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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2843/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 20 novembre 2019, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli Parte_2
avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori, con domicilio eletto presso lo
1 studio dell'avv. Veronica Marchiori, in Venezia Mestre, via Caneve 77 B;
appellante
contro
C.F. e P.IVA ), in persona del presidente Controparte_1 P.IVA_3
del consiglio di amministrazione e dell'amministratore Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani, con domicilio eletto presso
[...]
lo studio dell'avv. Luca Sprezzola in San Donà di Piave (VE), Galleria Leon
Bianco 2 int.1; appellata
Oggetto: Bancari - Appello avverso la sentenza n. 1728/2019 pubblicata in data 24 luglio 2019 a definizione del giudizio iscritto al n. 2873/2017 R.G. avanti al Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via pregiudiziale:
1. Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., nella parte in cui, in assenza di una domanda delle parti, ha accertato il saldo del conto corrente n. 791840 alla data del 30.09.2015;
Sempre in via pregiudiziale:
2
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'accertamento del saldo del conto corrente n. 791840 alla data del 30.09.2015;
3. Accertare e dichiarare la carenza di interesse della società correntista all'accertamento del saldo del conto corrente n. 791840 alla data del 30.09.2015;
Nel merito:
4. Rigettare la domanda di restituzione proposta dalla società correntista, perché inammissibile e, in ogni caso, infondata per la mancata individuazione e prova dei fatti costitutivi dell'azione;
5. Accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità/infondatezza della domanda di restituzione o pagamento dei maggiori interessi attivi sui nuovi saldi ricalcolati, per la mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e, per l'effetto, rigettare le medesime domande;
In ogni caso:
6. Rigettarsi le domande proposte per i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, perché inammissibili, infondate e non provate;
In subordine:
7. rigettarsi la formulata domanda di ripetizione atteso che i pagamenti riconducibili agli addebiti contestati costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.;
8. accertarsi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri a partire dal 30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento del rapporto dedotto in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000;
3
9. accertarsi la sussistenza di una valida previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto dall'11.07.2007; nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di nullità, anche parziale, del contratto relativo ai rapporti dedotti o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, dichiararsi comunque la compensazione tra l'importo eventualmente da restituire alla società attrice con le somme dovute dalla anche a titolo di indebito ex art. 2033 Controparte_1
c.c., per il residuo saldo passivo del conto n. 791840.
Spese di lite (incluse le spese di CTU) di entrambi i gradi di giudizio rifuse.”
- per parte appellata:
“In via principale nel merito:
In parziale riforma della sentenza n.1728/2019 emessa nella causa R.G. 2873/2017 dal Tribunale di Treviso, dalla prima contabile prodotta in atti sino alla data dell'11 luglio 2007, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e di Commissioni di MA
ER e, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti, per spese di chiusura periodica del conto e riconosciuti gli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB ed al saggio convenzionale a far data dall'11 luglio 2007, per l'effetto, condannare
a riaccreditare sul conto della attrice la somma di € Parte_1
66.914,18 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) come risultante dalla esperita istruttoria (pag. 12 della CTU 30 gennaio 2023) in risposta al quesito peritale
4 formulato, così rideterminandosi il saldo del conto alla data alla data dell'ultimo estratto conto in atti (30 settembre 2015), da € 16.448,40 a debito della correntista ad € 50.465,78 a credito della correntista.
In ogni caso:
Confermare la condanna della appellante al pagamento delle spese liquidate in primo grado, nonché condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio eventualmente anticipati, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2017, conveniva in Controparte_1
giudizio avanti al Tribunale di Treviso, esponendo di aver Parte_3
acceso presso l'agenzia di Borgomanero (NO) dell'allora Controparte_4
un rapporto di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n. 791840, ancora in essere, lamentando la capitalizzazione trimestrale degli interessi,
l'addebito di spese fisse di chiusura trimestrale e di interessi bancari superiori a quelli legali e a quelli di cui all'art. 117 d.lgs. 385/1993 dal 1° gennaio 1994 in assenza di valida pattuizione (almeno sino all'11 luglio 2007), l'addebito di interessi debitori conteggiati su un montante composto anche dai precedenti addebiti illegittimi e l'applicazione della commissione di massimo scoperto in
5 assenza di valida previsione contrattuale.
In ragione di tali censure, l'attrice chiedeva che la convenuta fosse Pt_3
condannata a riaccreditare (ovvero, nel caso in cui nelle more del giudizio il conto venisse estinto, a pagare) ad essa attrice la somma di euro 68.545,07 o la maggiore o minor somma risultante a credito della stessa attrice all'esito della richiesta istruttoria. non si costituiva in giudizio. Parte_3
All'udienza del 5 ottobre 2017, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio, a seguito dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di e Parte_3 [...]
in data 25 ottobre 2017, notificava atto di citazione in riassunzione Controparte_1
nei confronti di e in LCA. Parte_1 Parte_3
si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto di Parte_1
ripetere tutte le somme addebitate sul conto corrente pagate in data anteriore al 1° giugno 2006, la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento degli interessi creditori maturati in data anteriore al 13 aprile 2012, ai sensi dell'art. 2948, n. 4,
c.c., la legittimità dell'anatocismo degli interessi a far data dal 1° luglio 2000, per effetto dell'adeguamento del contratto alle previsioni di cui all'art. 120 d.lgs.
385/1993 e all'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e, in ogni caso, dall'11 luglio 2007, per l'esistenza di una specifica previsione contrattuale, la legittimità dell'addebito delle CMS e delle spese di liquidazione dall'11 luglio 2007, anch'esse espressamente contemplate dal contratto sottoscritto in pari data.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare e Parte_3
pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, stante l'intervenuta
6 cessione a dei rapporti inerenti la raccolta diretta ivi incluso il Parte_1
contratto di conto corrente in essere con l'attrice (art.
3.1.2 del contratto di cessione del 26 giugno 2017) e, in ogni caso, l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o improseguibilità di ogni domanda proposta nei confronti di ai sensi Parte_3
dell'art. 83 d.lgs. 385/1993, e contestava nel merito la fondatezza delle domande attoree.
All'udienza del 28 febbraio 2018, il Giudice disponeva l'estromissione di Pt_3
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., concedendo i termini di cui all'art. 183, comma
[...]
6, c.p.c.
La causa veniva istruita con l'espletamento di consulenza tecnica contabile e all'udienza dell'11 aprile 2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 1728/2019 pubblicata in data 24 luglio 2019, il Tribunale di
Treviso così decideva:
“1) Accerta e dichiara che la convenuta è tenuta al riaccredito nel conto corrente dell'attrice della somma di € 74.064,66 per addebiti illegittimi operati a titolo di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, di spese fisse di chiusura, e per interessi creditori, con la conseguenza che il saldo del conto corrente alla data del 30 settembre 2015 avrebbe dovuto presentare un saldo attivo per € 57.616,26 e non già passivo per € -16.448,40.
2) Condanna la convenuta alla rifusione a favore dell'attrice della Parte_1
somma di € 13.430,00 a titolo di spese legali, oltre spese generali, IVA e CPA, che
7 liquida in favore del procuratore attoreo dichiaratosene antistatario, nonché a rifondere all'attrice le spese di CTP liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
3) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già Parte_1
liquidate.”
In particolare, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per essere il conto corrente ancora aperto, poiché “la domanda tesa alla restituzione di quanto addebitato in conto per i titoli contestati è esercitabile sia nel caso in cui sia intervenuta la estinzione del conto, sia in pendenza e vigenza dello stesso. La domanda di ripetizione di indebito nel caso di rapporto di conto ancora in essere è configurabile nel senso che la richiesta di condanna alla restituzione di quanto contestato determina il riaccredito in conto delle somme illegittimamente addebitate, da cui deriva un corrispondente diverso saldo, che il correntista ha diritto di avere a disposizione immediatamente ex art.
1852 c.c.”. Ha respinto altresì l'eccezione della in ordine all'asserito Pt_3
mancato assolvimento dell'onere della prova per non avere la correntista prodotto gli estratti conto analitici, ritenendo sufficienti gli estratti scalari, sulla cui base il consulente tecnico d'ufficio aveva effettuato il ricalcolo con modalità analitica.
Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla specifica pattuizione intervenuta solo in data 11 luglio 2007, non ricorrendo i presupposti per l'individuazione di uno specifico uso normativo
(art. 1283 c.c.) poiché “la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca, né tantomeno da parte del
8 cliente, pare esservi stato mai quell'atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura l'opinio juris ac necessitatis”.
Sulla base delle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio ha riscontrato la presenza di interessi anatocistici non dovuti e l'impatto di maggiori addebiti per interessi ultralegali, CMS e spese non validamente pattuiti, e ha concluso sostenendo che “all'importo di € 89.007,24, individuato quale indebito operato dalla banca al netto della prescrizione, andrà dedotto l'importo di €
14.942,58 per Commissioni non oggetto di domanda, e pertanto la convenuta dovrà essere condannata al riaccredito in conto della minore somma di €
74.064,66 ed il saldo del conto corrente alla data del 30 settembre 2015 avrebbe dovuto presentare un saldo attivo per € 57.616,26 e non già passivo per € -
16.448,40.”
Avverso la sentenza, con atto di citazione dell'11 novembre 2019, Parte_1
ha proposto tempestivo appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato l'infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito per carenza di prova della sussistenza di pagamenti indebiti. Il
Tribunale avrebbe differenziato la domanda di restituzione dell'indebito successivamente all'estinzione del conto corrente dalla medesima domanda proposta in pendenza dello stesso, ma tale differenziazione sarebbe errata poiché la domanda di ripetizione avrebbe i medesimi presupposti, ovvero la necessità di provare gli avvenuti pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi. Inoltre,
9 Cont Computer non avrebbe proposto una domanda di rideterminazione del saldo al netto delle competenze, ma esclusivamente una domanda di condanna al riaccredito in conto delle somme addebitate a titolo nullo, che non potrebbe che qualificarsi come domanda di ripetizione dell'indebito. Per tale motivo, attuando il riaccredito in conto si realizzerebbe la restituzione che è oggetto della domanda di ripetizione e che presuppone il pagamento, ma l'appellata non avrebbe prodotto gli estratti del conto corrente o allegato la sussistenza di rimesse solutorie, e dunque il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda.
Col secondo motivo ha lamentato il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il
Tribunale accertando il saldo intermedio del conto corrente n. 791840 al 30 settembre 2015 in assenza di una domanda di parte. Sarebbe altresì inammissibile, anche per il fatto che il correntista non avrebbe interesse ad agire, l'accertamento intermedio del saldo di conto corrente alla suddetta data “perché tale saldo non rappresenta un diritto di credito della correntista” ma solo una “posta contabile”, non trattandosi “del saldo finale del conto, ma del saldo intermedio di un'apertura di credito in conto corrente, che è successivamente proseguita ed è tuttora in corso”.
Col terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche successivamente all'adeguamento del rapporto a quanto prescritto dalla delibera CICR del 9 febbraio
2000. Il Tribunale non avrebbe valutato che il presupposto normativo della
10 disciplina di cui all'art. 7 della delibera CICR sarebbe rappresentato dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 342/1999, che ha introdotto il secondo comma dell'art. 120 d.lgs.
385/1993. La dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbe colpito solo il comma 3, mentre rimarrebbe ferma la validità del comma 2 dell'art. 25 d.lgs.
342/1999, che ha introdotto il comma 2 dell'art. 120 d.lgs. 385/1993.
Col quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha escluso la legittimità degli addebiti a titolo di CMS pur in presenza di una valida previsione negoziale a partire dall'11 luglio 2007. La misura percentuale della CMS e la periodicità di liquidazione sarebbe stata regolarmente prevista per iscritto nel contratto dell'11 luglio 2007, per cui l'applicazione della CMS al rapporto di conto corrente dovrebbe ritenersi legittima quanto meno da tale data.
Col quinto motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha recepito gli esiti della CTU, che risulterebbe inficiata da errori metodologici tali da impedire la corretta valorizzazione dell'impatto dell'eccezione di prescrizione.
Col sesto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha rettificato correttamente le risultanze della CTU con riguardo a CSA e CIV.
Il Tribunale non avrebbe considerato che il consulente tecnico d'ufficio ha ricalcolato gli interessi passivi “corretti” e gli interessi attivi “corretti” su un saldo dal quale erano stati espunti gli addebiti per CFF, CSA e CIV. Il calcolo del perito, che ha eliminato dal conto tali competenze, non potrebbe, dunque, essere corretto
11 semplicemente “per mera differenza” rispetto all'importo complessivo delle competenze dal predetto ritenute indebite, perché, per effetto dell'eliminazione di
CFF, CIV e CSA dal saldo progressivamente ricalcolato, egli ha anche conteggiato minori interessi passivi “corretti” (perché dal saldo passivo sono state tolte queste poste a debito) ovvero maggiori interessi attivi “corretti”, rispetto a quelli effettivamente dovuti.
