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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9427 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21460/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PORTALUPPI NICOLO' elettivamente domiciliato in VIA MOSE' BIANCHI, 71 20149 MILANO presso il difensore avv. PORTALUPPI NICOLO' RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACCARI Controparte_1 C.F._2
TO elettivamente domiciliato in via Tortona 20144 MILANO presso il difensore avv.
FRACCARI TO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia Codesto Ecc.mo Giudice di Pace, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: accertate le circostanze di cui in narrativa, condannare il Sig. , ai sensi dell'art. Controparte_1
2036 c. 3 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore del Sig. Parte_1 dell'importo di € 18.801,40, o quell'altro importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, visto l'art. 4 D.L. n. 132/2014, condannare il Sig. al risarcimento del Controparte_1 danno in favore del Sig. ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c. o, in subordine, al Parte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., considerata la mancata risposta all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
pagina 1 di 5 Nel merito:
1. respingere le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;
2. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. sugli imponibili, come per legge.
Motivazione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare a restituire la somma di € 18.801,40, rettificata in € 22.307,52, quale indebito soggettivo o arricchimento senza causa, oltre alla condanna ex art 96 c.p.c. ed alla rifusione delle spese di lite.
Il ricorrente esponeva:
- di essere subagente di una agenzia generale della UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ed amico di vecchia data del , il quale lavorava per una agenzia del gruppo UnipolSai;
CP_1
- che, nel mese di ottobre 2020, il resistente gli chiedeva di emettere delle polizze assicurative per responsabilità civile auto per alcuni suoi clienti, allegando di trovarsi in difficoltà lavorative;
- che le parti si accordavano nel senso che il resistente avrebbe riscosso i premi assicurativi dai clienti obbligandosi a rimetterli nelle mani del ricorrente per il versamento all'agenzia UnipolSai, ignara dell'accordo, e il ricorrente avrebbe riconosciuto le provvigioni maturate al resistente;
- tra ottobre 2020 e febbraio 2021 su richiesta di , il ricorrente emetteva le dodici polizze Parte_2 elencate in ricorso, il incassava i premi dai clienti per complessivi € 24.407,52 ma non li Parte_2
versava al ricorrente, il quale era costretto ad anticipare le relative somme per non esporsi con la propria agenzia e non mandare fuori copertura i clienti;
- alle reiterate richieste di pagamento, il resistente rispondeva riconoscendo il debito e promettendo il pagamento di acconti, e versava complessivamente € 2.100,00;
- nel settembre 2023 il legale del ricorrente sollecitava il pagamento del debito e dopo che, su richiesta del legale del resistente, veniva inviata la relativa documentazione, il resistente non rispondeva ed anche l'invito alla negoziazione assistita restava senza riscontro.
Dal si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che il ricorrente Controparte_1
aveva incassato le provvigioni quale agente in relazione alle polizze, nella misura prevista dal contratto del 6%, e che pertanto la somma richiesta va ridotta del corrispondente importo.
La causa subiva dei rinvii per trattative ed in quanto il resistente aveva richiesto l'ammissione alla procedura della liquidazione controllata ed in assenza di esito positivo, all'udienza del 3.12.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 2 di 5 I fatti dedotti dal ricorrente non sono stati specificamente contestati dal resistente, pertanto devono ritenersi pacifici, oltre che provati documentalmente dalla produzione delle dodici polizze assicurative
(doc. da n 4 a n 15) e dalla chat Whattsapp (doc. n 3) nella quale ripetutamente il sollecita il Pt_1
al pagamento delle somme anticipate ed il si riconosce debitore e promette il CP_1 CP_1
versamento di acconti.
In particolare nella chat il risponde alle richieste di pagamento del Briganti come segue: CP_1
Per «Farò il possibile per rientrare di tutto velocemente»; «Ciao lunedì vendo la macchina mi fanno il bonifico. Martedì ci sentiamo e ti dico quello che posso darti. Non mi sono dimenticato di te»; «Ciao Per
mercoledì riesco a darti 2.000 euro (…) oggi ho solo una parte dei soldi, circa 400. Domani arrivo a 1.000»; «Ciao se preferisci possiamo vederci lo stesso oggi ti posso dare 500 il resto
Per domani»; «Ciao, settimana prossima ti porterò altri 1.000»; «Ciao mandami il tuo IBAN ti faccio bonifico immediato di 500 poi in settimana ti farò gli altri 500. Scusami ma ad oggi non li ho trovati.
Farò di tutto per darti gli altri questa settimana ciao», sino a proporre pagamenti mensili di € 50,00 e poi di € 100,00 allegando problemi di salute.
Ciò accertato in fatto, si osserva che la domanda di pagamento del ricorrente non è riconducibile all'indebito soggettivo di cui all'art. 2036 I comma c.c., che richiede che il solvens abbia eseguito il pagamento credendosi debitore in base ad un errore scusabile, mentre, nel caso in esame, il ricorrente ha effettuato il pagamento dei premi delle polizze dovuti alla assicurazione per non incorrere in responsabilità con la propria agenzia e non lasciare senza copertura i clienti, ben sapendo che i premi erano stati incassati dal resistente che era l'effettivo debitore.
Inoltre il ricorrente non ha azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens in quanto chi ha ricevuto il pagamento dal ricorrente è l'assicurazione, che aveva titolo per ottenere il pagamento per le polizze che sono state effettivamente emesse e nulla deve restituire.
Il caso in esame ricade invece nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2036 c.c., che prevede la surrogazione del solvens nei diritti del creditore.
In tal senso si richiama la giurisprudenza di legittimità: “Non sussiste l'indebito soggettivo, con il conseguente diritto del solvens alla ripetizione, ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui ben sapendo di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore. In questa ipotesi, vi è luogo soltanto alla surrogazione del solvens nei diritti del creditore, ai sensi dell'art. 2036, terzo comma, cod. civ.. (Cass. sez. 2, Sentenza n. 6346 del 28/11/1981).
Nelle conclusioni il ricorrente ha richiamato il terzo comma dell'art. 2036, così qualificando correttamente la domanda, pertanto deve essere accertato il diritto del ricorrente di subentrare nella pagina 3 di 5 posizione del creditore ex art. 2036 terzo comma c.c. e di ottenere il rimborso della somma pagata dal resistente.
Considerato che il ricorrente ha ottenuto le provvigioni pari al 6% sui premi delle polizze emesse, la parte resistente ha chiesto la riduzione del rimborso nella misura corrispondente. Il ricorrente non ha contestato di aver ricevuto le provvigioni e, nel corso della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., non si è opposto alla riduzione del proprio credito richiesta dal resistente, per l'importo che va determinato in € 1.464,45 (pari al 6% sui premi di € 24.407,52).
Nel corso della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., il legale del resistente ha contestato al ricorrente di non aver provato il pagamento dei premi alla assicurazione, ma tale contestazione è tardiva in quanto non dedotta nella comparsa di costituzione in cui si è cristallizzato il thema decidendum et probandum, oltre che superata dalle promesse di pagamento che il resistente ha fatto ripetutamente al ricorrente nella chat di Whatsapp, come suesposto. Infatti, la promessa di pagamento comporta l'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza dell'obbligazione, per cui era onere del resistente allegare e provare l'inesistenza, invalidità o estinzione del debito (art. 1988 c.c.).
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
20.843,00 (così calcolata: € 24.407,22 – provvigioni € 1.464,45 - acconti € 2.100), oltre agli interessi di mora ex art. 1284 IV comma c.c. dalla richiesta di pagamento di cui alla lettera del 29.9.2023 che risulta ricevuta dal resistente nella data predetta, come da risposta del 2.10.2023 (doc. n 16 e 17 fasc. ricorrente).
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Non sussistono i presupposti per la condanna del resistente ex art 96 c.p.c.
considerato che
il predetto ha resistito in giudizio chiedendo la riduzione del debito in misura corrispondente alle provvigioni, che
è stata accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, considerando come valore della causa la somma attribuita di € 20.843 oltre interessi di mora. La causa è quindi compresa nello scaglione da € 5.201 a 26.000 e nella liquidazione va esclusa la fase istruttoria che non si è svolta e va applicato il compenso medio per le fasi introduttiva e di studio e il compenso minimo per la fase decisoria stante la decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Il pagamento va eseguito al legale del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 20.843,00, oltre agli interessi di mora ex art. 1284 IV comma c.c. dal 29.9.2023 al saldo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Nicolò Portaluppi, che si è dichiarato antistatario, che liquida in € 2.547,00 per compenso, € 264,00 per spese, oltre
15% spese generali, IVA e CPA.
Milano, 5 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21460/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PORTALUPPI NICOLO' elettivamente domiciliato in VIA MOSE' BIANCHI, 71 20149 MILANO presso il difensore avv. PORTALUPPI NICOLO' RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACCARI Controparte_1 C.F._2
TO elettivamente domiciliato in via Tortona 20144 MILANO presso il difensore avv.
FRACCARI TO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia Codesto Ecc.mo Giudice di Pace, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: accertate le circostanze di cui in narrativa, condannare il Sig. , ai sensi dell'art. Controparte_1
2036 c. 3 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore del Sig. Parte_1 dell'importo di € 18.801,40, o quell'altro importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, visto l'art. 4 D.L. n. 132/2014, condannare il Sig. al risarcimento del Controparte_1 danno in favore del Sig. ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c. o, in subordine, al Parte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., considerata la mancata risposta all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
pagina 1 di 5 Nel merito:
1. respingere le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;
2. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. sugli imponibili, come per legge.
Motivazione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare a restituire la somma di € 18.801,40, rettificata in € 22.307,52, quale indebito soggettivo o arricchimento senza causa, oltre alla condanna ex art 96 c.p.c. ed alla rifusione delle spese di lite.
Il ricorrente esponeva:
- di essere subagente di una agenzia generale della UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ed amico di vecchia data del , il quale lavorava per una agenzia del gruppo UnipolSai;
CP_1
- che, nel mese di ottobre 2020, il resistente gli chiedeva di emettere delle polizze assicurative per responsabilità civile auto per alcuni suoi clienti, allegando di trovarsi in difficoltà lavorative;
- che le parti si accordavano nel senso che il resistente avrebbe riscosso i premi assicurativi dai clienti obbligandosi a rimetterli nelle mani del ricorrente per il versamento all'agenzia UnipolSai, ignara dell'accordo, e il ricorrente avrebbe riconosciuto le provvigioni maturate al resistente;
- tra ottobre 2020 e febbraio 2021 su richiesta di , il ricorrente emetteva le dodici polizze Parte_2 elencate in ricorso, il incassava i premi dai clienti per complessivi € 24.407,52 ma non li Parte_2
versava al ricorrente, il quale era costretto ad anticipare le relative somme per non esporsi con la propria agenzia e non mandare fuori copertura i clienti;
- alle reiterate richieste di pagamento, il resistente rispondeva riconoscendo il debito e promettendo il pagamento di acconti, e versava complessivamente € 2.100,00;
- nel settembre 2023 il legale del ricorrente sollecitava il pagamento del debito e dopo che, su richiesta del legale del resistente, veniva inviata la relativa documentazione, il resistente non rispondeva ed anche l'invito alla negoziazione assistita restava senza riscontro.
Dal si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che il ricorrente Controparte_1
aveva incassato le provvigioni quale agente in relazione alle polizze, nella misura prevista dal contratto del 6%, e che pertanto la somma richiesta va ridotta del corrispondente importo.
La causa subiva dei rinvii per trattative ed in quanto il resistente aveva richiesto l'ammissione alla procedura della liquidazione controllata ed in assenza di esito positivo, all'udienza del 3.12.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 2 di 5 I fatti dedotti dal ricorrente non sono stati specificamente contestati dal resistente, pertanto devono ritenersi pacifici, oltre che provati documentalmente dalla produzione delle dodici polizze assicurative
(doc. da n 4 a n 15) e dalla chat Whattsapp (doc. n 3) nella quale ripetutamente il sollecita il Pt_1
al pagamento delle somme anticipate ed il si riconosce debitore e promette il CP_1 CP_1
versamento di acconti.
In particolare nella chat il risponde alle richieste di pagamento del Briganti come segue: CP_1
Per «Farò il possibile per rientrare di tutto velocemente»; «Ciao lunedì vendo la macchina mi fanno il bonifico. Martedì ci sentiamo e ti dico quello che posso darti. Non mi sono dimenticato di te»; «Ciao Per
mercoledì riesco a darti 2.000 euro (…) oggi ho solo una parte dei soldi, circa 400. Domani arrivo a 1.000»; «Ciao se preferisci possiamo vederci lo stesso oggi ti posso dare 500 il resto
Per domani»; «Ciao, settimana prossima ti porterò altri 1.000»; «Ciao mandami il tuo IBAN ti faccio bonifico immediato di 500 poi in settimana ti farò gli altri 500. Scusami ma ad oggi non li ho trovati.
