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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2088/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 SERVIZIO IDRICO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 SERVIZIO IDRICO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 TARI 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente CL CO ha impugnato il preavviso di fermo n. 29180202500004679000 (art. 86 Dpr
602/73) limitatamente alle seguenti cartelle:
n. 29120120019007652000,
n. 291201300119133510000,
n. 29120140003377146000,
n. 29120200003607112000,
n. 29120200014535117000,
n. 29120210018363460000,
n. 29120210051101682000,
n. 29120210060194456000,
n. 29120220013454760000,
n. 29120240012511782000 (cfr. provvedimenti in atti).
Ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione (cfr. ricorso in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Le Parti hanno depositato rispettive memorie con le quali hanno insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Agenzia delle entrate riscossione.
Con riferimento alla tassa auto, la competenza territoriale degli Uffici del pubblico registro automobilistico
(“PRA”) è determinata in base al luogo di residenza del proprietario del veicolo (art. 5, c. 32 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 – cfr. Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma – sentenza n. 15180 del 2024).
Nel merito il ricorso non è fondato e – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà – va rigettato.
1.- Il preavviso di fermo n. 29180202500004679000 è stato notificato il 07.03.2025 (cfr. documentazione in atti).
Le cartelle di pagamento:
n. 29120120019007652000,
n. 291201300119133510000,
n. 29120140003377146000,
n. 29120200003607112000,
n. 29120200014535117000,
n. 29120210018363460000,
n. 29120210051101682000,
n. 29120210060194456000,
n. 29120220013454760000 e n. 29120240012511782000 sono state notificate tra il 11.04.2013 ed il 22.05.2024 (cfr. documentazione in atti).
La Giurisprudenza di vertice (sentenza n. 10326/14) hai ritenuto, ai fini probatori, sufficiente la produzione della (copia) della relata ovvero dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata (conforme:
Cassazione, Sez. V, Ordinanza 31.01.2019, n. 2856).
2.- Le Cartelle di pagamento n. 29120120019007652000 e n. 29120200014535117000 sono state notificate ai sensi dell'art. 138 c.p.c. (cfr. documentazione in atti).
Le Cartelle n. 291201300119133510000 e n. 29120140003377146000 sono state notificate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., tramite Ufficiale della riscossione (cfr. documentazione in atti).
Le relative relate fanno fede fino querela di falso (art. 2700 c.c.).
La Giurisprudenza ha ritenuto che l'esistenza del vincolo (di parentela o affinità) sia idoneo a ritenere la presunzione che la “persona di famiglia” – a prescindere dalla convivenza - consegnerà l'atto al destinatario
(Cassazione, sentenze 26931/2014).
Le cartelle n. 29120210018363460000, n. 29120210051101682000, n. 29120210060194456000, n.
29120220013454760000 e n. 29120240012511782000, sono state notificate ai sensi dell'art. 26 Dpr n.
602 del 1973. La notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario
(Cassazione, 24 aprile 2015, n. 8333).
La cartella n. 29120200003607112000 è stata notificata (dal messo) ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. con l'osservanza dei relativi adempimenti: deposito dell'atto, affissione ed invio della raccomandata (cfr. documentazione in atti).
Le cartelle, benché ritualmente notificate, non sono state impugnate, con conseguente “consolidamento” delle relative pretese (Cassazione, n. 16814/14.
3.- Successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento n. 29120120019007652000 e n.
29120130011913351000, l'Agente della Riscossione ha interrotto le relative prescrizioni mediante la notifica delle Intimazioni di pagamento n. 29120169008136577000 (in data 08.01.2018 – cfr. documentazione in atti) e n. 29120239009858364000 (in data 26.01.2024 – cfr. documentazione in atti), nonché del preavviso di fermo n. 03420239005223323000 (in data 07.03.2025 – cfr. documentazione in atti).
Successivamente alla notifica della cartella n. 29120140003377146000, l'Agente della Riscossione ha interrotto la prescrizionale con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189002650452000 (in data
25.02.2019 – cfr. documentazione in atti) e del preavviso di fermo n. 03420239005223323000 (in data
07.03.2025 – cfr. documentazione in atti).
Successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento n. 29120150013635736000, n.
29120200014535117000, n. 29120210018363460000, n. 29120210051101682000, n. 29120210060194456000,
n. 29120220013454760000 e n. 29120240012511782000, l'Agente della Riscossione ha interrotto la prescrizione mediante la notificazione del preavviso di fermo n. 03420239005223323000 (in data
07.03.2025 – cfr. documentazione in atti).
Va ancora evidenziato che la legge 27/12/2013 n. 147 art. 1 c. 623 (c.d. Legge di Stabilità 2014 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazione, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68) ha previsto che “…. per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al c. 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.
Pertanto, per effetto di due successive proroghe dei termini di scadenza del pagamento in Definizione agevolata, prima al 31/03/2014 (art. 2 c. 1, del D.L. n. 16 del 6/03/2014) e successivamente al 31/05/2014
(legge di conversione n. 68 del 02/05/2014 del D.L. n. 16 del 06/03/2014) anche i termini di scadenza della sospensione della riscossione dei carichi in argomento sono stati prorogati, prima al 15/04/2014 e definitivamente al 15/06/2014.
