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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/10/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 350/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 350-2025 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._1
alla Via Emanuele Filiberto 33, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato dall'avv. Giuseppe Leotta , c.f. , fax 06.233239808, ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso la casella PEC Email_1
RICORRENTE contro
, (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento con domicilio ex lege in Trento, Largo Porta Nuova n. 9 (c.f. , P.IVA_2
fax 0461 233925, pec: , Email_2
pagina 1 di 24 RESISTENTE
, Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5
RESISTENTE CONTUMACE
(C. F. ), nato a [...] il [...], CP_6 C.F._3
residente in [...] alla via Villaggio del Sole, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
SA LT (C.F. ), giusta procura rilasciata su foglio separato da C.F._4
considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce alla comparsa di costituzione dd.19.2025, con domicilio eletto presso lo studio del nominato procuratore in Formia (LT), via Rubino n. 38 (fax n. 0771 324437), e domicilio digitale all'indirizzo pec Email_3
CP_7
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in
[...] C.F._5
Formia (LT) alla via Olivetani n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Fiorentino
(C.F. ), giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi, ex art. C.F._6
83, comma 3, c.p.c., in calce alla comparsa di costituzione dd.1.9.2025, con domicilio eletto presso lo studio del nominato procuratore in Formia (LT), via Rubino n. 38 (fax n. 0771 324437),
e domicilio digitale all'indirizzo pec Email_4
LITISCONSORTE
in punto: trasferimento
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
pagina 2 di 24 Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento del ricorso:
- in via cautelare, assumere apposito provvedimento che, nelle more del giudizio, consenta alla ricorrente di essere trasferita nella Provincia di Latina a far data dal 1°/9/2025 secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicato nella domanda di trasferimento e, dunque, presso l'Istituto Vitruvio
Pollone ;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità in parte qua del CCNI del 29/1/2025 per violazione di norma imperativa (ovverosia dell'art. 33, Legge n. 104/1992);
- sempre nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita nella
Provincia di Latina;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di trasferire la ricorrente nella Provincia di
Latina a far data dal 1.9.2025 secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicato nella domanda di trasferimento e, dunque, presso l'istituto Vitruvio Pollone;
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, rimborso forfettario 15% e del contributo unificato».
Di parte : CP_2
“Contrariis reiectis,
nel merito respingere il ricorso avversario in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto per tutto quanto sopra argomentato.
pagina 3 di 24 Con vittoria di spese e compensi.
Di parte : Controparte_8
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, il ricorso proposto dalla prof.ssa e confermare il decreto di CP_1
rigetto 1256 del 10.07.2025.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge,
anche per la fase cautelare.
Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass.,
ord. 23088 del 18/08/2021).
Di parte CP_7
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, il ricorso proposto dalla prof.ssa e confermare il decreto di CP_1
rigetto 1256 del 10.07.2025.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge,
anche per la fase cautelare.
Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità
pagina 4 di 24 informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass.,
ord. 23088 del 18/08/2021).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., depositato il 5.6.2025, la prof.ssa conveniva in giudizio , CP_1 Controparte_2 [...]
; la , Controparte_9 Controparte_3
Direzione e Istruzione italiana, ; e Controparte_5 CP_6
rappresentando di essere docente di ruolo di scuola statale, in servizio nell'I.C. CP_7
“Alpi” di Bolzano e di aver presentato domanda di trasferimento nella provincia di Latina,
indicando come prima preferenza l'I.C. “Pollione” di Formia (LT), ove risiede il padre disabile grave. Lamentava di aver ottenuto il trasferimento all' di Aprilia (LT), lontano Controparte_10
oltre 100 km dalla scuola indicata come prima preferenza e dalla residenza del proprio genitore e che la cattedra presso l'I.C. “Pollione” di Formia era stata assegnata illegittimamente al Prof.
, privo di ogni precedenza e con soli 73 punti in graduatoria a fronte dei suoi 210 CP_6
punti. Rappresentava che ciò si era verificato in quanto il vigente CCNI Mobilità prevede un meccanismo in base al quale la mobilità del personale scolastico è distinta in tre fasi (comunale,
intercomunale e interprovinciale) e le precedenze operano solo all'interno di ciascuna fase,
mentre, attesa la natura imperativa della L. n. 104/92, la precedenza dovrebbe operare a pagina 5 di 24 prescindere dalle fasi, sicché ella, benché rientrante nella fase interprovinciale, avrebbe dovuto essere movimentata con precedenza e prima di tutti, già nella fase comunale. Rassegnava, quindi,
le conclusioni sopra riportate per esteso.
In data 10.07.2025, costituitisi Ministero, e , si teneva l'udienza Controparte_8 CP_7
di comparizione personale delle parti nel procedimento cautelare e all'esito, in pari data, il
Tribunale pronunciava fuori udienza ordinanza di rigetto della domanda.
I convenuti , e si Controparte_2 Controparte_8 CP_7
costituivano ritualmente anche nel giudizio di merito.
Il eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di Controparte_2
interesse della ricorrente (in quanto aveva chiesto e ottenuto il trasferimento nella provincia di
Latina); l'inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso (non avendo indicato con chiarezza parte ricorrente gli articoli o commi del CCNI di cui denunciava la nullità); il CP_2
contestava poi nel merito la fondatezza del ricorso. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
, il docente che ha ottenuto a seguito della procedura di mobilità territoriale in CP_6
esame la cattedra presso l'IC Pollione di Formia, prima scelta della ricorrente, chiariva in primis di essere anch'egli titolare di diritto di precedenza ex art. 33 L.104/1992 per la figlia di 6 Per_1
anni, precisando altresì che ex art. 13 CCNI il suo diritto di precedenza (in quanto genitore di disabile in situazione di gravità) prevale su quello della ricorrente (in quanto figlia che presta pagina 6 di 24 assistenza al genitore disabile in situazione di gravità); osservava poi che egli aveva partecipato alla I fase della mobilità, ovvero quella all'interno del Comune (di Formia) e che nessun diritto di precedenza poteva vantare la ricorrente all'interno di questa fase, atteso che i trasferimenti all'interno del Comune lasciano invariato l'organico del Comune e considerato che la L.104/92
non accorda un diritto alla scelta della specifica sede scolastica all'interno del Comune;
concludeva infine richiamando la giurisprudenza di legittimità espressasi in materia. Rassegnava
quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
, il docente che ha ottenuto a seguito della procedura di mobilità territoriale in CP_7
esame la cattedra presso l'IC Dante Alighieri di Formia (”cattedra esterna stesso comune”),
ovvero cattedra ricompresa nei primi 4 posti di quelle scelte dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità, chiariva in primis di aver partecipato alla II fase della mobilità, quella intercomunale, in condizione di soprannumerarietà e quindi con diritto di precedenza ai sensi del punto A) dell'Allegato 1 al CCNI su tutti gli altri movimenti, ivi compresi i titolari di precedenze per assistere i familiari disabili;
contestava la pretesa di parte ricorrente;
richiamava giurisprudenza di legittimità espressasi in materia e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 16.09.2025 il procuratore di parte ricorrente rappresentava l'aggravamento delle condizioni di salute del padre disabile della ricorrente e il mancato accoglimento dell'istanza di utilizzazione temporanea per l'anno scolastico 2025/2026 presentata dalla ricorrente;
eccepiva pagina 7 di 24 che il prof. non poteva vantare alcun diritto di precedenza tant'è che CP_6
l'amministrazione non gliel'aveva accordata;
che il prof. trasferito in quanto in CP_7
soprannumero non poteva vantare un diritto di precedenza rispetto alla ricorrente, in quanto ai sensi dell'allegato 1 al CCNI i trasferimenti con precedenza ex L. 104/92 precedono i trasferimenti d'ufficio dei soprannumerari (D3 “precedenza per genitore con 104” precede F
“precedenza per sovrannumero”); nel merito ribadiva la nullità delle norme della contrattazione collettiva. Si dichiarava disposto a conciliare la vertenza “laddove, con riferimento all'anno scolastico attuale, l'Amministrazione scolastica accetti di utilizzarla nel comune di Formia, se del caso anche in soprannumero”.
I procuratori di e contestavano quanto dedotto ed eccepito da parte CP_8 CP_7
ricorrente e si riportavano alle proprie memorie. Nessuno compariva per il . CP_2
Il Giudice preso atto che alcuna conciliazione era possibile, stante la mancata comparizione del
, fissava per discussione l'udienza del 31.10.2025, concedendo termine per il deposito CP_2
di note conclusionali fino al 26.09.2025.
Su istanza di parte ricorrente depositata il 24.09.2025, fermo il termine per il deposito di note conclusionali assegnato fino al 26.09.2025, l'udienza del 31.10.2025 veniva sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per il cui deposito veniva concesso termine fino al 30.10.2025.
Tutte le parti depositavano note conclusionali.
Il depositava in data 24.10.2025 note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. CP_2
pagina 8 di 24 Parte ricorrente depositava in data 28.10.2025 note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Parte e parte depositavano in data 29.10.2025 note scritte ex art. 127 ter CP_8 CP_7
c.p.c..
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Ma si proceda con ordine.
Eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Parte Ministero ha eccepito la carenza di interesse della ricorrente rispetto alla domanda formulata in ricorso di accertamento del diritto ad essere trasferita nella Provincia di Latina,
atteso che la ricorrente ha ottenuto il trasferimento in Provincia di Latina, ancorchè nel Comune
di Aprilia presso l'Istituto Giacomo Matteotti e non nel Comune di Formia, da lei preferito.
L'eccezione non è fondata.
L'interesse di cui la ricorrente è portatrice e che fonda la domanda è quello ad essere trasferita sì
nella Provincia di Latina, ma nel Comune di Formia.
L'interesse sussiste;
altra questione è se la domanda è fondata o meno.
Eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità.
Parte ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata la nullità in parte qua del CCNI del
29.01.2025.
pagina 9 di 24 Parte eccepisce che parte ricorrente non avrebbe precisato, tuttavia, con chiarezza quali CP_2
sono gli articoli (o i commi) di cui chiede la dichiarazione di nullità in parte qua, con la conseguenza che sotto tale profilo la domanda - avente tra l'altro ad oggetto un CCNI rilevante su tutto il territorio nazionale - sarebbe generica e imprecisa e, pertanto, inammissibile.
L'eccezione non è fondata.
Dalla lettura del ricorso si evince chiaramente che la ricorrente contesta l'art.6 comma 2 e 13 IV
del CCNI.
Merito
Fonti
L'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, prevede che «A condizione che la
persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o
privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro
il secondo grado (…) ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da
contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap
in situazione di gravità. (…). Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più
persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o
affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona
pagina 10 di 24 con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».
L'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nello stabilire l'agevolazione della precedenza, richiama il comma 3 dell'art. 33: «Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a
scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non
può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
“Nel tempo la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., S.U., n. 7945 del 2008, Cass. n.
585 del 2016, n. 7120 del 2018, n. 6150 del 2019, n. 20243 del 2020) ha avuto modo di
esaminare la natura dell'agevolazione in questione nell'ambito di una più ampia lettura dell'art.
33 cit., atteso che la stessa può essere esercitata “ove possibile”. Si è così posto in evidenza,
come tale diritto, a differenza della precedenza nella sede riconosciuta alla persona
handicappata dall'art. 21 della legge n. 104 del 1992, deve tener conto di un bilanciamento tra
interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le
esigenze organizzative della pubblica amministrazione datore di lavoro, su cui grava l'onere
della prova di circostanze ostative all'esercizio dello stesso. Ed infatti, se da un lato vanno
considerate le esigenze funzionali al buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.),
dall'altro occorre tenere presente che le misure previste dall'art. 33, comma 5, devono intendersi
come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito
dall'art. 3, secondo comma, Cost., che deve trovare attuazione mediante meccanismi di
pagina 11 di 24 solidarietà che non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e che, come si è
detto, devono coesistere con altri valori costituzionali.” (cfr. CORTE DI CASSAZIONE –
Ordinanza 22 febbraio 2021, n. 4677).
“Il diritto non è assoluto e privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove risulti
incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi,
soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per
la collettività” (Cfr. CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 585 del 15 gennaio 2016, Cass.
25.01.06 n. 1396 e 27.03.08 n. 7945).
Si tratta di un diritto di precedenza che è stato esplicitamente riconosciuto anche in relazione al settore scolastico dall'art. 601 del d.lgs. 297/1994 secondo cui “gli articoli 21 e 33
della legge quadro 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le già
menzionate norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione
come non di ruolo e in sede di mobilità”. La Suprema Corte ha peraltro chiarito (Cass.
35105/2022) che “Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 601, quindi, detta per il personale della scuola
una disciplina che è priva di carattere di specialità, nel senso che non differenzia nè accentua la
tutela della disabilità rispetto a quella generale che vale nei rapporti privati e negli altri
comparti dell'impiego pubblico”.
pagina 12 di 24 La mobilità del personale docente è regolata dal CCNI del 29.1.2025, il quale all'art. 6
comma 2 organizza la mobilità in tre fasi: I fase trasferimenti all'interno del comune;
II fase trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
L'Allegato 1 al ccnl disciplina nel dettaglio l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, distinguendo tre diverse fasi, secondo una sequenza prestabilita.
Per quanto riguarda il sistema delle precedenze l'art. 13 precisa che: «Le precedenze
riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono
funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola
mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che
vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene
evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di
punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica».
Il paragrafo IV del menzionato art. 13 dispone che: «Nella I fase solo tra distretti diversi
dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33
commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la
precedenza alle seguenti categorie di docenti, in ordine di priorità nelle operazioni: (…)».
pagina 13 di 24 Il diritto di precedenza spettante ai sensi della L.104/92 rileva inoltre pacificamente in base all'attuale formulazione dell'art. 13 sia nella fase II provinciale che nella fase III
interprovinciale.
La precedente contrattazione integrativa riconosceva invece la precedenza ai figli referenti unici che assistono il genitore in stato di gravità, solo nella mobilità provinciale, ossia la II fase dei trasferimenti, e non anche nella mobilità interprovinciale, ossia la III fase dei trasferimenti. La
precisazione si impone in quanto la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi più volte sulla legittimità (riconoscendola) dell'art. 13 nella precedente formulazione, ancorchè come detto escludesse il diritto di precedenza nella fase interprovinciale (Cass. 4677 del 22.02.2021).
Il nuovo CCNI ha previsto un miglioramento della posizione del c.d. caregiver che può ora accedere anche alle operazioni di trasferimento interprovinciale.
.-.-.-.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le attuali disposizioni del CCNI – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - si pongono in sintonia con l'interpretazione dell'art. 33
della legge n. 104 sopra accolta e, soprattutto, predispongono una regolazione del diritto di precedenza, assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una giusta considerazione ai fini del trasferimento. Nonostante la sua natura negoziale tale disciplina del diritto soddisfa una esigenza basilare dell'amministrazione,
pagina 14 di 24 quale la corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che, come sopra evidenziato, la legge privilegia.
Le clausole negoziali appena richiamate resistono al confronto con la norma di legge e si pongono, anzi, in armonia con i principi a quest'ultima sottesi.
La ricorrente lamenta che il descritto meccanismo del vigente CCNI Mobilità in base al quale la mobilità del personale scolastico è distinta in tre fasi (comunale, intercomunale e interprovinciale) e le precedenze operano solo all'interno di ciascuna fase, si pone in contrasto con la natura imperativa della L. n. 104/92 e sostiene che la precedenza dovrebbe operare a prescindere dalle fasi, sicché ella, benché rientrante nella fase interprovinciale, avrebbe dovuto essere movimentata con precedenza e prima di tutti, già nella fase comunale.
L'assunto non è condivisibile.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte (CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n.
26343 depositata il 12 settembre 2023): “La disposizione dell'art. 33 comma 5 della legge n.
104/1992 deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati -alla luce dell'art. 3
comma 2° Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del
13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009- in funzione della tutela
della persona disabile (cfr. Cass.
7.6.2012 n. 9201); le misure previste dall'art. 33 comma 5°
devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo – riconducibile
al principio sancito dall'art. 3 comma 2 Cost. – che deve trovare attuazione mediante
pagina 15 di 24 meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza
familiare e, dall'altro, devono coesistere con altri valori costituzionali (cfr. da ultimo Cass. n.
24015/2017); ne consegue che le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, proprio
per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale, vanno individuate quali diritti
soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario
di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. sull'onere probatorio
Cass. 18/02/2009 n. 3896) (cfr. Cass. 22/03/2018 n.7120).
6.3. Certamente il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della legge n. 104
del 1992 deve essere, comunque, pur sempre compatibile con le “esigenze economiche,
produttive o organizzative” del datore di lavoro, esigenze cui tale diritto resta subordinato e con
le quali esso deve essere necessariamente coordinato e non è sufficiente la vacanza del posto a
cui il lavoratore richiedente, familiare dell'handicappato, aspira. Tale condizione esprime una
mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa di coprire la
vacanza. In sostanza il diritto non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso
“ove possibile” contenuto nell'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 postula un adeguato
bilanciamento degli interessi in conflitto.”.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 35105/2022, con riferimento al precedente CCNI (che si ribadisce escludeva il diritto di precedenza del c.d. caregiver nelle operazioni di trasferimento interprovinciale) ha statuito che “Sulla questione che viene in rilievo
pagina 16 di 24 questa Corte si è già pronunciata e, in continuità con l'orientamento espresso in fattispecie
analoga da Cass. n. 585/2016 (che ha ritenuto legittima la previsione di un'analoga regolazione
del diritto di precedenza dettata dal contratto collettivo decentrato 31.5.2002 per la mobilità dei
dipendenti dei conservatori pubblici) nonchè con i principi affermati, più in generale, da Cass.
S.U. n. 7945/2008, Cass. n. 7120/2018, Cass. n. 6150/2019, Cass. n. 20243/2020, ha escluso che
la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, attribuisca al dipendente che assiste la persona affetta
da handicap grave un diritto soggettivo assoluto ed illimitato, perchè l'inciso "ove possibile"
evoca un necessario bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente protetti (in questo senso
fra le tante più recenti anche Cass. n. 22885/2021).
Cass. n. 4677/2021 non ha, quindi, ravvisato l'eccepita nullità per contrasto con norma
imperativa di legge del c.c.N. I. del quale qui si discute e, richiamate anche le esigenze funzionali
di buon andamento della Pubblica Amministrazione, valorizzate dall'art. 97 Cost., comma 2, ha
sottolineato che l'esclusione nelle operazioni di mobilità interprovinciale (non in quelle
infraprovinciale e di assegnazione provvisoria) della precedenza in favore del figlio che assiste
genitore disabile, non può essere isolatamente considerata, ma va valutata nell'ambito della
complessiva disciplina dettata dall'art. 13, in considerazione dell' intreccio delle diverse misure
ivi previste, che, unitariamente apprezzare, realizzano il bilanciamento di interessi evocato già da
Cass. S.U. n. 7945/2008”
pagina 17 di 24 Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il predetto CCNI che, per l'appunto,
escludeva la possibilità per il figlio c.d. caregiver di aderire alle operazioni di mobilità
interprovinciale.
Deve, quindi, ritenersi – a maggior ragione – che la disciplina attuale, più favorevole per la ricorrente, sia legittima: contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente la disciplina di cui all'attuale CCNI opera un ragionevole ed equo bilanciamento complessivo degli interessi contrapposti e concorrenti. Il diritto di precedenza al c.d. caregiver è attualmente riconosciuto in tutte le tre fasi dei trasferimenti, anche se – proprio per operare il bilanciamento degli interessi coinvolti – esso opera all'interno di ogni fase e non già a prescindere dalle fasi, id est prima che si aprano le tre fasi.
Ove si riconoscesse l'operatività del diritto di precedenza a prescindere dalle fasi, si riconoscerebbe di fatto un diritto assoluto e incondizionato al trasferimento, che l'art. 33 non prevede, atteso l'inciso “ove possibile”.
Sul Punto la Corte di Cassazione è stata chiara: “…va detto che l'art. 601 del T.U., intitolato
"tutela dei soggetti portatori di handicap", al comma 1, richiama espressamente la L. n. 104 del
1992, artt. 21 e 33, ed al comma 2 aggiunge "le predette norme comportano la precedenza
all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità". I due
commi della disposizione vanno, pertanto, coordinati tra loro e ciò porta ad escludere che la
precedenza di cui al comma 2 possa essere intesa in termini assoluti, giacché il rinvio operato
pagina 18 di 24 alla L. n. 104 del 1992, art. 33, implica anche il richiamo del comma 5, che, attribuendo il diritto
di precedenza "ove possibile", consente l'apprezzamento ed il bilanciamento degli opposti
interessi delle parti del rapporto di impiego. (…).
La tutela della disabilità va contemperata con quella degli altri interessi di rilievo costituzionale,
va detto che l'art. 97 Cost. impone alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici
nel rispetto, non del solo principio di efficienza, ma anche di quelli di imparzialità e trasparenza,
che si risolvono, sul piano civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede.
Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l'amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra
più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti che
tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità,
criteri che, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 (nelle diverse versioni succedutesi nel
tempo), possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione
per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle
organizzazioni sindacali che rappresentano l'intera categoria dei dipendenti interessati alle
operazioni di mobilità.
L'art. 33 della legge n. 104/1992, nel riconoscere il diritto di precedenza «ove possibile», non
limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite
unicamente all'opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l'apprezzamento
degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia spazio a
pagina 19 di 24 graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame
esistente con la persona affetta da disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità,
il ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare” (Corte di Cassazione, Sez.
Lav., sent. n. 35105 del 29/11/2022).
La S.C., dunque, ritiene che, nel complesso equilibrio tra le esigenze organizzative dell'amministrazione pubblica e i diritti dei lavoratori che prestano assistenza familiare, non sia affatto illogico che sia proprio la contrattazione collettiva - frutto della partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte - a fissare dei criteri, ivi compreso il principio per cui il diritto di precedenza riconosciuto al caregiver opera in seno ad ogni singola fase dei trasferimenti e non invece quale diritto assoluto da far valere su tutte le fasi e/o a prescindere dalle fasi.
La contrattazione collettiva, soprattutto il nuovo CCNI, non opera una discriminazione verso una determinata categoria di lavoratori (i caregiver), atteso che riconosce la precedenza in tutte le fasi, anche in quella interprovinciale (alla quale ha appunto partecipato la ricorrente).
Diverso era il caso esaminato dalla Corte d'Appello di Firenze 227/2024, atteso che la norma che la Corte ha ritenuto “discriminatoria” era l'art. 13 di cui al precedente CCNI, che non riconosceva tale diritto di precedenza, ma solo punteggi aggiuntivi e la precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale (ancorchè – si deve ribadire – la
Corte di Cassazione 35105/2022 si fosse espressa in termini di legittimità e validità della clausola contrattuale: “Non è pertanto configurabile l'eccepita nullità delle clausole della contrattazione
pagina 20 di 24 collettiva che vengono in rilievo, perché la tutela della disabilità è comunque complessivamente
garantita dalla previsione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di
assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale”).
Ad ogni modo si ritiene che, anche sposando la tesi di cui alla sentenza della Corte d'Appello di
Firenze 227/2024 citata da parte ricorrente, si dovrebbe concludere che nel caso in esame –
proprio con la modifica dell'art. 13 cit. intervenuta nelle more – il datore di lavoro ha posto in essere quanto richiesto dalla Direttiva 2000/78/CE: quell'accomodamento ragionevole /
adattamento dell'organizzazione necessario ed appropriato, nei limiti di uno sforzo non sproporzionato, valutata la peculiarità e complessità dell'organizzazione datoriale e le posizioni di diritto soggettivo e di interesse dei terzi coinvolti nella mobilità.
Tanto premesso, si ritiene che le previsioni contrattuali sul punto siano legittime e rispondenti ad un corretto bilanciamento tra le esigenze del datore di lavoro pubblico di programmare la mobilità del proprio personale su base nazionale e le tutele che vanno accordate al cd. caregiver.
Si ritengono assorbite le ulteriori questioni eccepite dal prof. (che ha partecipato alla I CP_6
fase della procedura) e dal prof. (che ha partecipato alla II fase della procedura). CP_7
Ad abundantiam si osserva peraltro, con riferimento alla posizione del prof. che CP_6
questi è al pari della ricorrente titolare di precedenza ex art. 33 L.104/1992 per la figlia minorenne (doc.5 di parte , con la conseguenza che, in ipotesi di ritenuta nullità del CP_6
CCNI in parte qua, egli si verrebbe a trovare sullo stesso piano della ricorrente (con un diritto di pagina 21 di 24 precedenza assoluto) e, in mancanza di altra previsione specifica, dovrebbe farsi applicazione del
CCNI nella parte in cui disciplina l'ordine delle precedenze (in impugnato in parte qua dalla ricorrente) ed attribuisce priorità al docente-genitore che assiste il figlio disabile grave, rispetto al docente che assiste il genitore disabile grave. Pertanto, anche se il docente genitore che assiste il figlio disabile grave ha un punteggio inferiore ad altro docente che assiste il proprio genitore disabile grave, come nel caso in esame, il primo ha diritto di essere soddisfatto con precedenza nelle operazioni di mobilità (art. 13 punto IV: “Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso
comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7
della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza alle
seguenti categorie di docenti, in ordine di priorità nelle operazioni: A) genitori anche adottivi del
disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita
legale tutela del disabile in situazione di gravità (…); B) coniuge, parte dell'unione civile,
convivente di fatto di disabile in situazione di gravità; C) figli che prestano assistenza al genitore
disabile in situazione di gravità; D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in
situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per fratelli e sorelle
conviventi”. In calce alla pag. 25, inoltre si legge che “La particolare condizione fisica che dà
titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere
permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili”).
.-.-.-.-.-
pagina 22 di 24 Per quanto concerne le spese di lite, esse seguiranno sia per la fase cautelare che per la fase di cognizione ordinaria la regola della soccombenza. Per quanto concerne l'ammontare delle spese,
si ritiene di liquidarle - per quanto concerne la fase cautelare - in base ai valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva e in base ai valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, considerato che il procedimento si è concluso in un'unica udienza, senza assunzione di informatori e senza concessione di termini per ulteriori memorie
(con un aumento per e del 10% ex art. 4 co.1 bis per l'utilizzo sì di CP_8 CP_7
collegamenti ipertestuali, ma tenuto in considerazione l'esiguo numero dei documenti depositati dalle parti convenute) e - per quanto concerne il presente procedimento - in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento, considerato che le comparse di costituzione nel presente giudizio,
come pure le note conclusionali ripropongono in buona sostanza gli argomenti di cui alle comparse di costituzione della fase cautelare, e tenuto altresì conto che non ha avuto luogo l'assunzione di prove orali (con un aumento per e del 10% ex art. 4 co.1 CP_8 CP_7
bis per l'utilizzo sì di collegamenti ipertestuali, ma tenuto in considerazione l'esiguo numero dei documenti depositati dalle parti convenute).
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 23 di 24 definitivamente pronunciando nella causa 350-2025 promossa con ricorso depositato da il 31.05.2025 contro , CP_1 Controparte_2 [...]
