Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 671 /2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere relatore dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 671 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
tra
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
assistiti e difesi dall'avv. Gennaro Paldera
appellante
e
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Carla Tiberino
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 17.5.2023, il Tribunale del Lavoro di Bari rigettava la domanda proposta, con ricorso del
10.10.2022, da e , quali eredi di , al fine di ottenere il Parte_1 Parte_2 Per_1 riconoscimento del diritto del de cuius a conseguire dall' , quale gestore del Fondo di Garanzia previsto CP_1 dall'art. 2 l. 297/82 e dal d.lgs. 80/92, il pagamento delle ultime due mensilità (dicembre 2015 e gennaio
2016) del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della ditta Russo Gruppo Sicurezza srl, con 1
dichiarava irripetibili le spese di lite.
e proponevano appello con ricorso del 19.6.2023. Parte_1 Parte_2
CP_ L' resisteva, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
2.In data odierna la causa veniva decisa come da dispositivo.
3. Per una compiuta comprensione dei fatti, è bene dar atto che, con ricorso depositato il 10.10.2022,
[...]
e , quali eredi di , deducevano: Parte_1 Parte_2 Per_1
- che il dante causa aveva lavorato alle dipendenze della società Russo Gruppo Sicurezza s.r.l. dal 13.1.2010 al 20.1.2016;
- che, nella qualità di eredi di , il 24.2.2022 presentavano domanda amministrativa al Fondo di Per_1 CP_ Garanzia per il pagamento del tfr - nell'importo di cui al decreto ingiuntivo n 1367 del 2016 del
Tribunale di Bari - e delle ultime due mensilità maturate e non riscosse dal dante causa, stante l'accertamento di cui alla sentenza n. 1000/2000, emessa dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio n. rg. 14821/18 azionato nei confronti del datore di lavoro;
- che, a seguito del ricorso proposto unitamente ad altro collega del ed iscritto al nrg 4272021, con Pt_2 sentenza n 97/2021 il Tribunale di Bari dichiarava il fallimento della società ed il curatore fallimentare attestava il credito di sia a titolo di tfr sia a titolo di differenze retributive;
Per_1
CP_
- che l' respingeva la domanda amministrativa presentata il 24.2.2022 limitatamente alla richiesta volta ad ottenere il pagamento delle ultime due mensilità di dicembre 2015 e di gennaio 2016 assumendo che “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dal Fondo di Garanzia ex art 2 d.lgs 80/92”.
CP_ I ricorrenti stigmatizzavano il provvedimento di diniego dell' e rivendicavano la somma di E 1.996,36 a titolo delle due ultime mensilità di dicembre 2015 e gennaio 2016, importo massimo erogabile come da modello SR52 del curatore fallimentare (E 998,18 x 2), benchè il credito riconosciuto con la sentenza n
1000/2020 fosse superiore (E 3.286,00 x 2), ritenendo invece che “le ultime due retribuzioni rivendicate rientrano nel periodo corrispondente agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che precedono la data del
20.1.2016 di cessazione del rapporto di lavoro e vanno perciò corrisposte”.
Specificavano che “il credito relativo alle ultime di mensilità spettanti agli istanti (dic 2015-gennaio 2016) rientra nei dodici mesi che precedono ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.Lgs 80/02 lett b) la data di inizio dell'esecuzione forzata promossa con il decreto ingiuntivo n 1367/2016 del 9.6.2016 del Tribunale di Bari-
2 sez. lavoro (nel quale venivano reclamati sia il TFR che le retribuzioni maturate e non riscosse) anticipata dalla racc. a .r. del 18.4.2016 di diffida ad adempiere nei confronti della società datrice di lavoro inadempiente” .
Aggiungevano che dalla visura camerale allegata risultava che la l'attività dell'ex datore di lavoro era continuata dopo la cessazione del rapporto di lavoro del (20.1.2016) sino al fallimento della società, di Pt_2 modo che le mensilità retributive richieste risultavano coperte dalla garanzia del Fondo (i dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro coincidono con il periodo di lavoro 20.1.2015- 20.1.2016)
così come previsto nelle lettere b) e c) dell'art. 2 co. 1 del d. Lgs 80/92.
CP_ Gli istanti chiedevano dunque condannarsi l' al pagamento in loro favore della somma di E 1.996,36 corrispondente al massimale previsto per legge, a titolo di due ultime mensilità retributive di dicembre 2015
e gennaio 2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
CP_ 4. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
5. Il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea.
In sintesi, rammentava che, per determinare le retribuzioni per le quali è previsto per legge l'intervento del
Fondo di garanzia, occorre far riferimento all'art. 2 del d. lgs. n. 80/92, norma che stabilisce una delimitazione temporale, prevedendo che il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria); b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
Metteva in risalto che la norma <<è chiara nel far riferimento alla data di apertura della procedura concorsuale, verificatisi, nel caso di specie, con sentenza n 97/2021 del Tribunale di Bari, sez. fallimentare>>.
E, tuttavia, aggiungeva che la Corte di Cassazione ha ampliato in modo consistente l'ambito applicativo della disposizione, stabilendo che “Il Fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono qualsiasi iniziativa del lavoratore, che, come la domanda di apertura della procedura concorsuale, sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti,
3 fermo restando che la garanzia del fondo non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura” (Cass n. 12634/2008), proseguendo un orientamento inaugurato in precedenza con la sentenza n. 1885 del 2005 della Suprema Corte, che, a sua volta, in applicazione dei principi enucleati dalla Corte di Giustizia Europea (sent 10 luglio 1997, causa C-373/95), aveva ritenuto di dar rilievo anche ad iniziative poste in essere dal lavoratore mediante ricorso per ingiunzione.
La garanzia di effettività della tutela del lavoratore resterebbe frustrata se il dies a quo del termine, riferito all'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, restasse ancorato, nonostante la tempestività della domanda di apertura della procedura concorsuale, alla data di apertura effettiva della stessa, sebbene questa possa intervenire molto tempo la domanda per motivi che possono essere indipendenti dal comportamento dei lavoratori.
Tanto detto, il primo giudice rilevava che con il ricorso in via monitoria esitato nel decreto ingiuntivo n. 1367/2016 del 9.6.2016 - invocato dagli istanti proprio al fine di invocare il riconoscimento del diritto a ottenere dal il pagamento delle ultime due mensilità, Parte_3
dicembre 2015 e gennaio 2016, sull'assunto che rientravano nei dodici mesi che precedono, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.Lgs 80/02 lett b), la data di inizio dell'esecuzione forzata promossa con il decreto ingiuntivo n 1367/2016 del 9.6.2016 del Tribunale di Bari - il de cuius aveva agito per ottenere solo il tfr maturato alla data del 31.12.2015 e non anche i diritti di crediti azionati in questa sede, id est le ultime due mensilità, e concludeva che non poteva < all'iniziativa giudiziale promossa dal de cuius nel giugno 2016, atteso che questi, con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha inteso far valere in giudizio esclusivamente il diritto al tfr e non i diritti di credito ivi azionati>>.
Nondimeno, il giudice, pur dando conto che, con una successiva iniziativa in sede giurisdizionale
(procedimento iscritto al n.rg. 14821/18), aveva agito nei confronti della società datrice Per_1
di lavoro, ottenendo il riconoscimento in proprio favore delle retribuzioni maturate e non riscosse, giusta sentenza n.1000/2000, significava che detta iniziativa giurisdizionale, risalente all'anno 2018, era tardiva, in quanto < cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs n.80/92 rientranti nei dodici mesi che precedono l'iniziativa del lavoratore volta a far valere in giudizio i relativi diritti>>.
Il primo giudice, disattendendo anche l'altro profilo posto dagli istanti a sostegno della domanda, escludeva che il titolo del diritto del all'intervento del Fondo di garanzia potesse rinvenirsi nella lettera c) Pt_2 dell'art. 2 co 1 D.Lgs 80/92.
4 Al riguardo, richiamava, in condivisione, le argomentazioni di cui alla sentenza n. 1164/2020 del 21.9.2020 della Corte di Appello di Bari, la quale, a sua volta, soffermandosi sull'analisi della menzionata lettera c), dava conto dell'interpretazione che di essa aveva fornito la Corte di cassazione (sent. n. 24889/19; n.
16249/20), affermando il seguente principio di diritto: “in tema di insolvenza del datore di lavoro, per i lavoratori che, per effetto della continuazione dell'attività di impresa, abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale, l'obbligo di pagamento delle ultime tre CP_ mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di garanzia gestito dall' di cui alla legge n 297 del 1982, sussiste purchè le retribuzioni rientrino nei dodici mesi che precedono non già la data di apertura della procedura , bensì, ai sensi dell'art 2 comma 1 lett. c del d. lgs n 80 del 1992, quella del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore” .
Di particolare interesse, il segmento motivazionale in cui si puntualizza che il legislatore ha delimitato la fascia temporale protetta valorizzando alcuni momenti dai quali far decorrere a ritroso il periodo di dodici mesi e distinguendo a seconda che il lavoratore abbia o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale maturando quindi il diritto alla retribuzione;
in particolare, a) per coloro la cui attività sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia interviene (come previsto dalla lettera a) in sostituzione del datore di lavoro insolvente ed eroga la prestazione previdenziale allorchè le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse;
b) per i lavoratori che invece abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività di impresa, il Fondo interviene (come previsto dalla lettera c) a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa ovvero ancora, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuto durante la continuazione dell'attività di impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore.
In definitiva, tale interpretazione, desumibile dal chiaro tenore della norma, risponde alla logica secondo la quale la copertura previdenziale apprestata dal resta collocata in un arco temporale relativamente Pt_3 prossimo alla cessazione dell'attività lavorativa, sicchè va esclusa la violazione dei parametri costituzionali costituiti dagli artt 3 e 38 Cost.
Nel caso di specie nessuna tutela poteva riconoscersi in favore di a mente della lettera c) secondo Per_1 la superiore lettura, poiché la attività di lavoro era cessata a gennaio 2016, quindi prima dell'ammissione (nel
2021) ad una procedura concorsuale, e non collocandosi le due mensilità richieste ( dicembre 2015 e gennaio
2016) nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale (cfr ipotesi sub a).
5 6. Con il gravame e si dolgono della erroneità, illogicità ed incongruenza Parte_1 Parte_2 della pronuncia, denunciando una erronea interpretazione della normativa di cui al d.lgs 80/92.
Con il primo motivo censurano la sentenza per non aver fatto corretta applicazione dei principi in punto di decorrenza della prescrizione del diritto alle ultime due mensilità, e per non aver tenuto conto che - non potendosi avere decorrenza della prescrizione prima che il diritto sia venuto ad esistenza - nel caso di specie
“il dies a quo della prescrizione annuale è rappresentato dalla data in cui è stata pubblicata la sentenza n
1000/2020 del 24.2.2020 del Tribunale di Bari che ha accertato l'esistenza del credito del lavoratore”.
Con il secondo motivo imputano al giudice di aver escluso rilievo all'iniziativa giudiziale del de cuius del ricorso monitorio del giugno 2016 omettendo di pronunciarsi sulla diffida stragiudiziale inviata con raccomandata del 18.4.2016 al datore di lavoro per il recupero delle mensilità non corrisposte
7. Il gravame è infondato
7. 1. La prima doglianza è priva di pregio e va respinta.
E' sufficiente osservare che in primo grado gli istanti non hanno agito per contrastare un'eccezione di CP_ prescrizione del diritto del sollevata dall' già in via amministrativa e né il giudice ha preso in Pt_2 considerazione la questione prescrizionale ai fini del rigetto del ricorso giudiziale, in quanto non posta a vaglio alcuno.
CP_ Invero, l' ha negato il riconoscimento delle due mensilità non già perché la domanda amministrativa del
24.2.2022 fosse stata presentata oltre il termine prescrizionale di un anno ma perché le retribuzioni non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo;
d'altra parte, che non vi fosse problema di prescrizione si desume dal fatto che l' ha erogato il tfr invocato per mezzo di quella stessa domanda CP_2 amministrativa, negando solo il pagamento delle ultime due mensilità.
Trattasi pertanto di una questione nuova, perciò stesso non meritevole dell'odierna disamina.
Ad ogni buon conto, va annotata l'infondatezza della tesi dell'appellante, secondo cui “il dies a quo della prescrizione annuale è rappresentato dalla data in cui è stata pubblicata la sentenza n 1000/2020 del
24.2.2020 del Tribunale di Bari che ha accertato l'esistenza del credito del lavoratore”, in quanto il diritto CP_ del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona
(non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l.
n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva),
6 con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti CP_1 del Fondo di garanzia (cfr Cass n. 17643 del 2020) .
7.2. E' infondato anche il secondo profilo di doglianza, in quanto, escluso qualsivoglia problema prescrizionale, i crediti di lavoro rivendicati dal non solo liquidabili. Pt_2
Bene dice l'appellante nel segnalare che il primo giudice non ha speso parola sulla diffida stragiudiziale del
18.4.2016, ma tanto non conduce a un esito diverso da quello raggiunto poiché la diffida non ha alcuna incidenza, rilevando esclusivamente atti di natura giudiziaria, che rivestano una rilevanza quanto meno analoga alla richiesta di dichiarazione del fallimento e che comprovino l'iniziativa seria e adeguata del lavoratore volta al conseguimento di un titolo esecutivo idoneo al recupero delle prestazioni non percepite.
In tal senso si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n.34031/22, che sostanzialmente afferma: “Se dunque l'iniziativa del lavoratore non ha determinato il formarsi di un titolo esecutivo, l'atto con il quale tale iniziativa si è concretizzata non assume in sostanza rilevanza ai fini del computo dell'arco temporale di dodici mesi richiesto dal citato art. 2 D.lgs. n. 80/92.Tale conclusione poggia sulla considerazione (vd. Cass. n. 15415 del 2009) secondo cui l'apposizione del periodo di riferimento, dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione, ha lo scopo non solo di indurre l'interessato ad agire sollecitamente, così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del fondo di garanzia obbligato ma soprattutto ai fini del nesso tra retribuzioni non pagate e insolvenza”.
Ulteriore pronuncia, già segnalata in primo grado, ha deciso nello stesso senso affermando che il periodo di copertura indennizzabile decorre da un atto di iniziativa volto a far valere in giudizio (e non in diverse sedi amministrative di conciliazione) il credito del lavoratore (Cass. sez. lav.
1.9.2008 n. 22011).
7.3. Resta da dire che, in assenza di censura che investa la decisione in ogni sua altra parte, ed in quella in cui, in particolare, ha escluso il diritto del a mente della lettera c) dell'art. 1 l. 80/92, la sentenza non Pt_2 può che essere integralmente confermata.
8. L'appello va respinto e la sentenza confermata.
Le spese sono irripetibili.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n.
4315 del 2020.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 19 giugno 2023, da
[...]
e , quali eredi di , avverso la sentenza resa dal Tribunale Parte_1 Parte_2 Per_1 del lavoro di Bari in data 17.5.2023 nei confronti dell , così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
CP_
- dichiara che gli appellanti non devono all' le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto
Così deciso in Bari, 27.3.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
8 dott.ssa Ernesta Tarantino
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