Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.02.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4180/2021 R.G.L.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Cordella Valerio Parte_1 Parte_2
- RICORRENTI -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Colucci Michele
- RESISTENTE -
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.06.2021, i ricorrenti (eredi di , deceduto il Persona_1
29.11.2020) hanno adito l'Intestato Tribunale esponendo che il de cuius ha lavorato alle dipendenze della società con due contratti di lavoro a tempo indeterminato per due periodi: dal Controparte_1
17.12.2016 al 29.05.2018 e dal 12.11.2019 al 22.09.2020, con la qualifica di autista, inquadrato al 4° livello del CCNL Terziario Aziende;
che, per il primo periodo, il rapporto di lavoro è stato formalizzato come part-time al 50% (20 ore medie settimanali, con orario di lavoro dalle 8.00 alle
12.00, dal lunedì al venerdì) e, per il secondo periodo, come part-time al 75% (30 ore settimanali) ma, di fatto, durante entrambi i rapporti lavorativi il de cuius ha lavorato tutti i giorni, dalle 3.00 alle 21.00, svolgendo anche le mansioni di magazziniere e di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
che ha percepito settimanalmente la somma di €.300,00 in contanti.
pagina 1 di 8
Tribunale di “1- accertata la natura simulata dei due contratti di lavoro indicati nella narrativa che procede ed, in ogni caso, l'espletamento, da parte del signor , delle attività lavorative Persona_1 indicate in premessa ben oltre l'orario contrattualizzato nei due periodi di lavoro, e precisamente nella misura e con la scansione temporale indicata, dichiarare spettanti al ricorrente le differenze retributive nella misura e per i titoli dettagliati nel conteggio che, notificato unitamente al presente ricorso, ne forma parte integrante;
2. – per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti, nella loro qualità di eredi del signor dell'importo di € 136.593,70 Persona_1
(centotrentaseimilacinquecentonovantatre/70), ovvero di quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, ed alla conseguente regolarizzazione contributiva e, in mancanza, al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., con condanna generica ed espressa riserva di quantificare l'importo dovuto a tale titolo in separato giudizio”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
La società resistente ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, ha dedotto che: , nei predetti periodi, ha lavorato 11 ore settimanali, Persona_1
dalle 5.15 alle 7.30, dal lunedì al venerdì, svolgendo esclusivamente mansioni di vendita dei prodotti ortofrutticoli e non di autista, essendo egli sprovvisto della patente CQC (Carta di Qualificazione del
Conducente), necessaria per la guida degli autocarri;
che, nello stesso periodo indicato in ricorso, il de cuius gestiva un esercizio di vendita al dettaglio di ortofrutta (ditta De Biase distribuzione), sito in San
Severo in via Leoncavallo n. 55, i cui orari di apertura al pubblico non si conciliano con quelli indicati in ricorso.
CP_ Integrato il contraddittorio nei confronti dell' lo stesso ha chiesto che “il giudice del lavoro,
CP_ ritenuti fondati i fatti di causa, condanni il datore di lavoro a versare all' nei limiti della prescrizione: - i contributi omessi;
- le relative sanzioni civili;
- con condanna al pagamento dei diritti, onorari e spese del giudizio”.
Nel corso del giudizio è stata espletata prova testimoniale.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso non può essere accolto per i motivi che seguono.
pagina 2 di 8 La domanda di parte ricorrente presuppone l'accertamento dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello risultante dalla documentazione in atti;
pertanto, il criterio risolutivo della presente controversia va ricercato nel fondamentale canone dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c.
È onere della parte ricorrente provare lo svolgimento della sua prestazione lavorativa alle dipendenze della società resistente secondo l'orario di lavoro indicato in ricorso, essendo detta circostanza un fatto costitutivo della sua pretesa.
È opportuno quindi riportare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sugli oneri probatori in materia di lavoro straordinario: “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” (Cass., Sez.
L., Sentenza n. 16150 del 19/06/2018); “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass., Sez. L, Sentenza n.
3714 del 16/02/2009).
Quanto al pagamento dell'indennità per ferie e permessi non goduti, è necessario precisare che
“qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3). In particolare, per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità
pagina 3 di 8 sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav.,
21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.”
(Cass. 22.12.2009, n. 26985).
Occorre poi evidenziare come “in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7623 del
18/04/2016).
Ciò premesso, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato lo svolgimento di un orario di lavoro così come dedotto in ricorso.
Nel corso dell'istruttoria orale, è stato espletato l'interrogatorio formale di parte resistente e sono stati escussi quattro testimoni (tre di parte ricorrente e uno di parte resistente): LL Testimone_1
di , , genero di Persona_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
, le cui dichiarazioni vengono di seguito riportate. Persona_1
All'udienza del 16.12.2022, in sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della società resistente, ha negato le circostanze articolate nel ricorso introduttivo. CP_3
Nel corso della stessa udienza è stato escusso il testimone sulla circostanza di cui Testimone_1
al capitolo di prova sub a) del ricorso (relativa ai periodi di lavoro e alle mansioni espletate), ha confermato, dicendo: “Tanto posso dire perché io facevo da autista non avendo mio LL il CQC
(ossia il titolo per guidare il camion). Andavamo insieme di solito al mercato di Fasano dove lui comprava per la ditta per la quale lavorava. Preciso che il mercato di Fasano apriva alle ore 13:00, perciò partivamo alle 9:00, mangiavamo prima dell'apertura e poi andavamo in questo mercato dove mio LL acquistava la merce per il Io ho svolto questa attività dal 2016 fino al 2018, non CP_3
sono sicuro delle date. Non andavo sempre perché quando mio LL andava con il camioncino poteva guidarlo lui. Anche io sono stato dipendente del sempre in quel periodo, ossia 2016- CP_3
pagina 4 di 8 2018, assunto come part time, non ricordo precisamente le date”, “Mio LL si dedicava allo scarico della merce acquistata di notte e la merce veniva venduta al dettaglio. Tanto so perché lo sanno tutti, è così che funziona. Mio LL lo conoscevano tutti”; sulle circostanze di cui al capitolo di prova sub b) del ricorso (relativa all'orario di lavoro) ha dichiarato: “Che io sappia mio LL si alzava la mattina alle 3, andava al magazzino sino alle 8:30/9:00 di mattina, poi prendeva il camion e andavamo oppure andava da solo presso il mercato ortofrutticolo di Fasano oppure al mercato di
ER. Io guidavo solamente. Mio LL comprava la merce, frutta, verdura, c'erano dei facchini che caricavano e poi ritornavamo in magazzino, di solito alle 21:00/22:00 e andavamo a casa. Io iniziavo a lavorare alle 9:00 del mattino sino a quando ritornavamo dal mercato. Preciso che lavoravo i giorni del martedì, giovedì e sabato (forse venerdì), comunque tre giorni a settimana”;
“preciso che in quel periodo io facevo anche un altro lavoro, portavo altri carichi con il mio camioncino. Io trasporto materiale da recupero. Quando lavoravo per il non lo facevo per lui, CP_3 ma per aiutare mio LL perché, come già detto, non aveva il CQC”; sulle circostanze di cui al capitolo di prova sub c) del ricorso (relativa alla retribuzione corrisposta) ha dichiarato: “non l'ho visto con i miei occhi, ma so che mio LL veniva pagato 300 euro settimanali perché me lo diceva lui”; ha inoltre confermato le circostanze di cui al capitolo di prova sub 8) del ricorso (descrittive dello svolgimento della prestazione di lavoro), aggiungendo “con me mio LL andava solo a Fasano e, passando, al ritorno passavamo anche per ER (magazzino Lezzi). Vorrei precisare che, quasi sempre, veniva con noi un'altra persona, era rumeno, non ricordo il suo nome ma so che lavora ancora là”.
All'udienza del 19.05.2023 è stato escusso il teste di parte ricorrente , il quale ha Testimone_2
confermato il capitolo di prova sub a) del ricorso, precisando “tanto so poiché vi è un piccolo bar intercomunicante tra il magazzino del signor e il piazzale. Io faccio edilizia e la mattina lì ci CP_4
fermavamo a prendere il caffè con la squadra, intorno alle 05:30/5:45 del mattino ogni giorno. Non so dire con precisione in che anni andavo ogni mattina a prendere il caffè in quel bar. Ho conosciuto
[...]
