Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato da
rappresentata e difesa dall'avv. BERTOLLO ANDREA, Parte_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrente -
contro rappresentato e difeso dall'avv. PUOZZO MONICA, Controparte_1
presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
- Resistente -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione presso la madre. Riguardo alla
Pag. 1 di 8
versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
alla signora l'importo di 380,00 euro mensili, rivalutabili Pt_1
annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo di questo
Tribunale. Il sig. acconsente a che l'assegno unico sia CP_1
versato interamente alla signora Il sig. si impegna Pt_1 CP_1
a mutare la propria residenza entro 15 giorni.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 09.07.2024 la ricorrente Pt_1
esponeva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con
[...]
il resistente dalla cui unione era nato il Controparte_1
05.07.2016 . Per_1
Ciò premesso, venuto meno i presupposti per la prosecuzione della relazione, atteso l'esito negativo delle trattative ai fini del raggiungimento di una soluzione consensuale, la ricorrente formulava domanda volta a regolamentare in sede giudiziale i rapporti personali ed economici tra i genitori nell'interesse del figlio, chiedendo:
“1. Il figlio minore sia affidato a entrambi i genitori i Per_1
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, avrà residenza presso l'attuale abitazione Per_1
sita in Dolo Via Presicci 19 insieme alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione,
Pag. 2 di 8 all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. La casa familiare di proprietà esclusiva della ricorrente sita in Dolo Via Presicci 19 sia assegnata alla SI.ra Parte_1
3. Il SI. , che risulta tutt'ora residente presso Controparte_1
la casa familiare, pur avendo lasciato la casa familiare già da tempo, sarà tenuto a trasferire la propria residenza con effetto immediato
4. In ragione dell'affido condiviso, e conformemente alle previsioni dell'allegato piano genitoriale, il padre potrà tenere con sé il figlio minore nei tempi e con le modalità di seguito indicati, volti a garantire, nel supremo interesse del minore l'esercizio in capo ad entrambi i coniugi della responsabilità genitoriale per il figlio:
un weekend ogni 15 giorni dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera. Nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre, il padre terrà il figlio dal martedì fino al mercoledì mattina e pertanto sino a quando il minore andrà a scuola il mattino stesso. Inoltre,
il padre trascorrerà almeno due settimane durante le vacanze estive,
anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Per ciò che concerne le festività, la metà delle vacanze natalizie così organizzate: dalla mattina del 24 dicembre e fino al pranzo del 25 dicembre e poi dall'1 gennaio mattina fino alla fine delle vacanze scolastiche starà con un genitore, dalla cena del 25 dicembre fino alla mattina dell'1 gennaio starà con l'altro genitore ad anni alterni;
la metà delle vacanze di Pasqua;
Pag. 3 di 8 i ponti scolastici in via alternata con la madre, prevedendo in ogni caso che le giornate dei compleanni dei genitori il minore possa rimanere con il genitore che festeggia la ricorrenza.
5. Disporsi a carico del padre l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla madre SI.ra , entro il giorno 10 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 500,00 (cinquecento//00) nel conto corrente intestato alla SI.ra IBAN [...], da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota pari al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come previsto ed indicato nel Protocollo del Tribunale
di Venezia. Ogni genitore potrà richiedere il 50% degli assegni familiari di cui ha diritto.
6. I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del loro passaporto, nonché del passaporto e della carta di identità validi per l'espatrio del minore”.
Regolarmente notificato, il resistente si costituiva in data
11.10.2024, opponendosi alle domande formulate da parte ricorrente e chiedendo:
“1. il figlio minore , nato a [...] il [...], è Persona_2
affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Con riferimento al concreto esercizio della responsabilità
genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Le scelte attinenti le questioni
Pag. 4 di 8 fondamentali, e comunque di maggiore interesse, riguardanti il figlio minore, quali, ad esempio, le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute o la fissazione della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
2. il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio, facendo salve ulteriori visite da concordarsi tra i genitori, con le seguenti modalità: Weekend alternati dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera. Nelle settimane in cui in weekend spetta alla madre il padre starà con il figlio il martedì sera dalle 18.00 sino alle 22.00. Nel
periodo estivo il padre trascorrerà almeno due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Per ciò che concerne le festività,
la metà delle vacanze natalizie così organizzate: dalla mattina del
24 dicembre e fino al pranzo del 25 dicembre e poi dall'1 gennaio mattina fino alla fine delle vacanze scolastiche starà con un genitore, dalla cena del 25 dicembre fino alla mattina dell'1 gennaio starà con l'altro genitore ad anni alterni;
la metà delle vacanze di Pasqua;
i ponti scolastici in via alternata con la madre,
prevedendo in ogni caso che le giornate dei compleanni dei genitori il minore possa rimanere con il genitore che festeggia la ricorrenza.
3. Disporsi a carico del SI. quale contributo Controparte_1
al mantenimento del figlio minore la somma mensile di € Per_1
300,00=, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese alle coordinate bancarie già note alle parti, importo rivalutabile
Pag. 5 di 8 annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie relative al figlio minore, in forza del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Venezia, che qui si intende integralmente trascritto,
saranno suddivise al 50% tra i genitori e dovranno essere oggetto di versamento al genitore che le avrà anticipate entro il giorno 10
del mese successivo a quello di esibizione della relativa documentazione giustificativa;
4. L'assegno unico per il figlio erogato dall'Inps sarà diviso nella misura del 50% ciascuno tra i genitori”.
Rinviata l'udienza di comparizione delle parti, originariamente fissata per il 12.11.2024, al 28.11.2024, in tale sede le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo in ordine alle questioni controverse. Conseguentemente i rispettivi procuratori concludevano alle condizioni concordate, con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e il Giudice
tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al
Collegio.
Preso atto degli accordi raggiunti dalle parti, sopra epigrafisti,
e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché risultino essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata dalle parti, questo
Collegio ritiene di poter recepire le condizioni concordate dai genitori.
P.Q.M.
Pag. 6 di 8 1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento,
collocamento, visita e mantenimento del figlio Persona_2
nato il [...], alle seguenti condizioni:
- il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione presso la madre.
- in ragione dell'affido condiviso, e conformemente alle previsioni dell'allegato piano genitoriale, il padre potrà tenere con sé il figlio minore nei tempi e con le modalità di seguito indicati, volti a garantire, nel supremo interesse del minore l'esercizio in capo ad entrambi i coniugi della responsabilità genitoriale per il figlio:
un weekend ogni 15 giorni dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera. Nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre, il padre terrà il figlio dal martedì fino al mercoledì mattina e pertanto sino a quando il minore andrà a scuola il mattino stesso. Inoltre,
il padre trascorrerà almeno due settimane durante le vacanze estive,
anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Per ciò che concerne le festività, la metà delle vacanze natalizie così organizzate: dalla mattina del 24 dicembre e fino al pranzo del 25 dicembre e poi dall'1 gennaio mattina fino alla fine delle vacanze scolastiche starà con un genitore, dalla cena del 25 dicembre fino alla mattina dell'1 gennaio starà con l'altro genitore ad anni alterni;
la metà delle vacanze di Pasqua;
i ponti scolastici in via alternata con la madre, prevedendo in ogni caso che le giornate dei compleanni dei genitori il minore possa rimanere con il genitore che festeggia la ricorrenza.
Pag. 7 di 8 -il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio alla signora l'importo di Per_1 Pt_1
380,00 euro mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo di questo Tribunale. Il sig. acconsente a CP_1
che l'assegno unico sia versato interamente alla signora . Pt_1
Il sig. si impegna a mutare la propria residenza entro 15 CP_1
giorni.
2) nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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