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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 483/2022 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...], c. f.: , n. q. Parte_1 CodiceFiscale_1 di chiamata all'eredità di rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
dagli avv.ti Alfonso M. Parisi e Tommasa Pergolizzi (con PEC indicate), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata di questi ultimi,
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...], nella qualità di titolare dell'omonima ditta, c. CP_1
f.: e P. IVA: , elettivamente domiciliato in MI (ME) CodiceFiscale_2 P.IVA_1 via Giorgio Rizzo n. 39, presso lo studio dell'avv. Denise Predetti (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura del 17 ottobre 2022 apposta su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione (da intendersi in calce alla stessa),
APPELLATO nonché contro
e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
APPELLATI CONTUMACI
____________
1 OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale di LO P. G. in data 1° giugno 2022 nel proc. n.15513/2012 R. G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – subappalto.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare l'efficacia dell'ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, ritenere e dichiarare l'illegittimità e la nullità del provvedimento impugnato per i motivi tutti dedotti in narrativa e, pertanto, accogliere il proposto appello;
3) per l'effetto, dichiarare nulla, annullare e/o con qualsiasi statuizione privare di efficacia l'ordinanza del 30 maggio 2022 depositata
l'1 giugno 2022 e notificata a mezzo pec il 20 giugno 2022, per le ragioni esposte in narrativa;
4) conseguentemente, rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 co. 2 cpc;
5) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per l'appellato: “precisa le conclusioni riportandosi a tutte le eccezioni, domande e difese già articolate e argomentate nella propria comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in data 26.01.2023 e nei successivi atti e verbali di causa, con rigetto di ogni contraria difesa avversaria. In particolare si insiste affinché l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia dichiarare inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto l'appello proposto dalla signora
[...]
, quale chiamata all'eredità del de cuius sig. avverso l'ordinanza di Pt_1 Parte_1
estinzione del giudizio R. G. n. 15513/2012 del 30.05.2022, depositata in data 01.06.2022 e comunicata il 06.06.2022, del Tribunale di LO P.G., con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione spedito per la notifica il 28 giugno 2022 quale chiamata Parte_1 all'eredità di ha impugnato, dinanzi a questa Corte, nei confronti di Parte_1 CP_1
titolare della omonima ditta individuale, nonché di ,
[...] CP_2 CP_4 [...]
, e l'ordinanza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di CP_3 CP_6 CP_5
LO P. G. ha dichiarato l'estinzione del giudizio n. 15513/2012 R. G. instaurato da
[...]
titolare dell'omonima ditta individuale, contro titolare della omonima Pt_1 CP_1
ditta individuale (di opposizione al decreto ingiuntivo n. 130/2012 del 2 maggio 2012), e poi riassunto, a seguito di decesso di da nell'anzidetta qualità, ed Parte_1 Parte_1
ha condannato la parte opponente al rimborso delle spese di lite (liquidate come in dispositivo) in favore di controparte.
2 L'appellante, n. q., ha criticato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate (nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”).
Con istanza depositata in data 20 settembre 2022, l'appellante, evidenziata la regolarità della notifica dell'atto di appello nei confronti di , e CP_2 CP_4 CP_3 CP_6
ha chiesto ed ha ottenuto un differimento dell'udienza di prima trattazione (già fissata CP_5 alla data del 2 dicembre 2022) al fine di provvedere alla rinotifica dell'atto di citazione nei confronti di stante l'infruttuosità del primo tentativo. CP_1
Regolarizzato il contraddittorio (e disposta la notifica anche nei confronti degli altri appellati, giusta provvedimento della Corte del 25 settembre 2022), con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 26 gennaio 2023 si è costituito resistendo all'appello, di cui CP_1
ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto con la formulazione delle domande sopra riportate testualmente nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Benché ritualmente citati non si sono costituiti nel presente grado , CP_2 CP_4
e essendone stata dichiarata la contumacia con CP_3 CP_6 CP_5 provvedimento dell'11 febbraio 2023.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata – come da provvedimento dell'11 febbraio 2023 – è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 12 febbraio
2024, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalla parte appellata costituita, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellante all'udienza
“cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass.
Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Tanto premesso e venendo al merito, col primo motivo di appello, rubricato testualmente
“illegittimità/abnormità e, pertanto, nullità del provvedimento di estinzione”, l'appellante, n. q.,
3 contesta la decisione di prime cure per avere affermato che ella non aveva provveduto, nel termine perentorio assegnatole con l'ordinanza pronunciata in data 16 dicembre 2021, all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari, ed obietta, al contrario, che se il primo
Giudice avesse esaminato la documentazione da lei depositata in data 28 aprile 2022 (giusta file allegato, denominato ) ne avrebbe potuto ricavare la tempestività della CodiceFiscale_3
notificazione agli altri chiamati all'eredità, così da non pronunciare l'estinzione del processo.
Evidenzia all'uopo che ai predetti chiamati era stata precisamente notificata l'ordinanza contenente l'indicazione del processo e del giudice davanti al quale comparire, il nome delle parti e dei loro difensori con procura, l'indicazione dell'udienza in cui le parti avrebbero dovuto comparire, e se il primo Giudice avesse inteso reputare carente l'integrazione del contraddittorio per non essere stato notificato il (solo) ricorso riassuntivo, ne avrebbe potuto e dovuto ordinare la notifica e non già dichiarare l'estinzione del giudizio.
Richiama in proposito l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale l'omessa notifica dell'atto di riassunzione, tempestivamente depositato, nel termine fissato dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza non potrebbe comportare la declaratoria di estinzione del processo, ma impone al giudice – una volta rilevata la nullità – (solo) l'onere di dover assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica in forza dell'applicazione analogica dell'art. 291 c. p. c.; solo nel caso in cui non sia, poi, rispettato detto termine, potrà essere dichiarata – anche d'ufficio – l'estinzione del processo in base al combinato disposto di cui agli articoli 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c. p. c..
Deduce ancora che, stante quanto sopra, errata sarebbe anche la condanna di lei al rimborso delle spese di lite del primo grado, posto che l'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c. stabilisce che “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”, vieppiù in quanto l'estinzione è stata dichiarata, nella specie, con ordinanza.
Col secondo motivo - rubricato testualmente “illegittimità del provvedimento di impugnazione” -,
l'appellante, n. q., sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare interrotto il giudizio in quanto, nella specie, la dichiarazione di morte di non è stata notificata alla parte Parte_1
opposta, né dichiarata dal difensore in udienza (ex art. 300, comma 1, c. p. c.), ma è stata effettuata con dichiarazione resa fuori udienza, con atto del 16 aprile 2021, né si è verificata alcuna costituzione volontaria degli eredi e nemmeno è stata effettuata la riassunzione a norma dell'art. 299 c. p. c..
Il processo, dunque, a dire dell'appellante, n. q., sarebbe dovuto proseguire nei confronti delle parti originarie posto che, a mente del primo comma del citato art. 300 c. p. c., la produzione degli effetti interruttivi è subordinata alla dichiarazione fatta in udienza dal difensore della parte deceduta, e solo da lui, in difetto della quale il processo prosegue regolarmente nei confronti della parte defunta.
4 Richiama sul punto giurisprudenza della Suprema Corte.
Il gravame è solo parzialmente fondato secondo quanto si dirà.
Preliminarmente giova precisare che correttamente è stato proposto appello nel caso di specie avverso il provvedimento di estinzione del giudizio (di primo grado), denominato “ordinanza” seppure avente la natura sostanziale di sentenza, in virtù dell'incontrastato insegnamento giurisprudenziale della
Suprema Corte secondo il quale il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi – come nella specie – quale giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi (ex multis Cass. Civ. nn. 23997/2019; 7633/2012; 22917/2010; in senso sostanzialmente conforme, più di recente, Cass. Civ. n. 18499/2021).
L'appello – giova altresì precisare - è tempestivo nel caso di specie in quanto proposto con atto di citazione spedito per la notifica il 28 giugno 2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza/sentenza impugnata, avvenuta a mezzo PEC in data 20 giugno 2022.
Tanto posto e venendo all'esame del merito, infondato è il primo motivo con cui l'appellante sostiene, come detto, di avere ritualmente provveduto all'integrazione del contraddittorio mediante la notifica della relativa ordinanza del G. I. contenente l'indicazione del processo e del giudice davanti al quale comparire, il nome delle parti e dei loro difensori con procura e dell'udienza di comparizione, evidenziando anche che la mancata notifica dell'atto di riassunzione, ove anche ritenuta carente, avrebbe dovuto condurre il Tribunale non già a dichiarare l'estinzione del giudizio, ma, semmai, ad ordinarne la notifica agli eredi.
Questi assunti non sono ragionevolmente sostenibili sul piano giuridico in quanto, se è vero che l'integrazione del contraddittorio non richiede formule predeterminate e sacramentali, è tuttavia necessario, ai fini della sua validità ed efficacia, che vengano esposti in esso i fatti di causa, che venga, cioè, notificato un atto che sia idoneo al raggiungimento dello scopo fondamentale, che è quello di porre il destinatario al corrente dei termini dell'azione e di difendersi costituendosi per l'udienza stabilita (così Cass. Civ. nn. 13233/2011; 2103/1993; 908/1966); e ciò in ossequio al principio di carattere generale, ricavabile univocamente dal disposto dell'art. 125 c. p. c., secondo il quale ogni atto di parte deve avere un contenuto minimo, costituito dall'indicazione del giudice, delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della domanda, delle conclusioni, oltre che della sottoscrizione del difensore, in mancanza dei quali esso non è valido per difetto dei requisiti basilari essenziali per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 2, c. p. c..
5 Solo attraverso la notifica di un atto di tal fatta si rende possibile al litisconsorte venire a conoscenza dell'oggetto della domanda, del petitum e della causa petendi, ossia degli elementi essenziali della causa, altrimenti ledendosi il principio del contraddittorio.
Nel caso in esame non risulta, invero, notificato ai successori di l'atto di Parte_1 riassunzione, né qualsivoglia altro atto contenente l'oggetto, le ragioni della domanda, né le richieste e le conclusioni di parte, tale che non può dirsi validamente effettuata l'integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice istruttore alla luce dei principi testé riportati. Né il Tribunale avrebbe potuto, in questo carente contesto, disporre la rinnovazione della notifica dell'atto nei confronti degli eredi, come invece invoca l'appellante, posto che, com'è noto, il termine che il giudice concede alle parti per integrare il contraddittorio ha natura “perentoria” secondo quanto stabilito espressamente dalla legge (art. 102, comma 2, c. p. c.) e, come tale, non è suscettibile di rinnovazione, né di proroga ai sensi dell'art. 153 c. p. c. (cfr. Cass. Civ. n. 9878/2018).
Né può valere in senso contrario il principio giurisprudenziale richiamato da parte appellante (di cui alla sentenza delle sezioni unite n. 14854/2006 e altre conformi) in quanto esso non è pertinente al caso di specie, dove viene in rilievo la mancata osservanza del termine perentorio per integrare validamente il contraddittorio ai sensi del secondo comma dell'art. 102 c. p. c., mentre nelle fattispecie cui si riferiscono le pronunce richiamate dall'appellante la questione concerneva piuttosto la riassunzione del giudizio dopo verificatasi una causa di interruzione ai sensi dell'art. 303, comma
1, c. p. c. (che non prevede alcuna perentorietà del termine).
E' appena il caso di precisare poi che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, qualora si verifichi la morte di una delle parti nel corso del processo, questo deve essere proseguito dal successore universale oppure nei suoi confronti secondo il chiaro disposto dell'art. 110 c. p. c., senza che rilevi, in prima battuta, se trattasi di erede o di mero chiamato all'eredità, dato che la legittimazione spetta a colui che ha titolo astratto per succedere al defunto, fermo restando che la questione relativa all'effettiva qualità di erede attiene non già alla legitimatio ad causam, quanto piuttosto alla titolarità del rapporto, essendo questione di merito deducibile esclusivamente da parte di colui che è citato in giudizio quale successore universale.
E' infatti principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un
6 valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo (così Cass. Civ. nn. 6815/2024;
12987/2020).
Correttamente dunque è stata disposta, nel caso di specie, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , e in quanto CP_2 CP_4 CP_3 CP_6 CP_5
dal certificato storico di famiglia del defunto costoro, insieme ad Parte_1 Parte_1
(che ha riassunto la causa quale chiamata all'eredità di , sono risultati facenti parte Parte_1
del nucleo familiare del de cuius e, dunque, allo stato degli atti, apparivano quali probabili suoi successori universali ai sensi e per gli effetti del citato art. 110 c. p. c..
Infondato è inoltre il secondo motivo di appello, dato che risulta per tabulas che la dichiarazione di morte di stata effettuata dal suo difensore nelle note scritte depositate il 16 aprile Parte_1
2021 per l'udienza del 22 aprile 2021 e considerato che all'udienza medesima, pur nella mancata presentazione del difensore anzidetto, il procuratore di controparte ha messo in evidenza al Giudice che all'interno del fascicolo telematico l'avv. Parisi aveva depositato la dichiarazione ex art. 300 c.
p. c., mostrando così – la parte opposta - di avere preso esplicitamente atto dell'avvenuta declaratoria dell'evento interruttivo ad opera della difesa dell'opponente (interessato dall'evento interruttivo), situazione equiparabile sostanzialmente all'avvenuta notifica dell'evento interruttivo dalla parte interessata, rispetto al quale (evento) il Tribunale non ha potuto che dichiarare, con funzione ricognitiva, l'interruzione del giudizio.
Mette conto ricordare, a tal riguardo, il principio affermato da ultimo dalla Suprema Corte, adattabile al caso di specie, secondo il quale l'evento della morte della parte costituita che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c. p. c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c. p. c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva (così Cass. Civ. n. 16797/2022).
E' importante sottolineare peraltro come, al di là della peculiarità della presente vicenda processuale, la Suprema Corte abbia inteso porre l'attenzione, in detta pronuncia, al fatto che la dichiarazione (o la notificazione) della morte o della perdita della capacità della parte costituita, effettuata dal difensore ai sensi dell'art. 300 c. p. c., comma 1, determina la cessazione dell'ultrattività del mandato alla lite estintosi a causa dell'evento interruttivo e, quindi, la perdita dello “ius postulandi” in capo allo stesso.
7 Tale che, una volta effettuata siffatta dichiarazione (sia pure mediante scambio di note nel fascicolo telematico), si determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, con conseguente nullità di tutti gli atti eventualmente compiuti prima che sia stata dichiarata l'interruzione del processo.
In detta ipotesi è compito del giudice del merito accertare che la dichiarazione della morte della parte
- cui l'art. 300 c. p. c. ricollega l'effetto interruttivo del processo - sia stata resa dal suo procuratore con manifestazione non affetta da dubbi o incertezze (così la citata pronuncia in parte motiva).
Orbene, nel caso concreto non può revocarsi minimamente in dubbio che il difensore di
[...]
avv. Alfonso M. Parisi, abbia inteso effettuare la dichiarazione di morte del proprio Pt_1 assistito ai sensi e per gli effetti dell'art. 300, comma 1, c. p. c., come si evince dalla stessa intestazione delle note di trattazione scritta del 16 aprile 2021 e dall'univoca circostanza che all'udienza del 22 aprile 2021 il difensore medesimo non sia comparso, consapevole della perdita dell'ius postulandi a seguito della formale dichiarazione del decesso del proprio assistito.
Tanto esposto nel merito, non può in ogni caso non tenersi conto di un dato assolutamente dirimente
- che depone comunque, prima di ogni altra considerazione nel merito (che pure è stata esplicitata testé), per l'inammissibilità del motivo di appello in esame - costituito dal fatto che a dare causa al provvedimento di interruzione del giudizio, quello stesso che qui viene censurato per la dedotta irritualità della relativa dichiarazione di morte, è stata la stessa parte (sostanziale) che oggi, in sede di appello, ne deduce la nullità.
Ciò rappresenta un'evidente violazione del chiaro disposto dell'art. 157, comma 3, c. p. c. secondo il quale – si rammenta – “la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente”: la difesa di opponente in primo Parte_1
grado, ha infatti dichiarato, come detto, la morte del proprio assistito nelle note di trattazione scritta del 16 aprile 2021 e, pronunciata dal G. I. l'interruzione del giudizio, lo ha riassunto senza mai contestare l'invalidità di tale dichiarazione di interruzione, nemmeno nelle udienze successive alla riassunzione medesima (né alcuna contestazione è provenuta sul punto da controparte).
E' stata dunque la stessa parte opponente in primo grado a dare causa a quella pretesa nullità della dichiarazione di estinzione, evidentemente consequenziale alla vicenda interruttiva di che trattasi, che oggi viene da lei medesima dedotta quale secondo motivo di appello: siffatta deduzione non è, pertanto, evidentemente ammissibile in appello, nemmeno a volere per ipotesi considerare rilevabile d'ufficio l'inefficacia della declaratoria dell'evento interruttivo, posto il granitico insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, seppure la regola dettata dall'art. 157, comma 3, c. p. c. (per cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla) non operi quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, cionondimeno tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la
8 nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza (ex multis v. Cass. Civ. nn. 5815/2023; 21381/2018).
Il secondo motivo, dunque, prima che infondato nel merito (per le ragioni più sopra enunciate), è inammissibile in virtù del disposto dell'art. 157, comma 3, c. p. c. secondo quanto da ultimo detto.
Merita accoglimento, invece, quella parte della censura esposta dall'appellante quale articolazione del primo motivo di appello, concernente specificamente la statuizione sulle spese del primo grado, il cui pagamento – si ripete – è stato dal primo Giudice posto a carico di parte opponente in favore di controparte.
Siffatta statuizione, come giustamente osservato dall'appellante, n. q., è stata emessa in violazione del disposto dell'art. 310, ultimo comma, c. p. c. che stabilisce, invero, che le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, non potendo perciò, nel caso di specie, porsene il rimborso a carico dell'opponente (in riassunzione), come ha fatto il primo Giudice.
La predetta regola di carattere generale trova deroga solamente nell'ipotesi in cui insorga controversia tra le parti in ordine alla questione dell'estinzione e questa venga risolta dal giudice adito con sentenza
(così, tra le altre, Cass. Civ. nn. 20073/2021; 13736/2005): fattispecie non verificatasi nel caso in esame, dove, in primo grado, la questione della estinzione non ha affatto formato oggetto di contesa tra le parti, né è stata decisa con sentenza.
Ne discende che, in accoglimento della predetta articolazione del primo motivo di appello ed in riforma in parte qua dell'ordinanza impugnata, si dispone che le spese del giudizio di primo grado rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Quanto alle spese del presente grado, in ragione del parziale accoglimento dell'appello secondo quanto da ultimo detto, esse vanno dichiarate compensate per 1/2 tra le parti stante la reciproca parziale soccombenza, ponendo la restante quota di 1/2 a carico dell'appellante, n. q., stante la sua prevalente residua soccombenza, in favore dell'appellato costituito.
Esse devono essere determinate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia da ritenere indeterminabile - avuto riguardo all'oggetto della disputa in appello – e di complessità bassa - stante l'evidente semplicità delle questioni trattate in questa sede -, applicando, per la medesima ragione anzidetta, i parametri tariffari minimi: si liquida perciò, a titolo di onorario, la somma di € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, €
9 1.523,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale, di cui la quota di ½ da porre a carico dell'appellante, n. q., è pari a € 2.498,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale chiamata all'eredità di con atto spedito per Parte_1 Parte_1
la notifica il 28 giugno 2022, nei confronti di titolare della omonima ditta CP_1
individuale, e nei confronti di e CP_2 CP_4 CP_3 CP_6
avverso l'ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale di LO P. G. in data 1° CP_5
giugno 2022 nel proc. n.15513/2012 R. G., così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma in parte qua dell'ordinanza impugnata, dichiara che le spese del giudizio di primo grado stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310, ultimo comma, c. p. c.;
• rigetta nel resto l'appello;
• dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio in ragione di ½, ponendo il rimborso della restante quota di metà a carico dell'appellante, n. q., in favore dell'appellato costituito, liquidate, per tale quota, in complessivi € 2.498,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 17 gennaio 2025
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. Giovanni Iovine, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 483/2022 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...], c. f.: , n. q. Parte_1 CodiceFiscale_1 di chiamata all'eredità di rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
dagli avv.ti Alfonso M. Parisi e Tommasa Pergolizzi (con PEC indicate), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata di questi ultimi,
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...], nella qualità di titolare dell'omonima ditta, c. CP_1
f.: e P. IVA: , elettivamente domiciliato in MI (ME) CodiceFiscale_2 P.IVA_1 via Giorgio Rizzo n. 39, presso lo studio dell'avv. Denise Predetti (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura del 17 ottobre 2022 apposta su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione (da intendersi in calce alla stessa),
APPELLATO nonché contro
e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
APPELLATI CONTUMACI
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1 OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale di LO P. G. in data 1° giugno 2022 nel proc. n.15513/2012 R. G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – subappalto.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare l'efficacia dell'ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, ritenere e dichiarare l'illegittimità e la nullità del provvedimento impugnato per i motivi tutti dedotti in narrativa e, pertanto, accogliere il proposto appello;
3) per l'effetto, dichiarare nulla, annullare e/o con qualsiasi statuizione privare di efficacia l'ordinanza del 30 maggio 2022 depositata
l'1 giugno 2022 e notificata a mezzo pec il 20 giugno 2022, per le ragioni esposte in narrativa;
4) conseguentemente, rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 co. 2 cpc;
5) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per l'appellato: “precisa le conclusioni riportandosi a tutte le eccezioni, domande e difese già articolate e argomentate nella propria comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in data 26.01.2023 e nei successivi atti e verbali di causa, con rigetto di ogni contraria difesa avversaria. In particolare si insiste affinché l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia dichiarare inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto l'appello proposto dalla signora
[...]
, quale chiamata all'eredità del de cuius sig. avverso l'ordinanza di Pt_1 Parte_1
estinzione del giudizio R. G. n. 15513/2012 del 30.05.2022, depositata in data 01.06.2022 e comunicata il 06.06.2022, del Tribunale di LO P.G., con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione spedito per la notifica il 28 giugno 2022 quale chiamata Parte_1 all'eredità di ha impugnato, dinanzi a questa Corte, nei confronti di Parte_1 CP_1
titolare della omonima ditta individuale, nonché di ,
[...] CP_2 CP_4 [...]
, e l'ordinanza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di CP_3 CP_6 CP_5
LO P. G. ha dichiarato l'estinzione del giudizio n. 15513/2012 R. G. instaurato da
[...]
titolare dell'omonima ditta individuale, contro titolare della omonima Pt_1 CP_1
ditta individuale (di opposizione al decreto ingiuntivo n. 130/2012 del 2 maggio 2012), e poi riassunto, a seguito di decesso di da nell'anzidetta qualità, ed Parte_1 Parte_1
ha condannato la parte opponente al rimborso delle spese di lite (liquidate come in dispositivo) in favore di controparte.
2 L'appellante, n. q., ha criticato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate (nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”).
Con istanza depositata in data 20 settembre 2022, l'appellante, evidenziata la regolarità della notifica dell'atto di appello nei confronti di , e CP_2 CP_4 CP_3 CP_6
ha chiesto ed ha ottenuto un differimento dell'udienza di prima trattazione (già fissata CP_5 alla data del 2 dicembre 2022) al fine di provvedere alla rinotifica dell'atto di citazione nei confronti di stante l'infruttuosità del primo tentativo. CP_1
Regolarizzato il contraddittorio (e disposta la notifica anche nei confronti degli altri appellati, giusta provvedimento della Corte del 25 settembre 2022), con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 26 gennaio 2023 si è costituito resistendo all'appello, di cui CP_1
ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto con la formulazione delle domande sopra riportate testualmente nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Benché ritualmente citati non si sono costituiti nel presente grado , CP_2 CP_4
e essendone stata dichiarata la contumacia con CP_3 CP_6 CP_5 provvedimento dell'11 febbraio 2023.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata – come da provvedimento dell'11 febbraio 2023 – è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 12 febbraio
2024, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalla parte appellata costituita, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellante all'udienza
“cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass.
Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Tanto premesso e venendo al merito, col primo motivo di appello, rubricato testualmente
“illegittimità/abnormità e, pertanto, nullità del provvedimento di estinzione”, l'appellante, n. q.,
3 contesta la decisione di prime cure per avere affermato che ella non aveva provveduto, nel termine perentorio assegnatole con l'ordinanza pronunciata in data 16 dicembre 2021, all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari, ed obietta, al contrario, che se il primo
Giudice avesse esaminato la documentazione da lei depositata in data 28 aprile 2022 (giusta file allegato, denominato ) ne avrebbe potuto ricavare la tempestività della CodiceFiscale_3
notificazione agli altri chiamati all'eredità, così da non pronunciare l'estinzione del processo.
Evidenzia all'uopo che ai predetti chiamati era stata precisamente notificata l'ordinanza contenente l'indicazione del processo e del giudice davanti al quale comparire, il nome delle parti e dei loro difensori con procura, l'indicazione dell'udienza in cui le parti avrebbero dovuto comparire, e se il primo Giudice avesse inteso reputare carente l'integrazione del contraddittorio per non essere stato notificato il (solo) ricorso riassuntivo, ne avrebbe potuto e dovuto ordinare la notifica e non già dichiarare l'estinzione del giudizio.
Richiama in proposito l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale l'omessa notifica dell'atto di riassunzione, tempestivamente depositato, nel termine fissato dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza non potrebbe comportare la declaratoria di estinzione del processo, ma impone al giudice – una volta rilevata la nullità – (solo) l'onere di dover assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica in forza dell'applicazione analogica dell'art. 291 c. p. c.; solo nel caso in cui non sia, poi, rispettato detto termine, potrà essere dichiarata – anche d'ufficio – l'estinzione del processo in base al combinato disposto di cui agli articoli 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c. p. c..
Deduce ancora che, stante quanto sopra, errata sarebbe anche la condanna di lei al rimborso delle spese di lite del primo grado, posto che l'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c. stabilisce che “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”, vieppiù in quanto l'estinzione è stata dichiarata, nella specie, con ordinanza.
Col secondo motivo - rubricato testualmente “illegittimità del provvedimento di impugnazione” -,
l'appellante, n. q., sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare interrotto il giudizio in quanto, nella specie, la dichiarazione di morte di non è stata notificata alla parte Parte_1
opposta, né dichiarata dal difensore in udienza (ex art. 300, comma 1, c. p. c.), ma è stata effettuata con dichiarazione resa fuori udienza, con atto del 16 aprile 2021, né si è verificata alcuna costituzione volontaria degli eredi e nemmeno è stata effettuata la riassunzione a norma dell'art. 299 c. p. c..
Il processo, dunque, a dire dell'appellante, n. q., sarebbe dovuto proseguire nei confronti delle parti originarie posto che, a mente del primo comma del citato art. 300 c. p. c., la produzione degli effetti interruttivi è subordinata alla dichiarazione fatta in udienza dal difensore della parte deceduta, e solo da lui, in difetto della quale il processo prosegue regolarmente nei confronti della parte defunta.
4 Richiama sul punto giurisprudenza della Suprema Corte.
Il gravame è solo parzialmente fondato secondo quanto si dirà.
Preliminarmente giova precisare che correttamente è stato proposto appello nel caso di specie avverso il provvedimento di estinzione del giudizio (di primo grado), denominato “ordinanza” seppure avente la natura sostanziale di sentenza, in virtù dell'incontrastato insegnamento giurisprudenziale della
Suprema Corte secondo il quale il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi – come nella specie – quale giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi (ex multis Cass. Civ. nn. 23997/2019; 7633/2012; 22917/2010; in senso sostanzialmente conforme, più di recente, Cass. Civ. n. 18499/2021).
L'appello – giova altresì precisare - è tempestivo nel caso di specie in quanto proposto con atto di citazione spedito per la notifica il 28 giugno 2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza/sentenza impugnata, avvenuta a mezzo PEC in data 20 giugno 2022.
Tanto posto e venendo all'esame del merito, infondato è il primo motivo con cui l'appellante sostiene, come detto, di avere ritualmente provveduto all'integrazione del contraddittorio mediante la notifica della relativa ordinanza del G. I. contenente l'indicazione del processo e del giudice davanti al quale comparire, il nome delle parti e dei loro difensori con procura e dell'udienza di comparizione, evidenziando anche che la mancata notifica dell'atto di riassunzione, ove anche ritenuta carente, avrebbe dovuto condurre il Tribunale non già a dichiarare l'estinzione del giudizio, ma, semmai, ad ordinarne la notifica agli eredi.
Questi assunti non sono ragionevolmente sostenibili sul piano giuridico in quanto, se è vero che l'integrazione del contraddittorio non richiede formule predeterminate e sacramentali, è tuttavia necessario, ai fini della sua validità ed efficacia, che vengano esposti in esso i fatti di causa, che venga, cioè, notificato un atto che sia idoneo al raggiungimento dello scopo fondamentale, che è quello di porre il destinatario al corrente dei termini dell'azione e di difendersi costituendosi per l'udienza stabilita (così Cass. Civ. nn. 13233/2011; 2103/1993; 908/1966); e ciò in ossequio al principio di carattere generale, ricavabile univocamente dal disposto dell'art. 125 c. p. c., secondo il quale ogni atto di parte deve avere un contenuto minimo, costituito dall'indicazione del giudice, delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della domanda, delle conclusioni, oltre che della sottoscrizione del difensore, in mancanza dei quali esso non è valido per difetto dei requisiti basilari essenziali per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 2, c. p. c..
5 Solo attraverso la notifica di un atto di tal fatta si rende possibile al litisconsorte venire a conoscenza dell'oggetto della domanda, del petitum e della causa petendi, ossia degli elementi essenziali della causa, altrimenti ledendosi il principio del contraddittorio.
Nel caso in esame non risulta, invero, notificato ai successori di l'atto di Parte_1 riassunzione, né qualsivoglia altro atto contenente l'oggetto, le ragioni della domanda, né le richieste e le conclusioni di parte, tale che non può dirsi validamente effettuata l'integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice istruttore alla luce dei principi testé riportati. Né il Tribunale avrebbe potuto, in questo carente contesto, disporre la rinnovazione della notifica dell'atto nei confronti degli eredi, come invece invoca l'appellante, posto che, com'è noto, il termine che il giudice concede alle parti per integrare il contraddittorio ha natura “perentoria” secondo quanto stabilito espressamente dalla legge (art. 102, comma 2, c. p. c.) e, come tale, non è suscettibile di rinnovazione, né di proroga ai sensi dell'art. 153 c. p. c. (cfr. Cass. Civ. n. 9878/2018).
Né può valere in senso contrario il principio giurisprudenziale richiamato da parte appellante (di cui alla sentenza delle sezioni unite n. 14854/2006 e altre conformi) in quanto esso non è pertinente al caso di specie, dove viene in rilievo la mancata osservanza del termine perentorio per integrare validamente il contraddittorio ai sensi del secondo comma dell'art. 102 c. p. c., mentre nelle fattispecie cui si riferiscono le pronunce richiamate dall'appellante la questione concerneva piuttosto la riassunzione del giudizio dopo verificatasi una causa di interruzione ai sensi dell'art. 303, comma
1, c. p. c. (che non prevede alcuna perentorietà del termine).
E' appena il caso di precisare poi che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, qualora si verifichi la morte di una delle parti nel corso del processo, questo deve essere proseguito dal successore universale oppure nei suoi confronti secondo il chiaro disposto dell'art. 110 c. p. c., senza che rilevi, in prima battuta, se trattasi di erede o di mero chiamato all'eredità, dato che la legittimazione spetta a colui che ha titolo astratto per succedere al defunto, fermo restando che la questione relativa all'effettiva qualità di erede attiene non già alla legitimatio ad causam, quanto piuttosto alla titolarità del rapporto, essendo questione di merito deducibile esclusivamente da parte di colui che è citato in giudizio quale successore universale.
E' infatti principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un
6 valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo (così Cass. Civ. nn. 6815/2024;
12987/2020).
Correttamente dunque è stata disposta, nel caso di specie, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , e in quanto CP_2 CP_4 CP_3 CP_6 CP_5
dal certificato storico di famiglia del defunto costoro, insieme ad Parte_1 Parte_1
(che ha riassunto la causa quale chiamata all'eredità di , sono risultati facenti parte Parte_1
del nucleo familiare del de cuius e, dunque, allo stato degli atti, apparivano quali probabili suoi successori universali ai sensi e per gli effetti del citato art. 110 c. p. c..
Infondato è inoltre il secondo motivo di appello, dato che risulta per tabulas che la dichiarazione di morte di stata effettuata dal suo difensore nelle note scritte depositate il 16 aprile Parte_1
2021 per l'udienza del 22 aprile 2021 e considerato che all'udienza medesima, pur nella mancata presentazione del difensore anzidetto, il procuratore di controparte ha messo in evidenza al Giudice che all'interno del fascicolo telematico l'avv. Parisi aveva depositato la dichiarazione ex art. 300 c.
p. c., mostrando così – la parte opposta - di avere preso esplicitamente atto dell'avvenuta declaratoria dell'evento interruttivo ad opera della difesa dell'opponente (interessato dall'evento interruttivo), situazione equiparabile sostanzialmente all'avvenuta notifica dell'evento interruttivo dalla parte interessata, rispetto al quale (evento) il Tribunale non ha potuto che dichiarare, con funzione ricognitiva, l'interruzione del giudizio.
Mette conto ricordare, a tal riguardo, il principio affermato da ultimo dalla Suprema Corte, adattabile al caso di specie, secondo il quale l'evento della morte della parte costituita che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c. p. c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c. p. c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva (così Cass. Civ. n. 16797/2022).
E' importante sottolineare peraltro come, al di là della peculiarità della presente vicenda processuale, la Suprema Corte abbia inteso porre l'attenzione, in detta pronuncia, al fatto che la dichiarazione (o la notificazione) della morte o della perdita della capacità della parte costituita, effettuata dal difensore ai sensi dell'art. 300 c. p. c., comma 1, determina la cessazione dell'ultrattività del mandato alla lite estintosi a causa dell'evento interruttivo e, quindi, la perdita dello “ius postulandi” in capo allo stesso.
7 Tale che, una volta effettuata siffatta dichiarazione (sia pure mediante scambio di note nel fascicolo telematico), si determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, con conseguente nullità di tutti gli atti eventualmente compiuti prima che sia stata dichiarata l'interruzione del processo.
In detta ipotesi è compito del giudice del merito accertare che la dichiarazione della morte della parte
- cui l'art. 300 c. p. c. ricollega l'effetto interruttivo del processo - sia stata resa dal suo procuratore con manifestazione non affetta da dubbi o incertezze (così la citata pronuncia in parte motiva).
Orbene, nel caso concreto non può revocarsi minimamente in dubbio che il difensore di
[...]
avv. Alfonso M. Parisi, abbia inteso effettuare la dichiarazione di morte del proprio Pt_1 assistito ai sensi e per gli effetti dell'art. 300, comma 1, c. p. c., come si evince dalla stessa intestazione delle note di trattazione scritta del 16 aprile 2021 e dall'univoca circostanza che all'udienza del 22 aprile 2021 il difensore medesimo non sia comparso, consapevole della perdita dell'ius postulandi a seguito della formale dichiarazione del decesso del proprio assistito.
Tanto esposto nel merito, non può in ogni caso non tenersi conto di un dato assolutamente dirimente
- che depone comunque, prima di ogni altra considerazione nel merito (che pure è stata esplicitata testé), per l'inammissibilità del motivo di appello in esame - costituito dal fatto che a dare causa al provvedimento di interruzione del giudizio, quello stesso che qui viene censurato per la dedotta irritualità della relativa dichiarazione di morte, è stata la stessa parte (sostanziale) che oggi, in sede di appello, ne deduce la nullità.
Ciò rappresenta un'evidente violazione del chiaro disposto dell'art. 157, comma 3, c. p. c. secondo il quale – si rammenta – “la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente”: la difesa di opponente in primo Parte_1
grado, ha infatti dichiarato, come detto, la morte del proprio assistito nelle note di trattazione scritta del 16 aprile 2021 e, pronunciata dal G. I. l'interruzione del giudizio, lo ha riassunto senza mai contestare l'invalidità di tale dichiarazione di interruzione, nemmeno nelle udienze successive alla riassunzione medesima (né alcuna contestazione è provenuta sul punto da controparte).
E' stata dunque la stessa parte opponente in primo grado a dare causa a quella pretesa nullità della dichiarazione di estinzione, evidentemente consequenziale alla vicenda interruttiva di che trattasi, che oggi viene da lei medesima dedotta quale secondo motivo di appello: siffatta deduzione non è, pertanto, evidentemente ammissibile in appello, nemmeno a volere per ipotesi considerare rilevabile d'ufficio l'inefficacia della declaratoria dell'evento interruttivo, posto il granitico insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, seppure la regola dettata dall'art. 157, comma 3, c. p. c. (per cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla) non operi quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, cionondimeno tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la
8 nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza (ex multis v. Cass. Civ. nn. 5815/2023; 21381/2018).
Il secondo motivo, dunque, prima che infondato nel merito (per le ragioni più sopra enunciate), è inammissibile in virtù del disposto dell'art. 157, comma 3, c. p. c. secondo quanto da ultimo detto.
Merita accoglimento, invece, quella parte della censura esposta dall'appellante quale articolazione del primo motivo di appello, concernente specificamente la statuizione sulle spese del primo grado, il cui pagamento – si ripete – è stato dal primo Giudice posto a carico di parte opponente in favore di controparte.
Siffatta statuizione, come giustamente osservato dall'appellante, n. q., è stata emessa in violazione del disposto dell'art. 310, ultimo comma, c. p. c. che stabilisce, invero, che le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, non potendo perciò, nel caso di specie, porsene il rimborso a carico dell'opponente (in riassunzione), come ha fatto il primo Giudice.
La predetta regola di carattere generale trova deroga solamente nell'ipotesi in cui insorga controversia tra le parti in ordine alla questione dell'estinzione e questa venga risolta dal giudice adito con sentenza
(così, tra le altre, Cass. Civ. nn. 20073/2021; 13736/2005): fattispecie non verificatasi nel caso in esame, dove, in primo grado, la questione della estinzione non ha affatto formato oggetto di contesa tra le parti, né è stata decisa con sentenza.
Ne discende che, in accoglimento della predetta articolazione del primo motivo di appello ed in riforma in parte qua dell'ordinanza impugnata, si dispone che le spese del giudizio di primo grado rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Quanto alle spese del presente grado, in ragione del parziale accoglimento dell'appello secondo quanto da ultimo detto, esse vanno dichiarate compensate per 1/2 tra le parti stante la reciproca parziale soccombenza, ponendo la restante quota di 1/2 a carico dell'appellante, n. q., stante la sua prevalente residua soccombenza, in favore dell'appellato costituito.
Esse devono essere determinate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia da ritenere indeterminabile - avuto riguardo all'oggetto della disputa in appello – e di complessità bassa - stante l'evidente semplicità delle questioni trattate in questa sede -, applicando, per la medesima ragione anzidetta, i parametri tariffari minimi: si liquida perciò, a titolo di onorario, la somma di € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, €
9 1.523,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale, di cui la quota di ½ da porre a carico dell'appellante, n. q., è pari a € 2.498,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale chiamata all'eredità di con atto spedito per Parte_1 Parte_1
la notifica il 28 giugno 2022, nei confronti di titolare della omonima ditta CP_1
individuale, e nei confronti di e CP_2 CP_4 CP_3 CP_6
avverso l'ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale di LO P. G. in data 1° CP_5
giugno 2022 nel proc. n.15513/2012 R. G., così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma in parte qua dell'ordinanza impugnata, dichiara che le spese del giudizio di primo grado stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310, ultimo comma, c. p. c.;
• rigetta nel resto l'appello;
• dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio in ragione di ½, ponendo il rimborso della restante quota di metà a carico dell'appellante, n. q., in favore dell'appellato costituito, liquidate, per tale quota, in complessivi € 2.498,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 17 gennaio 2025
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. Giovanni Iovine, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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