perché anche lui prendeva il caffè e parlando mi ha detto che lavorava per il Miele. In Persona_1
quel periodo (2016 e negli anni seguenti) il bar era gestito dalla figlia del . Mi è capitato di Per_1
vedere il sig. che rientrava con il camion e il LL (che guidava) e quando mi Per_1 Tes_1
trovavo l'ho visto scaricare con il muletto. È capitato quando, ogni tanto, andavo a prendere il caffè nel pomeriggio”; “Ricordo che il ha lavorato nel 2016 e 2017”; sulle circostanze di cui al Per_1
capitolo di prova sub b) del ricorso ha dichiarato: “posso dire che quando andavo lì alle 5:30/5:45 lo trovavo lì, da lunedì al sabato. La domenica capitava che andasse intorno alle 10:00/10:30 e che prendessi il caffè con ”; ha riferito di non sapere nulla sulle circostanze di cui al capitolo di Per_1
pagina 5 di 8 prova sub c) e sulle circostanze di cui al capitolo di prova sub 8) del ricorso ha aggiunto: “come ho già detto, io vedevo alle 5:30/5:45 e l'ho visto sia caricare il camion, sia addetto Parte_3
alla vendita (dentro il magazzino). Alle volte io lo chiamavo per il caffè e lui non veniva perché era impegnato alla vendita nella sistemazione della frutta. Posso poi aggiungere che qualche volta mi chiamava alle 21 per andarlo a prendere”. “Mi sto ricordando che il ha Persona_1 Per_1
lavorato nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Tanto posso dire perché in quegli anni avevamo cantieri su Campomarino, Termoli e Pescara. Preciso che io sono di San severo e andavo a prendere il caffè la mattina prima di andare al lavoro. Mi svegliavo la mattina alle 4:00 per essere a Pescara alle 6:45”.
Nel corso della stessa udienza, è stato escusso anche il testimone di parte resistente Tes_3
il quale sulle circostanze di cui al capitolo di prova sub 1) della memoria ha dichiarato “posso
[...]
dire che ho lavorato come magazziniere per il fino al 2019, forse in autunno, perciò conoscevo CP_4
il sig. . Posso dire che il ha lavorato per quando c'ero io. Preciso di Persona_1 Per_1 CP_4
aver lavorato 5/6 anni per il aprivo alle 5:00 il magazzino e lo chiudevo intorno alle 8:30. CP_4
Durante queste ore c'era anche il che lavorava, facchinaggio (cioè scaricando la frutta che Per_1
stava sui camion dei produttori che la portavano da noi). Una volta chiuso io me ne andavo e non so che facevano gli altri. Non so che faceva il ”; “io lavoravo dal lunedì al venerdì”; “non ho mai Per_1 visto il su un camion”; sulle circostanze di cui al capitolo di prova sub 2) della memoria ha Per_1
inizialmente riferito di non esserne a conoscenza, successivamente ha precisato “ho capito male. Il
[...]
si faceva la frutta in magazzino, cioè la comprava all'ingrosso per venderla al suo negozio a Per_1
Marina di Lesina. Tanto so perché me lo diceva lui”; non ha confermato le circostanze di cui al capitolo di prova sub 3) ed ha negato le circostanze di cui al capitolo di prova sub 4); quanto alle circostanze di cui al capitolo di prova sub 5) ha dichiarato “posso dire che quando lavoravo io venivano i camion solo da Fasano”; ha infine confermato le circostanze di cui al capitolo di prova sub
6), aggiungendo che “l'attività veniva espletata dal lunedì al sabato. Domenica e festivi chiusi”;
“Posso dire che c'erano degli autisti che portavano la frutta al magazzino, mò il LL del il CP_4 nipote”; “non conosco ”. Testimone_1
All'udienza del 25.10.2024, ha reso dichiarazione testimoniale il teste di parte ricorrente ES
, il quale ha confermato la circostanza circa il capitolo di prova sub a), aggiungendo “Tanto so
[...]
perché noi, io e mia moglie, avevamo un bar nel magazzino che aveva gli stessi orari di apertura del magazzino del Lì ci sono 6 o 7 magazzini e uno era del Durante i periodi che mi sono CP_3 CP_3
stati letti era aperto il bar, dopo la morte di mio CE abbiamo chiuso tutto perché io avevo un altro lavoro. Il bar era aperto dalle 3 alle 7 di mattina, poi alle 7 andavamo al negozio di frutta che avevamo ad Apricena e veniva gestito da mia moglie. Non ricordo per la verità i periodi di lavoro di pagina 6 di 8 mio CE, sicuramente dal 2016 al 2020, c'è stato un periodo di distacco ma non ricordo precisamente quale è stato, ricordo però che si è trattato di poco tempo”; ha confermato la circostanza circa il capitolo di prova sub b), “Preciso che io, mia moglie e mio CE andavamo al bar per le 3 di ogni giorno, compresi sabato e domenica. Mi trattenevo fino alle 6 di mattina e poi andavo a lavorare. Mia moglie lavorava nel bar fino alle 7, 7 e qualcosa, poi mio CE, dato che portava la merce di al nostro negozio la accompagnava in negozio e poi per le 9 partiva per fare i giri di CP_3
consegna della frutta, a volte con i camion grandi, alle altre con i furgoncini, secondo le esigenze della mattina. Mio CE lavorava tutti i giorni, il bar preciso che era aperto tutti i giorni e 3 giorni a settimana anche il pomeriggio dalle 14 alle 17”; ha confermato la circostanza circa il capitolo di prova sub c), aggiungendo che “alle volte è capitato che mio CE venisse pagato nel mio bar”; circa il capitolo di prova ammesso sub 8 del ricorso il testimone ha confermato la circostanza, precisando che “in estate mi è capitato di aiutare mio CE a sistemare la merce in magazzino quando tornava per le 21:00/21:30”; “Sono a conoscenza delle attività di lavoro di mio CE perché, come già detto, mi capitava di essere nel bar e nel magazzino e, poi, era mio CE perciò stavamo spesso insieme e la sera cenavamo insieme. Quindi sapevo cosa faceva”; “Come già detto, preciso di essere un imprenditore e, all'epoca dei fatti 2016-2020, ho sempre svolto l'attività di imprenditore, l'ufficio era nel garage sotto casa mia, a San Severo. Nello svolgimento del mio lavoro, stavo in ufficio oppure giravo per i cantieri. Cercavo comunque di collaborare con mia moglie e le sue attività. Come anzidetto, la accompagnavo a lavorare al bar oppure nel negozio di frutta ad Apricena che, come già detto, apriva intorno alle 17:30/18”; “Il nostro bar era all'ingresso dell'area dove si trovano i magazzini. Noi avevamo due entrate, una sulla strada e una nell'area magazzini”; “Mio CE non aveva il CQC, ossia l'abilitazione per guidare il camion, però aveva la patente C.
Quando si spostava con il camion grande guidava suo LL, . Testimone_1
Così ricostruiti gli esiti della prova testimoniale, si ritiene che gli stessi abbiano offerto un quadro probatorio incerto in ordine agli elementi costitutivi delle pretese di parte ricorrente che non consente di ritenere inequivocabilmente provato lo svolgimento lavoro subordinato per le ore di lavoro specificate nell'atto introduttivo.
Le dichiarazioni rese dai testimoni si sono rivelate generiche, imprecise, scarne oppure acquisite de relato dal de cuius . Persona_1
E invero, alcune circostanze riferite dai testimoni si rivelano anche compatibili con la prospettazione dei fatti offerta da parte resistente.
L'aver consumato il caffè insieme al “intorno alle 5:30/5:45 del mattino”, nel bar vicino al Per_1
magazzino del (gestito dalla figlia ), e aver saputo dallo stesso che lavorava per CP_3 Parte_1
pagina 7 di 8 il oltre ad essere circostanze inidonee a dimostrare l'orario di lavoro dedotto in ricorso (dalle 3 CP_3
alle 21 di sera, tutti i giorni), sono compatibili con quanto dedotto in memoria: ossia lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli nel magazzino del dalle 5.15 alle 7:30. CP_3
Parimenti, la testimonianza di , che ha lavorato come magazziniere per il e ha Tes_3 CP_3
affermato la presenza di durante il suo orario di lavoro in magazzino svolgendo Persona_1
attività di “facchinaggio, cioè scaricando la frutta che stava sui camion dei produttori che la portavano da noi”.
Inoltre, si sono rivelate troppo generiche, dunque, insufficienti a provare gli assunti attorei anche le dichiarazioni rese da e . Testimone_1 Testimone_4
Il testimone ha dichiarato contraddittoriamente sia di andare per mercati con il Testimone_1
LL dove acquistavano la merce per il tra il 2016 e il 2018 poiché anche lui dipendente del CP_3
“assunto come part time, non ricordo precisamente le date … preciso che lavoravo i giorni del CP_3 martedì, giovedì e sabato (forse venerdì), comunque tre giorni a settimana” sia di fare un altro lavoro
“portavo altri carichi con il mio camioncino… quando lavoravo per il non lo facevo per lui, ma CP_3 per aiutare mio LL perché, come già detto, non aveva il CQC”.
Il testimone ha riferito molte circostanze de relato poiché apprese dal CE, Testimone_4
essendo impiegato negli anni oggetto di causa in altre attività lavorative (imprenditore edile).
In definitiva, gli esiti della prova orale offrono un quadro probatorio quantomeno incerto e insufficiente a provare lo svolgimento dell'orario di lavoro così come dedotto in ricorso, pertanto, la domanda attorea non può essere accolta.
L'esistenza di alcuni (seppur insufficienti) elementi di prova favorevoli alla prospettazione di parte ricorrente induce, tuttavia, a ravvisare nella specie quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione successiva alla sentenza della Corte
Cost. 19 aprile 2018, n. 77) giustificano la compensazione delle spese anche in caso di totale soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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