Parte appellante ha proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la quale è stata accolta con ordinanza del 5 marzo 2020.
Parte appellata, con atto di costituzione e risposta del 19 febbraio 2020, ha eccepito che il riaccredito in conto e la rideterminazione del saldo non sarebbero operazioni distinte ma un'unica azione e ha insistito sull'ammissibilità della medesima anche su conto aperto “essendo più che concreta ed evidente per tutti la esistenza di un attuale interesse ad agire in capo al correntista per il quale la eliminazione, dal saldo del conto corrente, delle poste indebite ha un valore che certamente è meritevole di essere tutelato in sede giudiziaria”. L'appellata ha ribadito l'equivalenza dei concetti di riaccredito in conto e rideterminazione del saldo, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi solo a far data dall'11 luglio 2007 e l'assenza di indicazioni adeguate sulla metodologia di calcolo per la quantificazione della CMS.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 24 marzo
12 2022 e rimessa in istruttoria con ordinanza del 12 settembre 2022 per integrazione della consulenza tecnica espletata in primo grado, nominando il dott.
[...]
(già nominato CTU in primo grado) al quale è stato assegnato il Per_1
seguente quesito: “Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, sentite le parti, proceda il CTU, in relazione al rapporto di conto corrente
n.791840 al ricalcolo delle competenze e del saldo alla data del 30 settembre 2015, sulla base della documentazione prodotta, escludendo qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi fino al 30/6/2000 compreso e, nel periodo successivo, senza alcuna capitalizzazione fino alla specifica pattuizione a condizioni di reciprocità, con documento di sintesi di data 11 luglio 2007; non escluda l'anatocismo dal 1° gennaio 2014 in poi;
laddove la capitalizzazione è esclusa, l'addebito degli interessi deve essere conteggiato al termine del rapporto. Dall'11 luglio 2007 non proceda allo scomputo di C.M.S. né, per il periodo successivo, allo scomputo di
C.S.A. (Commissioni Servizio Affidamento) e C.I.V. (Commissioni Istruttoria
Veloce). Determini così l'ammontare complessivo degli addebiti illegittimi effettivamente versati. Si attenga, quanto al resto ai criteri già dettati in primo grado.”.
All'esito del deposito della consulenza tecnica la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione censura le Parte_1
13 seguenti due statuizioni di accertamento contenute nella sentenza del Tribunale di
Treviso, qui appellata:
1. il Tribunale “accerta e dichiara che la convenuta è tenuta al riaccredito nel conto corrente dell'attrice della somma di € 74.064,66 per addebiti illegittimi”;
2. Il Tribunale accerta il diverso saldo del conto corrente alla data del 30 settembre 2015, al netto delle competenze accertate come indebite.
La prima statuizione viene censurata dall'appellante sia perché il Tribunale così provvedendo avrebbe in sostanza accolto una domanda di ripetizione di indebito, inammissibile a conto aperto, sia perché fondata su un'erronea valutazione delle prove acquisite, non avendo la società correntista prodotto gli estratti conto analitici, ma solo gli estratti scalari.
La seconda, perché il Giudice avrebbe pronunciato un accertamento non richiesto da alcuna delle parti, in violazione dell'art. 112 c.p.c., e, in ogni caso, inammissibile e non sorretto da alcun interesse giuridicamente qualificato.
I motivi non meritano accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene infatti il Collegio che il primo Giudice, al di là di talune incertezze terminologiche, abbia interpretato e qualificato la domanda attorea non come ripetizione di indebito, bensì come domanda di rettifica, previa rideterminazione, del saldo ad una certa data (la disponibilità ricostruita dal CTU è riferita al 30 settembre 2015), pronunciandosi in conformità. E' evidente, poi, che la domanda di rettifica del conto (parte attrice ha utilizzato l'espressione “riaccredito”) contiene e presuppone una richiesta di accertamento.
14 Quanto all'interesse ad agire sotteso alle domande di accertamento in ipotesi di conto aperto la Corte di Appello di Venezia aderisce, condividendone le ragioni, alla consolidata giurisprudenza, anche di legittimità (v. Cass. 5 settembre 2018, n.
21646 e, fra le ultime, Cass. 27 febbraio 2024, n. 5118 e Cass. 15 febbraio 2024, n.
4214), secondo cui la domanda di accertamento del saldo del conto, depurato dagli addebiti illegittimi, è ammissibile anche in costanza di rapporto. Infatti, “sussiste
l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (così Cass. n. 4214/2024 in motivazione, conf. Cass.
n.21646/2018).
Il correntista, quindi, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta indebita, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito, può agire in giudizio per fare dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. Ciò può fare sia per recuperare una maggiore disponibilità di credito, sia perché sia appurata l'effettiva consistenza del debito.
15 Con riguardo alla asserita inidoneità della produzione documentale attorea a fornire prova idonea degli addebiti illegittimi e del loro successivo pagamento, vale osservare che gli estratti scalari del conto, prodotti da parte attrice unitamente ai prospetti di liquidazione, hanno reso possibile il calcolo degli addebiti illegittimi – annotati in conto in difetto di specifiche pattuizioni o sulla base di pattuizioni nulle
– da parte del CTU dott. utilizzando il metodo c.d. “analitico”, in Per_1
quanto la rideterminazione del saldo giornaliero corretto è possibile anche sulla base degli estratti scalari.
Nessuna osservazione sul punto è stata peraltro svolta dal consulente dal CTP della né – a fronte dell'esauriente motivazione fornita dal primo Giudice in ordine Pt_3
alla assoluta idoneità della documentazione agli atti a fondare l'accertamento dell'avvenuta annotazione in conto dell'indebito – l'appellante ha indicato specifiche mancanze o imprecisioni dell'elaborato peritale determinate dalla mancanza degli estratti conto analitici.
Con il terzo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche successivamente all'adeguamento del rapporto alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Sostiene l'appellante che il presupposto normativo della disciplina di cui all'art. 7 della delibera CICR sarebbe rappresentato dall'art. 25, comma 2, d.lgs. 342/1999, che ha introdotto il secondo comma dell'art. 120 d.lgs.
385/1993, mentre la dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbe colpito solo il comma 3 sicché il comma 2 dell'art. 25 sarebbe rimasto valido.
16 Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, quanto alle condizioni necessarie affinché possa ritenersi legittimo l'adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche, che in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140/2020; Cass. n. 29420/2020; conf. Cass.
n.17634/2021 che ha ulteriormente precisato che “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.”).
A sostegno della propria tesi l'appellante ha invocato due isolate pronunce della
Suprema Corte di avviso contrario (Cass. n.5054/2024 e Cass. n.5064/2024), inidonee, tuttavia, a scalfire il ragionato e consolidato orientamento della
17 giurisprudenza di legittimità sul punto (v. Cass. n.28215/2024 per cui: “Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza
n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente.”.
Con il quinto motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha recepito gli esiti della espletata CTU, che risulterebbe inficiata da errori metodologici tali da impedire la corretta valorizzazione dell'impatto dell'eccezione di prescrizione. censura le conclusioni cui è Parte_1
pervenuto il consulente tecnico d'ufficio anche all'esito dell'integrazione peritale disposta nel presente grado di giudizio “perché inficiate da errori in diritto e quanto ai criteri di ricostruzione contabile.”
18 Il motivo è infondato.
Con riguardo agli errori in diritto l'appellante in sostanza lamenta che al consulente tecnico sia stato chiesto di effettuare il ricalcolo del saldo “senza alcuna capitalizzazione fino alla specifica pattuizione a condizioni di reciprocità, con documento di sintesi di data 11 luglio 2007”.
Il quesito assegnato è coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nell'esame del terzo motivo ed il consulente tecnico si è attenuto al quesito assegnato.
Con riguardo, invece, alla dedotta “erroneità della metodologia adottata dal consulente tecnico per valorizzare l'impatto dell'eccezione di prescrizione” va osservato che correttamente il dott. – già nell'elaborato depositato nel Per_1
corso del giudizio di primo grado – ha valutato l'impatto della prescrizione dopo aver rettificato il saldo, depurandolo dagli indebiti e ricalcolando le competenze nella misura dovuta, in conformità, anche in questo caso, all'orientamento, oramai affermatosi, in merito a quale saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato) debba utilizzarsi per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie (v., inter alia, Cass. n.7721/2023, richiamata anche dalla giurisprudenza più recente).
Il quarto ed il sesto motivo, attinenti alla CMS (esclusa del primo Giudice in quanto indeterminata “per esserne stata indicata la sola misura percentuale”) ed alle ulteriori commissioni denominate CSA, CIV e CFF, vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Detti motivi sono fondati, nei limiti che si vanno a precisare.
19 Il contratto dell'11 luglio 2007 (doc.6 fascicolo di parte attrice) prevede infatti, con riguardo alla CMS, - la percentuale da applicarsi sullo scoperto nei limiti dell'affidamento concesso (0,75%) e la percentuale dovuta sull'eccedenza/sconfinamento (1,00%); - la periodicità di capitalizzazione
“trimestrale”; - la modalità di calcolo: “Anno civile” (cfr. pagina 4 del contratto).
Alla stregua della previsione contrattuale la CMS deve pertanto ritenersi determinata.
Del resto lo stesso quesito assegnato dal Tribunale al consulente tecnico d'ufficio prevedeva di applicare la CMS – in presenza di pattuizione sia sul tasso che sulla periodicità di addebito – con il tasso e periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;
nel caso di specie il contratto prevede anche la modalità di calcolo.
Quanto alle ulteriori commissioni non oggetto di doglianza attorea e che correttamente il Tribunale ha ritenuto di non espungere dal saldo del conto corrente
(CSA, CIV e CFF), l'integrazione della consulenza tecnica ha consentito di porre rimedio alla errata rettifica effettuata dal primo Giudice “per mera differenza” rispetto all'importo complessivo delle competenze indebite come quantificate dal consulente tecnico d'ufficio.
In definitiva, alla data del 30 settembre 2015 il conto corrente 791840, in titolarità di avrebbe dovuto presentare un saldo corretto attivo di euro Controparte_1
50.465,78 anziché il saldo bancario passivo di euro 16.448,40 con una differenza di euro 66.914,18, che rappresenta gli addebiti illegittimi ed i mancati accrediti
20 bancari non prescritti. è pertanto tenuta al riaccredito in conto (da Parte_1
intendersi come rettifica, non pagamento) dell'importo di euro 66.914,18.
Per effetto dell'accoglimento dei due motivi da ultimo esaminati è Parte_1
pertanto tenuta alla rettifica del saldo in conformità.
In ragione dei ridotti limiti per cui l'appellante risulta vittoriosa (la sentenza impugnata ha accertato che era tenuta al riaccredito nel conto Parte_1
corrente dell'attrice della somma di euro 74.064,66 e che il saldo del conto corrente alla data del 30 settembre 2015 avrebbe dovuto presentare un saldo attivo per euro
57.616,26 e non già passivo per euro – 16.448,40) appare coerente porre a carico della predetta i ¾ delle spese di lite e compensare tra le parti il restante ¼.
Le spese processuali sono liquidate per l'intero, quanto al primo grado, conformemente alla liquidazione già compiuta dal Tribunale e, quanto al presente grado di appello, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000 escludendo un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Le spese di consulenza tecnica, già liquidate, vanno poste a carico di
[...]
nella misura dei ¾ ed a carico di nella misura di ¼. Parte_1 CP_1
21
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo l'appello civile n.2843/2019 r.g., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso: in parziale accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, dell'appello proposto da e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1728/2019 Parte_1
del Tribunale di Treviso
1) accerta e dichiara che, alla data del 30 settembre 2015, il conto corrente
791840, in titolarità di avrebbe dovuto presentare un Controparte_1
saldo corretto attivo di euro 50.465,78 anziché il saldo bancario passivo di euro 16.448,40; con una differenza di euro 66.914,18;
2) accerta e dichiara che è tenuta al riaccredito in conto Parte_1
dell'importo di euro 66.914,18;
3) condanna a rifondere ad i 3/4 delle Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida nell'intero - per il primo grado di giudizio, in euro 13.430,00 per spese legali, - per il presente grado, in complessivi euro
9.900,00 per compensi;
- per entrambi i gradi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese per il restante 1/4;
4) pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico di
[...]
nella misura dei ¾ ed a carico di nella misura Parte_1 CP_1
di ¼.
Venezia, 1° aprile 2025
22 Il Presidente estensore
(dott.ssa Gabriella Zanon)
23
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 20 novembre 2019, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli Parte_2
avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori, con domicilio eletto presso lo
1 studio dell'avv. Veronica Marchiori, in Venezia Mestre, via Caneve 77 B;
appellante
contro
C.F. e P.IVA ), in persona del presidente Controparte_1 P.IVA_3
del consiglio di amministrazione e dell'amministratore Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani, con domicilio eletto presso
[...]
lo studio dell'avv. Luca Sprezzola in San Donà di Piave (VE), Galleria Leon
Bianco 2 int.1; appellata
Oggetto: Bancari - Appello avverso la sentenza n. 1728/2019 pubblicata in data 24 luglio 2019 a definizione del giudizio iscritto al n. 2873/2017 R.G. avanti al Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via pregiudiziale:
1. Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., nella parte in cui, in assenza di una domanda delle parti, ha accertato il saldo del conto corrente n. 791840 alla data del 30.09.2015;
Sempre in via pregiudiziale:
2
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'accertamento del saldo del conto corrente n. 791840 alla data del 30.09.2015;
3. Accertare e dichiarare la carenza di interesse della società correntista all'accertamento del saldo del conto corrente n. 791840 alla data del 30.09.2015;
Nel merito:
4. Rigettare la domanda di restituzione proposta dalla società correntista, perché inammissibile e, in ogni caso, infondata per la mancata individuazione e prova dei fatti costitutivi dell'azione;
5. Accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità/infondatezza della domanda di restituzione o pagamento dei maggiori interessi attivi sui nuovi saldi ricalcolati, per la mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e, per l'effetto, rigettare le medesime domande;
In ogni caso:
6. Rigettarsi le domande proposte per i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, perché inammissibili, infondate e non provate;
In subordine:
7. rigettarsi la formulata domanda di ripetizione atteso che i pagamenti riconducibili agli addebiti contestati costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.;
8. accertarsi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri a partire dal 30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento del rapporto dedotto in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000;
3
9. accertarsi la sussistenza di una valida previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto dall'11.07.2007; nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di nullità, anche parziale, del contratto relativo ai rapporti dedotti o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, dichiararsi comunque la compensazione tra l'importo eventualmente da restituire alla società attrice con le somme dovute dalla anche a titolo di indebito ex art. 2033 Controparte_1
c.c., per il residuo saldo passivo del conto n. 791840.
Spese di lite (incluse le spese di CTU) di entrambi i gradi di giudizio rifuse.”
- per parte appellata:
“In via principale nel merito:
In parziale riforma della sentenza n.1728/2019 emessa nella causa R.G. 2873/2017 dal Tribunale di Treviso, dalla prima contabile prodotta in atti sino alla data dell'11 luglio 2007, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e di Commissioni di MA
ER e, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti, per spese di chiusura periodica del conto e riconosciuti gli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB ed al saggio convenzionale a far data dall'11 luglio 2007, per l'effetto, condannare
a riaccreditare sul conto della attrice la somma di € Parte_1
66.914,18 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) come risultante dalla esperita istruttoria (pag. 12 della CTU 30 gennaio 2023) in risposta al quesito peritale
4 formulato, così rideterminandosi il saldo del conto alla data alla data dell'ultimo estratto conto in atti (30 settembre 2015), da € 16.448,40 a debito della correntista ad € 50.465,78 a credito della correntista.
In ogni caso:
Confermare la condanna della appellante al pagamento delle spese liquidate in primo grado, nonché condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio eventualmente anticipati, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2017, conveniva in Controparte_1
giudizio avanti al Tribunale di Treviso, esponendo di aver Parte_3
acceso presso l'agenzia di Borgomanero (NO) dell'allora Controparte_4
un rapporto di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n. 791840, ancora in essere, lamentando la capitalizzazione trimestrale degli interessi,
l'addebito di spese fisse di chiusura trimestrale e di interessi bancari superiori a quelli legali e a quelli di cui all'art. 117 d.lgs. 385/1993 dal 1° gennaio 1994 in assenza di valida pattuizione (almeno sino all'11 luglio 2007), l'addebito di interessi debitori conteggiati su un montante composto anche dai precedenti addebiti illegittimi e l'applicazione della commissione di massimo scoperto in
5 assenza di valida previsione contrattuale.
In ragione di tali censure, l'attrice chiedeva che la convenuta fosse Pt_3
condannata a riaccreditare (ovvero, nel caso in cui nelle more del giudizio il conto venisse estinto, a pagare) ad essa attrice la somma di euro 68.545,07 o la maggiore o minor somma risultante a credito della stessa attrice all'esito della richiesta istruttoria. non si costituiva in giudizio. Parte_3
All'udienza del 5 ottobre 2017, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio, a seguito dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di e Parte_3 [...]
in data 25 ottobre 2017, notificava atto di citazione in riassunzione Controparte_1
nei confronti di e in LCA. Parte_1 Parte_3
si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto di Parte_1
ripetere tutte le somme addebitate sul conto corrente pagate in data anteriore al 1° giugno 2006, la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento degli interessi creditori maturati in data anteriore al 13 aprile 2012, ai sensi dell'art. 2948, n. 4,
c.c., la legittimità dell'anatocismo degli interessi a far data dal 1° luglio 2000, per effetto dell'adeguamento del contratto alle previsioni di cui all'art. 120 d.lgs.
385/1993 e all'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e, in ogni caso, dall'11 luglio 2007, per l'esistenza di una specifica previsione contrattuale, la legittimità dell'addebito delle CMS e delle spese di liquidazione dall'11 luglio 2007, anch'esse espressamente contemplate dal contratto sottoscritto in pari data.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare e Parte_3
pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, stante l'intervenuta
6 cessione a dei rapporti inerenti la raccolta diretta ivi incluso il Parte_1
contratto di conto corrente in essere con l'attrice (art.
3.1.2 del contratto di cessione del 26 giugno 2017) e, in ogni caso, l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o improseguibilità di ogni domanda proposta nei confronti di ai sensi Parte_3
dell'art. 83 d.lgs. 385/1993, e contestava nel merito la fondatezza delle domande attoree.
All'udienza del 28 febbraio 2018, il Giudice disponeva l'estromissione di Pt_3
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., concedendo i termini di cui all'art. 183, comma
[...]
6, c.p.c.
