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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, alla pubblica udienza del 29 ottobre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9310/2021 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento Danni” e vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia Siracusa, Parte_1
- Attrice - contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
NO AD,
- Convenuta – nonché in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
LO SC,
- Terza chiamata in causa -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 23.11.2021, ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio la società in persona del legale rappresentante p.t., onde sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiarare la PI S.r.l. responsabile del danno subito dalla IG.ra e per l'effetto condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento Parte_1 danni, in favore dell'attrice della somma di Euro 15.850.00 o della somma, anche diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, o determinata in corso di causa, oltre alla
1 rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo. In subordine, - condannare la convenuta società La al risarcimento dei CP_1 danni subiti dalla IG.ra , ex art. 2043 c.c., quantificati in complessivi Euro Parte_1
15.850,00 o in quella somma, anche diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, o determinata in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo, alla luce del principio del
“neminem ledere”, in considerazione delle comprovate omissioni degli obblighi di prudenza
e diligenza a cui la medesima avrebbe dovuto assolvere in occasione del sinistro verificatosi in data 18/07/2021. Con vittoria di spese di giudizio.”.
L'attrice deduceva che in data 18/07/2021 (giorno del suo arrivo nell'hotel THE
VILLAGE TORRE DELL'ORSO, gestito dalla società convenuta), alle ore 22,00 circa, mentre si recava dalla sala ristorante all'anfiteatro, a causa della disconnessione della pavimentazione dei vialetti interni della struttura, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo.
A seguito del verificarsi dell'occorso, l'amministrazione della struttura provvedeva a chiamare il 118 che trasportava l'attrice presso l'Ospedale Vito Fazzi Lecce, come da Verbale di Pronto Soccorso n. 2021/027331 (cfr. doc. in atti); quindi, a seguito dei necessari accertamenti, all'attrice veniva diagnosticato un “Trauma distorsivo del polso DX con frattura metaepifisaria distale del radio e parziale distacco dello stiloide ulnare”.
La Pasqua veniva, poi, sottoposta a riduzione della frattura e immobilizzazione con apparecchio gessato dalla mano a tutto l'avambraccio.
L'attrice, con mail del 18.08.2021, richiedeva formalmente alla l'apertura del CP_1 sinistro, poi reiterata con mail del 30/08/2021 (cfr. docc. in atti).
In riscontro, con mail del 30/08/2021, la PI S.r.l. comunicava di avere inoltrato la richiesta di risarcimento alla propria società assicuratrice (cfr. doc. in atti). CP_2
Risultati vani i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale, l'attrice adiva codesto
Tribunale, al fine di sentirsi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.03.2022, si costituiva
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare in toto CP_1
l'atto introduttivo del giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare ed in rito: 1. Fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c.; Nel merito, in via principale:
2. Rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni formulate nell'atto di citazione in quanto destituite di fondamento in fatto e diritto
2 per come analiticamente specificato nella presente comparsa. Nel merito, in via subordinata:
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, diminuire il risarcimento del danno subito dall'attrice, avendo riguardo alla infondatezza richiesta del danno morale e della personalizzazione;
4. Nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una responsabilità in capo alla PI dichiarare che il terzo chiamato in causa con sede in Lecce, CP_1 CP_2
alla via Cesare Battisti, 48/B, polizza n. 77679781, è tenuto a manlevare la società convenuta da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere quanto eventualmente sarà tenuto
a pagare l'odierna convenuta. In ogni caso:
5. Con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con provvedimento del 30.03.2022, veniva autorizzata la chiamata del terzo a cura della società convenuta.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.10.2022 si costituiva la CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di contestare integralmente le avverse difese e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. rigettare la domanda attrice, poiché infondata in fatto e diritto;
2. In via meramente subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. nella determinazione dell'evento dannoso;
3. Con condanna al pagamento di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 L.F.”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, la prova testimoniale e la consulenza medica d'ufficio; quindi, all'udienza odierna, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta nei seguenti termini. Parte_1
In primis, appare opportuno richiamare subito le risultanze delle prove orali in atti.
