Ordinanza cautelare 21 maggio 2020
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 09/10/2023, n. 14860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14860 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 14860/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09405/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9405 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Pannella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Prefettura di Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva dell'efficacia
del decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. Uscita n. 0179573 del 7 maggio 2019, notificato il 22 maggio 2019, che ha disposto il divieto della detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché di ogni atto ad esso preordinato connesso e/o conseguente, anche di estremi e contenuto sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 7 maggio 2019, che ha decretato il divieto, per il ricorrente medesimo, della detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti.
Espone in fatto che a seguito di deferimento “ in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma per il reato di cui agli artt. 572, 582 comma 1 e 612 comma 2 c.p. a seguito di denuncia/querela sporta dalla -OMISSIS- ” gli è stato notificato l’avvio del procedimento per l’emissione della revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, che si è concluso con l’emissione dell’impugnato provvedimento.
Avverso lo stesso, il ricorrente articola i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione di legge: artt. 39 e 40 R.D. 773/1931, Violazione art. 13 Legge 241/90 ed art. Legge 152/1975, per eccesso di potere e carenza di motivazione.
Il provvedimento sarebbe illegittimo perché la Prefettura non avrebbe basato il suo apprezzamento su fatti oggettivi e non li avrebbe vagliati nella loro concretezza, considerato che il ricorrente non avrebbe avuto precedenti penali e carichi pendenti e sarebbe stato impegnato in volontariato e azioni sociali. Inoltre, al momento del sequestro delle armi a seguito dell’intervento di polizia per la denuncia della -OMISSIS-, non avrebbe avuto nella sua disponibilità munizioni, segno dell’attenta osservanza delle misure di sicurezza e circostanza che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare nel giudizio prognostico di affidabilità del ricorrente. La Prefettura, invece, a parere del ricorrente, avrebbe semplicemente preso atto della querela e non avrebbe valutato nemmeno il ridimensionamento del fatto evincibile dalla richiesta di archiviazione del P.M.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 18.05.2020 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata la richiesta cautelare avanzata dal ricorrente.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 settembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Il ricorrente si duole del fatto che, secondo la sua prospettazione, l’Amministrazione avrebbe basato la propria valutazione solo sugli elementi tratti dalla denuncia a suo carico e non avrebbe valorizzato gli elementi desumibili dal caso concreto e dall’asserito ridimensionamento del fatto ad opera della richiesta di archiviazione inoltrata dal P.M.
Tali doglianze non possono trovare positivo accoglimento.
1.2. Preliminarmente appare opportuno evidenziare che:
- secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 20.5.2020, n. 3199) " il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività: il giudizio che compie l'autorità di pubblica sicurezza è conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti " (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403; 25 marzo 2019, n. 1972; 20 novembre 2018, n. 6558; 7 giugno 2018, n. 3435);
- è stato inoltre, evidenziato che " l'autorizzazione alla detenzione e al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza; la valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti noti pienamente affidabili; il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" " (così Consiglio di Stato, sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8360; 10 agosto 2016, n. 3590) ;
- ancora, “ L'eventuale archiviazione del procedimento penale non preclude all'autorità amministrativa di valutare comunque la gravità degli episodi che coinvolgono il titolare del porto d'armi, né elimina sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi ” (T.A.R. Marche, Sez. I, 31.12.2021, n. 902);
- inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276; Tar Catanzaro, sez. I, 15/05/2023, n.740)
1.3. Ciò premesso va sottolineato che costituisce circostanza pacifica che il ricorrente è stato querelato -OMISSIS- Nella richiesta di archiviazione del P.M. si legge “il contesto dei fatti denunciati sono da inserire in dissapori relativi a motivi di vicinato soprattutto vertenti sulla gestione da parte dell’uomo di un cane soprattutto in relazione alle deiezioni fatte dall’animale dei pressi dell’abitazione della persona offesa. Per tale ragione in data -OMISSIS- oltre ad un litigio verbale è nata una discussione tra le parti nel corso della quale l’indagato cagionava lesioni personali alla -OMISSIS-. Nell’atto di querela la donna rappresentava come in precedenza le discussioni erano state esclusivamente verbali. […]. Gli episodi di maltrattamenti sono in effetti pochi, oltre a quanto successo il -OMISSIS-, non sono state indicate ulteriori circostanza utili a circostanziare le pregresse condotte; i maltrattamenti rappresentati in denuncia sono tutto sommato modesti e per lo più poco significativi (ingiurie e minacce verbali, salvo specificare l’evento del -OMISSIS-); le condotte di rilievo si inseriscono comunque in un contesto di forte conflittualità familiare. L’indagato non ha più posto in essere condotte del genere di quelle denunciate dopo aver preso cognizione della denuncia della persona offesa e dell’avvio del procedimento penale .” Appare di tutta evidenza che se, da un lato, tali elementi depongono, a fini penali, per l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia, sia con riferimento al fatto che il ricorrente e la -OMISSIS- non erano conviventi, sia con riferimento all’ assenza della continuità dell’attività lesiva, dall’altro le condotte evidenziate di procurate lesioni ( unite ad un contesto di grave conflittualità) hanno rappresentato gli elementi sui quali la Prefettura ha fondato il suo giudizio, che non appare illogico o abnorme, considerato, peraltro, che il ricorrente e i familiari abitano lo stesso stabile. L'oggettiva gravità della condotta ascritta al ricorrente ( procurate lesioni alla querelante), in virtù della natura degli interessi tutelati dall'Amministrazione nella specifica materia, rende il giudizio di inaffidabilità espresso sul conto del ricorrente medesimo esente da vizi di palese irragionevolezza poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza, " il rilascio della licenza di porto d'armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume contenuto di permesso concessorio in deroga al generale divieto di portare armi. Ne deriva che il controllo eseguito dall'autorità di pubblica sicurezza riveste connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa, poiché il permesso concessorio in parola è da considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 15 febbraio 2018, n. 48)" (TAR Basilicata, 1 giugno 2018, n. 358) ” ( T.A.R. Parma, sez. I, 22.01.2019, n.16).
1.4. Tenuto conto di quanto premesso e considerato, come evidenziato, che le valutazioni che l’Autorità compie circa l’affidabilità di un soggetto nell’uso delle armi sono caratterizzate, per costante giurisprudenza, da discrezionalità non sindacabile se non nei limiti della manifesta irragionevolezza o del travisamento ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181), il Collegio ritiene che il giudizio espresso dalla Prefettura si fondi su una motivazione chiaramente percepibile (e cioè la ricorrenza di un episodio di lesioni personali in danno alla querelante) e sia esente dai vizi denunciati, attesa la ratio di tutela della sicurezza di cui all’art. 39 TULPS, rispetto al quale la misura cautelare, oggetto dell’impugnato provvedimento, non si pone come punitiva di una condotta sottoposta ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, bensì come preventivo di eventuali abusi a tutela della privata e pubblica incolumità, in una soglia anticipata di protezione della stessa.
2. Tanto premesso, il ricorso va respinto.
3. Le spese possono essere compensate, sussistendo giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.