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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/06/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Nicola Caschili – Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra – Giudice
Dott.ssa Giada Rutili – Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 332 del Ruolo Generale dell'anno 2023 tra
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Tortolì alla Via Antonio Gramsci n. 9, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei del 21.03.2023, prot. n. 27/2023, elettivamente domiciliato in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Matta, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Gianni Rodari n. 14, elettivamente domiciliata in Lanusei, Via Roma n. 29, presso lo Studio Legale
Associato , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pistis e Marco Pistis, in forza di procura in CP_2
atti,
RESISTENTE
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio – materia famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2023, il SI. ha proposto domanda per lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con la SI.ra in data 15.09.1990, già oggetto di CP_1
pagina 1 di 2 separazione omologata in data 20.06.2017 (R.G. 157/2017). Alla domanda di scioglimento ha aggiunto richiesta di modifica delle condizioni patrimoniali, in particolare relativamente all'assegnazione della casa familiare e alla corresponsione di assegno divorzile.
La resistente si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del vincolo ma opponendosi alle richieste accessorie, contestando le condizioni economiche e familiari rappresentate dalla controparte.
Nel corso del giudizio è sopravvenuto il decesso della resistente SI.ra in data 30 CP_1
novembre 2024, come da certificato di morte ritualmente depositato in atti.
La morte di uno dei coniugi, sopraggiunta in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, determina – secondo consolidata giurisprudenza (Cass. civ. n. 18130/2013) – la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a ogni profilo accessorio, anche economico.
Conseguentemente, nessuna pronuncia ulteriore può essere adottata, essendo venuta meno una delle parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Giada Rutili Il Presidente dott. Nicola Caschili
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Nicola Caschili – Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra – Giudice
Dott.ssa Giada Rutili – Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 332 del Ruolo Generale dell'anno 2023 tra
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Tortolì alla Via Antonio Gramsci n. 9, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei del 21.03.2023, prot. n. 27/2023, elettivamente domiciliato in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Matta, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Gianni Rodari n. 14, elettivamente domiciliata in Lanusei, Via Roma n. 29, presso lo Studio Legale
Associato , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pistis e Marco Pistis, in forza di procura in CP_2
atti,
RESISTENTE
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio – materia famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2023, il SI. ha proposto domanda per lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con la SI.ra in data 15.09.1990, già oggetto di CP_1
pagina 1 di 2 separazione omologata in data 20.06.2017 (R.G. 157/2017). Alla domanda di scioglimento ha aggiunto richiesta di modifica delle condizioni patrimoniali, in particolare relativamente all'assegnazione della casa familiare e alla corresponsione di assegno divorzile.
La resistente si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del vincolo ma opponendosi alle richieste accessorie, contestando le condizioni economiche e familiari rappresentate dalla controparte.
Nel corso del giudizio è sopravvenuto il decesso della resistente SI.ra in data 30 CP_1
novembre 2024, come da certificato di morte ritualmente depositato in atti.
La morte di uno dei coniugi, sopraggiunta in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, determina – secondo consolidata giurisprudenza (Cass. civ. n. 18130/2013) – la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a ogni profilo accessorio, anche economico.
Conseguentemente, nessuna pronuncia ulteriore può essere adottata, essendo venuta meno una delle parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Giada Rutili Il Presidente dott. Nicola Caschili
pagina 2 di 2