Sentenza 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 23/10/2023, n. 5735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5735 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 05735/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02577/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2577 del 2021, proposto da
TO IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 292/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, Sez. VIII civile, pubblicata il 24/01/2020, resa nel giudizio recante rg. 2497/2016, notificata in forma esecutiva il 10/06/2020, passata in giudicato come da certificato della Corte di Appello di Napoli del 09/04/2021, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza n. 6036/2016 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 12/05/2016, con la quale il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento in favore dei procuratori antistatari Avv. TO IT e Avv. Giovanni Cinque dell'importo di €13.468,00, di cui €700,00 per spese ed €12.678,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, in qualità di avvocato antistatario nel precedente giudizio, chiede l’ottemperanza nei suoi confronti della sentenza n. 6036/2016, pubblicata il 12/05/2016, con cui il Tribunale di Napoli ha condannato tra l’altro il Ministero della Salute alla refusione delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari Avv. TO IT ed Avv. Giovanni Cinque, quantificate in €13.468,00, di cui €700,00 per spese ed €12.678,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali.
Chiede anche la condanna al pagamento della penalità di mora.
Espone il ricorrente che, a seguito di impugnazione della sentenza da parte del Ministero della Salute, la Sez. VIII civile della Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 292/2020, pubblicata il 24/01/2020, rigettava il gravame e confermava la sentenza di primo grado, disponendo la compensazione delle spese del solo grado di appello.
Tanto premesso, parte ricorrente riferisce che: la sentenza in parola è stata notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute in data 10/06/2020 e, non essendo stata impugnata entro i termini di rito, è passata in giudicato (come risulta dal certificato in atti).
È inoltre decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’articolo 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997 e successive modificazioni derivanti dalla legge n. 388/2000 e dall’articolo 14 del D.L. n. 269/2003, come convertito nella legge n. 326/2003.
L’amministrazione non ha tuttavia mai adempiuto il suo debito.
Il ministero non si è costituito.
La causa, all’odierna udienza, è passata in decisione.
Va preliminarmente chiarito che il ricorrente agisce per l’esecuzione della condanna del Ministero della salute al pagamento delle spese di lite in suo favore e in favore dell’altro difensore, ugualmente antistatario, Giovanni Cinque, e non risulta sia dotato di apposita procura per agire anche in nome e per conto dell’altro difensore.
La condanna, tuttavia, non ha generato una obbligazione solidale da parte creditoria, pertanto, il ricorrente non risulta legittimato ad agire se non per la propria quota di spese legali, pari alla metà dell’importo liquidato in sentenza.
Tanto chiarito, entro questi limiti il ricorso è fondato.
Infatti, la sentenza n. 6036/2016, del 12/05/2016, del Tribunale di Napoli è passata in giudicato, come risulta dal certificato versato in atti, ed è stata in toto confermata in appello, anche per quanto riguarda la condanna alle spese, in quanto la Corte di appello si è limitata a compensare le spese del secondo grado. Sono ampiamente decorsi i termini dilatori dalla notifica del titolo in forma esecutiva, avvenuta in data in data 10/06/2020.
Sussistono dunque tutti i presupposti l’accoglimento del ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a., poiché, a fronte dell’allegazione del titolo giudiziale fonte del diritto di credito il Ministero non ha provato di aver adempiuto al suo debito.
In conclusione, deve condannarsi l’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, limitatamente al pagamento di metà dell’importo liquidato a titolo refusione delle spese di lite, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione.
Deve inoltre sin d’ora disporsi la nomina di un commissario ad acta ex art. 114 comma 4 lett. d) c.p.a., con il compito eventuale di provvedere in sostituzione al pagamento di quanto sopra riconosciuto dal predetto provvedimento giudiziale, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione per ottemperare, e ciò entro i successivi sessanta giorni.
Deve altresì accogliersi la domanda circa la corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a., applicabile anche alle sentenze di ottemperanza di condanna al pagamento di somme di denaro, in forza della novella dell’art. 114 c.p.a. apportata dall’art. 1 comma 781, lett. a), del comma 781, dell’art. 1, della legge n. 208/2015 (cfr. anche Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15; T.A.R. Napoli, II sez., 28 gennaio 2019 n. 434.), da quantificarsi in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739), in aggiunta interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa; con decorrenza iniziale a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).
Infine, in applicazione del principio della soccombenza, deve condannarsi la medesima amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e sensi di cui alla motivazione e per l’effetto:
dichiara l’obbligo dell’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe mediante il pagamento in favore del ricorrente di metà dell’importo liquidato a titolo di refusione delle spese di lite, nei tempi e modi indicati in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, il quale provvederà, senza compenso, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo giudiziale nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
- condanna l’amministrazione resistente ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere a parte ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 600,00 (seicento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Laura Maddalena | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO