Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10565 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
1 0565 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto usucapione;
or exes. SEZIONE SECONDA CIVILE none thel olor fronte del 'ercle Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: conpossesso de l Presidente R.G.N. 7845/99 Dott. Antonio IANNOTTA lberguense interrogt Consigliere - (1/+ Cron. Dott. Antonio VELLA c.j.c.) - 23183 Rel. Consigliere Rep. 3582 Dott. Rosario DE JULIO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 09/04/01 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Перейтненный ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL. SOLE 24 ORE FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell'avvocato 9603000 AGC 200 PONTESILLI S., difeso dadas (avvocat✓ PELLEGRINI 2 0 ALESSANDRO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AI DI, AI NO, AI RENZA, AI IA, elettivamente domiciliati in ROMA PZA MAZZINI wee dient 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICOLAIS difesi dall' avvocato FRANCESCO GASPARINETTI, giusta 2001 delega in atti;
620 controricorrenti -1- 0400754 avverso la sentenza n. 428/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 07/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE пу JULIO;
udito l'Avvocato Lucio NICOLAIS, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 12.10.1995 AI EN conveniva i suoi fratelli germani AI LI, AI DI, AI ZA e AI MA innanzi al Tribunale di Pordenone, per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a suo favore della proprietà di una quota pari a 4/5 di alcuni immobili siti in Cordovado e intestati in catasto al nome del fratello BI, deceduto nello stesso anno '95. Si opponevano i primo tre convenuti costituiti in giudizio;
rimaneva contumace AI MA. Il G.U. con la sentenza del 17.1.1997 rigettava la domanda, osservando che AI BI, avendo disponibilità finanziarie e vivendo in Francia, aveva acquistato i detti immobili e li aveva affidati al padre e consentito che 10 stesso ne facesse propri i frutti;
che AI EN, unico dei fratelli a convivere con il genitore, aveva coadiuvato lo stesso nella coltivazione dei terreni e nella percezione dei frutti, ma mai aveva avuto l'animus possidendi che solo al padre poteva essere riconosciuto%;B che il padre dell'attore era morto nel 1980, ma il proprietario BI mai, dopo tale evento, aveva manifestato la volontà di dismettere 3 la proprietà dei terreni, i quali presumibilmente a ww titolo di comodato aveva lasciato in uso al fratello EN;
che quest'ultimo aveva continuato a vivere e risiedere nella casa paterna;
che dalle deposizioni testimoniali era risultato che tutti i fratelli, orfani dei genitori, avevano partecipato alle attività di coltivazione dei fondi, dimo- strando così il loro interesse alla gestione dei beni familiari e rinunciando ai frutti, forse per ricompensare il EN delle spese sopportate per il mancowano mantenimento dei genitori;
che pertanto non avevano i requisiti prescritti perché si facesse luogo in favore dell'attore all'usucapione del diritto di proprietà. AI EN appellava detta sentenza con atto del 3.3.1997 innanzi alla corte d'appello di Trieste e contestava in primis che l'istruttoria per testi disposta in primo grado non avesse confermato l'esistenza di fatti costituenti in capo allo stesso attore il possesso ad usucapionem e dell'animus necessario al fine dell'acquisto della proprietà dei fondi intestati al fratello BI, per la parte non acquistata jure hereditatis, dopo la morte di lui;
che per quanto riguardava il periodo di anni venti, necessario а tal fine, 4 l'appellante richiamava l'art. 1146, 1° CO. C.C., ove è disposto che il possesso continua nell'erede (nel caso in esame, l'erede del precedente posses- sore, il padre AN, deceduto nel 1980) con effetto dell'apertura della successione. Assumeva l'appellante che nessuna prova avevano forniti i convenuti in primo grado del presunto "compossesso" dei fondi, laddove invece risultava che egli aveva esercitato sempre, come antecedente- mente il padre AN, una signoria di fatto sugli stessi, con atteggiamento tale da escludere pretese eventuali della stessa natura da parte di altri soggetti, fratelli germani inclusi. Quindi l'appellante chiedeva che la Corte, in riforma, previa eventuale istruttoria per testi, lo dichiarasse proprietario per usucapione dei terreni tutti in questione. Si costituivano DI, LI, EN e MA AI opponendosi all'impugnazione e insistendo per la conferma della sentenza e rifusione spese. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 26.6-7.8.1998, rigettava l'appello. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione AI EN con un unico articolato motivo;
resistono AI LI, DI, MA e EN con 5 controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 e 1140 cod. civ., dello art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 19 5, c.p.c.. Deduce AI EN che erroneamente la sentenza impugnata non ha riconosciuto che egli avesse il possesso esclusivo dei terreni in questione uti dominus, senza tenere conto che egli aveva fatto propri, i frutti derivanti dalla coltivazione, aveva pagatole tasse e le imposte di tutti i terreni, aveva apportato a suo piacimento lavori di miglioria sui terreni;
e che i testimoni assunti avevano provato il suo possesso esclusivo dei terreni. Denuncia ancora il ricorrente che la corte territoriale erroneamente aveva ritenuto che esistesse un accordo con il fratello BI perché egli detenesse i terreni per conto di costui - che invece approvava "il suo operato e non contrastava nulla di quello che faceva"; - e che non esistesse "l'animus possidendi in capo all'attore in assenza di contestazione al riguardo da parte dei convenuti, che come unica linea difensiva 6 sostengono quella del c.d. compossesso" (cfr. a ricorso), senza che essi avesseropag. 12 del fornito la prova del detto compossesso;
per cui la corte d'appello aveva anche violato il principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
che detta corte aveva ignorato il disposto dell'art. 1141, 1° comma, cod. civ., che, fino a prova contraria, fa presumere il possesso in chi esercita il potere di fatto sulla cosa, per cui chi lo contesta deve provare il contrario, mentre convenuti nessuna prova avevano offerto per contrastare il possesso esclusivo del fratello EN sui terreni. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha riconosciuto a favore del padre defunto del ricorrente l'animus possidendi utile ai fini della usucapione e non al figlio EN, a lui succeduto, precisando che la porzione rilevane era quella del figlio e non quella del padre. На escluso per il figlio l'esistenza del possesso e dell'animus necessari proprietà dei terreni diall'usucapione della proprietà di AI BI, perché l' attuale ricorrente in sede di libero interrogatorio aveva ammessO e riconosciuto che dopo la morte del padre 7 AN, avvenuta nel 1980 il proprietario dei 1 terreni, AI BI, lo aveva autorizzato verbalmente a tenere gli immobili e a goderne i frutti come prima, per cui l'BI all'epoca si considerava ancora proprietario dei terreni con pienezza dei poteri, consentendo al fratello EN soltanto di coltivare i fondi e fare suoi i frutti. Sulla base di tale dichiarazione la corte di merito ha ritenuto che all'attuale ricorrente fosse stata trasferita dal fratello BI la mera detenzione dei terreni, dei quali il EN aveva goduto in nome e per conto del proprietario;
che quindi alla morte del padre AN il EN era stato autorizzato a tenere i fondi e a goderne i frutti espressamente dal proprietario;
che la convenzione intercorsa tra i due fratelli, avente effetti obbligatori fra le parti, non poteva mio determinare nel beneficia né l'animus né il corpus del possesso qualificato, ma soltanto mera detenzione, con decorrenza dal 1980, - morte del padre AN, fino al 1995, morte di BI ed- inizio della presente causa. Con accertamento di merito motivato e non sindacabile in questa sede di legittimità la sentenza impugnata ha quindi deciso che al momento 8 della morte del padre AN l'BI, presente riprese possesso e poteri sugli in loco, aveva immobili, concedendoli in uso ed in godimento al fratello EN, con effetto di detenzione ex nunc;
che pertanto non si era verificata l'usucapione reclamata dall'attore. Decisiva, appare la considerazione fatta dalla corte d'appello, in conseguenza del libero interrogatorio dell'attore, secondo la quale lo BI, dopo la morte del padre, aveva ripreso il il potere sul bene, sia pure per attribuirne precario godimento al fratello EN. Né è fondato il motivo addotto dal ricorrente sull'inutilizzabilità del libero interrogatorio reso da AI EN nel giudizio di primo grado come mezzo di prova. È giurisprudenza di questa Corte che le dichiarazioni rese dalla parte nell'interrogatorio libero di cui all'art. 117 c.p.c., pur non essendo un mezzo di prova, possono essere fonte, anche unica, del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, - non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragione- volmente motivata, - della loro concludenza ed attendibilità, come è avvenuto nella presente causa 9 n ° 801/1983; n° (cfr. Cass. sentt. n. 7644/1994; 775/1982). Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 4 .300.000, di cui £. quattromilioni per onorari. Così deciso in Roma il 9 aprile 2001 H ongliere est. Nagula Thomsiп ул H Pendente 109T 250.000 456T 660000 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna IST 310000 Romo 5/2 PG 2001 DEPOSIT LLERECT UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in doig 47503 BIT 20914 al $310.000 (fire trecentodiscimil p. II Dirigento Ares Sery (Dott.ssa Mana G a il Responsabile Servizio Clu (Dr M. RACOCHINK 10