TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2469 /2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/03/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. TOSO LUCA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 30/05/1992
in CASSACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CASSACCO (UD), al n. 3, Parte 2, Serie A,
anno 1992;
preso atto che dall'unione sono nati i figli (22.09.1994) e Per_1
(10/01/2004) entrambi maggiorenni, il primo Per_2
economicamente autosufficiente, il secondo non ancora indipendente;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 [...]
il cui matrimonio è stato celebrato in data 30/05/1992 in Pt_1
CASSACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASSACCO (UD), al n. 3, Parte 2, Serie A, anno 1992, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà; dà atto che il sig. ha già rilasciato la Pt_1
residenza coniugale.
2) Prende atto che i coniugi, economicamente autosufficienti, nulla hanno a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento o ad altro titolo.
3) Dà atto che l'immobile sito in Tarcento (UD), via Giovanni Pascoli n.
46, verrà alienato dai coniugi. All'atto della vendita sarà quindi estinto il mutuo sull'immobile stesso. Dà atto che il ricavato della vendita
(defalcate le relative spese) verrà ripartito tra i coniugi al 50%.
4) Dispone che il concorso dei genitori al mantenimento del figlio sia fissato in € 400 mensili (a carico per il 50% su ciascun Per_2
genitore) fintanto che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente. Il relativo importo verrà versato – analogamente a quanto accade ora – da ciascun coniuge direttamente al figlio entro il 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario o su c/c bancario o postale da lui indicato e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
5) In relazione alle spese straordinarie, alla loro individuazione e regolazione, i coniugi faranno integralmente riferimento al protocollo prot.
3477/15 Tribunale di Udine del 28 agosto 2015, cui gli stessi rinviano anche per le regole di rimborso, che dichiarano di conoscere ed accettare, e sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Dà atto che eventuali detrazioni per spese straordinarie ai fini IRPEF verranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Dà, altresì, atto che le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori. 6) Prende atto che i coniugi dichiarano, con l'adempimento di quanto sopra, in particolare in relazione all'alienazione dell'immobile di residenza familiare, di avere quindi già regolato e definito ogni altra questione economica e patrimoniale e di non avere nulla da pretendere reciprocamente.
7) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.3, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1992.
Udine, li 03/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2469 /2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/03/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. TOSO LUCA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 30/05/1992
in CASSACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CASSACCO (UD), al n. 3, Parte 2, Serie A,
anno 1992;
preso atto che dall'unione sono nati i figli (22.09.1994) e Per_1
(10/01/2004) entrambi maggiorenni, il primo Per_2
economicamente autosufficiente, il secondo non ancora indipendente;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 [...]
il cui matrimonio è stato celebrato in data 30/05/1992 in Pt_1
CASSACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASSACCO (UD), al n. 3, Parte 2, Serie A, anno 1992, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà; dà atto che il sig. ha già rilasciato la Pt_1
residenza coniugale.
2) Prende atto che i coniugi, economicamente autosufficienti, nulla hanno a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento o ad altro titolo.
3) Dà atto che l'immobile sito in Tarcento (UD), via Giovanni Pascoli n.
46, verrà alienato dai coniugi. All'atto della vendita sarà quindi estinto il mutuo sull'immobile stesso. Dà atto che il ricavato della vendita
(defalcate le relative spese) verrà ripartito tra i coniugi al 50%.
4) Dispone che il concorso dei genitori al mantenimento del figlio sia fissato in € 400 mensili (a carico per il 50% su ciascun Per_2
genitore) fintanto che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente. Il relativo importo verrà versato – analogamente a quanto accade ora – da ciascun coniuge direttamente al figlio entro il 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario o su c/c bancario o postale da lui indicato e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
5) In relazione alle spese straordinarie, alla loro individuazione e regolazione, i coniugi faranno integralmente riferimento al protocollo prot.
3477/15 Tribunale di Udine del 28 agosto 2015, cui gli stessi rinviano anche per le regole di rimborso, che dichiarano di conoscere ed accettare, e sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Dà atto che eventuali detrazioni per spese straordinarie ai fini IRPEF verranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Dà, altresì, atto che le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori. 6) Prende atto che i coniugi dichiarano, con l'adempimento di quanto sopra, in particolare in relazione all'alienazione dell'immobile di residenza familiare, di avere quindi già regolato e definito ogni altra questione economica e patrimoniale e di non avere nulla da pretendere reciprocamente.
7) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.3, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1992.
Udine, li 03/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini