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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/10/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6120/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6120/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FEDERICA VIGNOLO presso il Parte_1 cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. LUCA PORPIGLIA presso il cui studio ha eletto CP_1 domicilio
RESISTENTE relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note ex art. 127 ter c.p.c.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 24/03/2025 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In data 09/07/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Il Giudice Delegato, con ordinanza in data 11/07/2025, viste le conclusioni congiunte depositate dalle parti assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di disporre in conformità ai termini dell'accordo, come da condizioni tutte riportate nelle note scritte ex art.127 ter c.p.c., atteso che esse appaiono adeguate alle loro condizioni economiche nonché aderenti ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente del medesimo presso la madre e modalità di visita da parte del padre come di seguito indicate, salvo diversi accordi dei genitori.
DISPONE che, con l'eccezione di cui al punto seguente, il Sig. possa vedere e tenere con sé CP_1 il minore tutti i fine settimana dalle h. 20 del venerdì sera alle ore 20 della domenica sera. Il sig. andrà a prendere presso l'attuale residenza della sig.ra e lo riaccompagnerà CP_1 Per_1 Pt_1 all'uscio di casa all'ora stabilita.
trascorrerà con la mamma un week end al mese, previamente da concordare. La mamma terrà Per_1 con sé fino alla domenica pomeriggio, il papà lo andrà a prendere alle ore 14.00 della domenica Per_1 presso l'abitazione materna fino alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà.
Durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, dal giorno di chiusura della scuola fino al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, con la precisazione che il primo periodo, nel corrente anno, verrà trascorso con la mamma.
Durante le vacanze pasquali ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, precisando fin d'ora che la Pasquetta del 2026 verrà trascorsa con il padre. Durante le vacanze estive: tutto il mese di agosto con il padre e dalla chiusura delle scuole fino alla fine del mese di luglio con la madre, con la sospensione del regime degli incontri nel caso in cui i periodi indicati fossero impiegati dai genitori per vacanze lontano dal luogo di residenza.
Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con il minore.
DISPONE che, a decorrere dal mese di settembre 2025, il Sig. versi in favore della Sig.ra CP_1
a titolo di contributo al mantenimento de figlio la somma di € 200,00, somma da Pt_1 Per_1 versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente.
DA' ATTO che il minore per l'anno scolastico 2025-2026 continuerà a frequentare la Scuola Per_1
Secondaria I° grado "Gramsci” sita in Vinovo (TO) Via Cavour fronte n.3
DA' ATTO che il minore svolge attività sportiva non agonistica 3 volte a settimana (basket Per_1 presso la palestra “Jolly” di Vinovo (TO); la madre provvede ad accompagnare il minore a scuola alle ore 8 e a prelevarlo dalla scuola alle ore 14,00.
DISPONE che i genitori concorrano in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie. Dette spese sono da individuare, concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016, che entrambi i coniugi hanno già ricevuto in copia e che si impegnano a osservare.
DA' ATTO che l'assegno unico viene riconosciuto integralmente a favore della Signora . Pt_1
Spese legali compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
1.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6120/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FEDERICA VIGNOLO presso il Parte_1 cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. LUCA PORPIGLIA presso il cui studio ha eletto CP_1 domicilio
RESISTENTE relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note ex art. 127 ter c.p.c.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 24/03/2025 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In data 09/07/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Il Giudice Delegato, con ordinanza in data 11/07/2025, viste le conclusioni congiunte depositate dalle parti assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di disporre in conformità ai termini dell'accordo, come da condizioni tutte riportate nelle note scritte ex art.127 ter c.p.c., atteso che esse appaiono adeguate alle loro condizioni economiche nonché aderenti ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente del medesimo presso la madre e modalità di visita da parte del padre come di seguito indicate, salvo diversi accordi dei genitori.
DISPONE che, con l'eccezione di cui al punto seguente, il Sig. possa vedere e tenere con sé CP_1 il minore tutti i fine settimana dalle h. 20 del venerdì sera alle ore 20 della domenica sera. Il sig. andrà a prendere presso l'attuale residenza della sig.ra e lo riaccompagnerà CP_1 Per_1 Pt_1 all'uscio di casa all'ora stabilita.
trascorrerà con la mamma un week end al mese, previamente da concordare. La mamma terrà Per_1 con sé fino alla domenica pomeriggio, il papà lo andrà a prendere alle ore 14.00 della domenica Per_1 presso l'abitazione materna fino alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà.
Durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, dal giorno di chiusura della scuola fino al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, con la precisazione che il primo periodo, nel corrente anno, verrà trascorso con la mamma.
Durante le vacanze pasquali ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, precisando fin d'ora che la Pasquetta del 2026 verrà trascorsa con il padre. Durante le vacanze estive: tutto il mese di agosto con il padre e dalla chiusura delle scuole fino alla fine del mese di luglio con la madre, con la sospensione del regime degli incontri nel caso in cui i periodi indicati fossero impiegati dai genitori per vacanze lontano dal luogo di residenza.
Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con il minore.
DISPONE che, a decorrere dal mese di settembre 2025, il Sig. versi in favore della Sig.ra CP_1
a titolo di contributo al mantenimento de figlio la somma di € 200,00, somma da Pt_1 Per_1 versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente.
DA' ATTO che il minore per l'anno scolastico 2025-2026 continuerà a frequentare la Scuola Per_1
Secondaria I° grado "Gramsci” sita in Vinovo (TO) Via Cavour fronte n.3
DA' ATTO che il minore svolge attività sportiva non agonistica 3 volte a settimana (basket Per_1 presso la palestra “Jolly” di Vinovo (TO); la madre provvede ad accompagnare il minore a scuola alle ore 8 e a prelevarlo dalla scuola alle ore 14,00.
DISPONE che i genitori concorrano in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie. Dette spese sono da individuare, concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016, che entrambi i coniugi hanno già ricevuto in copia e che si impegnano a osservare.
DA' ATTO che l'assegno unico viene riconosciuto integralmente a favore della Signora . Pt_1
Spese legali compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
1.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.