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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4082/2024 R.G.
TRA
con Avv. Barbara Corvino Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.10.2024 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver lavorato dal 1.1.2004 al CP_1
31.10.2005 alle dipendenze della con la qualifica di operaio di III CP_2 livello e di essere stato nuovamente assunto in data 10.12.2007 con contratto a tempo pieno e indeterminato con medesimo inquadramento contrattuale, esponeva che l'1.11.2008 era stato collocato in distacco sindacale ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996 e dell'art. 31 della l. n. 300 del 1970 e posto in aspettativa non retribuita.
Deduceva di aver chiesto all'Istituto l'accreditamento della contribuzione figurativa e che l'Ente previdenziale vi aveva ottemperato soltanto in relazione ai contributi per l'anno 2009 nulla provvedendo in merito agli anni 2010, 2011,
2012, 2013.
1 Rappresentava di aver sollecitato l' l'accredito della contribuzione CP_3 relativa a tali annualità senza ricevere riscontro ed assumeva l'interesse a tale accredito in ragione dall'imminente collocamento a riposo per il raggiungimento dei requisiti anagrafici.
Dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “[..] Accerti e dichiari il diritto del ricorrente ad ottenere l'accreditamento dei contributi per gli anni
2010,2011,2012 e 2013 e per l'effetto condanni l' a provvedere ad CP_1 accreditare i relativi contributi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 del
d. lgs. n. 564 del 1996 e 31 della legge n. 300 del 1970 per gli anni dal 2010 al
2013 [..]”.
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 del ricorso per difetto di interesse ad agire e per intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, nonché l'improcedibilità per omesso esperimento dei rimedi amministrativi e, nel merito, contestando la domanda per infondatezza e per intervenuta prescrizione.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Coglie nel segno l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n.
639/1970 sollevata dall' . CP_1
Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato con l'art. 4, legge 14 novembre 1992, n. 438, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza sostanziale, entro tre anni per le prestazioni pensionistiche ed un anno per le prestazioni temporanee.
La norma adesso menzionata dispone infatti “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
2 dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_3 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione [...]”
Il termine (triennale nella specie) entro il quale può essere proposta l'azione giudiziaria decorre quindi: 1) dal giorno successivo alla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo;
2) dal giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione sul ricorso amministrativo;
3) dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (trecento giorni, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge
11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88).
È nota la posizione della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n.
3853/2003; Cass. n. 8842/2005) secondo cui “la scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo individua la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso [..]”.
Ebbene, nella specie, come correttamente eccepisce l' , la domanda CP_3 amministrativa relativa all'anno 2010 è stata presentata in data 24.5.2011 sicchè il termine di 300 giorni, previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, è scaduto il 19.3.2012 ed il termine di tre anni per proporre l'azione giudiziaria, che ha cominciato decorrere dal 19.3.2012, è spirato il
19.3.2015 mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il 28.10.2024, e dunque, oltre la scadenza del termine triennale di cui all'articolo 47 D.P.R. citato;
la domanda amministrativa relativa all'anno 2011 è stata presentata in data 22.5.2012 sicchè il termine di 300 giorni, previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, è scaduto il 18.3.2013 ed il termine di tre anni per proporre l'azione giudiziaria, che ha cominciato decorrere dal 18.3.2013, è spirato il 18.3.2016 mentre il ricorso giudiziario è stato depositato, come detto,
3 il 28.10.2024 oltre il termine triennale di decadenza;
la domanda amministrativa riguardante l'anno 2012 è stata presentata in data 11.6.2013 sicchè il termine di 300 giorni, previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, è scaduto il 7.4.2014 ed il termine di tre anni per proporre l'azione giudiziaria, che ha cominciato decorrere dal 7.4.2014, è spirato il
7.4.2017 con conseguente tardività dell'odierno ricorso giudiziale del
28.10.2024; la domanda amministrativa relativa all'anno 2013 è stata presentata in data 20.5.2014 sicchè il termine di 300 giorni, previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, è scaduto il 16.3.2015 ed il termine di tre anni per proporre l'azione giudiziaria, che ha cominciato decorrere dal 16.3.2015 è spirato il 16.3.2018 donde, anche per tale annualità, la tardività del deposito del ricorso giudiziale.
È quindi intervenuta la decadenza dall'azione giudiziale per ciascuna delle annualità che qui rilevano.
Ad ogni modo l' , nel contestare la domanda nel merito ha, altresì, eccepito CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto e pure detta eccezione merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “[…] Alla variegata tipologia di oneri economici, che il panorama legislativo offre in materia, ha già dato risposta, di recente, la Corte di legittimità, con la sentenza 12 gennaio 2018, n. 672, rimarcando che proprio per la molteplice varietà dei contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) e per la diversità funzionale ad essi connaturata, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante tipologie regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra, anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (v. anche Cass. 21 dicembre 2017, n. 30699). Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei
4 contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva [..]” (cfr. Cass. n. 28605/2018 e Cass. n. 627/2018).
Ed allora, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali sopra menzionati deve affermarsi l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L.
335/1995 anche alla contribuzione figurativa.
Nella specie, l'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla diffida del
9.3.2020 (cfr. all. 5 fasc. ricorrente) è intervenuta oltre il quinquennio rispetto al precedente atto interruttivo, costituito dalla segnalazione contributiva del
12.5.2014, sicchè il diritto all'accredito contributivo qui azionato si è estinto per prescrizione.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 5 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4082/2024 R.G.
TRA
con Avv. Barbara Corvino Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.10.2024 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver lavorato dal 1.1.2004 al CP_1
31.10.2005 alle dipendenze della con la qualifica di operaio di III CP_2 livello e di essere stato nuovamente assunto in data 10.12.2007 con contratto a tempo pieno e indeterminato con medesimo inquadramento contrattuale, esponeva che l'1.11.2008 era stato collocato in distacco sindacale ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996 e dell'art. 31 della l. n. 300 del 1970 e posto in aspettativa non retribuita.
Deduceva di aver chiesto all'Istituto l'accreditamento della contribuzione figurativa e che l'Ente previdenziale vi aveva ottemperato soltanto in relazione ai contributi per l'anno 2009 nulla provvedendo in merito agli anni 2010, 2011,
2012, 2013.
1 Rappresentava di aver sollecitato l' l'accredito della contribuzione CP_3 relativa a tali annualità senza ricevere riscontro ed assumeva l'interesse a tale accredito in ragione dall'imminente collocamento a riposo per il raggiungimento dei requisiti anagrafici.
Dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “[..] Accerti e dichiari il diritto del ricorrente ad ottenere l'accreditamento dei contributi per gli anni
2010,2011,2012 e 2013 e per l'effetto condanni l' a provvedere ad CP_1 accreditare i relativi contributi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 del
d. lgs. n. 564 del 1996 e 31 della legge n. 300 del 1970 per gli anni dal 2010 al
2013 [..]”.
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 del ricorso per difetto di interesse ad agire e per intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, nonché l'improcedibilità per omesso esperimento dei rimedi amministrativi e, nel merito, contestando la domanda per infondatezza e per intervenuta prescrizione.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Coglie nel segno l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n.
639/1970 sollevata dall' . CP_1
Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato con l'art. 4, legge 14 novembre 1992, n. 438, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza sostanziale, entro tre anni per le prestazioni pensionistiche ed un anno per le prestazioni temporanee.
La norma adesso menzionata dispone infatti “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
2 dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_3 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione [...]”
Il termine (triennale nella specie) entro il quale può essere proposta l'azione giudiziaria decorre quindi: 1) dal giorno successivo alla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo;
2) dal giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione sul ricorso amministrativo;
3) dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (trecento giorni, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge
11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88).
È nota la posizione della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n.
3853/2003; Cass. n. 8842/2005) secondo cui “la scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo individua la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso [..]”.
Ebbene, nella specie, come correttamente eccepisce l' , la domanda CP_3 amministrativa relativa all'anno 2010 è stata presentata in data 24.5.2011 sicchè il termine di 300 giorni, previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, è scaduto il 19.3.2012 ed il termine di tre anni per proporre l'azione giudiziaria, che ha cominciato decorrere dal 19.3.2012, è spirato il
19.3.2015 mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il 28.10.2024, e dunque, oltre la scadenza del termine triennale di cui all'articolo 47 D.P.R. citato;
la domanda amministrativa relativa all'anno 2011 è stata presentata in data 22.5.2012 sicchè il termine di 300 giorni, previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, è scaduto il 18.3.2013 ed il termine di tre anni per proporre l'azione giudiziaria, che ha cominciato decorrere dal 18.3.2013, è spirato il 18.3.2016 mentre il ricorso giudiziario è stato depositato, come detto,
3 il 28.10.2024 oltre il termine triennale di decadenza;
la domanda amministrativa riguardante l'anno 2012 è stata presentata in data 11.6.2013 sicchè il termine di 300 giorni, previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, è scaduto il 7.4.2014 ed il termine di tre anni per proporre l'azione giudiziaria, che ha cominciato decorrere dal 7.4.2014, è spirato il
7.4.2017 con conseguente tardività dell'odierno ricorso giudiziale del
28.10.2024; la domanda amministrativa relativa all'anno 2013 è stata presentata in data 20.5.2014 sicchè il termine di 300 giorni, previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, è scaduto il 16.3.2015 ed il termine di tre anni per proporre l'azione giudiziaria, che ha cominciato decorrere dal 16.3.2015 è spirato il 16.3.2018 donde, anche per tale annualità, la tardività del deposito del ricorso giudiziale.
È quindi intervenuta la decadenza dall'azione giudiziale per ciascuna delle annualità che qui rilevano.
Ad ogni modo l' , nel contestare la domanda nel merito ha, altresì, eccepito CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto e pure detta eccezione merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “[…] Alla variegata tipologia di oneri economici, che il panorama legislativo offre in materia, ha già dato risposta, di recente, la Corte di legittimità, con la sentenza 12 gennaio 2018, n. 672, rimarcando che proprio per la molteplice varietà dei contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) e per la diversità funzionale ad essi connaturata, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante tipologie regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra, anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (v. anche Cass. 21 dicembre 2017, n. 30699). Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei
4 contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva [..]” (cfr. Cass. n. 28605/2018 e Cass. n. 627/2018).
Ed allora, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali sopra menzionati deve affermarsi l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L.
335/1995 anche alla contribuzione figurativa.
Nella specie, l'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla diffida del
9.3.2020 (cfr. all. 5 fasc. ricorrente) è intervenuta oltre il quinquennio rispetto al precedente atto interruttivo, costituito dalla segnalazione contributiva del
12.5.2014, sicchè il diritto all'accredito contributivo qui azionato si è estinto per prescrizione.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 5 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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