TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 26.05.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3408 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...]; CP_1
2. nato a [...], il [...]; Parte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, via Cugia n. 5, presso lo Studio
dell'Avv. Cristina GIANCOLA, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti
contro
3. Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il
[...]
Grande n. 21;
pagina 1 convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria della cessata la materia del
contendere.
Si insta tuttavia per la condanna dell' resistente alla rifusione delle spese CP_3
processuali, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario, in
considerazione della grave inerzia serbata dall' medesimo per un lasso di CP_3
tempo di oltre 3 anni”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto ricorso davanti a CP_1 Parte_1
questo Tribunale nei confronti dell' Controparte_2
al fine di domandare l'accertamento, nei confronti
[...]
dell' , del loro diritto all'iscrizione nella Gestione unitaria delle prestazioni CP_3
creditizie e sociali di cui all'art. 1, comma 254°, l. 23.12.1996, n. 662.
2. L' Controparte_2
, pur avendo ricevuto regolarmente la notifica dell'atto introduttivo, non
[...]
si è costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace.
In specie, l' convenuto ha depositato, il 06.11.2024, un'istanza di visibilità CP_4
del fascicolo in questione, chiedendo “la visualizzazione del fascicolo telematico
al fine della costituzione in giudizio”.
Deve, dunque, ritenersi che la notifica dell'atto introduttivo abbia raggiunto il proprio scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., avendone dato conferma indiretta
pagina 2 l' , che ha, tra l'altro, indicato correttamente il numero di iscrizione della CP_3
causa a ruolo e la data della prima udienza.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia contendere deve essere adottata
anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al
giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato che, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, con provvedimento del 15.05.2025, l' ha Controparte_5
accolto le domande di adesione al Fondo Credito inoltrate da entrambi i ricorrenti;
a questo proposito, la Difesa di parte ricorrente ha prodotto le relative
pagina 3 comunicazioni pervenute a e a (doc. prodotti con Parte_1 CP_1
le note depositate il 19.05.2025 e il 21.05.2025).
Per tutte le suesposte ragioni, relativamente alle domande in questione, per cui è
cessata la materia del contendere, al momento in cui il ricorso è stato proposto,
esso risultava fondato.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell' convenuto, che è rimasto CP_3
inerte per oltre due anni e mezzo, risalendo al 17.02.2022 la domanda amministrativa di e al 10.02.2022 la domanda di CP_1 Parte_1
e ancora dopo l'invio, l'11.10.2024, di specifica diffida, pure rimasta priva di riscontro (doc. 4 e 8, prodotti col ricorso introduttivo).
Pertanto, in forza del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
declinato secondo la cd. soccombenza virtuale (essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere), l' E_
, in persona del Presidente pro tempore, deve essere
[...]
condannato a rifondere e delle spese del presente CP_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, in ragione dell'effettiva attività svolta, secondo lo scaglione di valore indeterminabile basso.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore del Difensore
con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendo il medesimo dichiarato di essere antistatario.
pagina 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' E_
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere e
[...] CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro Parte_1
3.343,00, di cu euro 43,00 per spese ed euro 3.300,00 per compensi di Avvocato,
oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Cristina GIANCOLA, dichiaratasi antistataria.
Cagliari, 26.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5