Vanno ancora richiamate le disposizioni emergenziali Covid – 19 che (in breve) hanno “sospeso” la prescrizione dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto - non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO NA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2088/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 SERVIZIO IDRICO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 SERVIZIO IDRICO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 TARI 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004679000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente CL CO ha impugnato il preavviso di fermo n. 29180202500004679000 (art. 86 Dpr
602/73) limitatamente alle seguenti cartelle:
n. 29120120019007652000,
n. 291201300119133510000,
n. 29120140003377146000,
n. 29120200003607112000,
n. 29120200014535117000,
n. 29120210018363460000,
n. 29120210051101682000,
n. 29120210060194456000,
n. 29120220013454760000,
n. 29120240012511782000 (cfr. provvedimenti in atti).
Ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione (cfr. ricorso in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Le Parti hanno depositato rispettive memorie con le quali hanno insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Agenzia delle entrate riscossione.
Con riferimento alla tassa auto, la competenza territoriale degli Uffici del pubblico registro automobilistico
(“PRA”) è determinata in base al luogo di residenza del proprietario del veicolo (art. 5, c. 32 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 – cfr. Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma – sentenza n. 15180 del 2024).
Nel merito il ricorso non è fondato e – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà – va rigettato.
1.- Il preavviso di fermo n. 29180202500004679000 è stato notificato il 07.03.2025 (cfr. documentazione in atti).
Le cartelle di pagamento:
n. 29120120019007652000,
n. 291201300119133510000,
n. 29120140003377146000,
n. 29120200003607112000,
n. 29120200014535117000,
n. 29120210018363460000,
n. 29120210051101682000,
n. 29120210060194456000,
n. 29120220013454760000 e n. 29120240012511782000 sono state notificate tra il 11.04.2013 ed il 22.05.2024 (cfr. documentazione in atti).
La Giurisprudenza di vertice (sentenza n. 10326/14) hai ritenuto, ai fini probatori, sufficiente la produzione della (copia) della relata ovvero dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata (conforme:
Cassazione, Sez. V, Ordinanza 31.01.2019, n. 2856).
2.- Le Cartelle di pagamento n. 29120120019007652000 e n. 29120200014535117000 sono state notificate ai sensi dell'art. 138 c.p.c. (cfr. documentazione in atti).
Le Cartelle n. 291201300119133510000 e n. 29120140003377146000 sono state notificate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., tramite Ufficiale della riscossione (cfr. documentazione in atti).
Le relative relate fanno fede fino querela di falso (art. 2700 c.c.).
La Giurisprudenza ha ritenuto che l'esistenza del vincolo (di parentela o affinità) sia idoneo a ritenere la presunzione che la “persona di famiglia” – a prescindere dalla convivenza - consegnerà l'atto al destinatario
(Cassazione, sentenze 26931/2014).
Le cartelle n. 29120210018363460000, n. 29120210051101682000, n. 29120210060194456000, n.
29120220013454760000 e n. 29120240012511782000, sono state notificate ai sensi dell'art. 26 Dpr n.
602 del 1973. La notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario
(Cassazione, 24 aprile 2015, n. 8333).
La cartella n. 29120200003607112000 è stata notificata (dal messo) ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. con l'osservanza dei relativi adempimenti: deposito dell'atto, affissione ed invio della raccomandata (cfr. documentazione in atti).
Le cartelle, benché ritualmente notificate, non sono state impugnate, con conseguente “consolidamento” delle relative pretese (Cassazione, n. 16814/14.
3.- Successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento n. 29120120019007652000 e n.
29120130011913351000, l'Agente della Riscossione ha interrotto le relative prescrizioni mediante la notifica delle Intimazioni di pagamento n. 29120169008136577000 (in data 08.01.2018 – cfr. documentazione in atti) e n. 29120239009858364000 (in data 26.01.2024 – cfr. documentazione in atti), nonché del preavviso di fermo n. 03420239005223323000 (in data 07.03.2025 – cfr. documentazione in atti).
Successivamente alla notifica della cartella n. 29120140003377146000, l'Agente della Riscossione ha interrotto la prescrizionale con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189002650452000 (in data
25.02.2019 – cfr. documentazione in atti) e del preavviso di fermo n. 03420239005223323000 (in data
07.03.2025 – cfr. documentazione in atti).
Successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento n. 29120150013635736000, n.
29120200014535117000, n. 29120210018363460000, n. 29120210051101682000, n. 29120210060194456000,
n. 29120220013454760000 e n. 29120240012511782000, l'Agente della Riscossione ha interrotto la prescrizione mediante la notificazione del preavviso di fermo n. 03420239005223323000 (in data
07.03.2025 – cfr. documentazione in atti).
Va ancora evidenziato che la legge 27/12/2013 n. 147 art. 1 c. 623 (c.d. Legge di Stabilità 2014 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazione, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68) ha previsto che “…. per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al c. 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.
Pertanto, per effetto di due successive proroghe dei termini di scadenza del pagamento in Definizione agevolata, prima al 31/03/2014 (art. 2 c. 1, del D.L. n. 16 del 6/03/2014) e successivamente al 31/05/2014
(legge di conversione n. 68 del 02/05/2014 del D.L. n. 16 del 06/03/2014) anche i termini di scadenza della sospensione della riscossione dei carichi in argomento sono stati prorogati, prima al 15/04/2014 e definitivamente al 15/06/2014.
Vanno ancora richiamate le disposizioni emergenziali Covid – 19 che (in breve) hanno “sospeso” la prescrizione dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto - non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO NA