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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15/04/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2538 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Parte_1
Giannattasio e Andrea Giannattasio con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, come estratti dal Pubblico Elenco REGINDE:
- Email_1 Email_2
Appellante
E
in Controparte_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
dello Stato di Napoli, avente sede legale in Via Armando Diaz n° 11, 8014, Napoli
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 24.09.2024,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Napoli Parte_1
n. 2517/24 pubblicata in data 08.04.2024 con la quale il Tribunale, pur accogliendo integralmente la domanda della ricorrente, aveva compensato parzialmente le spese di lite. L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte relativa alla compensazione, sia pur parziale, delle spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il appellato che ha concluso CP_1
per il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate da parte appellante, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente rileva il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione relativa alla parziale compensazione delle spese di primo grado che il Tribunale ha così motivato: “Le spese del giudizio possono essere compensate per la metà, in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico del convenuto nella misura di cui in dispositivo”. CP_1
Ed infatti, parte appellante censura la sentenza impugnata rilevando che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il convenuto – totalmente soccombente – doveva essere condannato al pagamento integrale delle spese di lite, non essendo giustificata la compensazione.
La censura è fondata.
A parere della Corte, la compensazione delle spese di primo grado non può trovare alcuna giustificazione nel caso in esame.
In particolare, richiamando il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la giurisprudenza della Suprema Corte in materia, va rimarcato che la compensazione delle spese è consentita solo nelle ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”.
Sul punto va innanzitutto rilevato che l'art. 92 comma 2 c.p.c. è stato dichiarato incostituzionale. La Suprema Corte ha allora statuito che “Poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata - ai sensi dell'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4, - la violazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi” (Cass. n. 4360/2019).
Inoltre, la Suprema Corte ha anche statuito che “in tema di spese processuali, l'art.
92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di
"gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. n.
2883/2014). Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011)” (così in motivazione Cass. n.
19907/2019).
Posizione ulteriormente ribadita e chiarita con la decisione n. 27812/2022: “in assenza di soccombenza reciproca, di contrasti o di mutamenti di giurisprudenza, di novità delle questioni e di gravi ed eccezionali ragioni, il giudice non può compensare le spese di lite;
se lo fa viola il disposto di detta norma”.
Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative.
Occorre, allora, verificare se possa ritenersi giustificata la compensazione delle spese di lite sulla base della motivazione addotta dal giudice di primo grado. Orbene, al riguardo, va rilevato che nel caso di specie non sussistono effettivi contrasti od oscillazioni giurisprudenziali.
Come rimarcato, infatti, da parte appellante, “la questione relativa al riconoscimento del diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti (R.P.D.) risultava ormai chiarita da molto tempo, in primis dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
20015 del 27 luglio 2018, poi confermata successivamente da diverse pronunce tra cui Cass. n. 7330/2019, e successivamente da molteplici sentenze dei Giudici di merito”.
Né può ritenersi che la serialità della questione rientri nell'ambito di quei casi eccezionali cui fa riferimento l'art. 92 c.p.c.
Al riguardo il collegio intende dare seguito al principio dettato dalla Suprema Corte con la sent. n. 21902/2023 (richiamata anche da parte appellante), secondo cui “La deroga alla regola della soccombenza nell'attribuzione delle spese non può essere ancorata solo alla scelta difensiva di agire separatamente a tutela della posizione, pur analoga, di singoli lavoratori. Una tale censura investe la scelta della modalità di difesa che non può incidere sull'applicabilità del principio della soccombenza poiché si traduce in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio (cfr. Cass.14.10.2022 n. 30328)”.
Di qui l'erroneità della decisione nella parte relativa al regime delle spese processuali.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, il deve essere CP_1
condannato al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio quantificate in € 1.298,00 (il doppio di quanto statuito dal primo giudice non essendo censurata la quantificazione delle spese).
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anch'esse nei valori minimi considerata la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per la restante parte conferma, condanna il CP_1
appellato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in
€ 1.298,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio. Condanna il appellato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 680,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro