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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 4027/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4027/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 16/12/2024, promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. DE CARLO MARIA, giusta procura alle C.F._2 liti estesa su separato foglio da ritenersi parte integrante dell'atto di citazione;
-Attrici-
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3 GALATONE MARIA GIOVANNA e avv. D'AURIA AGATA, giusta procura alle liti estesa su separato foglio da ritenersi parte integrante della comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le IG.re e Parte_1 Parte_2 rispettivamente, LI e ex coniuge del convenuto, convenivano in giudizio il IG. Controparte_1 chiedendo espressamente di: “accertare e dichiarare che tra i IG.ri e Controparte_1 Parte_2 è intercorsa una convenzione di separazione personale all'udienza del 14.12.2011, nel
[...] giudizio R.G. 4004.2006, omologata dal Tribunale di Taranto in data 19.12.2011, con la quale, il IG. , si è obbligato a cedere in favore della IG.ra , la sua Controparte_1 Parte_2 quota del diritto di usufrutto della casa coniugale sita in Palagiano alla via Tinella 50, piano secondo, interno 3, allibrata in catasto al foglio 11, particella 2004, sub.
4. B) Accertare e dichiarare, altresì, che tra i IG.ri e è intercorsa una convenzione di Controparte_1 Parte_2 separazione personale all'udienza del 14.12.2011, nel giudizio R.G. 4004.2006, omologata dal Tribunale di Taranto in data 19.12.2011 con cui i medesimi si sono obbligati a tradurre la loro volontà di cedere alla LI, , la nuda proprietà della casa coniugale -sita in Parte_1 Palagiano alla via Tinella 50, piano secondo, interno 3, allibrata in catasto al foglio 11, particella 2004, sub. 4-, in un atto notarile al raggiungimento della sua maggiore età, con riserva di usufrutto in favore della IG.ra . C) Accertare e dichiarare che il IG. , Parte_2 Controparte_1 stante anche la raggiunta maggiore età della LI , si è reso inadempiente rispetto Parte_1 alle predette obbligazioni (di cessione della sua quota di usufrutto della casa coniugale in favore della IG.ra e di cessione della sua quota di nuda proprietà della casa coniugale Parte_2
1 in favore della LI ) assunte nella convenzione di separazione omologata e per Parte_1 l'effetto: D) emettere sentenza costitutiva contro il IG. , ex art. 2932 c.c., che tenga Controparte_1 luogo e produca gli effetti di cui al punto 9) della convenzione di separazione de quo, disponendo il trasferimento della sua quota di usufrutto dell'unità immobiliare sita in Palagiano alla via Tinella 50, piano secondo, interno 3, allibrata in catasto al foglio 11, particella 2004, sub. 4, in favore della IG.ra ; E) emettere sentenza costitutiva contro il IG. , ex art. Parte_2 Controparte_1 2932 c.c., che tenga luogo e produca gli effetti di cui al punto 9) della convenzione di separazione, disponendo il trasferimento della sua quota di nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Palagiano alla via Tinella 50, piano secondo, interno 3, allibrata in catasto al foglio 11, particella 2004, sub. 4, in favore della IG.ra , attesa la già dichiarata volontà della IG.ra Parte_1
di trasferire la sua quota di nuda proprietà in favore della LI. F) Ordinare Parte_2 al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. E) Con vittoria di spese e compensi di causa in favore del difensore antistatario” (come da conclusione in sede di memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
L'Attrice rappresentava di aver contratto matrimonio con il convenuto Parte_2
in data 09/09/1999 e di aver successivamente acquistato - unitamente al coniuge - Controparte_1 in data 04/02/2000, con atto di compravendita rep. n. 61235 - 16591 per Notaio Dott. , Persona_1 un immobile sito in Palagiano alla via Tinella n. 50, piano secondo, interno 3, censito al catasto al foglio 11, particella 2004, sub.
4. Rappresentava, altresì, che in data 25/07/2001 dall'unione matrimoniale era nata la LI anch'essa ricorrente nell'odierno giudizio. Parte_1
Deducevano le attrici che - a seguito della comune volontà di mutare la separazione giudiziale pendente dinanzi al Tribunale di Taranto (RG n. 4004/2006) in separazione consensuale – all'udienza del 14/12/2011 i coniugi formalizzavano una convenzione di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Taranto in data 19/12/2011, in virtù della quale il IG. cedeva alla Controparte_1 ricorrente la sua quota del diritto di usufrutto della casa coniugale, ed entrambi Parte_2 i coniugi si obbligavano a cedere le rispettive quote della nuda proprietà della predetta casa coniugale in favore della LI con l'impegno di tradurre detta volontà in atto notarile al Parte_1 momento del raggiungimento della maggiore età di quest'ultima.
Deduceva la IG.ra infine, di aver inviato nota del 10/05/2022 con la quale invitava Parte_1 il convenuto alla formalizzazione tramite rogito notarile del trasferimento della Controparte_1 quota di nuda proprietà dell'immobile in suo favore, all'uopo fissandone la data al 20/06/2022, alla quale seguiva riscontro negativo.
Le attrici chiedevano, pertanto, sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. per l'adempimento in forma specifica degli obblighi di trasferimento di diritti reali di usufrutto ( e Parte_2 nuda proprietà ( . Parte_1
Si costituiva in giudizio il IG. , eccependo in via preliminare l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, DL 28/2010; nel merito l'infondatezza della domanda di adempimento in forma specifica dell'accordo di separazione omologato stante, da un canto, l'inadempimento della dell'obbligo Parte_2 di pagamento integrale del mutuo assunto in virtù della clausola n. 8 del predetta convenzione di separazione e, dall'altro, la nullità della clausola traslativa relativa alla promessa di donazione della nuda proprietà in favore della IG.ra - definendola quale promessa di donazione non Parte_1 conforme alle prescrizioni formali di cui all'art. 782 c.c.
Chiedeva, altresì, la condanna delle attrici al risarcimento danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., adducendo quale causa giustificatrice il dolo e la mala fede delle stesse nell'aver intrapreso il giudizio.
2 Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice del Tribunale adìto, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione: In via preliminare: 1) dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto ex lege in tema di trasferimento di diritti reali. Nel merito: 2) dichiarare inammissibili, improponibili ed infondate le domande formulate dalle attrici e per l'effetto rigettarle con ogni conseguente statuizione;
3) condannare le attrici al risarcimento danni in favore del convenuto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di € 5.000,00 o della minore ritenuta equa e di giustizia;
4) condannare le attrici al pagamento delle spese e compenso del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 28/11/2022, questo Tribunale rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria e la causa veniva rinviata all'udienza del 22/05/2023 con la concessione dei termini di cui al previgente art. 183, comma VI, c.p.c.
Conclusa l'istruttoria documentale, all'udienza del 16/12/2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esaminati gli scritti conclusivi, si pronuncia la presente decisione.
***
Avendo la convenuta ribadito, nelle conclusioni, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, ne va ribadito in via preliminare il rigetto, sulla base delle motivazioni contenute nell'ordinanza resa in data 28.11.2022, per cui si è ritenuto che le controversie ex art. 2932 c.c. non rientrino nella materia dei
“diritti reali” assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, avendo le stesse a oggetto un'azione di carattere personale (Cass. 33301/2019, Cass. 1233/2012, che ha affermato che “l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante”) (ex multis Tribunale Trieste sez. I, 15/07/2023, n.388; Tribunale Brindisi, 01/09/2020, n.1016).
***
Nel merito, la domanda di parte attrice diretta ad ottenere una pronuncia di trasferimento della quota di nuda proprietà di in favore di e della quota di usufrutto di Controparte_1 Parte_1 in favore di in esecuzione dell'accordo di separazione Controparte_1 Parte_2 intervenuto tra i coniugi, è fondata e merita accoglimento.
In diritto, si osserva che in termini generali sull'inquadramento degli accordi di separazione, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che "In tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impegni il promittente ad attribuire- la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155,158,711 c.c. e della L. n. 898 del 1970, 4 e 6, e sostanzialmente costituente applicazione della regula iuris di cui all'art. 1322 c.c., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. Esso, comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire, di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento -
3 che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva- ma nell'accordo che l'ha estinta" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3747 del 21/02/2006, Rv. 594127; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21736 del 23/09/2013, Rv. 627773 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2088 del 02/02/2005, Rv. 583543).
Ne consegue che l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio, e più in generale della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c.
Nel caso di specie, parte attrice chiede la esecuzione del punto 9 della convenzione tra coniugi- incontestamente omologata dal Tribunale in sede di separazione-, ove i coniugi dichiarano che: “con questo atto il cede alla la sua quota del diritto di usufrutto sulla casa coniugale;
Parte_1 Pt_2 entrambi i coniugi cedono per spirito di liberalità alla LI minore la nuda proprietà relativa alla cosa coniugale e si impegnano a tradurre in un atto notarile tale loro volontà al raggiungimento della maggiore età della loro LI ”. Parte_1
È evidente che i coniugi in sede di separazione assumono l'obbligo di stipulare l'atto notarile di trasferimento della nuda proprietà, con riserva di usufrutto in capo alla sola , al Parte_2 compimento della maggiore età della LI Parte_1
La IG. nata a [...] il [...], che ha compiuto il 18esimo anno di età in Parte_1 data 25.7.2019, ha altresì inviato invito a stipulare l'atto di trasferimento in suo favore al IG.
innanzi al notaio solo in data 10.05.2022; tale avviso risulta ricevuto da Controparte_1 CP_1
in data 19.5.2022; quest'ultimo non contesta di non essersi presentato innanzi al notaio per la
[...] stipula e non si dichiara disponibile ai trasferimenti cui si era obbligato, nonostante sia eseguibile il trasferimento, né nei confronti della IG.ra né nei confronti di Parte_2 Parte_1 anzi presenta delle eccezioni.
Contesta, in primo luogo, con riferimento alla domanda di trasferimento della nuda proprietà in favore della LI la validità della pattuizione contenuta nella clausola per violazione art. 782 c.c. Pt_1
Il convenuto assume, allora, la nullità della previsione negoziale richiamata, qualificandola come promessa di donazione priva dei requisiti formali previsti dalla legge - della forma solenne di cui all'art. 782 c.c. e, altresì, come atto carente dell'accettazione del donatario.
La doglianza non merita accoglimento.
A tal riguardo, è opportuno premettere un quadro normativo generale.
Il trasferimento di diritti reali immobiliari richiede, in linea generale, la forma scritta ad substantiam (artt. 1350 n. 1 e 1351 c.c.). In particolare, la donazione è soggetta alla forma solenne dell'atto pubblico con la necessaria presenza di due testimoni, ai sensi degli artt. 769 e 782 c.c. Tuttavia, la fattispecie dedotta in giudizio concerne il trasferimento di diritti reali derivanti da un accordo inserito nel verbale di separazione consensuale omologato giudizialmente, fattispecie dotata di proprie peculiarità.
Come già osservato, la Corte di cassazione, con arresto nomofilattico oramai dirimente, ha qualificato i trasferimenti conclusi e omologati in sede di separazione come negozi a causa solutorio - compensativa: essi non perseguono una mera finalità di liberalità, ma mirano a regolare in via definitiva i rapporti patrimoniali dei coniugi in occasione della crisi coniugale, con finalità principalmente alimentare, assistenziale e di sistemazione familiare. Difatti, a parere della Suprema Corte “l'obbligo di mantenimento del figlio minore (o maggiorenne non autosufficiente) può essere soddisfatto mediante accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio attribuisca o impegni il promittente ad attribuire lui la proprietà di beni immobili, in luogo di prestazione 4 periodica e senza che ciò si configuri come liberalità donativa. Ciò comporta l'immediata e definitiva acquisizione della proprietà del bene al patrimonio del figlio/figli da parte del genitore che si sia impegnato ad attribuire o abbia attribuito ad esso/essi la proprietà del bene suddetto” (Cass. SS.UU. 29/07/2021, n. 21761).
La stessa logica traspare dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che riconduce patti analoghi all'alveo degli accordi familiari, sottraendoli alla disciplina della donazione. Ed infatti, “la causa atipica “familiare” colloca tali patti fuori dall'orbita delle donazioni anche quando il testo utilizzi l'espressione “spirito di liberalità” (Cass. Civ. 12 marzo 2024, ord. n. 6444; Cass. 24 febbraio 2021, n. 5061; Cass. 14 dicembre 2022, n. 3646).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ne consegue che la clausola traslativa non può essere qualificata – come sostenuto da parte convenuta – alla stregua di una promessa di donazione, sicché deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità della clausola traslativa (di cui al n.9 della convenzione di separazione consensuale) formulata dal convenuto , essendo la clausola traslativa Controparte_1 inserita nell'accordo di separazione dotata di tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dall'ordinamento giuridico, nonché assistita da una causa negoziale diversa e autonoma rispetto a quella della donazione.
Sotto altro profilo, parte convenuta contesta che “in sede di separazione o divorzio è quindi indispensabile che l'atto traslativo contenga i predetti elementi previsti a pena di nullità, pena l'inammissibilità del relativo trasferimento. Anche sotto tale profilo palese è l'inammissibilità delle domande di adempimento in forma specifica del contratto, formulate dalle attrici, aventi ad oggetto il trasferimento dell'usufrutto e della nuda proprietà dell'immobile in oggetto, senza che l'atto di cui si chiede l'adempimento (convenzione di separazione in atti) contenga alcuno degli elementi previsti a pena di nullità dall'art. 29, comma 1 bis della L. 52/85, come introdotto dall'art. 19 comma 14 del L.L. 78/2010, di identificazione dell'immobile oggetto di trasferimento”.
Sul punto, si osserva che la nullità ex art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985 non è invocabile nel caso in esame.
Del resto, la carenza delle menzioni catastali costituisce condizione dell'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c., sanabile sino al momento della decisione. Sul punto si richiama Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 20526 del 29/09/2020 (Rv. 659199 – 02), secondo cui “Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione;
viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l'intestatario catastale del bene, in quanto non costituisce una condizione dell'azione e la sua mancanza non impedisce l'emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c.”
Invero, le attrici hanno tempestivamente (nei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 assegnati dal 7.1.2023 con scadenza del terzo termine al 28.3.2023), prodotto in giudizio planimetrie, visure e dichiarazioni di conformità urbanistica, così assicurando la piena determinabilità del bene oggetto di trasferimento. Tali documenti consentono al Tribunale di descrivere l'immobile con precisione nella presente pronuncia costitutiva, sì da renderla perfettamente trascrivibile.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente statuito che con riferimento alla previsione della dichiarazione di coerenza catastale dettata della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, deve quindi concludersi, in armonia con gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla dichiarazione di conformità edilizia ed urbanistica, che tale previsione concerne i contratti ad effetti reali e non quelli ad effetti obbligatori, come i contratti preliminari. Ed ancora la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex art. 2932
5 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione (cfr. in motivazione sentenza Corte di cassazione 12654/2020 punto 31)
Sempre in tema di conformità edilizia ed urbanistica è opportuno, altresì, precisare che – secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione “ai fini della possibilità di adottare una sentenza traslativa della proprietà di un immobile con sentenza ex art. 2932 c.c., è sufficiente che negli atti siano presenti (in quanto già contenute nel contratto preliminare o successivamente acquisite nel corso del giudizio) le dichiarazioni previste dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46) o della stessa L. n. 47 del 1985, art. 40 (purché reali e riferibili all'immobile), a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato - cd. "conformità testuale" come definita da Cass. SS.UU. Sent. 22/03/2019 n. 8230” (ed ancora Cass. Civ., 25.06.2020, n. 12654 punto 34.1).
Nel caso in esame, più in particolare, le parti attrici hanno adempiuto a tale obbligo producendo il titolo di provenienza ovvero l'atto di compravendita per notaio rep. 61235 – 16591 del Per_1
04/02/2000), con cui i coniugi e hanno acquistato l'immobile Controparte_1 Parte_2 sito nel Comune di Palagiano, identificato nel catasto del Comune di Palagiano al foglio 11, particella 2004 sub. 4 cat. a/3; la concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Palagiano in data 24.10.1985 n. 70; la successiva concessione in sanatoria del 27.1.1987; la planimetria catastale dell'immobile, l'autorizzazione di abitabilità, la visura storica per soggetto, la dichiarazione della intestataria di conformità dell'immobile alle planimetrie catastali e di regolarità Parte_2 urbanistica ex art. 47 DPR 445/2000.
La documentazione è quindi sufficiente per operare il trasferimento, considerato che l'art. 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, applicabile con decorrenza a partire dal 1° luglio 2010, modificando l'art. 29 della L. 52/1985, che ha introdotto un nuovo comma 1 bis così dispone: “
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Accertata, pertanto, sia la valida assunzione che il successivo inadempimento dell'obbligo assunto dal IG. di procedere al trasferimento della quota di nuda proprietà dell'immobile, Controparte_1 già adibito a casa coniugale, in favore della LI non resta che disporre con il Parte_1 provvedimento che definisce il presente procedimento, avente natura costitutiva, il trasferimento del bene per cui è causa. Deve osservarsi che la IG.ra ha dato la sua disponibilità al trasferimento Pt_2 della sua quota di nuda proprietà alla LI.
Passando, infine, ad esaminare la richiesta di trasferimento coattivo della quota di usufrutto in favore dell'attrice nonché la correlata avversa eccezione di inadempimento della Parte_2 medesima alle previsioni di cui al § 8 della convenzione matrimoniale, va rilevato quanto segue.
Sul punto si ribadisce che l'adempimento dell'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge ovvero nei confronti del figlio minore può essere realizzato, anziché per mezzo di una prestazione patrimoniale periodica, con l'attribuzione definitiva di beni od anche con l'impegno ad attribuirli. Tanto poiché nell'ambito della autonomia privata detti accordi tendenzialmente si configurano quali contratti atipici - distinti dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni – e sono
6 volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., come già visto.
Ebbene, ad un accordo di tal tipo non è applicabile la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., ovvero l'eccezione d'inadempimento, secondo il principio “inademplenti non est adimplendum”, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Ed infatti, per costante e pacifica giurisprudenza, la risolubilità o l'ineseguibilità del contratto per inadempimento postulano un vincolo di corrispettività tra prestazioni che è impedito, nella considerata ipotesi di accordo tra coniugi, i quali non costituiscono, per mezzo delle convenzioni di separazione come quella oggetto di odierna analisi, un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive (Cass. n. 11342 del 2004).
Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in caso di inadempimento, per qualsiasi ragione, dell'obbligato alla promessa di trasferimento della proprietà di beni, in sede di accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto - la controparte di siffatti accordi non potrà che intraprendere dovendo escludersi anche una risoluzione del patto per inadempimento, non trattandosi di un contratto sinallagmatico, bensì dell'adempimento di un dovere di mantenimento previsto dalla legge” (Cass. Civ. SS.UU. 29/07/2021, n. 21761).
Passando al caso in esame, il convenuto ha addotto, quale causa giustificatrice del rifiuto al trasferimento della quota di usufrutto in favore dell'attrice , l'inadempimento dell'ex coniuge Pt_2 agli accordi contenuti nella convenzione di separazione, nello specifico a quanto pattuito nel § 8 che testualmente recita “il mutuo gravante sulla casa è stato onorato dal sino a Controparte_1 Settembre 2011; le rate relative sono pagate, a partire da ottobre 2011, dalla Parte_2 che si obbliga a continuare a corrisponderle sino alla totale estinzione del mutuo”.
Ebbene, applicando i principi di cui innanzi, si osserva che non può eccepirsi l'inadempimento del mutuo in quanto, in termini generali ed astratti, non gli accordi di tal genere non costituiscono un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive e, da una lettura del testo dell'accordo di separazione, interpretando le clausole secondo i criteri di cui all'art. 1362 c.c., non vi è prova di una corrispettività in concreto tra adempimento mutuo e cessione dell'usufrutto.
Ed invero, facendo riferimento al testo della convenzione non vi è alcuna condizione posta al trasferimento dell'usufrutto in favore della e la circostanza che le clausole siano una Parte_2 di seguito all'altra non può incidere, di per sé sola, su tale valutazione.
Ed inoltre, una interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c. rileva che difetta la sinallagmatica tra le prestazioni vieppiù alla luce del fatto che la IG.ra ha Parte_2 rinunciato al mantenimento ad essa spettante (clausola 10). Di talché, appare chiaro come l'obbligazione assunta dal di trasferire l'usufrutto in favore della assuma le Controparte_1 Pt_2 vesti di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge.
Il recupero del credito per il mutuo non pagato, peraltro, può sempre essere effettuato- come dimostra di tentare di fare parte convenuta che ha azionato i decreti ingiuntivi per il recupero del dovuto.
Ed allora, anche tale domanda va accolta e va quindi trasferita da a Controparte_1 Parte_2 la quota di usufrutto sull'immobile meglio identificato in dispositivo, come richiesto da parte
[...] attrice.
In conclusione, con la presente sentenza, in accoglimento della domanda delle attrici, si dispone il trasferimento in favore di e in danno di della quota del 50% di Parte_1 Controparte_1 nuda proprietà a lui intestata dell'unità immobiliare sita in Palagiano alla via Tinella n. 50, piano secondo, interno 3, censita al catasto Fabbricati del Comune di Palagiano (TA) al foglio 11, particella 2004, sub. 4, cat A/3, classe 2, consistenza catastale 4,5 vani, rendita catastale euro 325,37, dotata di concessione edilizia n. 70 del 24/10/1985 e concessione in sanatoria n. 2 del 27/01/1987, nello stato attuale di fatto e diritto in cui si trova, attesa la già dichiarata volontà della IG.ra Parte_2
7 di trasferire la sua quota di nuda proprietà in favore della LI ed in esecuzione dell'obbligo assunto da e nell'accordo di separazione in atti omologato dal Controparte_1 Parte_2 Tribunale in data 19.12.2011.
Ed inoltre, sempre in accoglimento della domanda di parte attrice, si dispone il trasferimento in favore di e in danno di della quota del 50% di usufrutto a lui Parte_2 Controparte_1 intestata dell'unità immobiliare sita in Palagiano alla via Tinella n. 50, piano secondo, interno 3, censita al catasto Fabbricati del Comune di Palagiano (TA) al foglio 11, particella 2004, sub. 4, cat A/3, classe 2, consistenza catastale 4,5 vani, rendita catastale euro 325,37, dotata di concessione edilizia n. 70 del 24/10/1985 e concessione in sanatoria n. 2 del 27/01/1987, in esecuzione dell'obbligo assunto da e nell'accordo di separazione in atti Controparte_1 Parte_2 omologato dal Tribunale in data 19.12.2011.
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 2643, n 14) e 2932 c.c. per trascrivere la presente sentenza nel competente ufficio dei Registri Immobiliari.
Non vi sono ragioni per esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. presentata da parte convenuta, considerato l'accoglimento delle istanze di parte attrice.
SPESE PROCESSUALI
Le spese del presente grado di giudizio vengono compensate, sussistendo eccezionali ragioni rilevanti ex art. 92 c.p.c., rappresentate dalla complessità dell'argomento e dalla presenza dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulle varie questioni analizzate in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Federica Rotondo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 e nei confronti di contrariis reiectis, così provvede:
[...] Parte_1 Controparte_1
1. ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, in conformità agli obblighi contemplati dalla convenzione di separazione personale tra i IGg. e Controparte_1
resa nel giudizio 4000.2006, recepita nel decreto di omologa del Parte_2 Tribunale di Taranto del 19.12.2011,
2) TRASFERISCE in favore di ( , meglio in atti Parte_1 C.F._1 generalizzata, e in danno di (C.F. ), meglio in atti Controparte_1 CodiceFiscale_3 generalizzato, la quota del 50% di nuda proprietà a lui intestata dell'unità immobiliare sita in Palagiano alla via Tinella n. 50, piano secondo, interno 3, censita al catasto Fabbricati del Comune di Palagiano (TA) al foglio 11, particella 2004, sub. 4, cat A/3, classe 2, consistenza catastale 4,5 vani, rendita catastale euro 325,37, dotata di concessione edilizia n. 70 del 24/10/1985 e concessione in sanatoria n. 2 del 27/01/1987, nello stato attuale di fatto e diritto in cui si trova, attesa la già dichiarata volontà della IG.ra di trasferire la sua Parte_2 quota di nuda proprietà in favore della LI;
3) TRASFERISCE in favore di (C.F. ), meglio Parte_2 C.F._2 in atti generalizzata, e in danno di (C.F. ), meglio Controparte_1 CodiceFiscale_3 in atti generalizzato, la quota del 50% di usufrutto a lui intestata dell'unità immobiliare sita in Palagiano alla via Tinella n. 50, piano secondo, interno 3, censita al catasto Fabbricati del Comune di Palagiano (TA) al foglio 11, particella 2004, sub. 4, cat A/3, classe 2, consistenza catastale 4,5 vani, rendita catastale euro 325,37, dotata di concessione edilizia n. 70 del 24/10/1985 e concessione in sanatoria n. 2 del 27/01/1987, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
8 4) DICHIARA la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2643 comma 14 c.c. per ottenere la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Taranto.
6) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Taranto, 08/07/2025
Il Giudice
Federica Rotondo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4027/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 16/12/2024, promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. DE CARLO MARIA, giusta procura alle C.F._2 liti estesa su separato foglio da ritenersi parte integrante dell'atto di citazione;
-Attrici-
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3 GALATONE MARIA GIOVANNA e avv. D'AURIA AGATA, giusta procura alle liti estesa su separato foglio da ritenersi parte integrante della comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le IG.re e Parte_1 Parte_2 rispettivamente, LI e ex coniuge del convenuto, convenivano in giudizio il IG. Controparte_1 chiedendo espressamente di: “accertare e dichiarare che tra i IG.ri e Controparte_1 Parte_2 è intercorsa una convenzione di separazione personale all'udienza del 14.12.2011, nel
[...] giudizio R.G. 4004.2006, omologata dal Tribunale di Taranto in data 19.12.2011, con la quale, il IG. , si è obbligato a cedere in favore della IG.ra , la sua Controparte_1 Parte_2 quota del diritto di usufrutto della casa coniugale sita in Palagiano alla via Tinella 50, piano secondo, interno 3, allibrata in catasto al foglio 11, particella 2004, sub.
4. B) Accertare e dichiarare, altresì, che tra i IG.ri e è intercorsa una convenzione di Controparte_1 Parte_2 separazione personale all'udienza del 14.12.2011, nel giudizio R.G. 4004.2006, omologata dal Tribunale di Taranto in data 19.12.2011 con cui i medesimi si sono obbligati a tradurre la loro volontà di cedere alla LI, , la nuda proprietà della casa coniugale -sita in Parte_1 Palagiano alla via Tinella 50, piano secondo, interno 3, allibrata in catasto al foglio 11, particella 2004, sub. 4-, in un atto notarile al raggiungimento della sua maggiore età, con riserva di usufrutto in favore della IG.ra . C) Accertare e dichiarare che il IG. , Parte_2 Controparte_1 stante anche la raggiunta maggiore età della LI , si è reso inadempiente rispetto Parte_1 alle predette obbligazioni (di cessione della sua quota di usufrutto della casa coniugale in favore della IG.ra e di cessione della sua quota di nuda proprietà della casa coniugale Parte_2
1 in favore della LI ) assunte nella convenzione di separazione omologata e per Parte_1 l'effetto: D) emettere sentenza costitutiva contro il IG. , ex art. 2932 c.c., che tenga Controparte_1 luogo e produca gli effetti di cui al punto 9) della convenzione di separazione de quo, disponendo il trasferimento della sua quota di usufrutto dell'unità immobiliare sita in Palagiano alla via Tinella 50, piano secondo, interno 3, allibrata in catasto al foglio 11, particella 2004, sub. 4, in favore della IG.ra ; E) emettere sentenza costitutiva contro il IG. , ex art. Parte_2 Controparte_1 2932 c.c., che tenga luogo e produca gli effetti di cui al punto 9) della convenzione di separazione, disponendo il trasferimento della sua quota di nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Palagiano alla via Tinella 50, piano secondo, interno 3, allibrata in catasto al foglio 11, particella 2004, sub. 4, in favore della IG.ra , attesa la già dichiarata volontà della IG.ra Parte_1
di trasferire la sua quota di nuda proprietà in favore della LI. F) Ordinare Parte_2 al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. E) Con vittoria di spese e compensi di causa in favore del difensore antistatario” (come da conclusione in sede di memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
L'Attrice rappresentava di aver contratto matrimonio con il convenuto Parte_2
in data 09/09/1999 e di aver successivamente acquistato - unitamente al coniuge - Controparte_1 in data 04/02/2000, con atto di compravendita rep. n. 61235 - 16591 per Notaio Dott. , Persona_1 un immobile sito in Palagiano alla via Tinella n. 50, piano secondo, interno 3, censito al catasto al foglio 11, particella 2004, sub.
4. Rappresentava, altresì, che in data 25/07/2001 dall'unione matrimoniale era nata la LI anch'essa ricorrente nell'odierno giudizio. Parte_1
Deducevano le attrici che - a seguito della comune volontà di mutare la separazione giudiziale pendente dinanzi al Tribunale di Taranto (RG n. 4004/2006) in separazione consensuale – all'udienza del 14/12/2011 i coniugi formalizzavano una convenzione di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Taranto in data 19/12/2011, in virtù della quale il IG. cedeva alla Controparte_1 ricorrente la sua quota del diritto di usufrutto della casa coniugale, ed entrambi Parte_2 i coniugi si obbligavano a cedere le rispettive quote della nuda proprietà della predetta casa coniugale in favore della LI con l'impegno di tradurre detta volontà in atto notarile al Parte_1 momento del raggiungimento della maggiore età di quest'ultima.
Deduceva la IG.ra infine, di aver inviato nota del 10/05/2022 con la quale invitava Parte_1 il convenuto alla formalizzazione tramite rogito notarile del trasferimento della Controparte_1 quota di nuda proprietà dell'immobile in suo favore, all'uopo fissandone la data al 20/06/2022, alla quale seguiva riscontro negativo.
Le attrici chiedevano, pertanto, sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. per l'adempimento in forma specifica degli obblighi di trasferimento di diritti reali di usufrutto ( e Parte_2 nuda proprietà ( . Parte_1
Si costituiva in giudizio il IG. , eccependo in via preliminare l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, DL 28/2010; nel merito l'infondatezza della domanda di adempimento in forma specifica dell'accordo di separazione omologato stante, da un canto, l'inadempimento della dell'obbligo Parte_2 di pagamento integrale del mutuo assunto in virtù della clausola n. 8 del predetta convenzione di separazione e, dall'altro, la nullità della clausola traslativa relativa alla promessa di donazione della nuda proprietà in favore della IG.ra - definendola quale promessa di donazione non Parte_1 conforme alle prescrizioni formali di cui all'art. 782 c.c.
Chiedeva, altresì, la condanna delle attrici al risarcimento danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., adducendo quale causa giustificatrice il dolo e la mala fede delle stesse nell'aver intrapreso il giudizio.
2 Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice del Tribunale adìto, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione: In via preliminare: 1) dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto ex lege in tema di trasferimento di diritti reali. Nel merito: 2) dichiarare inammissibili, improponibili ed infondate le domande formulate dalle attrici e per l'effetto rigettarle con ogni conseguente statuizione;
3) condannare le attrici al risarcimento danni in favore del convenuto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di € 5.000,00 o della minore ritenuta equa e di giustizia;
4) condannare le attrici al pagamento delle spese e compenso del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 28/11/2022, questo Tribunale rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria e la causa veniva rinviata all'udienza del 22/05/2023 con la concessione dei termini di cui al previgente art. 183, comma VI, c.p.c.
Conclusa l'istruttoria documentale, all'udienza del 16/12/2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esaminati gli scritti conclusivi, si pronuncia la presente decisione.
***
Avendo la convenuta ribadito, nelle conclusioni, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, ne va ribadito in via preliminare il rigetto, sulla base delle motivazioni contenute nell'ordinanza resa in data 28.11.2022, per cui si è ritenuto che le controversie ex art. 2932 c.c. non rientrino nella materia dei
“diritti reali” assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, avendo le stesse a oggetto un'azione di carattere personale (Cass. 33301/2019, Cass. 1233/2012, che ha affermato che “l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante”) (ex multis Tribunale Trieste sez. I, 15/07/2023, n.388; Tribunale Brindisi, 01/09/2020, n.1016).
***
Nel merito, la domanda di parte attrice diretta ad ottenere una pronuncia di trasferimento della quota di nuda proprietà di in favore di e della quota di usufrutto di Controparte_1 Parte_1 in favore di in esecuzione dell'accordo di separazione Controparte_1 Parte_2 intervenuto tra i coniugi, è fondata e merita accoglimento.
In diritto, si osserva che in termini generali sull'inquadramento degli accordi di separazione, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che "In tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impegni il promittente ad attribuire- la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155,158,711 c.c. e della L. n. 898 del 1970, 4 e 6, e sostanzialmente costituente applicazione della regula iuris di cui all'art. 1322 c.c., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. Esso, comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire, di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento -
3 che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva- ma nell'accordo che l'ha estinta" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3747 del 21/02/2006, Rv. 594127; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21736 del 23/09/2013, Rv. 627773 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2088 del 02/02/2005, Rv. 583543).
Ne consegue che l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio, e più in generale della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c.
Nel caso di specie, parte attrice chiede la esecuzione del punto 9 della convenzione tra coniugi- incontestamente omologata dal Tribunale in sede di separazione-, ove i coniugi dichiarano che: “con questo atto il cede alla la sua quota del diritto di usufrutto sulla casa coniugale;
Parte_1 Pt_2 entrambi i coniugi cedono per spirito di liberalità alla LI minore la nuda proprietà relativa alla cosa coniugale e si impegnano a tradurre in un atto notarile tale loro volontà al raggiungimento della maggiore età della loro LI ”. Parte_1
È evidente che i coniugi in sede di separazione assumono l'obbligo di stipulare l'atto notarile di trasferimento della nuda proprietà, con riserva di usufrutto in capo alla sola , al Parte_2 compimento della maggiore età della LI Parte_1
La IG. nata a [...] il [...], che ha compiuto il 18esimo anno di età in Parte_1 data 25.7.2019, ha altresì inviato invito a stipulare l'atto di trasferimento in suo favore al IG.
innanzi al notaio solo in data 10.05.2022; tale avviso risulta ricevuto da Controparte_1 CP_1
in data 19.5.2022; quest'ultimo non contesta di non essersi presentato innanzi al notaio per la
[...] stipula e non si dichiara disponibile ai trasferimenti cui si era obbligato, nonostante sia eseguibile il trasferimento, né nei confronti della IG.ra né nei confronti di Parte_2 Parte_1 anzi presenta delle eccezioni.
Contesta, in primo luogo, con riferimento alla domanda di trasferimento della nuda proprietà in favore della LI la validità della pattuizione contenuta nella clausola per violazione art. 782 c.c. Pt_1
Il convenuto assume, allora, la nullità della previsione negoziale richiamata, qualificandola come promessa di donazione priva dei requisiti formali previsti dalla legge - della forma solenne di cui all'art. 782 c.c. e, altresì, come atto carente dell'accettazione del donatario.
La doglianza non merita accoglimento.
A tal riguardo, è opportuno premettere un quadro normativo generale.
Il trasferimento di diritti reali immobiliari richiede, in linea generale, la forma scritta ad substantiam (artt. 1350 n. 1 e 1351 c.c.). In particolare, la donazione è soggetta alla forma solenne dell'atto pubblico con la necessaria presenza di due testimoni, ai sensi degli artt. 769 e 782 c.c. Tuttavia, la fattispecie dedotta in giudizio concerne il trasferimento di diritti reali derivanti da un accordo inserito nel verbale di separazione consensuale omologato giudizialmente, fattispecie dotata di proprie peculiarità.
Come già osservato, la Corte di cassazione, con arresto nomofilattico oramai dirimente, ha qualificato i trasferimenti conclusi e omologati in sede di separazione come negozi a causa solutorio - compensativa: essi non perseguono una mera finalità di liberalità, ma mirano a regolare in via definitiva i rapporti patrimoniali dei coniugi in occasione della crisi coniugale, con finalità principalmente alimentare, assistenziale e di sistemazione familiare. Difatti, a parere della Suprema Corte “l'obbligo di mantenimento del figlio minore (o maggiorenne non autosufficiente) può essere soddisfatto mediante accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio attribuisca o impegni il promittente ad attribuire lui la proprietà di beni immobili, in luogo di prestazione 4 periodica e senza che ciò si configuri come liberalità donativa. Ciò comporta l'immediata e definitiva acquisizione della proprietà del bene al patrimonio del figlio/figli da parte del genitore che si sia impegnato ad attribuire o abbia attribuito ad esso/essi la proprietà del bene suddetto” (Cass. SS.UU. 29/07/2021, n. 21761).
La stessa logica traspare dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che riconduce patti analoghi all'alveo degli accordi familiari, sottraendoli alla disciplina della donazione. Ed infatti, “la causa atipica “familiare” colloca tali patti fuori dall'orbita delle donazioni anche quando il testo utilizzi l'espressione “spirito di liberalità” (Cass. Civ. 12 marzo 2024, ord. n. 6444; Cass. 24 febbraio 2021, n. 5061; Cass. 14 dicembre 2022, n. 3646).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ne consegue che la clausola traslativa non può essere qualificata – come sostenuto da parte convenuta – alla stregua di una promessa di donazione, sicché deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità della clausola traslativa (di cui al n.9 della convenzione di separazione consensuale) formulata dal convenuto , essendo la clausola traslativa Controparte_1 inserita nell'accordo di separazione dotata di tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dall'ordinamento giuridico, nonché assistita da una causa negoziale diversa e autonoma rispetto a quella della donazione.
