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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 550/2022 R.G., vertente tra nata il [...] ad [...] c.f. TE C.F._1
elettivamente domiciliata in S. Agata di Militello (ME) nella via S.
[...]
Giuseppe 51 presso lo studio dell'Avv. Cinnera Martino Salvatore che la rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato ed unito in calce all'atto d'appello APPELLANTE e on sede in Ragusa, c.f. - in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentnante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ragusa nella Via Dante n. 120/a presso lo studio dell'Avv. Antonio Giannone che la rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di risposta in appello APPELLATA E
con sede in Roma c.f. Controparte_2
P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE E con sede in Milano c.f. Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
1 nato il [...] a [...] c.f. Controparte_4
C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 216/2022 (n. 1782/2019 R.G.) del Tribunale di Patti (ME) depositata il 29.03.2022, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza dell'1.07.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa. Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“1. Ritenere e dichiarare che la creditrice procedente ed opposta e CP_1 interveniente hanno rinunziato l'esec , Controparte_5 mentre non aveva titolo per intervenire;
2. Ritenere e Controparte_3 dichiarare ch'erano venuti meno i titoli del creditore esecutante e degli intervenuti e, dunque, che l'esecuzione era divenuta illegittima;
3. Ritenere e dichiarare l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità dell'atto di pignoramento notificato in data 15.01.2016 per le causali di cui all'atto introduttivo del giudizio;
4. per conseguenza, condannare gli appellati al rimborso delle spese del giudizio di primo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che s'era dichiarato antistatario;
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado, da distrarsi anch'esse in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Il procuratore della parte appellata ha così concluso: Controparte_1
“ , come in a dotto ed eccepito nei propri scritti Controparte_1 di di udienza, da intendersi quivi integralmente richiamati, contesta quanto ex adverso dedotto e chiede rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 15.07.2022 ha TE impugnato avanti a questa Corte d'Appello, nei conf Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e el
[...]
2 Patti, dichiarata la cessazione della materia del contendere, sulla reciproca richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali ha così disposto:
“ Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna alla refusione delle spese Pt_1 di lite in favore di che liquida in euro 3.972, pensi professionali oltre CP_1 rimborso spese gene iva e cpa ove dovuti come per legge..”
ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno TE
, dichiararsi che la creditrice procedente ed appellata e l'interveniente avevano rinunziato CP_1 Controparte_5
opposta e la societ non aveva titoli Controparte_3 per intervenire, quindi venuti meno i titoli del creditore procedente e degli intervenuti, dichiarare l'esecuzione illegittima nonché l'inammissibilità ed inefficacia dell'atto di pignoramento notificato il 15.01.2016 poiché la nota di trascrizione era stata tardivamente depositata, e per l'effetto condannarsi gli appellati alle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore del procuratore costituito dichiaratosi distrattario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22.11.2022 si è costituita la la quale ha chiesto rigettarsi l'appello Controparte_1 perché inam condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa. Non si sono costituiti in giudizio, seppur ritualmente citati, l'
[...]
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
La Corte, previa surroga del relatore Dott.ssa Scolaro con il Dott. Treppiccione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.07.2024 tenuta in trattazione cartolare nella quale, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione autorizzando le parti al deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1. SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91, 92 306 C.P.C. E DEGLI ARTT. 474 E 615 C.P.C.
3 Con il primo motivo di gravame la parte appellante si duole che nonostante la procedura espropriativa immobiliare sia stata dichiarata estinta per rinunzia dell'esecuzione, e che tale rinunzia estendesse i suoi effetti anche al giudizio di opposizione determinando la cessazione della materia del contendere, il Giudice non ha tratto le relative conseguenze anche in relazione alle spese condannando - invece- i rinunziati al rimborso delle spese processuali ai sensi dell'art. 306 c.p.c.., anziché porle a carico del creditore procedente CP_1 e del creditore intervenuto . Controparte_6
Con il secondo motivo di gravame assume l'appellante che la caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, pur se intervenuto per motivi diversi da quello posti a sostegno dell'opposizione, presuppone una sostanziale fondatezza dell'opposizione con la conseguente impossibilità per il giudice di merito di porre le spese del giudizio di opposizione a carico della parte opponente.
Tali motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, devono ritenersi infondati. Intanto, è bene precisare che, secondo il recente, condiviso, arresto della Cassazione a Sezioni unite:
“In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione.” Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 - 01).
Con tale pronuncia si è, del resto, dato continuità al principio già fatto proprio dalle sezioni semplici della S.C., secondo il quale:
“In sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale”. (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020 Rv. 656589 - 01).
In applicazione di tali principi, deve ritenersi che la rinuncia della parte creditrice procedente e degli eventuali intervenuti nel giudizio di espropriazione
4 fondato su un titolo solo provvisoriamente esecutivo e successivamente caducato comporterà che le spese processuali relative al procedimento esecutivo nel quale non è stata disposta la vendita e/o l'assegnazione dei beni pignorati resteranno ad esclusivo carico del creditore procedente, quelle invece dell'opposizione all'esecuzione – in mancanza di accordo tra le parti dovranno essere poste a carico di colui che secondo il principio della soccombenza virtuale ne è responsabile. Ciò posto oggetto di valutazione del Giudice dell'opposizione sarà quello di determinare se l'esecuzione era iniziata in base ad un titolo che sin dall'origine non poteva essere posto in esecuzione perché privo di quegli elementi tali da poter costituire titolo esecutivo, oppure ove l'inefficacia del titolo sia intervenuta successivamente per effetto di una pronunzia di merito divenuta definitiva (come nel caso in specie) il giudice dell'opposizione deve valutare la soccombenza virtuale sulla scorta dei motivi posti a fondamento dell'opposizione all'esecuzione.
Ebbene, contrariamente a quanto argomentato dalla parte appellante e per effetto del superiore indirizzo giurisprudenziale assunto alla suprema Corte di Cassazione con le sentenze di cui infra, la caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, ancorché intervenuto per motivi differenti da quelli posti a sostegno della stessa, non presuppone una sua “sostanziale” fondatezza né l'impossibilità per il giudice di merito di porre le spese processuali a carico della parte opponente.
Il Giudice pertanto è tenuto a regolare le spese processuali unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione, come sopra già esposto, secondo il principio della soccombenza virtuale.
2. SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 555 E 557 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 BIS C.P.C. E AGLI ARTT. 91 E 92 BIS C.P.C.
Con il terzo motivo di gravame assume la parte appellante che anche qualora la procedura esecutiva non fosse stata rinunziata il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso accogliere nel merito l'opposizione e conseguemente condannare la parte appellata FI e gli intervenuti a pagare le spese del giudizio di opposizione.
Il superiore motivo d'appello era già stato posto a fondamento dell'opposizione all'esecuzione e disatteso dal Giudice di prime cure. Esso è fondato unicamente sulla circostanza che l'atto di pignoramento immobiliare, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe divenuto inefficace poiché il creditore procedente aveva depositato la nota di trascrizione oltre il termine perentorio di 15 gg. dalla data nella quale era stata
5 ritirata dal creditore procedente presso la conservatoria dei registri immobiliari così rilevando l'applicazione dell'art. 557 c.p.c. 2 e 3 comma c.p.c. che pone l'adempimento a carico del creditore procedente entro il suddetto termine a pena di inefficacia del pignoramento.
Assume a sostegno del gravame che l'atto di pignoramento era inefficace poiché contrariamente alle disposizioni di cui all'art. 555 e 557 c.p.c. il creditore procedente, sebbene avesse notificato l'atto di pignoramento il 15.01.2016 e lo avesse tempestivamente iscritto a ruolo tuttavia aveva omesso di depositare la nota di trascrizione ritirata in Conservatoria il 14.03.2016 nei quindici giorni successivi, in quanto depositata il 4.04.2016 dopo lo spirare del suddetto termine, e quindi il pignoramento era divenuto inefficace.