Il teste indifferente, ha dichiarato quanto segue: “E' vero che in data Testimone_1
18/07/2021 mi recavo con la sig.ra presso la struttura The Village Salento Parte_1
Torre Dell'Orso per passare una settimana di vacanza dal 18/07 al 25/07/21; … preciso che vi erano dei faretti posti lateralmente ai vialetti ma coperti da una folta vegetazione: Vi erano cespugli;
la luce era fioca …. confermo che la sera del nostro arrivo, intorno alle ore 22,00, mentre passeggiavamo, come ho detto, nel vialetto, ho visto che l'attrice improvvisamente cadeva di fianco. Preciso che io camminavo con alcuni del gruppo dietro di lei e che, quando mi sono avvicinato per soccorrerla, ho visto che, nel punto in cui ha perso l'equilibrio vi
3 erano delle mattonelle sollevate di circa 2/3 cm”….”ADR: non vi era alcun avviso delle condizioni dei vialetti interni della struttura;
non vi era alcuna segnalazione della presenza di mattonelle sollevate ed esse non erano neppure transennate. … Il giorno dopo sono tornato sui luoghi e ho fatto le foto. Preciso che le mattonelle sono rimaste così per tutta la settimana del nostro soggiorno. Dopo la caduta della signora, la struttura non ha apposto alcuna segnaletica circa lo stato della pavimentazione dei vialetti. Preciso che sono stato io a inviare la mail dal mio indirizzo di posta elettronica, è vero che sono stati gli addetti al servizio di accoglienza a dirci di inviare la mail con il reclamo? Al momento del fatto io ero a distanza di un paio di metri dietro l'attrice e anche io ho rischiato di inciampare nel corso della settimana. … Ricordo che quando ci lamentiamo con il direttore ci disse che non avrebbero potuto togliere gli alberi che sollevavano la pavimentazione. ….” (cfr. dich. teste Tes_1 verb. ud. prova deleg, del 29.11.2023).
Il teste , cognato dell'attrice, premesso di aver assistito al sinistro per Testimone_2 cui è causa, in quanto anch'egli facente parte del gruppo-vacanza di cui faceva parte la
Pasqua, ha reso le seguenti dichiarazioni: “È vero che la sera stessa del nostro arrivo, alle
22:00 circa 8 di noi, se non ricordo, m passeggiavamo nei vialetti esterni che conducono la sala dalla sala ristorante all'anfiteatro, ricordo che le donne erano davanti e gli uomini dietro, a distanza di circa 1 M. È vero che i vialetti erano poco illuminati, vi erano soltanto dei lampioncini a terra che proiettavano luce è fioca ed erano in parte coperti da cespugli.
