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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2881/2024 R.G., promossa da:
, C.F. in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 con sede in l'Aquila, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Corti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio nell'Aquila, Via Vittorio veneto n. 11
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Marsciano CP_1 P.IVA_2
(Pg), Zona Industriale snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Marrucco in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. 203/2024, R.G. 2227/2024, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orvieto, Via della Loggia De' Mercanti n. 27;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 703/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 12 giugno 2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 27.910,69, oltre gli interessi e le spese per la fornitura di infissi.
La parte opponente concludeva affinché in via preliminare venisse sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, chiedeva che, in accoglimento della opposizione, il decreto ingiuntivo venisse revocato.
La parte opponente riferiva di avere concluso in data 4 agosto 2021 con un contratto di CP_2 appalto per l'esecuzione di opere di completamento dell'immobile sito in Aquila, Via Corvenisce, distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 23, particella 2886 sub 8 e sub 9. Riferiva che tra le opere da eseguire vi era anche la fornitura e posa in opera degli infissi.
L'opponente riferiva che nel corso dell'esecuzione dei lavori, la società aveva stipulato con CP_2
e un preliminare di vendita dell'immobile, convenendo che la Persona_1 Parte_2 sottoscrizione del contratto definitivo sarebbe avvenuta non oltre il 30 maggio 2022. Deduceva che i promittenti acquirenti avevano chiesto alla opponente alcune migliorie rispetto ai lavori di cui all'appalto tra cui anche la fornitura di finestre in PVC e pellicolato in noce.
Riferiva di avere quindi chiesto alla la fornitura di infissi ed aveva accettato la posposta d'ordine CP_1
n. 112/2022 per complessivi € 29.837,20, esclusa iva, oltre ad avere proceduto al pagamento dell'anticipo pari ad € 3.255,00.
Deduceva che l'opposta avrebbe dovuto consegnare il materiale entro il mese di giugno 2022, ma si era resa colpevole di un grave ritardo giustificandolo con “un picco di lavoro imprevisto” che aveva causato un rallentamento dell'attività.
Riferiva che gli infissi vennero consegnati nel mese di marzo 2023 e che ciò aveva determinato un grave ritardo anche nel completamento dell'immobile, con conseguente danno in capo agli acquirenti che, con diffida del 31 gennaio 2023, avevano intimato il montaggio degli infissi entro il 20 febbraio 2023,
pena la richiesta di risarcimento danni.
Deduceva che gli acquirenti e i erano poi opposti al pagamento dei lavori extra ed Per_1 Pt_2 avevano trattenuto la somma di € 7.990,00, riservandosi di agire per il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno.
Eccepiva l'insussistenza della certezza del credito ingiunto in quanto la parte opposta aveva allegato alla richiesta in monitorio la fattura e la proposta di ordine accettata dall'esponente, ma aveva taciuto sulle vicende che erano susseguite dalla accettazione alla fornitura della merce. Rilevava poi che l'acconto pagato ammonta ad € 3.255,14 e non ad € 3.000,00 con la conseguenza che la richiesta di risulta CP_1
essere errata.
Ribadiva poi che gli infissi rientravano tra le opere extra contratto richieste dagli acquirenti dell'immobile, che erano stati consegnati con dieci mesi di ritardo, che tale ritardo ha comportato ritardo nella consegna dei lavori, che per tale ritardo l'opponente ha subito il danno patrimoniale di € 7.990,00 per mancato pagamento delle opere extra, che tale perdita trova il suo antecedente nell'inadempimento della CP_1
e fonda il diritto ad opporla alla richiesta di pagamento della stessa CP_1
Riferiva che la parte opposta aveva chiesto anche il pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/2022
calcolandoli dal 30 marzo 2023, data di emissione della fattura, mentre gli interessi debbono essere calcolati dalla scadenza della obbligazione.
Insisteva poi nella sospensione della provvisoria esecuzione concessa, tenuto conto del grave ritardo nella fornitura degli infissi, sia il danno patrimoniale che ne era conseguito.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto CP_1
della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta ha eccepito la strumentalità e pretestuosità della opposizione. Contesta quanto dedotto dalla parte opponente specificando che la fornitura e la posa in opera degli infissi è sicuramente avvenuta come indicato nella fattura n. 29/A del 31 marzo 2023. Ritiene di avere fornito la prova del credito e che la parte opponente non aveva provveduto in alcun modo al pagamento.
Ritiene infondate e strumentali anche le eccezioni relative alla decorrenza degli interessi atteso che nel decreto non è stata indicata alcuna decorrenza con la conseguenza che essi vanno conteggiati al momento del saldo.
Evidenzia poi che l'eventuale discrepanza della entità dell'acconto non inficia la pretesa della opposta essendo imputabile ad una non puntuale verifica del conto bancario.
L'opposta evidenzia inoltre la non perentorietà del termine di consegna della fornitura e che mai la
è stata oggetto di diffide. CP_1
Quanto al ritardo nel completamento dell'immobile ritiene che la stessa parte opponente abbia indicato una serie di lavori per l'esecuzione dei quali la presenza o meno degli infissi è estranea. Evidenza, infine, che il ritardo nella consegna dell'immobile così come i danni non possono essere imputati alla opposta.
Afferma poi che non sussistano i presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento dell'8 novembre 2024 veniva confermata la prima udienza per il 15 gennaio 2025
e venivano concessi i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
A detta udienza nessuno era presente per la parte opponente, la quale non ha provveduto neppure al deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc. La parte opposta si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e chiedeva che la causa venisse posta in decisione.
Con provvedimento reso alla medesima udienza veniva fissata per la decisione l'udienza del 16 aprile
2025. Udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte. Note scritte che venivano depositate solo dalla parte opposta. A detta udienza la causa veniva poi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata nei limiti di cui alla motivazione.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito. Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
L'opponente con il presente giudizio non ha fornito la prova di quanto asserito e cioè che a causa del ritardo nella consegna ha subito danni. A conferma di ciò non ha depositato alcun documento e non ha richiesto mezzi di prova che consentissero di dimostrare quanto sostenuto con l'opposizione.
Agli atti, infatti, risulta depositata la diffida del 31 gennaio 2023 che non attesta che il ritardo nella consegna dell'immobile sia dipeso dal ritardo nella consegna degli infissi.
Non vi sono poi documenti che attestano il danno patrimoniale subito dalla parte opponente.
La parte opponente non ha neppure argomentato o prodotto allegazioni a seguito della costituzione in giudizio della parte opposta.
D'altra parte, risulta dalla documentazione agli atti che gli infissi sono stati consegnati e sono stati montati.
Agli atti vi è anche il sollecito di pagamento della opposta rimasto privo di riscontro.
In merito alla entità dell'acconto pagato dalla opponente risulta dai documenti in atti che essa ha pagato effettivamente la somma di € 3.255,14 e non la minor somma di € 3.000.00 come sostenuto dalla parte opposta. Dalla somma ingiunta deve quindi essere detratta la somma di € 255,14.
Per questo ultimo motivo il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la parte opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma di € 27.655,55 (€ 27.910,69 - € 255,14). A detta somma devono essere aggiunti gli interessi moratori dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese, liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022 entro il valore di € 52.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante, tenuto Parte_1 conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2881/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 703/2024 emesso in data 11 giugno 2024 dal Tribunale di
Perugia;
- condanna conseguentemente in persona del legale rappresentante, al Parte_1
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della minor somma di € CP_1
27.655,55, oltre gli interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentate, al pagamento in favore Parte_1
di in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi CP_1
€ 2.905,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2881/2024 R.G., promossa da:
, C.F. in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 con sede in l'Aquila, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Corti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio nell'Aquila, Via Vittorio veneto n. 11
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Marsciano CP_1 P.IVA_2
(Pg), Zona Industriale snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Marrucco in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. 203/2024, R.G. 2227/2024, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orvieto, Via della Loggia De' Mercanti n. 27;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 703/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 12 giugno 2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 27.910,69, oltre gli interessi e le spese per la fornitura di infissi.
La parte opponente concludeva affinché in via preliminare venisse sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, chiedeva che, in accoglimento della opposizione, il decreto ingiuntivo venisse revocato.
La parte opponente riferiva di avere concluso in data 4 agosto 2021 con un contratto di CP_2 appalto per l'esecuzione di opere di completamento dell'immobile sito in Aquila, Via Corvenisce, distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 23, particella 2886 sub 8 e sub 9. Riferiva che tra le opere da eseguire vi era anche la fornitura e posa in opera degli infissi.
L'opponente riferiva che nel corso dell'esecuzione dei lavori, la società aveva stipulato con CP_2
e un preliminare di vendita dell'immobile, convenendo che la Persona_1 Parte_2 sottoscrizione del contratto definitivo sarebbe avvenuta non oltre il 30 maggio 2022. Deduceva che i promittenti acquirenti avevano chiesto alla opponente alcune migliorie rispetto ai lavori di cui all'appalto tra cui anche la fornitura di finestre in PVC e pellicolato in noce.
Riferiva di avere quindi chiesto alla la fornitura di infissi ed aveva accettato la posposta d'ordine CP_1
n. 112/2022 per complessivi € 29.837,20, esclusa iva, oltre ad avere proceduto al pagamento dell'anticipo pari ad € 3.255,00.
Deduceva che l'opposta avrebbe dovuto consegnare il materiale entro il mese di giugno 2022, ma si era resa colpevole di un grave ritardo giustificandolo con “un picco di lavoro imprevisto” che aveva causato un rallentamento dell'attività.
Riferiva che gli infissi vennero consegnati nel mese di marzo 2023 e che ciò aveva determinato un grave ritardo anche nel completamento dell'immobile, con conseguente danno in capo agli acquirenti che, con diffida del 31 gennaio 2023, avevano intimato il montaggio degli infissi entro il 20 febbraio 2023,
pena la richiesta di risarcimento danni.
Deduceva che gli acquirenti e i erano poi opposti al pagamento dei lavori extra ed Per_1 Pt_2 avevano trattenuto la somma di € 7.990,00, riservandosi di agire per il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno.