Sotto altro profilo, parte convenuta contesta che “in sede di separazione o divorzio è quindi indispensabile che l'atto traslativo contenga i predetti elementi previsti a pena di nullità, pena l'inammissibilità del relativo trasferimento. Anche sotto tale profilo palese è l'inammissibilità delle domande di adempimento in forma specifica del contratto, formulate dalle attrici, aventi ad oggetto il trasferimento dell'usufrutto e della nuda proprietà dell'immobile in oggetto, senza che l'atto di cui si chiede l'adempimento (convenzione di separazione in atti) contenga alcuno degli elementi previsti a pena di nullità dall'art. 29, comma 1 bis della L. 52/85, come introdotto dall'art. 19 comma 14 del L.L. 78/2010, di identificazione dell'immobile oggetto di trasferimento”.
Sul punto, si osserva che la nullità ex art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985 non è invocabile nel caso in esame.
Del resto, la carenza delle menzioni catastali costituisce condizione dell'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c., sanabile sino al momento della decisione. Sul punto si richiama Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 20526 del 29/09/2020 (Rv. 659199 – 02), secondo cui “Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione;
viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l'intestatario catastale del bene, in quanto non costituisce una condizione dell'azione e la sua mancanza non impedisce l'emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c.”
Invero, le attrici hanno tempestivamente (nei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 assegnati dal 7.1.2023 con scadenza del terzo termine al 28.3.2023), prodotto in giudizio planimetrie, visure e dichiarazioni di conformità urbanistica, così assicurando la piena determinabilità del bene oggetto di trasferimento. Tali documenti consentono al Tribunale di descrivere l'immobile con precisione nella presente pronuncia costitutiva, sì da renderla perfettamente trascrivibile.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente statuito che con riferimento alla previsione della dichiarazione di coerenza catastale dettata della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, deve quindi concludersi, in armonia con gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla dichiarazione di conformità edilizia ed urbanistica, che tale previsione concerne i contratti ad effetti reali e non quelli ad effetti obbligatori, come i contratti preliminari. Ed ancora la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex art. 2932
5 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione (cfr. in motivazione sentenza Corte di cassazione 12654/2020 punto 31)
Sempre in tema di conformità edilizia ed urbanistica è opportuno, altresì, precisare che – secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione “ai fini della possibilità di adottare una sentenza traslativa della proprietà di un immobile con sentenza ex art. 2932 c.c., è sufficiente che negli atti siano presenti (in quanto già contenute nel contratto preliminare o successivamente acquisite nel corso del giudizio) le dichiarazioni previste dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46) o della stessa L. n. 47 del 1985, art. 40 (purché reali e riferibili all'immobile), a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato - cd. "conformità testuale" come definita da Cass. SS.UU. Sent. 22/03/2019 n. 8230” (ed ancora Cass. Civ., 25.06.2020, n. 12654 punto 34.1).
Nel caso in esame, più in particolare, le parti attrici hanno adempiuto a tale obbligo producendo il titolo di provenienza ovvero l'atto di compravendita per notaio rep. 61235 – 16591 del Per_1
04/02/2000), con cui i coniugi e hanno acquistato l'immobile Controparte_1 Parte_2 sito nel Comune di Palagiano, identificato nel catasto del Comune di Palagiano al foglio 11, particella 2004 sub. 4 cat. a/3; la concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Palagiano in data 24.10.1985 n. 70; la successiva concessione in sanatoria del 27.1.1987; la planimetria catastale dell'immobile, l'autorizzazione di abitabilità, la visura storica per soggetto, la dichiarazione della intestataria di conformità dell'immobile alle planimetrie catastali e di regolarità Parte_2 urbanistica ex art. 47 DPR 445/2000.
La documentazione è quindi sufficiente per operare il trasferimento, considerato che l'art. 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, applicabile con decorrenza a partire dal 1° luglio 2010, modificando l'art. 29 della L. 52/1985, che ha introdotto un nuovo comma 1 bis così dispone: “
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Accertata, pertanto, sia la valida assunzione che il successivo inadempimento dell'obbligo assunto dal IG. di procedere al trasferimento della quota di nuda proprietà dell'immobile, Controparte_1 già adibito a casa coniugale, in favore della LI non resta che disporre con il Parte_1 provvedimento che definisce il presente procedimento, avente natura costitutiva, il trasferimento del bene per cui è causa. Deve osservarsi che la IG.ra ha dato la sua disponibilità al trasferimento Pt_2 della sua quota di nuda proprietà alla LI.
Passando, infine, ad esaminare la richiesta di trasferimento coattivo della quota di usufrutto in favore dell'attrice nonché la correlata avversa eccezione di inadempimento della Parte_2 medesima alle previsioni di cui al § 8 della convenzione matrimoniale, va rilevato quanto segue.
Sul punto si ribadisce che l'adempimento dell'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge ovvero nei confronti del figlio minore può essere realizzato, anziché per mezzo di una prestazione patrimoniale periodica, con l'attribuzione definitiva di beni od anche con l'impegno ad attribuirli. Tanto poiché nell'ambito della autonomia privata detti accordi tendenzialmente si configurano quali contratti atipici - distinti dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni – e sono
6 volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., come già visto.
Ebbene, ad un accordo di tal tipo non è applicabile la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., ovvero l'eccezione d'inadempimento, secondo il principio “inademplenti non est adimplendum”, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Ed infatti, per costante e pacifica giurisprudenza, la risolubilità o l'ineseguibilità del contratto per inadempimento postulano un vincolo di corrispettività tra prestazioni che è impedito, nella considerata ipotesi di accordo tra coniugi, i quali non costituiscono, per mezzo delle convenzioni di separazione come quella oggetto di odierna analisi, un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive (Cass. n. 11342 del 2004).
Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in caso di inadempimento, per qualsiasi ragione, dell'obbligato alla promessa di trasferimento della proprietà di beni, in sede di accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto - la controparte di siffatti accordi non potrà che intraprendere dovendo escludersi anche una risoluzione del patto per inadempimento, non trattandosi di un contratto sinallagmatico, bensì dell'adempimento di un dovere di mantenimento previsto dalla legge” (Cass. Civ. SS.UU. 29/07/2021, n. 21761).
Passando al caso in esame, il convenuto ha addotto, quale causa giustificatrice del rifiuto al trasferimento della quota di usufrutto in favore dell'attrice , l'inadempimento dell'ex coniuge Pt_2 agli accordi contenuti nella convenzione di separazione, nello specifico a quanto pattuito nel § 8 che testualmente recita “il mutuo gravante sulla casa è stato onorato dal sino a Controparte_1 Settembre 2011; le rate relative sono pagate, a partire da ottobre 2011, dalla Parte_2 che si obbliga a continuare a corrisponderle sino alla totale estinzione del mutuo”.
Ebbene, applicando i principi di cui innanzi, si osserva che non può eccepirsi l'inadempimento del mutuo in quanto, in termini generali ed astratti, non gli accordi di tal genere non costituiscono un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive e, da una lettura del testo dell'accordo di separazione, interpretando le clausole secondo i criteri di cui all'art. 1362 c.c., non vi è prova di una corrispettività in concreto tra adempimento mutuo e cessione dell'usufrutto.
Ed invero, facendo riferimento al testo della convenzione non vi è alcuna condizione posta al trasferimento dell'usufrutto in favore della e la circostanza che le clausole siano una Parte_2 di seguito all'altra non può incidere, di per sé sola, su tale valutazione.
Ed inoltre, una interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c. rileva che difetta la sinallagmatica tra le prestazioni vieppiù alla luce del fatto che la IG.ra ha Parte_2 rinunciato al mantenimento ad essa spettante (clausola 10). Di talché, appare chiaro come l'obbligazione assunta dal di trasferire l'usufrutto in favore della assuma le Controparte_1 Pt_2 vesti di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge.
Il recupero del credito per il mutuo non pagato, peraltro, può sempre essere effettuato- come dimostra di tentare di fare parte convenuta che ha azionato i decreti ingiuntivi per il recupero del dovuto.
Ed allora, anche tale domanda va accolta e va quindi trasferita da a Controparte_1 Parte_2 la quota di usufrutto sull'immobile meglio identificato in dispositivo, come richiesto da parte
[...] attrice.
In conclusione, con la presente sentenza, in accoglimento della domanda delle attrici, si dispone il trasferimento in favore di e in danno di della quota del 50% di Parte_1 Controparte_1 nuda proprietà a lui intestata dell'unità immobiliare sita in Palagiano alla via Tinella n. 50, piano secondo, interno 3, censita al catasto Fabbricati del Comune di Palagiano (TA) al foglio 11, particella 2004, sub. 4, cat A/3, classe 2, consistenza catastale 4,5 vani, rendita catastale euro 325,37, dotata di concessione edilizia n. 70 del 24/10/1985 e concessione in sanatoria n. 2 del 27/01/1987, nello stato attuale di fatto e diritto in cui si trova, attesa la già dichiarata volontà della IG.ra Parte_2
7 di trasferire la sua quota di nuda proprietà in favore della LI ed in esecuzione dell'obbligo assunto da e nell'accordo di separazione in atti omologato dal Controparte_1 Parte_2 Tribunale in data 19.12.2011.
Ed inoltre, sempre in accoglimento della domanda di parte attrice, si dispone il trasferimento in favore di e in danno di della quota del 50% di usufrutto a lui Parte_2 Controparte_1 intestata dell'unità immobiliare sita in Palagiano alla via Tinella n. 50, piano secondo, interno 3, censita al catasto Fabbricati del Comune di Palagiano (TA) al foglio 11, particella 2004, sub. 4, cat A/3, classe 2, consistenza catastale 4,5 vani, rendita catastale euro 325,37, dotata di concessione edilizia n. 70 del 24/10/1985 e concessione in sanatoria n. 2 del 27/01/1987, in esecuzione dell'obbligo assunto da e nell'accordo di separazione in atti Controparte_1 Parte_2 omologato dal Tribunale in data 19.12.2011.
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 2643, n 14) e 2932 c.c. per trascrivere la presente sentenza nel competente ufficio dei Registri Immobiliari.
Non vi sono ragioni per esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. presentata da parte convenuta, considerato l'accoglimento delle istanze di parte attrice.
SPESE PROCESSUALI
Le spese del presente grado di giudizio vengono compensate, sussistendo eccezionali ragioni rilevanti ex art. 92 c.p.c., rappresentate dalla complessità dell'argomento e dalla presenza dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulle varie questioni analizzate in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Federica Rotondo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 e nei confronti di contrariis reiectis, così provvede:
[...] Parte_1 Controparte_1
1. ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, in conformità agli obblighi contemplati dalla convenzione di separazione personale tra i IGg. e Controparte_1
resa nel giudizio 4000.2006, recepita nel decreto di omologa del Parte_2 Tribunale di Taranto del 19.12.2011,
2) TRASFERISCE in favore di ( , meglio in atti Parte_1 C.F._1 generalizzata, e in danno di (C.F. ), meglio in atti Controparte_1 CodiceFiscale_3 generalizzato, la quota del 50% di nuda proprietà a lui intestata dell'unità immobiliare sita in Palagiano alla via Tinella n. 50, piano secondo, interno 3, censita al catasto Fabbricati del Comune di Palagiano (TA) al foglio 11, particella 2004, sub. 4, cat A/3, classe 2, consistenza catastale 4,5 vani, rendita catastale euro 325,37, dotata di concessione edilizia n. 70 del 24/10/1985 e concessione in sanatoria n. 2 del 27/01/1987, nello stato attuale di fatto e diritto in cui si trova, attesa la già dichiarata volontà della IG.ra di trasferire la sua Parte_2 quota di nuda proprietà in favore della LI;
3) TRASFERISCE in favore di (C.F. ), meglio Parte_2 C.F._2 in atti generalizzata, e in danno di (C.F. ), meglio Controparte_1 CodiceFiscale_3 in atti generalizzato, la quota del 50% di usufrutto a lui intestata dell'unità immobiliare sita in Palagiano alla via Tinella n. 50, piano secondo, interno 3, censita al catasto Fabbricati del Comune di Palagiano (TA) al foglio 11, particella 2004, sub. 4, cat A/3, classe 2, consistenza catastale 4,5 vani, rendita catastale euro 325,37, dotata di concessione edilizia n. 70 del 24/10/1985 e concessione in sanatoria n. 2 del 27/01/1987, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
8 4) DICHIARA la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2643 comma 14 c.c. per ottenere la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Taranto.
6) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Taranto, 08/07/2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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