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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3482/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3482/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Chieti, Via Parte_1 C.F._1
Arniense n. 162 presso e nello studio dell'Avv. Remigio Antonello che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 06.12.2010 il sig. ha contratto matrimonio civile con la sig.ra Parte_1 CP_1
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Pescara (atto n. 2, parte I,
[...]
anno 2010) dalla cui unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
il 22.12.2012 ad Ancona. Per_2
2. Con ricorso depositato in data 23.11.2024 ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1
coniuge affinché venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, Controparte_1 chiedendo l'affido esclusivo dei figli alla resistente.
3. La convenuta, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace.
4. All'udienza del 06.03.2025 il ricorrente ha chiesto termine utile per rettificare le proprie conclusioni, rimarcando che dall'estate dell'anno 2012, la sig.ra all'epoca incinta, abbandonava il tetto CP_1
coniugale unitamente al piccolo e, da allora, il ricorrente non ebbe più loro notizie su dove si Per_1
fossero trasferiti, né ebbe alcun contatto o informazione sullo stato del figlio, non sapendo, vieppiù, nemmeno se la seconda gravidanza fosse andata a termine o meno.
5. All'udienza del 19.03.2025 la sig.ra è stata dichiarata contumace. Il ricorrente, tenuto CP_1 conto dell'irreperibilità della convenuta e riportandosi alle proprie note conclusionali, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi rinunciando a qualsiasi altra domanda.
6. La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, come dedotto dal ricorrente e nulla avendo dimostrato in contrario la resistente, rimasta contumace.
7. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza della resistente che non si è opposto alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23 novembre 2024 da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 a) dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Pescara il 06.12.2010 (matrimonio trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 2, parte I, anno 2010);
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 20 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3482/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Chieti, Via Parte_1 C.F._1
Arniense n. 162 presso e nello studio dell'Avv. Remigio Antonello che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 06.12.2010 il sig. ha contratto matrimonio civile con la sig.ra Parte_1 CP_1
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Pescara (atto n. 2, parte I,
[...]
anno 2010) dalla cui unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
il 22.12.2012 ad Ancona. Per_2
2. Con ricorso depositato in data 23.11.2024 ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1
coniuge affinché venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, Controparte_1 chiedendo l'affido esclusivo dei figli alla resistente.
3. La convenuta, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace.
4. All'udienza del 06.03.2025 il ricorrente ha chiesto termine utile per rettificare le proprie conclusioni, rimarcando che dall'estate dell'anno 2012, la sig.ra all'epoca incinta, abbandonava il tetto CP_1
coniugale unitamente al piccolo e, da allora, il ricorrente non ebbe più loro notizie su dove si Per_1
fossero trasferiti, né ebbe alcun contatto o informazione sullo stato del figlio, non sapendo, vieppiù, nemmeno se la seconda gravidanza fosse andata a termine o meno.
5. All'udienza del 19.03.2025 la sig.ra è stata dichiarata contumace. Il ricorrente, tenuto CP_1 conto dell'irreperibilità della convenuta e riportandosi alle proprie note conclusionali, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi rinunciando a qualsiasi altra domanda.
6. La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, come dedotto dal ricorrente e nulla avendo dimostrato in contrario la resistente, rimasta contumace.
7. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza della resistente che non si è opposto alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23 novembre 2024 da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 a) dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Pescara il 06.12.2010 (matrimonio trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 2, parte I, anno 2010);
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 20 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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