Eccepiva l'insussistenza della certezza del credito ingiunto in quanto la parte opposta aveva allegato alla richiesta in monitorio la fattura e la proposta di ordine accettata dall'esponente, ma aveva taciuto sulle vicende che erano susseguite dalla accettazione alla fornitura della merce. Rilevava poi che l'acconto pagato ammonta ad € 3.255,14 e non ad € 3.000,00 con la conseguenza che la richiesta di risulta CP_1
essere errata.
Ribadiva poi che gli infissi rientravano tra le opere extra contratto richieste dagli acquirenti dell'immobile, che erano stati consegnati con dieci mesi di ritardo, che tale ritardo ha comportato ritardo nella consegna dei lavori, che per tale ritardo l'opponente ha subito il danno patrimoniale di € 7.990,00 per mancato pagamento delle opere extra, che tale perdita trova il suo antecedente nell'inadempimento della CP_1
e fonda il diritto ad opporla alla richiesta di pagamento della stessa CP_1
Riferiva che la parte opposta aveva chiesto anche il pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/2022
calcolandoli dal 30 marzo 2023, data di emissione della fattura, mentre gli interessi debbono essere calcolati dalla scadenza della obbligazione.
Insisteva poi nella sospensione della provvisoria esecuzione concessa, tenuto conto del grave ritardo nella fornitura degli infissi, sia il danno patrimoniale che ne era conseguito.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto CP_1
della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta ha eccepito la strumentalità e pretestuosità della opposizione. Contesta quanto dedotto dalla parte opponente specificando che la fornitura e la posa in opera degli infissi è sicuramente avvenuta come indicato nella fattura n. 29/A del 31 marzo 2023. Ritiene di avere fornito la prova del credito e che la parte opponente non aveva provveduto in alcun modo al pagamento.
Ritiene infondate e strumentali anche le eccezioni relative alla decorrenza degli interessi atteso che nel decreto non è stata indicata alcuna decorrenza con la conseguenza che essi vanno conteggiati al momento del saldo.
Evidenzia poi che l'eventuale discrepanza della entità dell'acconto non inficia la pretesa della opposta essendo imputabile ad una non puntuale verifica del conto bancario.
L'opposta evidenzia inoltre la non perentorietà del termine di consegna della fornitura e che mai la
è stata oggetto di diffide. CP_1
Quanto al ritardo nel completamento dell'immobile ritiene che la stessa parte opponente abbia indicato una serie di lavori per l'esecuzione dei quali la presenza o meno degli infissi è estranea. Evidenza, infine, che il ritardo nella consegna dell'immobile così come i danni non possono essere imputati alla opposta.
Afferma poi che non sussistano i presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento dell'8 novembre 2024 veniva confermata la prima udienza per il 15 gennaio 2025
e venivano concessi i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
A detta udienza nessuno era presente per la parte opponente, la quale non ha provveduto neppure al deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc. La parte opposta si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e chiedeva che la causa venisse posta in decisione.
Con provvedimento reso alla medesima udienza veniva fissata per la decisione l'udienza del 16 aprile
2025. Udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte. Note scritte che venivano depositate solo dalla parte opposta. A detta udienza la causa veniva poi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata nei limiti di cui alla motivazione.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito. Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
L'opponente con il presente giudizio non ha fornito la prova di quanto asserito e cioè che a causa del ritardo nella consegna ha subito danni. A conferma di ciò non ha depositato alcun documento e non ha richiesto mezzi di prova che consentissero di dimostrare quanto sostenuto con l'opposizione.
Agli atti, infatti, risulta depositata la diffida del 31 gennaio 2023 che non attesta che il ritardo nella consegna dell'immobile sia dipeso dal ritardo nella consegna degli infissi.
Non vi sono poi documenti che attestano il danno patrimoniale subito dalla parte opponente.
La parte opponente non ha neppure argomentato o prodotto allegazioni a seguito della costituzione in giudizio della parte opposta.
D'altra parte, risulta dalla documentazione agli atti che gli infissi sono stati consegnati e sono stati montati.
Agli atti vi è anche il sollecito di pagamento della opposta rimasto privo di riscontro.
In merito alla entità dell'acconto pagato dalla opponente risulta dai documenti in atti che essa ha pagato effettivamente la somma di € 3.255,14 e non la minor somma di € 3.000.00 come sostenuto dalla parte opposta. Dalla somma ingiunta deve quindi essere detratta la somma di € 255,14.
Per questo ultimo motivo il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la parte opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma di € 27.655,55 (€ 27.910,69 - € 255,14). A detta somma devono essere aggiunti gli interessi moratori dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese, liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022 entro il valore di € 52.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante, tenuto Parte_1 conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2881/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 703/2024 emesso in data 11 giugno 2024 dal Tribunale di
Perugia;
- condanna conseguentemente in persona del legale rappresentante, al Parte_1
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della minor somma di € CP_1
27.655,55, oltre gli interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentate, al pagamento in favore Parte_1
di in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi CP_1
€ 2.905,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)