, e così provvede: Controparte_3 Controparte_8 CP_7
ogni diversa domanda ed eccezione reietta rigetta
il ricorso condanna
la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2
, e che liquida come segue:
[...] Controparte_8 CP_7
a favore del in relazione alla fase cautelare euro 3.620,00.- per compenso, oltre CP_2
15% spese generali, iva e cpa;
in relazione al presente giudizio euro 4.629,00.- per compenso, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
a favore di in relazione alla fase cautelare euro 3.982,00.- per Controparte_8
compenso, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
in relazione al presente giudizio euro
5.855,69.- per compenso, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
a favore di in relazione alla fase cautelare euro 3.982,00.- per compenso, CP_7
oltre 15% spese generali, iva e cpa;
in relazione al presente giudizio euro 5.855,69.- per compenso, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Addì, 31.10.2025
Il Giudice del lavoro Eliana Marchesini
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 350-2025 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._1
alla Via Emanuele Filiberto 33, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato dall'avv. Giuseppe Leotta , c.f. , fax 06.233239808, ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso la casella PEC Email_1
RICORRENTE contro
, (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento con domicilio ex lege in Trento, Largo Porta Nuova n. 9 (c.f. , P.IVA_2
fax 0461 233925, pec: , Email_2
pagina 1 di 24 RESISTENTE
, Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5
RESISTENTE CONTUMACE
(C. F. ), nato a [...] il [...], CP_6 C.F._3
residente in [...] alla via Villaggio del Sole, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
SA LT (C.F. ), giusta procura rilasciata su foglio separato da C.F._4
considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce alla comparsa di costituzione dd.19.2025, con domicilio eletto presso lo studio del nominato procuratore in Formia (LT), via Rubino n. 38 (fax n. 0771 324437), e domicilio digitale all'indirizzo pec Email_3
CP_7
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in
[...] C.F._5
Formia (LT) alla via Olivetani n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Fiorentino
(C.F. ), giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi, ex art. C.F._6
83, comma 3, c.p.c., in calce alla comparsa di costituzione dd.1.9.2025, con domicilio eletto presso lo studio del nominato procuratore in Formia (LT), via Rubino n. 38 (fax n. 0771 324437),
e domicilio digitale all'indirizzo pec Email_4
LITISCONSORTE
in punto: trasferimento
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
pagina 2 di 24 Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento del ricorso:
- in via cautelare, assumere apposito provvedimento che, nelle more del giudizio, consenta alla ricorrente di essere trasferita nella Provincia di Latina a far data dal 1°/9/2025 secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicato nella domanda di trasferimento e, dunque, presso l'Istituto Vitruvio
Pollone ;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità in parte qua del CCNI del 29/1/2025 per violazione di norma imperativa (ovverosia dell'art. 33, Legge n. 104/1992);
- sempre nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita nella
Provincia di Latina;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di trasferire la ricorrente nella Provincia di
Latina a far data dal 1.9.2025 secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicato nella domanda di trasferimento e, dunque, presso l'istituto Vitruvio Pollone;
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, rimborso forfettario 15% e del contributo unificato».
Di parte : CP_2
“Contrariis reiectis,
nel merito respingere il ricorso avversario in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto per tutto quanto sopra argomentato.
pagina 3 di 24 Con vittoria di spese e compensi.
Di parte : Controparte_8
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, il ricorso proposto dalla prof.ssa e confermare il decreto di CP_1
rigetto 1256 del 10.07.2025.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge,
anche per la fase cautelare.
Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass.,
ord. 23088 del 18/08/2021).
Di parte CP_7
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, il ricorso proposto dalla prof.ssa e confermare il decreto di CP_1
rigetto 1256 del 10.07.2025.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge,
anche per la fase cautelare.
Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità
pagina 4 di 24 informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass.,
ord. 23088 del 18/08/2021).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., depositato il 5.6.2025, la prof.ssa conveniva in giudizio , CP_1 Controparte_2 [...]
; la , Controparte_9 Controparte_3
Direzione e Istruzione italiana, ; e Controparte_5 CP_6
rappresentando di essere docente di ruolo di scuola statale, in servizio nell'I.C. CP_7
“Alpi” di Bolzano e di aver presentato domanda di trasferimento nella provincia di Latina,
indicando come prima preferenza l'I.C. “Pollione” di Formia (LT), ove risiede il padre disabile grave. Lamentava di aver ottenuto il trasferimento all' di Aprilia (LT), lontano Controparte_10
oltre 100 km dalla scuola indicata come prima preferenza e dalla residenza del proprio genitore e che la cattedra presso l'I.C. “Pollione” di Formia era stata assegnata illegittimamente al Prof.
, privo di ogni precedenza e con soli 73 punti in graduatoria a fronte dei suoi 210 CP_6
punti. Rappresentava che ciò si era verificato in quanto il vigente CCNI Mobilità prevede un meccanismo in base al quale la mobilità del personale scolastico è distinta in tre fasi (comunale,
intercomunale e interprovinciale) e le precedenze operano solo all'interno di ciascuna fase,
mentre, attesa la natura imperativa della L. n. 104/92, la precedenza dovrebbe operare a pagina 5 di 24 prescindere dalle fasi, sicché ella, benché rientrante nella fase interprovinciale, avrebbe dovuto essere movimentata con precedenza e prima di tutti, già nella fase comunale. Rassegnava, quindi,
le conclusioni sopra riportate per esteso.
In data 10.07.2025, costituitisi Ministero, e , si teneva l'udienza Controparte_8 CP_7
di comparizione personale delle parti nel procedimento cautelare e all'esito, in pari data, il
Tribunale pronunciava fuori udienza ordinanza di rigetto della domanda.
I convenuti , e si Controparte_2 Controparte_8 CP_7
costituivano ritualmente anche nel giudizio di merito.
Il eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di Controparte_2
interesse della ricorrente (in quanto aveva chiesto e ottenuto il trasferimento nella provincia di
Latina); l'inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso (non avendo indicato con chiarezza parte ricorrente gli articoli o commi del CCNI di cui denunciava la nullità); il CP_2
contestava poi nel merito la fondatezza del ricorso. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
, il docente che ha ottenuto a seguito della procedura di mobilità territoriale in CP_6
esame la cattedra presso l'IC Pollione di Formia, prima scelta della ricorrente, chiariva in primis di essere anch'egli titolare di diritto di precedenza ex art. 33 L.104/1992 per la figlia di 6 Per_1
anni, precisando altresì che ex art. 13 CCNI il suo diritto di precedenza (in quanto genitore di disabile in situazione di gravità) prevale su quello della ricorrente (in quanto figlia che presta pagina 6 di 24 assistenza al genitore disabile in situazione di gravità); osservava poi che egli aveva partecipato alla I fase della mobilità, ovvero quella all'interno del Comune (di Formia) e che nessun diritto di precedenza poteva vantare la ricorrente all'interno di questa fase, atteso che i trasferimenti all'interno del Comune lasciano invariato l'organico del Comune e considerato che la L.104/92
non accorda un diritto alla scelta della specifica sede scolastica all'interno del Comune;
concludeva infine richiamando la giurisprudenza di legittimità espressasi in materia. Rassegnava
quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
, il docente che ha ottenuto a seguito della procedura di mobilità territoriale in CP_7
esame la cattedra presso l'IC Dante Alighieri di Formia (”cattedra esterna stesso comune”),
ovvero cattedra ricompresa nei primi 4 posti di quelle scelte dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità, chiariva in primis di aver partecipato alla II fase della mobilità, quella intercomunale, in condizione di soprannumerarietà e quindi con diritto di precedenza ai sensi del punto A) dell'Allegato 1 al CCNI su tutti gli altri movimenti, ivi compresi i titolari di precedenze per assistere i familiari disabili;
contestava la pretesa di parte ricorrente;
richiamava giurisprudenza di legittimità espressasi in materia e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 16.09.2025 il procuratore di parte ricorrente rappresentava l'aggravamento delle condizioni di salute del padre disabile della ricorrente e il mancato accoglimento dell'istanza di utilizzazione temporanea per l'anno scolastico 2025/2026 presentata dalla ricorrente;
eccepiva pagina 7 di 24 che il prof. non poteva vantare alcun diritto di precedenza tant'è che CP_6
l'amministrazione non gliel'aveva accordata;
che il prof. trasferito in quanto in CP_7
soprannumero non poteva vantare un diritto di precedenza rispetto alla ricorrente, in quanto ai sensi dell'allegato 1 al CCNI i trasferimenti con precedenza ex L. 104/92 precedono i trasferimenti d'ufficio dei soprannumerari (D3 “precedenza per genitore con 104” precede F
“precedenza per sovrannumero”); nel merito ribadiva la nullità delle norme della contrattazione collettiva. Si dichiarava disposto a conciliare la vertenza “laddove, con riferimento all'anno scolastico attuale, l'Amministrazione scolastica accetti di utilizzarla nel comune di Formia, se del caso anche in soprannumero”.
I procuratori di e contestavano quanto dedotto ed eccepito da parte CP_8 CP_7
ricorrente e si riportavano alle proprie memorie. Nessuno compariva per il . CP_2
Il Giudice preso atto che alcuna conciliazione era possibile, stante la mancata comparizione del
, fissava per discussione l'udienza del 31.10.2025, concedendo termine per il deposito CP_2
di note conclusionali fino al 26.09.2025.
Su istanza di parte ricorrente depositata il 24.09.2025, fermo il termine per il deposito di note conclusionali assegnato fino al 26.09.2025, l'udienza del 31.10.2025 veniva sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per il cui deposito veniva concesso termine fino al 30.10.2025.
Tutte le parti depositavano note conclusionali.
Il depositava in data 24.10.2025 note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. CP_2
pagina 8 di 24 Parte ricorrente depositava in data 28.10.2025 note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Parte e parte depositavano in data 29.10.2025 note scritte ex art. 127 ter CP_8 CP_7
c.p.c..
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Ma si proceda con ordine.
Eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Parte Ministero ha eccepito la carenza di interesse della ricorrente rispetto alla domanda formulata in ricorso di accertamento del diritto ad essere trasferita nella Provincia di Latina,
atteso che la ricorrente ha ottenuto il trasferimento in Provincia di Latina, ancorchè nel Comune
di Aprilia presso l'Istituto Giacomo Matteotti e non nel Comune di Formia, da lei preferito.
L'eccezione non è fondata.
L'interesse di cui la ricorrente è portatrice e che fonda la domanda è quello ad essere trasferita sì
nella Provincia di Latina, ma nel Comune di Formia.
L'interesse sussiste;
altra questione è se la domanda è fondata o meno.
Eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità.
Parte ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata la nullità in parte qua del CCNI del
29.01.2025.
pagina 9 di 24 Parte eccepisce che parte ricorrente non avrebbe precisato, tuttavia, con chiarezza quali CP_2
sono gli articoli (o i commi) di cui chiede la dichiarazione di nullità in parte qua, con la conseguenza che sotto tale profilo la domanda - avente tra l'altro ad oggetto un CCNI rilevante su tutto il territorio nazionale - sarebbe generica e imprecisa e, pertanto, inammissibile.
L'eccezione non è fondata.
Dalla lettura del ricorso si evince chiaramente che la ricorrente contesta l'art.6 comma 2 e 13 IV
del CCNI.
Merito
Fonti
L'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, prevede che «A condizione che la
persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o
privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro
il secondo grado (…) ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da
contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap
in situazione di gravità. (…). Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più
persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o
affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona
pagina 10 di 24 con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».
L'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nello stabilire l'agevolazione della precedenza, richiama il comma 3 dell'art. 33: «Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a
scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non
può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
“Nel tempo la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., S.U., n. 7945 del 2008, Cass. n.
585 del 2016, n. 7120 del 2018, n. 6150 del 2019, n. 20243 del 2020) ha avuto modo di
esaminare la natura dell'agevolazione in questione nell'ambito di una più ampia lettura dell'art.
33 cit., atteso che la stessa può essere esercitata “ove possibile”. Si è così posto in evidenza,
come tale diritto, a differenza della precedenza nella sede riconosciuta alla persona
handicappata dall'art. 21 della legge n. 104 del 1992, deve tener conto di un bilanciamento tra
interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le
esigenze organizzative della pubblica amministrazione datore di lavoro, su cui grava l'onere
della prova di circostanze ostative all'esercizio dello stesso. Ed infatti, se da un lato vanno
considerate le esigenze funzionali al buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.),
dall'altro occorre tenere presente che le misure previste dall'art. 33, comma 5, devono intendersi
come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito
dall'art. 3, secondo comma, Cost., che deve trovare attuazione mediante meccanismi di
pagina 11 di 24 solidarietà che non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e che, come si è
detto, devono coesistere con altri valori costituzionali.” (cfr. CORTE DI CASSAZIONE –
Ordinanza 22 febbraio 2021, n. 4677).
“Il diritto non è assoluto e privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove risulti
incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi,
soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per
la collettività” (Cfr. CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 585 del 15 gennaio 2016, Cass.
25.01.06 n. 1396 e 27.03.08 n. 7945).
Si tratta di un diritto di precedenza che è stato esplicitamente riconosciuto anche in relazione al settore scolastico dall'art. 601 del d.lgs. 297/1994 secondo cui “gli articoli 21 e 33
della legge quadro 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le già
menzionate norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione
come non di ruolo e in sede di mobilità”. La Suprema Corte ha peraltro chiarito (Cass.
35105/2022) che “Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 601, quindi, detta per il personale della scuola
una disciplina che è priva di carattere di specialità, nel senso che non differenzia nè accentua la
tutela della disabilità rispetto a quella generale che vale nei rapporti privati e negli altri
comparti dell'impiego pubblico”.
pagina 12 di 24 La mobilità del personale docente è regolata dal CCNI del 29.1.2025, il quale all'art. 6
comma 2 organizza la mobilità in tre fasi: I fase trasferimenti all'interno del comune;
II fase trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
L'Allegato 1 al ccnl disciplina nel dettaglio l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, distinguendo tre diverse fasi, secondo una sequenza prestabilita.
Per quanto riguarda il sistema delle precedenze l'art. 13 precisa che: «Le precedenze
riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono
funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola
mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che
vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene
evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di
punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica».
Il paragrafo IV del menzionato art. 13 dispone che: «Nella I fase solo tra distretti diversi
dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33
commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la
precedenza alle seguenti categorie di docenti, in ordine di priorità nelle operazioni: (…)».
pagina 13 di 24 Il diritto di precedenza spettante ai sensi della L.104/92 rileva inoltre pacificamente in base all'attuale formulazione dell'art. 13 sia nella fase II provinciale che nella fase III
interprovinciale.
La precedente contrattazione integrativa riconosceva invece la precedenza ai figli referenti unici che assistono il genitore in stato di gravità, solo nella mobilità provinciale, ossia la II fase dei trasferimenti, e non anche nella mobilità interprovinciale, ossia la III fase dei trasferimenti. La
precisazione si impone in quanto la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi più volte sulla legittimità (riconoscendola) dell'art. 13 nella precedente formulazione, ancorchè come detto escludesse il diritto di precedenza nella fase interprovinciale (Cass. 4677 del 22.02.2021).
Il nuovo CCNI ha previsto un miglioramento della posizione del c.d. caregiver che può ora accedere anche alle operazioni di trasferimento interprovinciale.
.-.-.-.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le attuali disposizioni del CCNI – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - si pongono in sintonia con l'interpretazione dell'art. 33
della legge n. 104 sopra accolta e, soprattutto, predispongono una regolazione del diritto di precedenza, assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una giusta considerazione ai fini del trasferimento. Nonostante la sua natura negoziale tale disciplina del diritto soddisfa una esigenza basilare dell'amministrazione,
pagina 14 di 24 quale la corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che, come sopra evidenziato, la legge privilegia.
Le clausole negoziali appena richiamate resistono al confronto con la norma di legge e si pongono, anzi, in armonia con i principi a quest'ultima sottesi.
La ricorrente lamenta che il descritto meccanismo del vigente CCNI Mobilità in base al quale la mobilità del personale scolastico è distinta in tre fasi (comunale, intercomunale e interprovinciale) e le precedenze operano solo all'interno di ciascuna fase, si pone in contrasto con la natura imperativa della L. n. 104/92 e sostiene che la precedenza dovrebbe operare a prescindere dalle fasi, sicché ella, benché rientrante nella fase interprovinciale, avrebbe dovuto essere movimentata con precedenza e prima di tutti, già nella fase comunale.
L'assunto non è condivisibile.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte (CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n.
26343 depositata il 12 settembre 2023): “La disposizione dell'art. 33 comma 5 della legge n.
104/1992 deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati -alla luce dell'art. 3
comma 2° Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del
13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009- in funzione della tutela
della persona disabile (cfr. Cass.
7.6.2012 n. 9201); le misure previste dall'art. 33 comma 5°
devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo – riconducibile
al principio sancito dall'art. 3 comma 2 Cost. – che deve trovare attuazione mediante
pagina 15 di 24 meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza
familiare e, dall'altro, devono coesistere con altri valori costituzionali (cfr. da ultimo Cass. n.
24015/2017); ne consegue che le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, proprio
per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale, vanno individuate quali diritti
soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario
di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. sull'onere probatorio
Cass. 18/02/2009 n. 3896) (cfr. Cass. 22/03/2018 n.7120).
6.3. Certamente il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della legge n. 104
del 1992 deve essere, comunque, pur sempre compatibile con le “esigenze economiche,
produttive o organizzative” del datore di lavoro, esigenze cui tale diritto resta subordinato e con
le quali esso deve essere necessariamente coordinato e non è sufficiente la vacanza del posto a
cui il lavoratore richiedente, familiare dell'handicappato, aspira. Tale condizione esprime una
mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa di coprire la
vacanza. In sostanza il diritto non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso
“ove possibile” contenuto nell'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 postula un adeguato
bilanciamento degli interessi in conflitto.”.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 35105/2022, con riferimento al precedente CCNI (che si ribadisce escludeva il diritto di precedenza del c.d. caregiver nelle operazioni di trasferimento interprovinciale) ha statuito che “Sulla questione che viene in rilievo
pagina 16 di 24 questa Corte si è già pronunciata e, in continuità con l'orientamento espresso in fattispecie
analoga da Cass. n. 585/2016 (che ha ritenuto legittima la previsione di un'analoga regolazione
del diritto di precedenza dettata dal contratto collettivo decentrato 31.5.2002 per la mobilità dei
dipendenti dei conservatori pubblici) nonchè con i principi affermati, più in generale, da Cass.
S.U. n. 7945/2008, Cass. n. 7120/2018, Cass. n. 6150/2019, Cass. n. 20243/2020, ha escluso che
la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, attribuisca al dipendente che assiste la persona affetta
da handicap grave un diritto soggettivo assoluto ed illimitato, perchè l'inciso "ove possibile"
evoca un necessario bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente protetti (in questo senso
fra le tante più recenti anche Cass. n. 22885/2021).
Cass. n. 4677/2021 non ha, quindi, ravvisato l'eccepita nullità per contrasto con norma
imperativa di legge del c.c.N. I. del quale qui si discute e, richiamate anche le esigenze funzionali
di buon andamento della Pubblica Amministrazione, valorizzate dall'art. 97 Cost., comma 2, ha
sottolineato che l'esclusione nelle operazioni di mobilità interprovinciale (non in quelle
infraprovinciale e di assegnazione provvisoria) della precedenza in favore del figlio che assiste
genitore disabile, non può essere isolatamente considerata, ma va valutata nell'ambito della
complessiva disciplina dettata dall'art. 13, in considerazione dell' intreccio delle diverse misure
ivi previste, che, unitariamente apprezzare, realizzano il bilanciamento di interessi evocato già da
Cass. S.U. n. 7945/2008”
pagina 17 di 24 Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il predetto CCNI che, per l'appunto,
escludeva la possibilità per il figlio c.d. caregiver di aderire alle operazioni di mobilità
interprovinciale.
Deve, quindi, ritenersi – a maggior ragione – che la disciplina attuale, più favorevole per la ricorrente, sia legittima: contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente la disciplina di cui all'attuale CCNI opera un ragionevole ed equo bilanciamento complessivo degli interessi contrapposti e concorrenti. Il diritto di precedenza al c.d. caregiver è attualmente riconosciuto in tutte le tre fasi dei trasferimenti, anche se – proprio per operare il bilanciamento degli interessi coinvolti – esso opera all'interno di ogni fase e non già a prescindere dalle fasi, id est prima che si aprano le tre fasi.
Ove si riconoscesse l'operatività del diritto di precedenza a prescindere dalle fasi, si riconoscerebbe di fatto un diritto assoluto e incondizionato al trasferimento, che l'art. 33 non prevede, atteso l'inciso “ove possibile”.
Sul Punto la Corte di Cassazione è stata chiara: “…va detto che l'art. 601 del T.U., intitolato
"tutela dei soggetti portatori di handicap", al comma 1, richiama espressamente la L. n. 104 del
1992, artt. 21 e 33, ed al comma 2 aggiunge "le predette norme comportano la precedenza
all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità". I due
commi della disposizione vanno, pertanto, coordinati tra loro e ciò porta ad escludere che la
precedenza di cui al comma 2 possa essere intesa in termini assoluti, giacché il rinvio operato
pagina 18 di 24 alla L. n. 104 del 1992, art. 33, implica anche il richiamo del comma 5, che, attribuendo il diritto
di precedenza "ove possibile", consente l'apprezzamento ed il bilanciamento degli opposti
interessi delle parti del rapporto di impiego. (…).
La tutela della disabilità va contemperata con quella degli altri interessi di rilievo costituzionale,
va detto che l'art. 97 Cost. impone alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici
nel rispetto, non del solo principio di efficienza, ma anche di quelli di imparzialità e trasparenza,
che si risolvono, sul piano civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede.
Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l'amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra
più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti che
tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità,
criteri che, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 (nelle diverse versioni succedutesi nel
tempo), possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione
per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle
organizzazioni sindacali che rappresentano l'intera categoria dei dipendenti interessati alle
operazioni di mobilità.
L'art. 33 della legge n. 104/1992, nel riconoscere il diritto di precedenza «ove possibile», non
limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite
unicamente all'opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l'apprezzamento
degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia spazio a
pagina 19 di 24 graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame
esistente con la persona affetta da disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità,
il ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare” (Corte di Cassazione, Sez.
Lav., sent. n. 35105 del 29/11/2022).
La S.C., dunque, ritiene che, nel complesso equilibrio tra le esigenze organizzative dell'amministrazione pubblica e i diritti dei lavoratori che prestano assistenza familiare, non sia affatto illogico che sia proprio la contrattazione collettiva - frutto della partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte - a fissare dei criteri, ivi compreso il principio per cui il diritto di precedenza riconosciuto al caregiver opera in seno ad ogni singola fase dei trasferimenti e non invece quale diritto assoluto da far valere su tutte le fasi e/o a prescindere dalle fasi.
La contrattazione collettiva, soprattutto il nuovo CCNI, non opera una discriminazione verso una determinata categoria di lavoratori (i caregiver), atteso che riconosce la precedenza in tutte le fasi, anche in quella interprovinciale (alla quale ha appunto partecipato la ricorrente).
Diverso era il caso esaminato dalla Corte d'Appello di Firenze 227/2024, atteso che la norma che la Corte ha ritenuto “discriminatoria” era l'art. 13 di cui al precedente CCNI, che non riconosceva tale diritto di precedenza, ma solo punteggi aggiuntivi e la precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale (ancorchè – si deve ribadire – la
Corte di Cassazione 35105/2022 si fosse espressa in termini di legittimità e validità della clausola contrattuale: “Non è pertanto configurabile l'eccepita nullità delle clausole della contrattazione
pagina 20 di 24 collettiva che vengono in rilievo, perché la tutela della disabilità è comunque complessivamente
garantita dalla previsione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di
assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale”).
Ad ogni modo si ritiene che, anche sposando la tesi di cui alla sentenza della Corte d'Appello di
Firenze 227/2024 citata da parte ricorrente, si dovrebbe concludere che nel caso in esame –
proprio con la modifica dell'art. 13 cit. intervenuta nelle more – il datore di lavoro ha posto in essere quanto richiesto dalla Direttiva 2000/78/CE: quell'accomodamento ragionevole /
adattamento dell'organizzazione necessario ed appropriato, nei limiti di uno sforzo non sproporzionato, valutata la peculiarità e complessità dell'organizzazione datoriale e le posizioni di diritto soggettivo e di interesse dei terzi coinvolti nella mobilità.
Tanto premesso, si ritiene che le previsioni contrattuali sul punto siano legittime e rispondenti ad un corretto bilanciamento tra le esigenze del datore di lavoro pubblico di programmare la mobilità del proprio personale su base nazionale e le tutele che vanno accordate al cd. caregiver.
Si ritengono assorbite le ulteriori questioni eccepite dal prof. (che ha partecipato alla I CP_6
fase della procedura) e dal prof. (che ha partecipato alla II fase della procedura). CP_7
Ad abundantiam si osserva peraltro, con riferimento alla posizione del prof. che CP_6
questi è al pari della ricorrente titolare di precedenza ex art. 33 L.104/1992 per la figlia minorenne (doc.5 di parte , con la conseguenza che, in ipotesi di ritenuta nullità del CP_6
CCNI in parte qua, egli si verrebbe a trovare sullo stesso piano della ricorrente (con un diritto di pagina 21 di 24 precedenza assoluto) e, in mancanza di altra previsione specifica, dovrebbe farsi applicazione del
CCNI nella parte in cui disciplina l'ordine delle precedenze (in impugnato in parte qua dalla ricorrente) ed attribuisce priorità al docente-genitore che assiste il figlio disabile grave, rispetto al docente che assiste il genitore disabile grave. Pertanto, anche se il docente genitore che assiste il figlio disabile grave ha un punteggio inferiore ad altro docente che assiste il proprio genitore disabile grave, come nel caso in esame, il primo ha diritto di essere soddisfatto con precedenza nelle operazioni di mobilità (art. 13 punto IV: “Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso
comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7
della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza alle
seguenti categorie di docenti, in ordine di priorità nelle operazioni: A) genitori anche adottivi del
disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita
legale tutela del disabile in situazione di gravità (…); B) coniuge, parte dell'unione civile,
convivente di fatto di disabile in situazione di gravità; C) figli che prestano assistenza al genitore
disabile in situazione di gravità; D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in
situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per fratelli e sorelle
conviventi”. In calce alla pag. 25, inoltre si legge che “La particolare condizione fisica che dà
titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere
permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili”).
.-.-.-.-.-
pagina 22 di 24 Per quanto concerne le spese di lite, esse seguiranno sia per la fase cautelare che per la fase di cognizione ordinaria la regola della soccombenza. Per quanto concerne l'ammontare delle spese,
si ritiene di liquidarle - per quanto concerne la fase cautelare - in base ai valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva e in base ai valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, considerato che il procedimento si è concluso in un'unica udienza, senza assunzione di informatori e senza concessione di termini per ulteriori memorie
(con un aumento per e del 10% ex art. 4 co.1 bis per l'utilizzo sì di CP_8 CP_7
collegamenti ipertestuali, ma tenuto in considerazione l'esiguo numero dei documenti depositati dalle parti convenute) e - per quanto concerne il presente procedimento - in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento, considerato che le comparse di costituzione nel presente giudizio,
come pure le note conclusionali ripropongono in buona sostanza gli argomenti di cui alle comparse di costituzione della fase cautelare, e tenuto altresì conto che non ha avuto luogo l'assunzione di prove orali (con un aumento per e del 10% ex art. 4 co.1 CP_8 CP_7
bis per l'utilizzo sì di collegamenti ipertestuali, ma tenuto in considerazione l'esiguo numero dei documenti depositati dalle parti convenute).
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 23 di 24 definitivamente pronunciando nella causa 350-2025 promossa con ricorso depositato da il 31.05.2025 contro , CP_1 Controparte_2 [...]
, e così provvede: Controparte_3 Controparte_8 CP_7
ogni diversa domanda ed eccezione reietta rigetta
il ricorso condanna
la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2
, e che liquida come segue:
[...] Controparte_8 CP_7
a favore del in relazione alla fase cautelare euro 3.620,00.- per compenso, oltre CP_2
15% spese generali, iva e cpa;
in relazione al presente giudizio euro 4.629,00.- per compenso, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
a favore di in relazione alla fase cautelare euro 3.982,00.- per Controparte_8
compenso, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
in relazione al presente giudizio euro
5.855,69.- per compenso, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
a favore di in relazione alla fase cautelare euro 3.982,00.- per compenso, CP_7
oltre 15% spese generali, iva e cpa;
in relazione al presente giudizio euro 5.855,69.- per compenso, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Addì, 31.10.2025
Il Giudice del lavoro Eliana Marchesini
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