Decreto cautelare 12 marzo 2024
Ordinanza cautelare 8 aprile 2024
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 18/08/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00285/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 285 del 2024, proposto da -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, L-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'istruzione e del merito, Usr - Ufficio scolastico regionale per Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Circolo Didattico “San Francesco”, Circolo Didattico “De Amicis”, Scuola Secondaria di Primo Grado “Petrarca – Padre Pio”, non costituiti in giudizio;
“per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1993 del 29/12/2023 del Registro delle Deliberazioni (Codice CIFRA: SUR/DEL/2023/00055) avente a oggetto “Approvazione del Piano di dimensionamento scolastico per l' a.s. 2024/25 in attuazione dell'art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022” (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 4.1.2024) nella parte in cui all'Allegato A) “Assetto scolastico per l' a.s. 2024/25” - Infanzia e primo ciclo d''''istruzione a pag. 36 e 37 della Delibera (nonché pagg. 539 e 540 del Bollettino) stabilisce: “I) Istituto Comprensivo costituito dai punti di erogazione del CD De Amicis e dai punti di erogazione di scuola dell' infanzia e primaria San Benedetto, cod. FGAA11002E e FGEE11001P, attualmente del CD San Benedetto, e attivazione di un punto di erogazione di scuola secondaria di primo grado presso il 1 CD De Amicis, negli spazi dichiarati disponibili dall' istituzione scolastica e come comunicato dall'ente comunale. II) Istituto Comprensivo costituito dai punti di erogazione di scuola dell'infanzia Collodi, cod. FGAA11001D, e Andrea Pazienza, cod. FGAA11003G, di scuola primaria Andrea Pazienza, cod. FGEE11002Q, del CD San Benedetto, e dalle classi di scuola secondaria di primo grado “PETRARCA - P.PIO” attive nel plesso di Via Togliatti, cod. ARES 0710510371. I) Istituto Comprensivo costituito dal C.D. San Francesco e dalle classi di scuola secondaria di primo grado “PETRARCA - P.PIO” attive nel plesso di Via San Rocco n. 1, cod. ARES 0710511911. Attuale assetto per i restanti IC (PALMIERI - S. GIOV.BOSCO; ZANNOTTI – FRACCACRETA)”;
2) la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1 del 05/01/2024 del Registro delle Deliberazioni (Codice CIFRA: SUR/DEL/2024/00001) avente a oggetto “DGR n. 1993 del 29/12/2023. Piano di dimensionamento scolastico per l'a. s. 2024/25 in attuazione dell''''art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022. Modifiche e rettifica degli errori materiali” (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 11-1-2024), nella parte in cui all'Allegato A) “Modifica e rettifiche degli errori materiali nell'allegato A) Assetto scolastico per l' a.s. 2024/25” alla D.G.R. n. 1993 del 29/12/2023 a pag. 8 della Delibera (nonché pag. 2258 del Bollettino) stabilisce: “I) Istituto Comprensivo costituito dal CD De Amicis con l'attivazione di un punto di erogazione di scuola secondaria di primo grado negli spazi dichiarati disponibili dall'istituzione scolastica, come comunicato dall'ente comunale. II) Istituto Comprensivo costituito dal CD San Benedetto, e dalle classi di scuola secondaria di primo grado “PETRARCA - P.PIO” attive nel plesso di Via San Rocco n. 1, cod. ARES 0710511911. III) Istituto Comprensivo costituito dal C.D. San Francesco e dalle classi di scuola secondaria di primo grado “PETRARCA - P.PIO” attive nel plesso di Via Togliatti, cod. ARES 0710510371. Attuale assetto per i restanti IC (PALMIERI - S. GIOV.BOSCO; ZANNOTTI – FRACCACRETA)”;
3) ogni altro atto, provvedimento e verbale presupposto, connesso e/o conseguente anche non conosciuto comunque lesivo degli interessi di cui al ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’U.s.r. - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. Carlo Dibello e udito l'avv. Nicola Parisi, per la parte ricorrente, l'avv. Carmela Patrizia Capobianco, per la Regione, e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per la difesa erariale;
1.- I ricorrenti appartengono, a vario titolo, alla comunità scolastica del Circolo didattico San Benedetto di San Severo.
2.- Gli stessi espongono di avere dovuto prendere atto del piano di dimensionamento scolastico adottato dalla Regione Puglia per l’anno 2024-2025 che avrebbe comportato lo smembramento del circolo didattico San Benedetto nonostante la maggiore utenza numerica ad esso facente capo e il fatto che si trattasse di “…un Circolo Didattico con un’ottima tradizione e credibilità su un territorio complesso, particolarmente dedicato all’accoglienza di disabili e ceti sociali difficili proprio per le politiche di inclusioni sviluppate negli anni.”
3.- Gli interessati riferiscono, inoltre, che la Regione Puglia avrebbe approvato un piano di dimensionamento scolastico penalizzante per il circolo didattico San Benedetto malgrado la programmazione approvata fosse stata preceduta da un’ipotesi di riorganizzazione decisamente più rispondente a criteri di logica e di buon andamento degli uffici.
4.- I deducenti sono insorti avverso le determinazioni meglio indicate in epigrafe e ne hanno chiesto l’annullamento al Tar deducendo A. Eccesso di potere per l’utilizzo dello stesso in modo arbitrario e non giustificato - Vizio di palese e manifesta irrazionalità, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà da cui ne deriva l’annullabilità dell’atto impugnato – Travisamento ed errata valutazione di fatti oggettivi – Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza tra i mezzi adottati e gli obiettivi perseguiti – Manifesta irrazionalità e irragionevolezza – Contraddittorietà e illogicità dei provvedimenti impugnati rispetto alle previsione di cui al paragrafo 3 dell’Allegato A della Deliberazione n. 1136 del 08.08.2023 della Giunta Regionale della Puglia. B. Violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge 241/90 – Difetto di motivazione – Mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria - Difetto di istruttoria per mancata e incompleta acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari per valutare la situazione oggetto del provvedimento.
5.- La Regione Puglia e il M.I.U.R si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso del quale hanno eccepito l’inammissibilità sotto molteplici profili e l’infondatezza nel merito.
6.- In vista della pubblica udienza del 25 marzo 2025, la difesa erariale ha depositato la delibera con la quale è stato adottato il nuovo piano di dimensionamento valevole per l’anno scolastico 2025-2026 e una memoria con la quale l’Avvocatura dello Stato fa rilevare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
7.-Introitata la controversia per la decisione all’udienza pubblica del 25 marzo 2025, il Collegio prende atto del sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere essendo stato approvato, nelle more, il nuovo piano di dimensionamento scolastico con DGR 1891 del 30.12.2024, già prodotto in giudizio dalla Regione Puglia. Tale piano di dimensionamento, che presuppone e recepisce il precedente per quanto non variato, non costituisce certamente un atto meramente confermativo, ma un atto di conferma, che prende in considerazione l’intero assetto degli istituti scolastici della Regione e quindi, ove non muti l’assetto delineato dal precedente piano, lo conferma con nuovo provvedimento che supera il precedente.
8.- Per quanto sopra esposto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO