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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8031 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. RAUCCIO CLEMENTINA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 in atti, dall'avv. DE ANGELIS IDA, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni come da udienza del 24/01/25:
Per parte ricorrente: l'Avv. Clementina Rauccio, in qualità di difensore e procuratore legale della sig.ra nel giudizio in epigrafe, si riporta integralmente a tutti gli scritti Parte_1 difensivi, ai verbali di causa, alla documentazione prodotta, alle memorie istruttorie ex art.183 comma 6 c.p.c., nonché alle conclusioni ivi rassegnate - quivi da intendersi per integralmente riportati e trascritti, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta doverosamente ed ancora una volta ogni avversa deduzione, allegazione ed eccezione destituite tutte di fondamento e pregio.
Per parte resistente: l'avv.to Ida De Angelis, in nome e per conto del sig. , CP_1 conferma la disponibilità del resistente ad accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice all'udienza del 19.12.2023. Il G.I. - Dott.ssa G. Caso - in pari data, ha suggerito alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., di transigere la controversia con la conferma dei provvedimenti in atto, in specie quanto disposto dal Presidente delegato Dott. Pellecchia, nell'ordinanza del 26.05.2023. Si evidenzia che detti provvedimenti, che abbiansi qui per integralmente riportati, sono stati altresì confermati, in data 25.10.2023, dalla Corte di Appello di Napoli, a fronte del reclamo proposto dalla sig. . Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli , nato il [...]; nata l'[...]) chiedeva di Per_1 Per_2 pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla controparte;
affidare la figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figlia; assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori;
vittoria di spese e competenze di lite. A sostegno della domanda di addebito esponeva che il resistente dopo il matrimonio per anni non aveva lavorato, né cercato una soluzione lavorativa, concentrando le sue energie nel controllo della moglie e inducendola a lavorare per sostenere il nucleo familiare;
di essersi dedicata al marito assistendolo durante la sua malattia;
che quando il resistente aveva ricevuto in donazione dalla sua famiglia la somma di circa euro 30.000,00, li aveva sottratti all'economia familiare;
di aver subito maltrattamenti fisici e verbali;
che il resistente aveva attuato un comportamento svalutante e controllante, tanto da costringerla ad allontanarsi dalla casa coniugale, ove, poi, era stata costretta a ritornare, in quanto la sua famiglia non poteva ospitarla per un ulteriore periodo. Concludeva come in epigrafe trascritto.
Il resistente, costituitosi in giudizio, contestava i fatti esposti dalla ricorrente, deduceva di essersi dedicato alla famiglia e al lavoro;
di aver percepito nell'anno 2016 la disoccupazione mensile di € 750,00, a disposizione della famiglia per pagare la rata di mutuo e le utenze;
di non aver lavorato dal 2017 al 2018 per sottoporsi a un intervento alla spalla per elastofibroma e di aver incassato in quel periodo un' assicurazione sulla vita dell'importo di circa € 20.000,00 per garantire la sua partecipazione alle spese del mutuo e alla gestione della casa;
che nell'anno
2020, malgrado i problemi di salute, aveva ripreso a lavorare come operaio della CP_2
e, poi, di aver percepito la NASPI;
che nel mese di luglio 2020 gli venne diagnosticato un tumore al polmone e per tale ragione dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico e alle successive terapie e che per aiutare economicamente la famiglia riscosse alcuni buoni fruttiferi;
che dal
2021 percepiva la pensione per l' invalidità riconosciutagli nella misura del 70%, somma messa a disposizione della famiglia. Di aver subito nell'anno 2022 altri due interventi alla spalla sinistra ( trapianto di protesi inversa) e di non aver trovato un' occupazione compatibile con il suo stato di salute;
di aver stipulato con la somma ricevuta in donazione dai suoi familiari un'assicurazione designando i figli quali beneficiari. Contestava i comportamenti di aggressione e denigratori a lui addebitati dalla moglie. Deduceva che la ricorrente più volte gli aveva ripetuto di essere stanca di vivere con un uomo malato e di non aver ricevuto assistenza e sostegno morale durante la malattia. Di percepire la pensione di invalidità di circa € 347,00 e che il figlio maggiorenne intendeva essere collocato presso di lui. Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
disporre l'affido condiviso della figlia minore con residenza privilegiata presso il padre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita madre-figlia; porre a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un importo mensile da determinare secondo equità, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 28/03/23, il Presidente delegato del Tribunale disponeva l'audizione assistita della figlia minore e all'esito adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c.. In particolare, il presidente affidava la figlia minore in forma condivisa ai genitori con residenza privilegiata presso il padre e regolamentava l'esercizio del diritto di visita madre-figlia; assegnava la casa coniugale al resistente;
poneva a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio.
Nel corso del procedimento, la ricorrente deduceva che i figli vivevano un conflitto di lealtà, rifiutando di incontrarla;
di percepire lo stipendio di € 1100,00, di essere onerata del pagamento del canone di locazione di € 470,00, della rata mensile di € 100,00 per il necessario acquisto della vettura, di aver arredato la nuova casa e di non avere la possibilità di corrispondere per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 500,00, per i quali stava corrispondendo l'assegno mensile di € 300,00. Chiedeva pertanto di accertare la non genuinità della volontà espressa dalla minore;
la collocazione della minore presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale;
porre a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento per la minore. In via subordinata, ridurre a € 300,00 l'assegno a suo carico per il mantenimento dei figli. Non accettava la proposta conciliativa, per l'esiguità delle sue risorse economiche .
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il collegio condivide le valutazioni operate dal Giudice Istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n.
2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II,
8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II,
2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie articolate per la ricorrente relative ai capi valutativi 1),3),4), 5),
6),8)-, oppure non contestati -capo 7)-; oppure emergenti dalla documentazione in atti -capo 2). I capitoli di prova articolati per parte resistente sono relativi a fatti irrilevanti ai fini della decisione, in quanto di per sé non provano la violazione dell'obbligo di assistenza e, peraltro, riguardano un periodo in cui la crisi coniugale era conclamata.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che gli stessi si sono rivolte e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nell'atto introduttivo ed in sede di conclusioni la difesa di parte ricorrente e quella di parte resistente hanno, rispettivamente, chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre Cass. Civ.
Sez. I n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati dall'uno o dall'altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere dalla valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta, imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero, comunque, insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 26571 del 17.12.2007 ).
Ritiene il Collegio che le domande di addebito non abbiano trovato adeguato riscontro nelle risultanze di causa.
In particolare, i comportamenti indicati nel ricorso introduttivo a sostegno della domanda di addebito (inerzia lavorativa e omesso contributo economico, maltrattamenti fisici e verbali), non sono stati provati dalla ricorrente. In particolare, il resistente ha prestato attività lavorativa nel corso del matrimonio, come da documentazione in atti, e non vi è prova che i periodi di vacanza lavorativa siano imputabili a sua inerzia. Per quanto riguarda gli asseriti maltrattamenti,
è emersa tra i coniugi una forte conflittualità, non vi è prova, tuttavia, che sia sfociata in aggressioni fisiche, comportamenti controllanti o denigratori attuati dal resistente in danno della ricorrente. Peraltro, tutti i procedimenti penali avviati a seguito delle reciproche denunce sono stati archiviati.
Parimenti i fatti posti da parte resistente a sostegno della domanda di addebito nei confronti della moglie non sono stati provati. L' allontanamento dalla casa coniugale si pone in un periodo in cui la crisi coniugale era in atto.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c. con rigetto delle reciproche domande di addebito.
Per ciò che concerne l'affidamento della figlia il Collegio ritiene di dover confermare, Per_2 allo stato, l'affidamento della minore in forma condivisa ai genitori con collocazione privilegiata presso il padre. Invero, all'udienza presidenziale la minore ha dichiarato “Con mio padre vado
d'accordo, mi piace tutto di lui. Mi dispiace quello che è successo tra papà e mamma. Mi è dispiaciuto quando mamma ha denunciato papà per la pistola che deteneva in casa, era una scacciacani;
poi papà mi ha detto che mamma lo ha denunciato perché papà la violentava ma non era vero, perché io c'ero a casa. Le denunce di mamma hanno fatto male anche a me.DR con papà la maggior parte del tempo siamo a casa. DR attualmente vivo con mamma e papà; con mamma è diverso anche perché mamma è sempre fuori casa, dal nonno o dalla zia. Ho dei momenti in cui non ho voglia di parlare con mamma. DR quando sono triste o arrabbiata con mamma metto della musica. Non vedo aspetti positivi in mamma. DR per un periodo nell'aprile dell'anno scorso stavo con mamma e nonna;
in quel periodo il rapporto con mio papà era distaccato. Poi a Febbraio ho capito che papà non aveva fatto niente di male. DR mamma diceva che papà sbagliava su tutto.DR avevo un fidanzato il quale voleva partecipare a concorsi nella Finanza;
lui mi ha lasciato per via delle denunce che mia madre aveva fatto a papà. Aveva detto il mio fidanzato che se un giorno ci sposavamo i nostri figli non avrebbero potuto fare il concorso per finanziere per via delle denunce fatte a mio papà DR non riesco a trovare né aspetti negativi né positivi in mamma. DR: preferisco vivere con papà, perchè mi sento più sicura;
mamma sta sempre fuori casa. DR mamma teme che se sto con papà a lei non la calcolo più ma questo non è vero”.
La Dott.ssa all'esito del colloquio avuto con la minore ha rilevato che “ La minore non Per_3 ha mostrato di possedere competenze di autonomia di pensiero e di discernimento;
ha avuto difficoltà nel comprendere ciò che è utile per lei, nell'esprimere opinioni, nel comprendere gli altri e nel decidere autonomamente senza condizionamenti”.
Orbene, a parere del collegio va confermata, allo stato, la collocazione della minore, di oltre 15 anni, presso il padre, per le ragioni espresse anche dalla Corte di Appello. Giova rilevare che il giudice istruttore ha disposto per la minore un percorso psicoterapeutico, come consigliato dalla dott.ssa Golia
Mafalda all'udienza del 23.05.2023.
Va disposto che il S.S. avvii le parti a un percorso di sostegno alla genitorialità, in quanto hanno esposto la minore alla conflittualità coniugale. Inoltre, le dichiarazioni rese dalla minore in sede di audizione non escludono il condizionamento paterno e dalla relazione del 15.12.2023 emerge il mancato rispetto da parte della ricorrente della disciplina del diritto di visita. Il percorso di sostegno dovrà essere volto anche a rafforzare la capacità dei genitori di comprendere i bisogni emotivi e affettivi della figlia. Il Servizio Sociale avvierà la minore a un percorso di riavvicinamento alla madre e, all'esito, le modalità di frequentazione madre-figlia potranno essere rimesse al libero accordo delle parti, in mancanza di accordo, si applicherà la disciplina posta con l'ordinanza presidenziale.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale al resistente, in quanto convivente con i figli.
Quanto alla domanda di parte resistente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte ricorrente di un contributo mensile al mantenimento dei figli e dei quali uno Per_1 Per_2 maggiorenne, rispetto al quale non è stata prospettata la sopraggiunta autosufficienza economica, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337 ter, comma 4 c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, del reddito delle parti (la ricorrente percepisce il reddito annuo netto di circa € 16.000, paga il canone di locazione mensile di € 470,00; il resistente, invece, percepisce la pensione di circa €
350,00 , ha investito la somma di € 29.000,00 in una polizza assicurativa indicando i figli quali beneficiari) dell'assegnazione della casa coniugale al resistente -che integra il mantenimento-, della circostanza che sono emersi fatti sopravvenuti rispetto al provvedimento dalla Corte di
Appello adita in sede di reclamo -pagamento del canone di locazione di € 470,00 a carico della ricorrente-, va rideterminato in € 300,00 l'assegno mensile di mantenimento per i figli a carico della ricorrente -€ 150,00 per ciascun figlio-. Detta somma dovrà essere corrisposta dalla ricorrente al resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico della ricorrente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, necessarie o previamente concordate e debitamente documentate.
La natura e l'esito della controversia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. e rigetta le reciproche domande di addebito;
• dispone l'affido condiviso della figlia minore ai genitori con collocazione privilegiata presso il padre e disciplina l'esercizio del diritto di visita come in pare motiva;
• assegna la casa coniugale al sig. ; CP_1
• pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al resistente, entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli -da dividere in eguale misura-. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pone carico della ricorrente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli purché concordate, se non contrassegnate da urgenza;
dispone che il Servizio Sociale prosegua il percorso psicoterapeutico avviato in favore della minore e avvii le parti a un percorso di sostegno alla genitorialità. Il Servizio Sociale avvierà, altresì, un percorso di riavvicinamento tra la minore e la madre. In caso di pregiudizio per la minore, il S.S. relazionerà all'Autorità Giudiziaria;
• compensa le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. CP_2
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte 2, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999). Si trasmetta al S.S.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 13/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8031 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. RAUCCIO CLEMENTINA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 in atti, dall'avv. DE ANGELIS IDA, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni come da udienza del 24/01/25:
Per parte ricorrente: l'Avv. Clementina Rauccio, in qualità di difensore e procuratore legale della sig.ra nel giudizio in epigrafe, si riporta integralmente a tutti gli scritti Parte_1 difensivi, ai verbali di causa, alla documentazione prodotta, alle memorie istruttorie ex art.183 comma 6 c.p.c., nonché alle conclusioni ivi rassegnate - quivi da intendersi per integralmente riportati e trascritti, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta doverosamente ed ancora una volta ogni avversa deduzione, allegazione ed eccezione destituite tutte di fondamento e pregio.
Per parte resistente: l'avv.to Ida De Angelis, in nome e per conto del sig. , CP_1 conferma la disponibilità del resistente ad accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice all'udienza del 19.12.2023. Il G.I. - Dott.ssa G. Caso - in pari data, ha suggerito alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., di transigere la controversia con la conferma dei provvedimenti in atto, in specie quanto disposto dal Presidente delegato Dott. Pellecchia, nell'ordinanza del 26.05.2023. Si evidenzia che detti provvedimenti, che abbiansi qui per integralmente riportati, sono stati altresì confermati, in data 25.10.2023, dalla Corte di Appello di Napoli, a fronte del reclamo proposto dalla sig. . Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli , nato il [...]; nata l'[...]) chiedeva di Per_1 Per_2 pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla controparte;
affidare la figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figlia; assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori;
vittoria di spese e competenze di lite. A sostegno della domanda di addebito esponeva che il resistente dopo il matrimonio per anni non aveva lavorato, né cercato una soluzione lavorativa, concentrando le sue energie nel controllo della moglie e inducendola a lavorare per sostenere il nucleo familiare;
di essersi dedicata al marito assistendolo durante la sua malattia;
che quando il resistente aveva ricevuto in donazione dalla sua famiglia la somma di circa euro 30.000,00, li aveva sottratti all'economia familiare;
di aver subito maltrattamenti fisici e verbali;
che il resistente aveva attuato un comportamento svalutante e controllante, tanto da costringerla ad allontanarsi dalla casa coniugale, ove, poi, era stata costretta a ritornare, in quanto la sua famiglia non poteva ospitarla per un ulteriore periodo. Concludeva come in epigrafe trascritto.
Il resistente, costituitosi in giudizio, contestava i fatti esposti dalla ricorrente, deduceva di essersi dedicato alla famiglia e al lavoro;
di aver percepito nell'anno 2016 la disoccupazione mensile di € 750,00, a disposizione della famiglia per pagare la rata di mutuo e le utenze;
di non aver lavorato dal 2017 al 2018 per sottoporsi a un intervento alla spalla per elastofibroma e di aver incassato in quel periodo un' assicurazione sulla vita dell'importo di circa € 20.000,00 per garantire la sua partecipazione alle spese del mutuo e alla gestione della casa;
che nell'anno
2020, malgrado i problemi di salute, aveva ripreso a lavorare come operaio della CP_2
e, poi, di aver percepito la NASPI;
che nel mese di luglio 2020 gli venne diagnosticato un tumore al polmone e per tale ragione dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico e alle successive terapie e che per aiutare economicamente la famiglia riscosse alcuni buoni fruttiferi;
che dal
2021 percepiva la pensione per l' invalidità riconosciutagli nella misura del 70%, somma messa a disposizione della famiglia. Di aver subito nell'anno 2022 altri due interventi alla spalla sinistra ( trapianto di protesi inversa) e di non aver trovato un' occupazione compatibile con il suo stato di salute;
di aver stipulato con la somma ricevuta in donazione dai suoi familiari un'assicurazione designando i figli quali beneficiari. Contestava i comportamenti di aggressione e denigratori a lui addebitati dalla moglie. Deduceva che la ricorrente più volte gli aveva ripetuto di essere stanca di vivere con un uomo malato e di non aver ricevuto assistenza e sostegno morale durante la malattia. Di percepire la pensione di invalidità di circa € 347,00 e che il figlio maggiorenne intendeva essere collocato presso di lui. Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
disporre l'affido condiviso della figlia minore con residenza privilegiata presso il padre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita madre-figlia; porre a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un importo mensile da determinare secondo equità, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 28/03/23, il Presidente delegato del Tribunale disponeva l'audizione assistita della figlia minore e all'esito adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c.. In particolare, il presidente affidava la figlia minore in forma condivisa ai genitori con residenza privilegiata presso il padre e regolamentava l'esercizio del diritto di visita madre-figlia; assegnava la casa coniugale al resistente;
poneva a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio.
Nel corso del procedimento, la ricorrente deduceva che i figli vivevano un conflitto di lealtà, rifiutando di incontrarla;
di percepire lo stipendio di € 1100,00, di essere onerata del pagamento del canone di locazione di € 470,00, della rata mensile di € 100,00 per il necessario acquisto della vettura, di aver arredato la nuova casa e di non avere la possibilità di corrispondere per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 500,00, per i quali stava corrispondendo l'assegno mensile di € 300,00. Chiedeva pertanto di accertare la non genuinità della volontà espressa dalla minore;
la collocazione della minore presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale;
porre a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento per la minore. In via subordinata, ridurre a € 300,00 l'assegno a suo carico per il mantenimento dei figli. Non accettava la proposta conciliativa, per l'esiguità delle sue risorse economiche .
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il collegio condivide le valutazioni operate dal Giudice Istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n.
2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II,
8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II,
2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie articolate per la ricorrente relative ai capi valutativi 1),3),4), 5),
6),8)-, oppure non contestati -capo 7)-; oppure emergenti dalla documentazione in atti -capo 2). I capitoli di prova articolati per parte resistente sono relativi a fatti irrilevanti ai fini della decisione, in quanto di per sé non provano la violazione dell'obbligo di assistenza e, peraltro, riguardano un periodo in cui la crisi coniugale era conclamata.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che gli stessi si sono rivolte e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nell'atto introduttivo ed in sede di conclusioni la difesa di parte ricorrente e quella di parte resistente hanno, rispettivamente, chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre Cass. Civ.
Sez. I n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati dall'uno o dall'altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere dalla valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta, imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero, comunque, insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 26571 del 17.12.2007 ).
Ritiene il Collegio che le domande di addebito non abbiano trovato adeguato riscontro nelle risultanze di causa.
In particolare, i comportamenti indicati nel ricorso introduttivo a sostegno della domanda di addebito (inerzia lavorativa e omesso contributo economico, maltrattamenti fisici e verbali), non sono stati provati dalla ricorrente. In particolare, il resistente ha prestato attività lavorativa nel corso del matrimonio, come da documentazione in atti, e non vi è prova che i periodi di vacanza lavorativa siano imputabili a sua inerzia. Per quanto riguarda gli asseriti maltrattamenti,
è emersa tra i coniugi una forte conflittualità, non vi è prova, tuttavia, che sia sfociata in aggressioni fisiche, comportamenti controllanti o denigratori attuati dal resistente in danno della ricorrente. Peraltro, tutti i procedimenti penali avviati a seguito delle reciproche denunce sono stati archiviati.
Parimenti i fatti posti da parte resistente a sostegno della domanda di addebito nei confronti della moglie non sono stati provati. L' allontanamento dalla casa coniugale si pone in un periodo in cui la crisi coniugale era in atto.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c. con rigetto delle reciproche domande di addebito.
Per ciò che concerne l'affidamento della figlia il Collegio ritiene di dover confermare, Per_2 allo stato, l'affidamento della minore in forma condivisa ai genitori con collocazione privilegiata presso il padre. Invero, all'udienza presidenziale la minore ha dichiarato “Con mio padre vado
d'accordo, mi piace tutto di lui. Mi dispiace quello che è successo tra papà e mamma. Mi è dispiaciuto quando mamma ha denunciato papà per la pistola che deteneva in casa, era una scacciacani;
poi papà mi ha detto che mamma lo ha denunciato perché papà la violentava ma non era vero, perché io c'ero a casa. Le denunce di mamma hanno fatto male anche a me.DR con papà la maggior parte del tempo siamo a casa. DR attualmente vivo con mamma e papà; con mamma è diverso anche perché mamma è sempre fuori casa, dal nonno o dalla zia. Ho dei momenti in cui non ho voglia di parlare con mamma. DR quando sono triste o arrabbiata con mamma metto della musica. Non vedo aspetti positivi in mamma. DR per un periodo nell'aprile dell'anno scorso stavo con mamma e nonna;
in quel periodo il rapporto con mio papà era distaccato. Poi a Febbraio ho capito che papà non aveva fatto niente di male. DR mamma diceva che papà sbagliava su tutto.DR avevo un fidanzato il quale voleva partecipare a concorsi nella Finanza;
lui mi ha lasciato per via delle denunce che mia madre aveva fatto a papà. Aveva detto il mio fidanzato che se un giorno ci sposavamo i nostri figli non avrebbero potuto fare il concorso per finanziere per via delle denunce fatte a mio papà DR non riesco a trovare né aspetti negativi né positivi in mamma. DR: preferisco vivere con papà, perchè mi sento più sicura;
mamma sta sempre fuori casa. DR mamma teme che se sto con papà a lei non la calcolo più ma questo non è vero”.
