
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli opponenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo n. 3771/2023 con cui il Tribunale di Roma aveva ingiunto loro di pagare al ricorrente l'importo di euro Controparte_1
7.080,50 – oltre interessi e spese – a titolo di oneri condominiali dovuti in forza di riparti approvati con delibere assembleari del 13.12.2021 e 28.1.2022.
Gli opponenti – a sostegno dell'opposizione – hanno in sintesi eccepito: - l'erroneità del metodo di calcolo della quota di consumo volontario relativa alle spese di riscaldamento per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e
2021/2022;
- la scarsa chiarezza della documentazione contabile giustificativa dei bilanci preventivi – afferenti alle gestioni riscaldamento degli esercizi 2021/2022 e
2022/2023 – approvati con le predette delibere;
- in ogni caso, l'erroneità del calcolo relativo alla somma ingiunta con il decreto.
Hanno pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell'opposizione CP_1
chiedendone il conseguente rigetto, oltre alla condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c..
La causa – senza l'espletamento di attività istruttoria – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025 in cui le parti hanno dato atto dell'integrale pagamento delle
somme oggetto dell'ingiunzione nel corso del giudizio.
Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.
Deve darsi preliminarmente atto che – in corso di giudizio – è intervenuto l'integrale pagamento delle somme oggetto dell'ingiunzione: ne consegue pertanto la necessaria revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione – quanto al merito – deve essere parzialmente accolta.
Deve premettersi che nel ricorso monitorio il ricorrente ha allegato a CP_1
fondamento del proprio credito le delibere del 13.12.2021 e del 28.1.2022 con cui –
nell'assunto – sono stati approvati i preventivi gestione riscaldamento con i relativi riparti afferenti agli esercizi 2021/2022 (euro 7.080,50) e 2022/2023 (euro 1.133,00), nonché il ” (euro 103,04), per un debito complessivo a carico Controparte_2
degli opponenti quantificato in euro 7.080,50 (cfr. ricorso monitorio).
Deve tuttavia rilevarsi che se, per un verso, la pretesa trovava fondamento quanto al preventivo gestione riscaldamento 2021/2022 ed al poiché Controparte_2
giustificata dall'esistenza delle relative delibere assunte nell'assemblea del 13.12.2021,
per altro verso, la pretesa già appariva ingiustificata con riferimento al preventivo gestione riscaldamento 2022/2023 in quanto mancava la relativa delibera di approvazione (la cui discussione nemmeno era posta all'ordine del giorno in entrambe le predette assemblee).
L'opposizione – nel resto – è invece infondata.
E' dirimente rilevare – in tal senso – che il decreto è stato emesso sulla scorta delle delibere – non impugnate – del 13.12.2021 e 28.1.2022 (cfr. all. 2 e 3 ricorso monitorio).
Gli opponenti – diversamente – hanno soltanto impugnato le successive delibere del
28.2.2023 (r.g. 35113/2022) con cui è stato approvato il consuntivo gestione riscaldamento 2021/2022 ed il preventivo gestione riscaldamento 2022/2023.
Deve trovare applicazione – in proposito – il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “nel procedimento di opposizione a
decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve
limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere
assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (cfr. fra le altre, Cass. 9262/2022).
Tale principio di diritto è certamente anche applicabile al caso di decreto richiesto – ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. – in base a delibera di approvazione anche del solo preventivo di spesa come nella fattispecie (in cui il consuntivo della medesima gestione
– 2021/2022 – è stato poi approvato con delibera successiva all'emissione del decreto in data del 28.2.2023): è noto infatti che l'amministratore – per evidenti esigenze di continuità nella gestione condominiale – è legittimato ad ottenere il titolo esecutivo nei confronti dell'obbligato già in base alla delibera di approvazione del preventivo di spesa.
Resta solo da aggiungere che gli opponenti potranno eventualmente azionare la ripetizione delle somme versate solo all'esito dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa delle delibere oggetto dell'autonomo giudizio n. 35113/2022.
La solo parziale fondatezza dell'opposizione induce – in definitiva – all'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di merito.
P.Q.M.
da atto del sopraggiunto pagamento integrale delle somme oggetto dell'ingiunzione;
revoca – per l'effetto – il decreto ingiuntivo;
compensa le spese del presente giudizio.
16.9.2025. IL GIUDICE