Allegava l'opponente che sul tema non poteva non tenersi conto dell'arresto giurisprudenziale della Corte di cassazione Sez. III di cui alla sentenza n.4751 del'11.03.2016 secondo il quale l'art. 555 c.p.c. prevedeva due alternative: a) di norma l'ufficiale giudiziario notificato il pignoramento provvede alla sua trascrizione e poi restituisce al creditore procedente il pignoramento, il titolo esecutivo unitamente al precetto e la nota di trascrizione per essere depositati entro 15 gg. in Cancelleria per la iscrizione a ruolo;
b) in alternativa, eseguita la notifica del pignoramento l'ufficiale giudiziario restituisce i titoli al creditore procedente ad eccezione della nota di trascrizione al cui adempimento può delegare lo stesso creditore procedente il quale ricevuta la restituzione della nota deve depositarla in Cancelleria entro lo stesso termine perentorio in cui l'ha ricevuta prevista per il deposito in cancelleria degli altri titoli per la iscrizione a ruolo. Assumeva l'opponente che con il suddetto arresto giurisprudenziale il Supremo Collegio aveva chiarito che il termine perentorio per il deposito della nota di trascrizione si applicava anche a carico del creditorie procedente, qualora egli avesse provveduto all'adempimento, con decorrenza dalla data in cui la stessa gli era stata resa disponibile dalla Conservatoria in quanto doverosa, e che la mancata indicazione nel terzo comma dell'art. 557 c.p.c. della nota di trascrizione da depositare in cancelleria nel termine perentorio indicato al secondo comma non costituiva un ostacolo all'inefficacia del pignoramento in quanto il termine decorreva comunque dalla restituzione della nota di cui al comma 2 del medesimo articolo, giustificando l'assenza della sua indicazione solo perché gli uffici di conservatoria impegnano più di quel tempo per provvedere al relativo adempimento.
Il motivo d'appello non ha fondamento.
L'istituto dell'estinzione della procedura esecutiva è disciplinato agli articoli 629 e segg. c.p.c., i quali prevedono l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia, da compiersi prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, ovvero per rinuncia
6 di tutti i creditori concorrenti, qualora questa intervenga dopo la vendita, ovvero per inattività delle parti. L'art. 630 c.p.c. prevede inoltre l'estinzione in tutti gli casi previsti dalla legge quale il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c, la mancata instaurazione del giudizio di merito ex art. 624, comma 3 in seguito alla sospensione disposta dal giudice a seguito di una opposizione all'esecuzione, la mancata riassunzione o prosecuzione del processo di esecuzione sospeso, la mancata introduzione del giudizio di divisione all'interno della procedura esecutiva, il mancato deposito della sentenza di condanna ex art. 686 c.p.c. per la conversione del sequestro conservativo. Unitamente a tali ipotesi tipiche di estinzione concorrono anche delle fattispecie estintive atipiche quando risulta che ai sensi dell'art. 164 bis delle disposizione di attuazione del c.p.c. non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori.
L'art. 557 c.p.c. come modificato dal D. Lgs. n. 132/2014 dispone che “eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore”. Quindi il creditore procedente deve depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, alle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione (ricevuta all'ufficiale giudiziario unitamente all'atto di pignoramento). Ove, invece, non sia l'ufficiale giudiziario a trascrivere il pignoramento ma il creditore procedente come gli è consentito dall'art. 555 ultimo comma c.p.c. la nota di trascrizione dovrà essere depositata “appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, così come espressamente sancito dall'art. 557, comma 2, c.p.c..
Ebbene, il terzo comma dell'art. 557 c.p.c., così come modificato, prevede la sanzione dell'inefficacia del pignoramento per l'ipotesi in cui “la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”. L'inefficacia del pignoramento, pertanto, è prevista espressamente per il mancato tempestivo deposito di tutti i documenti indicati al terzo comma dell'art. 557 c.p.c. tra i quali non è ricompresa la nota di trascrizione, che non viene menzionata, e che resta dunque soggetta, quanto alle tempistiche del deposito, al regime di cui al secondo comma dell'art. 557 c.p.c. ove è previsto
– come detto- che nell'ipotesi di cui all'art. 555 u.c. c.p.c. il creditore deve depositare la nota non appena restituitagli dal Conservatore, senza essere stata prevista alcuna sanzione di inefficacia del pignoramento.
7 Una parte della giurisprudenza di legittimità privilegia il dato testuale della norma e quindi la circostanza che il terzo comma dell'art. 557 c.p.c. subordini la tempestività al deposito di una serie di atti che non includono la nota di trascrizione del pignoramento è indice di una specifica volontà legislativa secondo la quale le tempistiche per il deposito della nota di trascrizione restano unicamente ancorate ai termini di cui al secondo comma dell'art. 557 c.p.c., solo ove detta nota sia stata restituita dall'ufficiale giudiziario unitamente ai titoli e al pignoramento. Ove invece ricorra l'ipotesi di cui all'art. 555 ultimo comma c.p.c. lo stesso secondo comma dell'art. 557 c.p.c. non indica alcun termine perentorio per il deposito della nota di trascrizione ma laconicamente
“appena restituitagli del conservatore dei registri immobiliari” che pertanto, ove non osservato, non genera l'automatica inefficacia del pignoramento e, dunque, l'estinzione del processo.
Sul punto le motivazioni poste a fondamento della sentenza indicata dall'opponente secondo la quale sarebbe doveroso il deposito della sola nota di trascrizione entro lo stesso termine suddetto (anche se non espressamente indicato) per evitare una manifesta contraddizione tra il secondo e terzo comma dell'art 557 c.p.c. non sono convincenti.
Tale interpretazione oltre a non essere supportata dal dato letterale della norma non trova giustificazione nella complessiva economia del processo esecutivo per la quale occorre valutare l'incidenza di tale deposito (asseritamente tardivo) nel raggiungimento dello scopo relativo alla vendita del bene pignorato, tanto da doverne determinare la sua cessazione anticipata. La circostanza dell'inserimento del terzo comma dell'art. 557 c.p.c. deve, invece, far ritenere che il termine per il deposito della nota di trascrizione, ove eseguita dal creditore procedente successivamente al pignoramento (art. 555 u.c. c.p.c.) non è previsto a pena di inefficacia del pignoramento, altrimenti non vi sarebbe stata neppure la necessità di tale espressa previsione. Peraltro, l'art. 152 c.p.c. stabilisce che i termini perentori devono essere espressamente dichiarati dalla legge.
Tenuto conto che il pignoramento è una fattispecie a formazione progressiva si ritiene condividere quella interpretazione secondo la quale la nota di trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, costituendo un presupposto indispensabile perché il giudice possa provvedere sull'istanza di vendita ritenendo quello della relativa udienza il termine ultimo per il suo deposito posto che in contrario l'estinzione del procedimento esecutivo è imputabile alla colpevole inerzia del creditore procedente che quindi subisce le conseguenze.
Il tal senso si annota il recente arresto giurisprudenziale dei giudici di legittimità secondo i quali :
8 “In tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle ipotesi di inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione della procedura, che si realizzino nella fase prodromica
o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la "prima udienza successiva" - indicata dall'art. 630, comma 2, c.p.c. quale limite preclusivo per la declaratoria di estinzione - coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, oltre due anni dopo l'adozione dell'ordinanza di vendita, aveva dichiarato l'estinzione della procedura per il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, peraltro intervenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.).” “Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 22723 del 26/07/2023 Rv. 668641 - 01)
L'appello non può trovare accoglimento
Le spese processuali del presente grado di giudizio, sono poste a carico della parte appellante e liquidate in favore della parte appellata costituita in giudizio secondo i valori minimi (data la non particolare complessità delle questioni trattate) in relazione allo scaglione di valore della causa (sino ad € 26.000,00) in complessivi € 2.980,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. (€ 600,00 per studio, € 470,00 per introduttiva, € 950,00 per trattazione, € 960,00 per la fase decisionale). A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di TE citazione notificato il 15.07.2022, nei c Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e avverso la Controparte_4
9 sentenza N. 216/2022 (n. 1782/2019 R.G.) del Tribunale di Patti (ME) depositata il 29.03.2022, così statuisce:
1. Preliminarmente dichiara la contumacia di Controparte_2
,
[...] Controparte_7
2. r imo grado;
3. Condanna (c.f. ) al TE C.F._3 pagamento in favore di (c.f. ) in Parte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rapp pore a elle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate in € 2.980,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a.
4. Dichiara compensate le spese nei rapporti tra e TE
, Controparte_2 Controparte_7
[...]
Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) il 26.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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