La causa veniva istruita con l'espletamento di consulenza tecnica contabile e all'udienza dell'11 aprile 2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 1728/2019 pubblicata in data 24 luglio 2019, il Tribunale di
Treviso così decideva:
“1) Accerta e dichiara che la convenuta è tenuta al riaccredito nel conto corrente dell'attrice della somma di € 74.064,66 per addebiti illegittimi operati a titolo di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, di spese fisse di chiusura, e per interessi creditori, con la conseguenza che il saldo del conto corrente alla data del 30 settembre 2015 avrebbe dovuto presentare un saldo attivo per € 57.616,26 e non già passivo per € -16.448,40.
2) Condanna la convenuta alla rifusione a favore dell'attrice della Parte_1
somma di € 13.430,00 a titolo di spese legali, oltre spese generali, IVA e CPA, che
7 liquida in favore del procuratore attoreo dichiaratosene antistatario, nonché a rifondere all'attrice le spese di CTP liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
3) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già Parte_1
liquidate.”
In particolare, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per essere il conto corrente ancora aperto, poiché “la domanda tesa alla restituzione di quanto addebitato in conto per i titoli contestati è esercitabile sia nel caso in cui sia intervenuta la estinzione del conto, sia in pendenza e vigenza dello stesso. La domanda di ripetizione di indebito nel caso di rapporto di conto ancora in essere è configurabile nel senso che la richiesta di condanna alla restituzione di quanto contestato determina il riaccredito in conto delle somme illegittimamente addebitate, da cui deriva un corrispondente diverso saldo, che il correntista ha diritto di avere a disposizione immediatamente ex art.
1852 c.c.”. Ha respinto altresì l'eccezione della in ordine all'asserito Pt_3
mancato assolvimento dell'onere della prova per non avere la correntista prodotto gli estratti conto analitici, ritenendo sufficienti gli estratti scalari, sulla cui base il consulente tecnico d'ufficio aveva effettuato il ricalcolo con modalità analitica.
Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla specifica pattuizione intervenuta solo in data 11 luglio 2007, non ricorrendo i presupposti per l'individuazione di uno specifico uso normativo
(art. 1283 c.c.) poiché “la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca, né tantomeno da parte del
8 cliente, pare esservi stato mai quell'atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura l'opinio juris ac necessitatis”.
Sulla base delle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio ha riscontrato la presenza di interessi anatocistici non dovuti e l'impatto di maggiori addebiti per interessi ultralegali, CMS e spese non validamente pattuiti, e ha concluso sostenendo che “all'importo di € 89.007,24, individuato quale indebito operato dalla banca al netto della prescrizione, andrà dedotto l'importo di €
14.942,58 per Commissioni non oggetto di domanda, e pertanto la convenuta dovrà essere condannata al riaccredito in conto della minore somma di €
74.064,66 ed il saldo del conto corrente alla data del 30 settembre 2015 avrebbe dovuto presentare un saldo attivo per € 57.616,26 e non già passivo per € -
16.448,40.”
Avverso la sentenza, con atto di citazione dell'11 novembre 2019, Parte_1
ha proposto tempestivo appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato l'infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito per carenza di prova della sussistenza di pagamenti indebiti. Il
Tribunale avrebbe differenziato la domanda di restituzione dell'indebito successivamente all'estinzione del conto corrente dalla medesima domanda proposta in pendenza dello stesso, ma tale differenziazione sarebbe errata poiché la domanda di ripetizione avrebbe i medesimi presupposti, ovvero la necessità di provare gli avvenuti pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi. Inoltre,
9 Cont Computer non avrebbe proposto una domanda di rideterminazione del saldo al netto delle competenze, ma esclusivamente una domanda di condanna al riaccredito in conto delle somme addebitate a titolo nullo, che non potrebbe che qualificarsi come domanda di ripetizione dell'indebito. Per tale motivo, attuando il riaccredito in conto si realizzerebbe la restituzione che è oggetto della domanda di ripetizione e che presuppone il pagamento, ma l'appellata non avrebbe prodotto gli estratti del conto corrente o allegato la sussistenza di rimesse solutorie, e dunque il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda.
Col secondo motivo ha lamentato il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il
Tribunale accertando il saldo intermedio del conto corrente n. 791840 al 30 settembre 2015 in assenza di una domanda di parte. Sarebbe altresì inammissibile, anche per il fatto che il correntista non avrebbe interesse ad agire, l'accertamento intermedio del saldo di conto corrente alla suddetta data “perché tale saldo non rappresenta un diritto di credito della correntista” ma solo una “posta contabile”, non trattandosi “del saldo finale del conto, ma del saldo intermedio di un'apertura di credito in conto corrente, che è successivamente proseguita ed è tuttora in corso”.
Col terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche successivamente all'adeguamento del rapporto a quanto prescritto dalla delibera CICR del 9 febbraio
2000. Il Tribunale non avrebbe valutato che il presupposto normativo della
10 disciplina di cui all'art. 7 della delibera CICR sarebbe rappresentato dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 342/1999, che ha introdotto il secondo comma dell'art. 120 d.lgs.
385/1993. La dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbe colpito solo il comma 3, mentre rimarrebbe ferma la validità del comma 2 dell'art. 25 d.lgs.
342/1999, che ha introdotto il comma 2 dell'art. 120 d.lgs. 385/1993.
Col quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha escluso la legittimità degli addebiti a titolo di CMS pur in presenza di una valida previsione negoziale a partire dall'11 luglio 2007. La misura percentuale della CMS e la periodicità di liquidazione sarebbe stata regolarmente prevista per iscritto nel contratto dell'11 luglio 2007, per cui l'applicazione della CMS al rapporto di conto corrente dovrebbe ritenersi legittima quanto meno da tale data.
Col quinto motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha recepito gli esiti della CTU, che risulterebbe inficiata da errori metodologici tali da impedire la corretta valorizzazione dell'impatto dell'eccezione di prescrizione.
Col sesto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha rettificato correttamente le risultanze della CTU con riguardo a CSA e CIV.
Il Tribunale non avrebbe considerato che il consulente tecnico d'ufficio ha ricalcolato gli interessi passivi “corretti” e gli interessi attivi “corretti” su un saldo dal quale erano stati espunti gli addebiti per CFF, CSA e CIV. Il calcolo del perito, che ha eliminato dal conto tali competenze, non potrebbe, dunque, essere corretto
11 semplicemente “per mera differenza” rispetto all'importo complessivo delle competenze dal predetto ritenute indebite, perché, per effetto dell'eliminazione di
CFF, CIV e CSA dal saldo progressivamente ricalcolato, egli ha anche conteggiato minori interessi passivi “corretti” (perché dal saldo passivo sono state tolte queste poste a debito) ovvero maggiori interessi attivi “corretti”, rispetto a quelli effettivamente dovuti.
Parte appellante ha proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la quale è stata accolta con ordinanza del 5 marzo 2020.
Parte appellata, con atto di costituzione e risposta del 19 febbraio 2020, ha eccepito che il riaccredito in conto e la rideterminazione del saldo non sarebbero operazioni distinte ma un'unica azione e ha insistito sull'ammissibilità della medesima anche su conto aperto “essendo più che concreta ed evidente per tutti la esistenza di un attuale interesse ad agire in capo al correntista per il quale la eliminazione, dal saldo del conto corrente, delle poste indebite ha un valore che certamente è meritevole di essere tutelato in sede giudiziaria”. L'appellata ha ribadito l'equivalenza dei concetti di riaccredito in conto e rideterminazione del saldo, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi solo a far data dall'11 luglio 2007 e l'assenza di indicazioni adeguate sulla metodologia di calcolo per la quantificazione della CMS.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 24 marzo
12 2022 e rimessa in istruttoria con ordinanza del 12 settembre 2022 per integrazione della consulenza tecnica espletata in primo grado, nominando il dott.
[...]
(già nominato CTU in primo grado) al quale è stato assegnato il Per_1
seguente quesito: “Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, sentite le parti, proceda il CTU, in relazione al rapporto di conto corrente
n.791840 al ricalcolo delle competenze e del saldo alla data del 30 settembre 2015, sulla base della documentazione prodotta, escludendo qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi fino al 30/6/2000 compreso e, nel periodo successivo, senza alcuna capitalizzazione fino alla specifica pattuizione a condizioni di reciprocità, con documento di sintesi di data 11 luglio 2007; non escluda l'anatocismo dal 1° gennaio 2014 in poi;
laddove la capitalizzazione è esclusa, l'addebito degli interessi deve essere conteggiato al termine del rapporto. Dall'11 luglio 2007 non proceda allo scomputo di C.M.S. né, per il periodo successivo, allo scomputo di
C.S.A. (Commissioni Servizio Affidamento) e C.I.V. (Commissioni Istruttoria
Veloce). Determini così l'ammontare complessivo degli addebiti illegittimi effettivamente versati. Si attenga, quanto al resto ai criteri già dettati in primo grado.”.
All'esito del deposito della consulenza tecnica la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione censura le Parte_1
13 seguenti due statuizioni di accertamento contenute nella sentenza del Tribunale di
Treviso, qui appellata:
1. il Tribunale “accerta e dichiara che la convenuta è tenuta al riaccredito nel conto corrente dell'attrice della somma di € 74.064,66 per addebiti illegittimi”;
2. Il Tribunale accerta il diverso saldo del conto corrente alla data del 30 settembre 2015, al netto delle competenze accertate come indebite.
La prima statuizione viene censurata dall'appellante sia perché il Tribunale così provvedendo avrebbe in sostanza accolto una domanda di ripetizione di indebito, inammissibile a conto aperto, sia perché fondata su un'erronea valutazione delle prove acquisite, non avendo la società correntista prodotto gli estratti conto analitici, ma solo gli estratti scalari.
La seconda, perché il Giudice avrebbe pronunciato un accertamento non richiesto da alcuna delle parti, in violazione dell'art. 112 c.p.c., e, in ogni caso, inammissibile e non sorretto da alcun interesse giuridicamente qualificato.
I motivi non meritano accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene infatti il Collegio che il primo Giudice, al di là di talune incertezze terminologiche, abbia interpretato e qualificato la domanda attorea non come ripetizione di indebito, bensì come domanda di rettifica, previa rideterminazione, del saldo ad una certa data (la disponibilità ricostruita dal CTU è riferita al 30 settembre 2015), pronunciandosi in conformità. E' evidente, poi, che la domanda di rettifica del conto (parte attrice ha utilizzato l'espressione “riaccredito”) contiene e presuppone una richiesta di accertamento.
14 Quanto all'interesse ad agire sotteso alle domande di accertamento in ipotesi di conto aperto la Corte di Appello di Venezia aderisce, condividendone le ragioni, alla consolidata giurisprudenza, anche di legittimità (v. Cass. 5 settembre 2018, n.
21646 e, fra le ultime, Cass. 27 febbraio 2024, n. 5118 e Cass. 15 febbraio 2024, n.
4214), secondo cui la domanda di accertamento del saldo del conto, depurato dagli addebiti illegittimi, è ammissibile anche in costanza di rapporto. Infatti, “sussiste
l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (così Cass. n. 4214/2024 in motivazione, conf. Cass.
n.21646/2018).
Il correntista, quindi, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta indebita, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito, può agire in giudizio per fare dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. Ciò può fare sia per recuperare una maggiore disponibilità di credito, sia perché sia appurata l'effettiva consistenza del debito.
15 Con riguardo alla asserita inidoneità della produzione documentale attorea a fornire prova idonea degli addebiti illegittimi e del loro successivo pagamento, vale osservare che gli estratti scalari del conto, prodotti da parte attrice unitamente ai prospetti di liquidazione, hanno reso possibile il calcolo degli addebiti illegittimi – annotati in conto in difetto di specifiche pattuizioni o sulla base di pattuizioni nulle
– da parte del CTU dott. utilizzando il metodo c.d. “analitico”, in Per_1
quanto la rideterminazione del saldo giornaliero corretto è possibile anche sulla base degli estratti scalari.
Nessuna osservazione sul punto è stata peraltro svolta dal consulente dal CTP della né – a fronte dell'esauriente motivazione fornita dal primo Giudice in ordine Pt_3
alla assoluta idoneità della documentazione agli atti a fondare l'accertamento dell'avvenuta annotazione in conto dell'indebito – l'appellante ha indicato specifiche mancanze o imprecisioni dell'elaborato peritale determinate dalla mancanza degli estratti conto analitici.
Con il terzo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche successivamente all'adeguamento del rapporto alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Sostiene l'appellante che il presupposto normativo della disciplina di cui all'art. 7 della delibera CICR sarebbe rappresentato dall'art. 25, comma 2, d.lgs. 342/1999, che ha introdotto il secondo comma dell'art. 120 d.lgs.
385/1993, mentre la dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbe colpito solo il comma 3 sicché il comma 2 dell'art. 25 sarebbe rimasto valido.
