Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.Riccardo Baudinelli Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 814/2024 promossa da:
con l'avv.to PREVE RICCARDO Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro on l'avv.to BELLOLI ATTILIO Controparte_1
PARTE APPELLATA
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DISCUSSIONE ORALE IN DATA 18/06/2025 FATTO E DIRITTO Con sentenza definitiva n. 106/2024 del 2/02/2024, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da al fine di sentir Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo con cui gli veniva ordinato di pagare a la Controparte_1 somma di € 38.480,00, oltre interessi e spese, sulla base di un lodo arbitrale irrituale reso tra le due parti in data 7/03/2023 e riguardante l'esecuzione di un contratto di appalto. Parte opponente deduceva l'illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito vantato, per aver ordinato il pagamento di interessi non dovuti nonché per aver fondato la prova del credito su un lodo invalido. A quest'ultimo riguardo, denunciava l'invalidità del lodo per: i) Parte_1 violazione delle regole sulla nomina degli arbitri, ii) violazione del principio del contraddittorio, iii) errore sul mandato conferito agli arbitri, iv) omessa pronuncia, v) assenza di motivazione. quindi, chiedeva al Tribunale di Savona di: «- revocare il decreto ingiuntivo opposto Parte_1 per l'illegittima condanna al pagamento degli interessi moratori;
- accertata l'invalidità del Lodo arbitrale e la presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere le domande svolte da contro il signor CP_1 Parte_1
- condannare ai sensi dell'articolo 96 commi 2 e/o 3 cpc, a risarcire il danno subito Controparte_1 dal signor a seguito dell'imprudente avvio dell'esecuzione forzata». Parte_1
Si costituiva in giudizio che, contestando le argomentazioni avversarie, Controparte_1 chiedeva al Giudice adito di: « - rigettare, siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia, Parte_1
1
2- In parziale accoglimento della domanda dell'attore in opposizione per quanto esposto in parte motiva accerta Parte_1
l'annullabilità, e conseguentemente annulla il lodo arbitrale irrituale per cui vi è causa, nella parte in cui considera ritualmente versato in atti il certificato di conformità degli impianti idraulici, documento rimesso al Collegio solo in occasione del quattordicesimo incontro del 7 marzo 2023; 3- rigetta gli altri motivi di impugnazione del lodo arbitrale in atti;
4- per i motivi di cui sopra, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 371/2023, emesso dal Tribunale di Savona il 28.04.2023; 5- rigetta la domanda di risarcimento del danno derivante dall'azione esecutiva di controparte, formulata da parte attrice in opposizione;
6- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice in opposizione;
7- Rigetta tutte le ulteriori domande formulate nel merito con riferimento ai rapporti tra le parti derivanti dal contratto di appalto di cui in atti.
8- Spese compensate». Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa OR , con atto Parte_1 notificato in data 19/08/2024. Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con ordinanza in data 13/12/2024 la OR fissava udienza per precisazioni delle conclusioni, rassegnate come in epigrafe. Quindi, visto l'art. 350-bis c.p.c., il Collegio rinviava all'udienza del 18/06/2025 per discussione orale, assegnando termine per il deposito di note conclusionali. All'esito di tale udienza, la OR tratteneva la causa in decisione.
1. sui motivi di appello 1) PRIMO MOTIVO – “ERRONEA PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO SOLO PARZIALE DEL ARBITRALE”. CP_2
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale – pur riconoscendo che gli arbitri sono caduti in errore sull'oggetto dell'incarico affidato e hanno violato il principio del contraddittorio – non ha dichiarato l'intera invalidità del lodo. Ad avviso di «il lodo deve intendersi come un unicum», con la conseguenza che Parte_1 basta la presenza di un vizio perché questi travolga l'intero atto. Ciò troverebbe conferma nelle norme codicistiche in materia di annullamento del contratto per errore (secondo cui, in presenza di un errore essenziale, il contraente può chiedere l'annullamento dell'intero contratto), nonché nella disciplina dettata in tema di annullamento di lodo arbitrale irrituale per violazione del principio del contraddittorio e, in particolare, nell'art. 808-ter, comma 2, n. 5, c.p.c. (in forza del quale “il lodo contrattuale è annullabile… se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”).
2 L'appellante, quindi, sostiene che la sentenza impugnata vada riformata accertando l'integrale annullabilità del lodo arbitrale. Parte appellata eccepisce l'infondatezza della doglianza, evidenziando la natura strettamente negoziale dell'arbitrato irrituale e del relativo lodo. Da ciò conseguirebbe che anche in tale materia trova applicazione il principio di conservazione del contratto, sancito dagli artt. 1367, 1419, 1420 e 1446 c.c.. Inoltre, a ulteriore conferma di tale assunto, deduce che «la riforma del CP_1
1994, recependo il consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, ha espressamente previsto, al primo comma dell'art. 830 c.p.c., la dichiarazione di nullità parziale del lodo quando il vizio incide solo su di una parte di esso» (così, pag. 4 della comparsa di risposta). Il motivo di appello è fondato e deve essere accolto. Secondo l'insegnamento della Suprema OR “risponde al principio di cui all'art. 1419 cod. civ., dettato per la nullità del contratto ma applicabile anche all'annullabilità, secondo cui il vizio che colpisce una parte del contratto o singole clausole comporta la caducazione dell'intero negozio soltanto se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto affetta da invalidità” (cfr. Cass., Sez. lav., 4 settembre 1980, n. 5100; Cass., Sez. 2, 10 marzo 19”80, n. 1592; Cass., Sez. 1, 26 ottobre 1967, n. 2647). L'applicazione del principio di correttezza impone di accertare se, nell'assetto d'interessi emergente dalla decisione degli arbitri, il mancato esame delle domande delle parti, assumesse un rilievo tale da esigere, in caso di annullamento, la caducazione dell'intero lodo. La decisione degli arbitri, rispetto alle domande loro proposte, costituisce il frutto di una rappresentazione meramente parziale del contenuto del lodo, il quale, diversamente da quanto da loro ritenuto, non si esauriva nell'esame dei vizi, ma comprendeva la domanda di risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno da inadempimento. Nell'arbitrato irrituale la soluzione della controversia ha luogo in via meramente negoziale, in quanto le parti affidano agli arbitri l'incarico di addivenirvi mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, impegnandosi a considerare la decisione degli stessi come espressione della loro volontà (cfr. da ultimo, Cass., Sez. 1, 1 aprile 2011, n. 7574; 2 luglio 2007, n. 14972;Cass., Sez. 2, 12 ottobre 2009, n. 21585), tuttavia il contenuto del predetto negozio non è limitato alle attribuzioni previste dal dispositivo della decisione, “ma, non diversamente da quanto accade nell'arbitrato rituale, in cui più spiccata è la funzione decisoria del lodo, include anche l'accertamento dei diritti e degli obblighi delle parti, che ne costituisce il presupposto logico- giuridico” ( Cass. Sez. 1, 19/06/2013, n. 15393, in motivazione). In tale prospettiva, la valutazione solo parziale delle domande da parte degli arbitri determina l'inidoneità della prestazione richiesta ad esaurire il contenuto del lodo, in relazione all'importanza sostanziale che la prestazione eseguita riveste nell'economia complessiva del rapporto, determinandone la completa annullabilità. Infatti in tema di negozio annullabile, trova applicazione il principio secondo il quale il vizio che colpisce una parte del contratto comporta la caducazione dell'intero negozio solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte di suo contenuto affetta da invalidità, come nel caso in esame in cui è palese la volontà delle parti di affidare agli arbitri la conoscenza di tutto il rapporto e non solo dell'aspetto dei vizi, la cui valutazione incide altresì sulla domanda di risoluzione non esaminata. 2) SECONDO MOTIVO – “SULLA RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART. 96 CPC DI
”. Controparte_1
3 L'appellante impugna la sentenza di primo grado laddove, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c. per difetto dei relativi presupposti (vd. pag. 8 della sentenza impugnata). Il motivo è infondato e deve essere respinto. L'appellante deduce quale causa petendi “l'avvio di numerose esecuzioni” ricade quindi nella previsione del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., laddove è previsto che ‹‹il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza››. Come insegnato dalla Suprema OR “La domanda di risarcimento dei danni, in tale ipotesi, non può che essere fatta valere nell'ambito del medesimo giudizio nel quale il titolo esecutivo si è formato, ossia dinanzi al giudice del giudizio di merito e non può, invece, essere esperita in un autonomo e separato giudizio. Tale conclusione è avvalorata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 25478 del 2021 che, ponendosi la questione dell'individuazione del giudice competente ad emettere la pronuncia di cui all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale, ha enunciato il principio secondo cui «L'istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale” ( Cass. Sez. 3, 15/05/2023, n. 13244, in motivazione). Tuttavia nel caso in esame non sussiste alcuna violazione della regola della normale prudenza in quanto la parte ingiungente era in possesso anche di un riconoscimento di debito, ovvero risultava creditrice, e quindi poteva “ in buona fede” confidare nella validità del titolo che aveva confermato la sussistenza di un credito nei confronti del committente. 3) TERZO MOTIVO – “SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO”. La riforma della sentenza di primo grado impone la riforma anche delle spese di lite. Nel caso in esame sussistono gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali dell'intero giudizio. Esse consistono nella concorde volontà delle parti di affidare la decisione delle vertenze relative all'appalto agli arbitri, ritenuti qualificati per dirimere le questioni tra loro pendenti, e che invece sono stati costretti al presente giudizio.
P. Q. M.
La OR di Appello,ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata annulla integralmente il lodo impugnato;
2) conferma la revoca del decreto ingiuntivo;
3) spese di lite dell'intero giudizio integralmente compensate dalle parti;
Così deciso addì 18/06/2025 Il Presidente est. Dott.sa Rosella Silvestri
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