Farò di tutto per darti gli altri questa settimana ciao», sino a proporre pagamenti mensili di € 50,00 e poi di € 100,00 allegando problemi di salute.
Ciò accertato in fatto, si osserva che la domanda di pagamento del ricorrente non è riconducibile all'indebito soggettivo di cui all'art. 2036 I comma c.c., che richiede che il solvens abbia eseguito il pagamento credendosi debitore in base ad un errore scusabile, mentre, nel caso in esame, il ricorrente ha effettuato il pagamento dei premi delle polizze dovuti alla assicurazione per non incorrere in responsabilità con la propria agenzia e non lasciare senza copertura i clienti, ben sapendo che i premi erano stati incassati dal resistente che era l'effettivo debitore.
Inoltre il ricorrente non ha azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens in quanto chi ha ricevuto il pagamento dal ricorrente è l'assicurazione, che aveva titolo per ottenere il pagamento per le polizze che sono state effettivamente emesse e nulla deve restituire.
Il caso in esame ricade invece nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2036 c.c., che prevede la surrogazione del solvens nei diritti del creditore.
In tal senso si richiama la giurisprudenza di legittimità: “Non sussiste l'indebito soggettivo, con il conseguente diritto del solvens alla ripetizione, ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui ben sapendo di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore. In questa ipotesi, vi è luogo soltanto alla surrogazione del solvens nei diritti del creditore, ai sensi dell'art. 2036, terzo comma, cod. civ.. (Cass. sez. 2, Sentenza n. 6346 del 28/11/1981).
Nelle conclusioni il ricorrente ha richiamato il terzo comma dell'art. 2036, così qualificando correttamente la domanda, pertanto deve essere accertato il diritto del ricorrente di subentrare nella pagina 3 di 5 posizione del creditore ex art. 2036 terzo comma c.c. e di ottenere il rimborso della somma pagata dal resistente.
Considerato che il ricorrente ha ottenuto le provvigioni pari al 6% sui premi delle polizze emesse, la parte resistente ha chiesto la riduzione del rimborso nella misura corrispondente. Il ricorrente non ha contestato di aver ricevuto le provvigioni e, nel corso della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., non si è opposto alla riduzione del proprio credito richiesta dal resistente, per l'importo che va determinato in € 1.464,45 (pari al 6% sui premi di € 24.407,52).
Nel corso della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., il legale del resistente ha contestato al ricorrente di non aver provato il pagamento dei premi alla assicurazione, ma tale contestazione è tardiva in quanto non dedotta nella comparsa di costituzione in cui si è cristallizzato il thema decidendum et probandum, oltre che superata dalle promesse di pagamento che il resistente ha fatto ripetutamente al ricorrente nella chat di Whatsapp, come suesposto. Infatti, la promessa di pagamento comporta l'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza dell'obbligazione, per cui era onere del resistente allegare e provare l'inesistenza, invalidità o estinzione del debito (art. 1988 c.c.).
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
20.843,00 (così calcolata: € 24.407,22 – provvigioni € 1.464,45 - acconti € 2.100), oltre agli interessi di mora ex art. 1284 IV comma c.c. dalla richiesta di pagamento di cui alla lettera del 29.9.2023 che risulta ricevuta dal resistente nella data predetta, come da risposta del 2.10.2023 (doc. n 16 e 17 fasc. ricorrente).
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Non sussistono i presupposti per la condanna del resistente ex art 96 c.p.c.
considerato che
il predetto ha resistito in giudizio chiedendo la riduzione del debito in misura corrispondente alle provvigioni, che
è stata accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, considerando come valore della causa la somma attribuita di € 20.843 oltre interessi di mora. La causa è quindi compresa nello scaglione da € 5.201 a 26.000 e nella liquidazione va esclusa la fase istruttoria che non si è svolta e va applicato il compenso medio per le fasi introduttiva e di studio e il compenso minimo per la fase decisoria stante la decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Il pagamento va eseguito al legale del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 20.843,00, oltre agli interessi di mora ex art. 1284 IV comma c.c. dal 29.9.2023 al saldo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Nicolò Portaluppi, che si è dichiarato antistatario, che liquida in € 2.547,00 per compenso, € 264,00 per spese, oltre
15% spese generali, IVA e CPA.
Milano, 5 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 5 di 5