16 Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, quanto alle condizioni necessarie affinché possa ritenersi legittimo l'adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche, che in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140/2020; Cass. n. 29420/2020; conf. Cass.
n.17634/2021 che ha ulteriormente precisato che “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.”).
A sostegno della propria tesi l'appellante ha invocato due isolate pronunce della
Suprema Corte di avviso contrario (Cass. n.5054/2024 e Cass. n.5064/2024), inidonee, tuttavia, a scalfire il ragionato e consolidato orientamento della
17 giurisprudenza di legittimità sul punto (v. Cass. n.28215/2024 per cui: “Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza
n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente.”.
Con il quinto motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha recepito gli esiti della espletata CTU, che risulterebbe inficiata da errori metodologici tali da impedire la corretta valorizzazione dell'impatto dell'eccezione di prescrizione. censura le conclusioni cui è Parte_1
pervenuto il consulente tecnico d'ufficio anche all'esito dell'integrazione peritale disposta nel presente grado di giudizio “perché inficiate da errori in diritto e quanto ai criteri di ricostruzione contabile.”
18 Il motivo è infondato.
Con riguardo agli errori in diritto l'appellante in sostanza lamenta che al consulente tecnico sia stato chiesto di effettuare il ricalcolo del saldo “senza alcuna capitalizzazione fino alla specifica pattuizione a condizioni di reciprocità, con documento di sintesi di data 11 luglio 2007”.
Il quesito assegnato è coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nell'esame del terzo motivo ed il consulente tecnico si è attenuto al quesito assegnato.
Con riguardo, invece, alla dedotta “erroneità della metodologia adottata dal consulente tecnico per valorizzare l'impatto dell'eccezione di prescrizione” va osservato che correttamente il dott. – già nell'elaborato depositato nel Per_1
corso del giudizio di primo grado – ha valutato l'impatto della prescrizione dopo aver rettificato il saldo, depurandolo dagli indebiti e ricalcolando le competenze nella misura dovuta, in conformità, anche in questo caso, all'orientamento, oramai affermatosi, in merito a quale saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato) debba utilizzarsi per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie (v., inter alia, Cass. n.7721/2023, richiamata anche dalla giurisprudenza più recente).
Il quarto ed il sesto motivo, attinenti alla CMS (esclusa del primo Giudice in quanto indeterminata “per esserne stata indicata la sola misura percentuale”) ed alle ulteriori commissioni denominate CSA, CIV e CFF, vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Detti motivi sono fondati, nei limiti che si vanno a precisare.
19 Il contratto dell'11 luglio 2007 (doc.6 fascicolo di parte attrice) prevede infatti, con riguardo alla CMS, - la percentuale da applicarsi sullo scoperto nei limiti dell'affidamento concesso (0,75%) e la percentuale dovuta sull'eccedenza/sconfinamento (1,00%); - la periodicità di capitalizzazione
“trimestrale”; - la modalità di calcolo: “Anno civile” (cfr. pagina 4 del contratto).
Alla stregua della previsione contrattuale la CMS deve pertanto ritenersi determinata.
Del resto lo stesso quesito assegnato dal Tribunale al consulente tecnico d'ufficio prevedeva di applicare la CMS – in presenza di pattuizione sia sul tasso che sulla periodicità di addebito – con il tasso e periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;
nel caso di specie il contratto prevede anche la modalità di calcolo.
Quanto alle ulteriori commissioni non oggetto di doglianza attorea e che correttamente il Tribunale ha ritenuto di non espungere dal saldo del conto corrente
(CSA, CIV e CFF), l'integrazione della consulenza tecnica ha consentito di porre rimedio alla errata rettifica effettuata dal primo Giudice “per mera differenza” rispetto all'importo complessivo delle competenze indebite come quantificate dal consulente tecnico d'ufficio.
In definitiva, alla data del 30 settembre 2015 il conto corrente 791840, in titolarità di avrebbe dovuto presentare un saldo corretto attivo di euro Controparte_1
50.465,78 anziché il saldo bancario passivo di euro 16.448,40 con una differenza di euro 66.914,18, che rappresenta gli addebiti illegittimi ed i mancati accrediti
20 bancari non prescritti. è pertanto tenuta al riaccredito in conto (da Parte_1
intendersi come rettifica, non pagamento) dell'importo di euro 66.914,18.
Per effetto dell'accoglimento dei due motivi da ultimo esaminati è Parte_1
pertanto tenuta alla rettifica del saldo in conformità.
In ragione dei ridotti limiti per cui l'appellante risulta vittoriosa (la sentenza impugnata ha accertato che era tenuta al riaccredito nel conto Parte_1
corrente dell'attrice della somma di euro 74.064,66 e che il saldo del conto corrente alla data del 30 settembre 2015 avrebbe dovuto presentare un saldo attivo per euro
57.616,26 e non già passivo per euro – 16.448,40) appare coerente porre a carico della predetta i ¾ delle spese di lite e compensare tra le parti il restante ¼.
Le spese processuali sono liquidate per l'intero, quanto al primo grado, conformemente alla liquidazione già compiuta dal Tribunale e, quanto al presente grado di appello, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000 escludendo un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Le spese di consulenza tecnica, già liquidate, vanno poste a carico di
[...]
nella misura dei ¾ ed a carico di nella misura di ¼. Parte_1 CP_1
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo l'appello civile n.2843/2019 r.g., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso: in parziale accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, dell'appello proposto da e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1728/2019 Parte_1
del Tribunale di Treviso
1) accerta e dichiara che, alla data del 30 settembre 2015, il conto corrente
791840, in titolarità di avrebbe dovuto presentare un Controparte_1
saldo corretto attivo di euro 50.465,78 anziché il saldo bancario passivo di euro 16.448,40; con una differenza di euro 66.914,18;
2) accerta e dichiara che è tenuta al riaccredito in conto Parte_1
dell'importo di euro 66.914,18;
3) condanna a rifondere ad i 3/4 delle Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida nell'intero - per il primo grado di giudizio, in euro 13.430,00 per spese legali, - per il presente grado, in complessivi euro
9.900,00 per compensi;
- per entrambi i gradi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese per il restante 1/4;
4) pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico di
[...]
nella misura dei ¾ ed a carico di nella misura Parte_1 CP_1
di ¼.
Venezia, 1° aprile 2025
22 Il Presidente estensore
(dott.ssa Gabriella Zanon)
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