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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3842/2023 R.G. sul ricorso depositato il 01/08/2023 proposto da (difeso dall'avv. Vincenzo Bombardieri) Parte_1
nei confronti di in persona Controparte_1
del Presidente legale rappresentante pro-tempore (difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria
Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede: CP_
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento al ricorrente del Trattamento di fine rapporto dovuto , in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte prestato dal 1.1.2015 al
31.12.2020, nella misura di € 4.073,46, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il
Comune di LA CA, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al
31.12.2020, presso la gestione;
CP_1
2) Conseguentemente condannare l' in persona Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 4.073,46, o la diversa somma che sarà giudizialmente accertata, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Parte resistente si costituiva contestando la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La causa concerne la pretesa del ricorrente per il periodo prestato alle dipendenze del Comune di
Sant'Alessio in Aspromonte con rapporto a tempo determinato iniziato nel 2015 e poi più volte prorogato fino al 31.12. 2020 .
La somma richiesta concerne solo il periodo di lavoro subordinato a tempo determinato e non quello di lavoratore di pubblica utilità precedente né quello a tempo indeterminato successivo .
CP_ Ciò posto va disattesa la chiamata richiesta dall' verso il Ministero del Lavoro che non si comprende a quale titolo possa rispondere per il tfr .
Neppure fondate sono le eccezioni di assenza di domanda amministrativa e decadenza ex lege
384/1992 non trattandosi di prestazione previdenziale. In ogni caso l'istanza c'è ( v. pec del 11.7.
2023 ) .
Non si tratta inoltre né di prestazione del fondo temporaneo né di pensione .
Quanto alla prescrizione quinquennale non è maturata perché il diritto è sorto alla cessazione del rapporto di lavoro determinato , prorogato fino il 31.12.2020 per cui non sono decorsi cinque anni.
Deve darsi atto che la giurisprudenza di legittimità, che si è occupata di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, ritiene invece che abbia esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la "cessazione dal servizio" ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale (cfr., tra le altre, Cass. 2828/2021).
2 Di recente tale orientamento è stato ribadito da Cass. n. 9141/2024: “in caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche se seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha comunque diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto relativo alla cessazione del primo rapporto di lavoro a termine e comunque a diritto a percepire il TFR per ciascuno dei rapporti a termine cessati.”.
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale principio in questa sede
Nel merito va preso atto che il rapporto di lavoro è comprovato e che dunque spettava l'accantonamento e alla fine del rapporto la sommatoria dei valori accumulati determinano la somma dovuta .
CP_ La contestazione dell' sul quantum è del tutto generica e non individua quale somma sarebbe erronea.
I valori utilizzati dalla parte ricorrente sono gli importi contributivi versati .
La domanda pertanto va accolta nei confronti del in Aspromonte e non di Controparte_3
LA CA , verosimilmente errore di battitura.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 8.4.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3842/2023 R.G. sul ricorso depositato il 01/08/2023 proposto da (difeso dall'avv. Vincenzo Bombardieri) Parte_1
nei confronti di in persona Controparte_1
del Presidente legale rappresentante pro-tempore (difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria
Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede: CP_
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento al ricorrente del Trattamento di fine rapporto dovuto , in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte prestato dal 1.1.2015 al
31.12.2020, nella misura di € 4.073,46, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il
Comune di LA CA, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al
31.12.2020, presso la gestione;
CP_1
2) Conseguentemente condannare l' in persona Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 4.073,46, o la diversa somma che sarà giudizialmente accertata, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Parte resistente si costituiva contestando la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La causa concerne la pretesa del ricorrente per il periodo prestato alle dipendenze del Comune di
Sant'Alessio in Aspromonte con rapporto a tempo determinato iniziato nel 2015 e poi più volte prorogato fino al 31.12. 2020 .
La somma richiesta concerne solo il periodo di lavoro subordinato a tempo determinato e non quello di lavoratore di pubblica utilità precedente né quello a tempo indeterminato successivo .
CP_ Ciò posto va disattesa la chiamata richiesta dall' verso il Ministero del Lavoro che non si comprende a quale titolo possa rispondere per il tfr .
Neppure fondate sono le eccezioni di assenza di domanda amministrativa e decadenza ex lege
384/1992 non trattandosi di prestazione previdenziale. In ogni caso l'istanza c'è ( v. pec del 11.7.
2023 ) .
Non si tratta inoltre né di prestazione del fondo temporaneo né di pensione .
Quanto alla prescrizione quinquennale non è maturata perché il diritto è sorto alla cessazione del rapporto di lavoro determinato , prorogato fino il 31.12.2020 per cui non sono decorsi cinque anni.
Deve darsi atto che la giurisprudenza di legittimità, che si è occupata di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, ritiene invece che abbia esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la "cessazione dal servizio" ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale (cfr., tra le altre, Cass. 2828/2021).
2 Di recente tale orientamento è stato ribadito da Cass. n. 9141/2024: “in caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche se seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha comunque diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto relativo alla cessazione del primo rapporto di lavoro a termine e comunque a diritto a percepire il TFR per ciascuno dei rapporti a termine cessati.”.
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale principio in questa sede
Nel merito va preso atto che il rapporto di lavoro è comprovato e che dunque spettava l'accantonamento e alla fine del rapporto la sommatoria dei valori accumulati determinano la somma dovuta .
CP_ La contestazione dell' sul quantum è del tutto generica e non individua quale somma sarebbe erronea.
I valori utilizzati dalla parte ricorrente sono gli importi contributivi versati .
La domanda pertanto va accolta nei confronti del in Aspromonte e non di Controparte_3
LA CA , verosimilmente errore di battitura.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 8.4.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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