Posso dire che ho visto l'attrice che inciampava in una disconnessione, cadeva in avanti, se non ricordo male, parandosi con le mani la disconnessione con sé, steva in mattonelle in cemento sollevate verosimilmente a causa delle radici degli alberi. Io stesso nei giorni seguenti. Camminavo guardando in basso per evitare le disconnessioni, quasi tutti i vialetti erano più o meno dissestati. Riconosco nelle fotografie il tipo di disconnessione. Non vi erano segnalazioni circa lo stato della pavimentazione dei vialetti e in particolare di quello in cui è caduta l'attrice, non vi erano neppure segnali che dicessero di fare attenzione alla pavimentazione. È vero che anche dopo la caduta di mia cognata non furono apposte segnalazioni e come ho detto io, mentre camminavo guardavo in basso per evitare di cadere anche di giorno. …” (cfr. dich. teste , verb. ud. prova deleg, del 29.11.2023). Tes_2
La teste , indifferente, anch'ella presente al momento del verificarsi Testimone_3 dell'evento lesivo de quo, ha reso dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle rese nella stessa sede dagli altri due testimoni oculari, innanzi riportate, ribadendo, al contempo, le
4 seguenti circostanze: “È vero che i vialetti erano poco illuminati, ricordo che c'erano dei lungo tutta la parte esterna dei vialetti, ma il pavimento non era illuminato, era Testimone_4 un vialetto semibuio. È vero che ho visto l'attrice inciampare nella disconnessione della pavimentazione del vialetto e cadere in avanti sul lato destro mentre passeggiavamo la sera stessa del fatto alle 22:00 circa. Ricordo che la pavimentazione era costituita da mattonelle
a forma di S, che in alcune parti erano sollevate. Formavano dei piccoli dossi e, nel punto in cui è caduta l'attrice, vi era una parte sollevata. Non vi erano segnalazioni dello stato della pavimentazione dei vialetti e aggiungo che neppure dopo la caduta della mia amica sono state apposte segnalazioni, né i viali sono stati chiusi. Tutti i viali si trovavano nelle stesse condizioni, vi erano infatti dei pini apposti ai margini. …” (cfr. dich. teste , verb. ud. Tes_3
prova deleg, del 29.11.2023).
La teste , dipendente della società convenuta con la qualifica di Testimone_5
“capo ricevimento”, ha dichiarato quanto segue: “Sono a conoscenza del fatto che tutti i percorsi sono illuminati con un sistema automatico che si accende d'estate alle 20:00 e di inverno alle 19:00. …. È vero che i suddetti vialetti della struttura ricettiva vengono regolarmente curati e/o manutenuti nel corso della stagione estiva da parte del personale preposto. … ho visto direttamente l'esecuzione di tale manutenzione anche in periodi precedenti alla data di apertura della struttura per la sistemazione della pavimentazione. …
Vero è che la sig.ra ha lasciato la struttura senza formulare reclamo alcuno – Parte_1
verbale ovvero formale – ai dipendenti preposti al check-in/out della convenuta. … Ricordo che non ci fu richiesto di chiamare alcuna ambulanza. … Ricordo che alla data del
18.07.2022 l'illuminazione della struttura e dei vialetti era perfettamente funzionante. Posso confermare che, essendo la struttura ricettiva molto grande e occupata da circa 850 ospiti durante il periodo estivo, ogni eventuale malfunzionamento dell'illuminazione o insidia ci viene regolarmente segnalato per provvedere alla manutenzione. …” (cfr. dich. teste , Tes_5 verb. ud. 30.04.2024).
Orbene, così compendiate le risultanze delle prove orali in atti, la scrivente ritiene che si possa ritenere raggiunta la prova certa in ordine sia all'effettivo verificarsi del sinistro de quo, sia alla causa dello stesso da individuarsi nella presenza, sulla pavimentazione del vialetto che conduce dalla sala ristorante all'anfiteatro, di mattonelle sopraelevate, stante la presenza delle radici degli alberi, ubicati lateralmente.
Inoltre, dalle univoche dichiarazioni rese in sede di istruttoria dai testimoni oculari, è
5 emerso che il predetto viale era scarsamente illuminato, atteso che, sebbene fosse presente l'illuminazione artificiale, la stessa veniva in gran parte oscurata dalla vegetazione circostante;
i testimoni addotti dalla difesa attorea hanno, altresì, univocamente riferito che non vi era alcun segnale che avvisasse gli ospiti circa la presenza della pavimentazione dissestata.
Pertanto, può ritenersi provato con assoluta certezza che la è caduta a causa della Pt_1 disconnessione della pavimentazione del suddetto vialetto e che la situazione di pericolo non era stata in alcun modo segnalata da parte della struttura alberghiera.
Le suddette circostanze sono emerse inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dai testimoni addotti dalla difesa attorea, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, atteso che gli stessi hanno reso dichiarazioni sostanzialmente univoche, piane e sufficientemente circostanziate.
Quanto all'addebito di responsabilità, si ritiene opportuno fare alcune osservazioni sul punto.
Come ogni custode, anche il proprietario del ristorante risponde, in linea generale, di tutti i danni procurati a terzi dai beni posti sotto la propria vigilanza. Egli deve cioè fare in modo che il bene (un pavimento, una scalinata, una vetrata, ecc.) non presenti fonti di pericolo tali da danneggiare eventuali avventori.
Quando l'utente ha un comportamento adeguato e subisce dei danni, a causa di insidie e pericoli non chiaramente segnalati e prevedibili o dovuti all'assenza di adeguate misure di sicurezza e vigilanza da parte del gestore del locale, può invocare la cosiddetta responsabilità oggettiva del titolare del locale, al fine di pretendere il risarcimento di tutti i danni subiti.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva, nel senso che presuppone non la colpa del custode, bensì la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno, ed è applicabile anche ai danni non derivanti dalla natura nociva o pericolosa della cosa, ma da un comportamento, anche omissivo del detentore della cosa stessa. Per nesso causale si intende che il danno deve essere una diretta conseguenza nella natura pericolosa del bene o del comportamento omissivo del custode nella prevenzione dei rischi a terzi.
Pertanto, la responsabilità può derivare anche dal mancato utilizzo di adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo da parte del custode/gestore o dal mancato esercizio di
6 poteri di vigilanza che gli competono nella sua qualità di custode del locale dove esercita la propria attività.
La disposizione di cui all'art. 2051 c.c., al fine di escludere la colpa del custode, richiede che quest'ultimo fornisca la prova del caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo o del danneggiato.
A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che il fatto della vittima interruttivo del nesso causale deve costituire l'unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, in modo da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante, il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (pubblica amministrazione); pertanto, se dagli atti del processo risulta che il danno è stato provocato da cause estrinseche e estemporanee, create da terzi, l'amministrazione sarà liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione all'art. 2051 c.c.
Sul custode della cosa, quindi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità posta a suo carico, incombe l'onus probandi riguardo l'esistenza del caso fortuito che consiste in un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, dal carattere imprevedibile ed eccezionale, che può concretizzarsi anche nel comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso che si è verificato. Una volta accertata la sussistenza del caso fortuito, e cioè una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa non solo la responsabilità ex art. 2051 c.c. ma anche una responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass. Civ. 22807/2009).
Nel caso di specie, in assenza di apposita segnalazione, la presenza di mattonelle sopraelevate sulla pavimentazione del vialetto in questione costituiva, senza dubbio, una fonte di rischio “caduta” per gli ospiti della struttura ricettiva.
La responsabilità del gestore della struttura ricettiva sussiste perché egli, in qualità di custode dell'intera struttura, è obbligato a rispondere dei danni subiti in conseguenza delle cose, sottoposte al suo controllo ed alla sua vigilanza.
Alla luce di quanto detto, si può dunque ritenere che, secondo la maggioritaria giurisprudenza, il caso fortuito si configura ogniqualvolta intervenga un fattore esterno ed interruttivo del nesso causale fra la cosa e il danno. Inoltre, il custode potrà liberarsi fornendo
7 una prova concreta e non generica del fattore esterno che ha cagionato il danno, interrompendo il nesso causale tra il bene e l'evento.
Nel caso in esame, la società convenuta nessuna idonea prova liberatoria ha fornito all'attenzione del giudicante, al fine di giustificare l'intervento di un fattore esterno, con efficacia scriminante;
pertanto, senza dubbio alcuno, si può affermare la esclusiva responsabilità della società convenuta nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa.
Relativamente al quantum della domanda avanzata da la scrivente Parte_1
condivide appieno le valutazioni effettuate dal consulente medico d'ufficio, Dr.ssa
[...]
la quale ha accertato che in data 18.07.2021 l'attrice ripotò la frattura Persona_1 metaepifisaria distale del radio di destra con distacco dello stiloide ulnare, trattata in maniera conservativa mediante immobilizzazione in gesso;
le predette lesioni sono state ritenute dal
CTU in connessione causale con la caduta subita dall'attrice.
Quindi, la dr.ssa in considerazione della entità delle lesioni, della storia clinica, Per_1 dell'esito dei nostri accertamenti e del periodo medio di riparazione previsto per lesioni analoghe a quelle riportate dalla ha ritenuto che il periodo di inabilità biologica Pt_1
temporanea totale sia di 10 giorni con ulteriori 20 giorni medialmente valutati al 75%, 30 giorni al 50% ed altri 30 giorni al 25%.
Inoltre, il CTU ha rilevato la permanenza di postumi nella specie rappresentati da: “Esiti algo-disfunzionali di apprezzabile entità di frattura metaepifisaria radiale con distacco dello stiloide ulnare di destra in destrimane”, i quali, in considerazione di quanto riportato nella specifica letteratura di riferimento (Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del danno alla Persona in ambito Civilistico SIMLA Giuffrè Editore 2016) sono stati valutati nella misura generica del 5% (cinque) della totale.
Infine, il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche documentate, pari ad € 302,00.
Al fine di effettuare la relativa quantificazione, deve farsi riferimento alle Tabelle di
NO la cui congruità su tutto il territorio nazionale è stata di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità; si evidenzia, altresì, che “In ragione della vocazione nazionale delle tabelle in materia di liquidazione del danno alla persona adottate dal Tribunale di
NO , e poiché esse costituiscono, per la Corte di Cassazione, il valore da ritenersi equo
(e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità),
8 anche il giudice di merito è ormai obbligato, di regola, ad adottare tali tabelle” (Trib.
Camerino, 9.01.2012); “In tema di danno biologico, le tabelle del Tribunale di NO, ai cui valori e criteri di liquidazione occorre fare riferimento, contengono già nei valori espressi una valutazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva. Pertanto, in mancanza di un'allegazione su cui possa fondarsi una particolare personalizzazione del danno, il giudice non è tenuto ad aumentare i valori espressi dalle suddette tabelle” (Trib. NO, sez. X, n. 9749/2012)
Stante quanto innanzi, il danno subito da può essere quantificato nella Parte_1 misura che segue:
• € 6.858,00 per danno biologico nella misura del 5% accertata;
• € 1.150,00 per una ITT di gg. 10, quantificata in € 115,00 al giorno;
• € 1.725,00 per una ITP al 75% di gg. 20 quantificata in € 86,25 al giorno;
• € 1.725,00 per una ITP al 50% di gg. 30 quantificata in € 75,00 al giorno;
• € 862,50 per una ITP al 25% di gg. 30 quantificata in € 28,75 al giorno;
per un importo complessivo pari ad € 12.320,50, oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito, ovvero al 18.07.2021, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo. All'attrice deve essere corrisposta, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, la somma di € 302,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
In virtù della polizza "Professione Albergatore- La migliore protezione per te ed i tuoi ospiti" n. 77679781, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, stipulata da con la che copre, quindi, anche il danno subito Controparte_1 CP_2 dall'odierna attrice, la compagnia assicuratrice chiamata in causa è tenuta a garantire e manlevare la società convenuta da tutti gli effetti negativi che alla stessa deriveranno dalla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
9 1. Accoglie la domanda attorea;
2. Per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni subiti da liquidati in complessivi € Parte_1
12.622,50, oltre accessori di legge, nei termini innanzi specificati;
3. Condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, nonché alla rifusione delle spese di CTU, se anticipate;
4. Dichiara la tenuta a garantire e manlevare la società convenuta da tutti gli CP_2
effetti negativi che alla stessa deriveranno dalla presente pronuncia;
5. Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 29 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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