La Dott.ssa all'esito del colloquio avuto con la minore ha rilevato che “ La minore non Per_3 ha mostrato di possedere competenze di autonomia di pensiero e di discernimento;
ha avuto difficoltà nel comprendere ciò che è utile per lei, nell'esprimere opinioni, nel comprendere gli altri e nel decidere autonomamente senza condizionamenti”.
Orbene, a parere del collegio va confermata, allo stato, la collocazione della minore, di oltre 15 anni, presso il padre, per le ragioni espresse anche dalla Corte di Appello. Giova rilevare che il giudice istruttore ha disposto per la minore un percorso psicoterapeutico, come consigliato dalla dott.ssa Golia
Mafalda all'udienza del 23.05.2023.
Va disposto che il S.S. avvii le parti a un percorso di sostegno alla genitorialità, in quanto hanno esposto la minore alla conflittualità coniugale. Inoltre, le dichiarazioni rese dalla minore in sede di audizione non escludono il condizionamento paterno e dalla relazione del 15.12.2023 emerge il mancato rispetto da parte della ricorrente della disciplina del diritto di visita. Il percorso di sostegno dovrà essere volto anche a rafforzare la capacità dei genitori di comprendere i bisogni emotivi e affettivi della figlia. Il Servizio Sociale avvierà la minore a un percorso di riavvicinamento alla madre e, all'esito, le modalità di frequentazione madre-figlia potranno essere rimesse al libero accordo delle parti, in mancanza di accordo, si applicherà la disciplina posta con l'ordinanza presidenziale.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale al resistente, in quanto convivente con i figli.
Quanto alla domanda di parte resistente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte ricorrente di un contributo mensile al mantenimento dei figli e dei quali uno Per_1 Per_2 maggiorenne, rispetto al quale non è stata prospettata la sopraggiunta autosufficienza economica, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337 ter, comma 4 c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, del reddito delle parti (la ricorrente percepisce il reddito annuo netto di circa € 16.000, paga il canone di locazione mensile di € 470,00; il resistente, invece, percepisce la pensione di circa €
350,00 , ha investito la somma di € 29.000,00 in una polizza assicurativa indicando i figli quali beneficiari) dell'assegnazione della casa coniugale al resistente -che integra il mantenimento-, della circostanza che sono emersi fatti sopravvenuti rispetto al provvedimento dalla Corte di
Appello adita in sede di reclamo -pagamento del canone di locazione di € 470,00 a carico della ricorrente-, va rideterminato in € 300,00 l'assegno mensile di mantenimento per i figli a carico della ricorrente -€ 150,00 per ciascun figlio-. Detta somma dovrà essere corrisposta dalla ricorrente al resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico della ricorrente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, necessarie o previamente concordate e debitamente documentate.
La natura e l'esito della controversia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. e rigetta le reciproche domande di addebito;
• dispone l'affido condiviso della figlia minore ai genitori con collocazione privilegiata presso il padre e disciplina l'esercizio del diritto di visita come in pare motiva;
• assegna la casa coniugale al sig. ; CP_1
• pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al resistente, entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli -da dividere in eguale misura-. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pone carico della ricorrente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli purché concordate, se non contrassegnate da urgenza;
dispone che il Servizio Sociale prosegua il percorso psicoterapeutico avviato in favore della minore e avvii le parti a un percorso di sostegno alla genitorialità. Il Servizio Sociale avvierà, altresì, un percorso di riavvicinamento tra la minore e la madre. In caso di pregiudizio per la minore, il S.S. relazionerà all'Autorità Giudiziaria;
• compensa le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. CP_2
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte 2, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999). Si trasmetta al S.S.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 13/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso