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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2231/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2231 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
07/12/1975;
), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
03/10/1993;
), nato in [...] il Controparte_2 C.F._3
06/09/1999;
), nato in [...] il Parte_2 C.F._4
18/04/2002; con l'Avv. GUIDO GIUDIICE e con l'Avv. DANIELA TIANI, per procura alle liti legalizzata e tradotta allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI
contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “- accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge”; per il : “In caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta CP_3 dei ricorrenti e sempre che ne ricorrano per ciascuno di essi i necessari presupposti in fatto e diritto voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere gli stessi discendenti diretti di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
-l'ava (o asceva a Nave Persona_1 Persona_2 Per_3
AN RO (oggi Terre d'Adige) (TN) in data 8-11-1921 (doc. 2), per poi emigrare in
Argentina. senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 11);
-l'ava, il 20-2-1943, si univa in matrimonio con (doc. 3); Persona_4
- da detta unione nasceva il 12-3-1947 (doc. 4), il quale il 13- Persona_5
3-1975 si univa in matrimonio con (doc. 5), unione da cui nascevano le Persona_6
odierne ricorrenti, il 7-12-1975 (doc. 6) e Parte_1 Controparte_1
il 3-10-1993 (doc. 7);
[...]
- dal matrimonio di del 9-4-1999 con Parte_1 Persona_7
(doc. 8) nascevano, inoltre, gli odierni ricorrenti il 6-
[...] Controparte_2
9-1999 (doc. 9) e il 18-4-2002 (doc. 10); Parte_2
-la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
-gli odierni ricorrenti non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare-amministrativa a causa della vigenza della l. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3),
pag. 2/8 norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975);
-la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 2009, ha riconosciuto che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale;
conclusivamente richiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_4
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-in assenza di un apposito intervento legislativo, al non è consentito di fatto CP_3
dare concreta e diretta applicazione ai principi di cui alla pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 2009, che ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983), possono ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente l. 555/1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio 1948 con il cittadino straniero;
-in particolare, l'applicazione ad opera del Ministero è impedita dalla lettera della disposizione, tuttora vigente, di cui all'art. 219 della Legge di Riforma del Diritto di
Famiglia n. 151 del 1975, che prevede che le donne, che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per vicende di cittadinanza del marito, potevano comunque riacquistarla previa espressa dichiarazione di volontà in tal senso;
pag. 3/8 permanendo una discrasia nel fatto che, in sede amministrativa e a tutt'oggi, la suddetta dichiarazione comporta il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della cittadinanza in caso di matrimonio contratto in vigenza della l. 555/1912 solo dopo il 1° gennaio 1948, mentre, se il matrimonio è stato celebrato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, essa consente il riacquisto della cittadinanza italiana solo con efficacia ex nunc e con comunicazione del relativo status ai figli ancora minorenni al momento in cui questa è effettuata;
la stessa Corte di Cassazione avendo delineato la sussistenza di un c.d. “doppio binario”, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione;
-in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari essendo all'uopo sufficiente la dimostrazione di essere nati da una cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, l. 555/1912 (sempreché che non venga eccepita e documentata dalla stessa
Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto),
a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino della sua esistenza o meno in vita), potendo quindi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta Costituzionale, essere riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana in favore delle donne che l'avevano persa in vigenza dell'art. 10 l. 555/1912;
-il nostro ordinamento, nella ricostruzione della cittadinanza per discendenza, permette di risalire all'indietro, di generazione in generazione, senza limiti temporali nell'individuazione del capostipite;
conclusivamente richiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 20-5-2025 la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
nessuno è comparso per l'Avvocatura.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di madre o padre cittadini.
pag. 4/8 Nel caso di specie l'ava risulta nata in data [...] (doc. 2).
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'ava è nata ed emigrata all'estero in data successiva a quella dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain, va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
I ricorrenti hanno, altresì, documentato che l'ava, dopo essere emigrata, non si è mai volontariamente naturalizzata (doc. 11), nulla peraltro essendo contestato o eccepito al riguardo dall'Amministrazione.
La linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti (doc. 1) trova riscontro nella documentazione versata agli atti.
In particolare, risulta che, dal matrimonio dell'ava del 1943 con cittadino argentino
(doc. 3), nasceva il 12-3-1947 (doc. 4), padre delle odierne Persona_5
ricorrenti il 7-12-1975 (doc. 6) e il 3- Parte_1 Controparte_1
10-1993 (doc. 7), la prima delle quali madre degli odierni ricorrenti Controparte_2
il 6-9-1999 (doc. 9) e il 18-4-2002 (doc. 10).
[...] Parte_2
Tutto quanto sopra premesso, in esito agli interventi della Corte Costituzionale sulle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, n. 1 della l. n. 555/1912 (con pronuncia n. 30/1983 dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che fosse
“cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in uno alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, n. 2, e dell'art. 2, comma 2, della l. n.
555/1912) e di cui all'art. 10, comma 3, della stessa legge (con pronuncia n. 87 del 1975, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva “la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”), sono state espunte dall'ordinamento le norme che per la donna, originariamente cittadina italiana, la quale pag. 5/8 si univa in matrimonio con cittadino straniero, disponevano la perdita della cittadinanza italiana in assenza di una scelta individuale volontaria, così come quelle preclusive della trasmissione di detta cittadinanza ai figli anche in linea materna (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
Sentenza n. 25317 del 24/08/2022; Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023;
Sez. 6, Sentenza n. 6205 del 18/03/2014; Sez. 6, Ordinanza n. 22608 del 05/11/2015).
La già menzionata pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25/02/2009 ha precisato, inoltre, che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del
1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto
l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra
i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra, le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal
1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale, non potendo, dunque, darsi luogo a una distinta pag. 6/8 applicazione secondo la data di matrimonio o di nascita del figlio di cittadina italiana, prima o dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale.
In conformità a quanto esposto dall'Amministrazione la pronuncia citata ha, altresì, evidenziato in motivazione che “L'affermazione della norma che il riacquisto si ha "con" la dichiarazione e non "per effetto" di questa, in nessun caso consente di qualificare tale atto come costitutivo, anche se le autorità amministrative sono tenute a "riconoscere", con decreto ministeriale, il diritto al recupero della cittadinanza perduta a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sono state adempiute tutte le formalità richieste (L. n.
92 del 1991, art. 15)” e che “L'accertamento giudiziale dello stato di cittadino invece non
è vincolato ai medesimi limiti dell'azione della P.A. e, nel caso di perdita della cittadinanza per il matrimonio di donna con straniero anteriore al 1975, può avvenire senza tale atto, sempre che non sia provata dal la rinuncia dell'interessata allo CP_3
stato stesso intervenuta nelle more (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873)”.
Nella presente sede, dunque, a seguito dei citati interventi giurisprudenziali, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei discendenti non incontra vincoli particolari, essendo il diritto di cittadinanza giustiziabile indipendentemente dal fatto che l'ascendente abbia reso la dichiarazione prevista dall'articolo 219 della legge n. 151 del
1975 e anche in caso di pregressa morte dell'ascendente, non essendo, peraltro, stata eccepita né documentata dall'Amministrazione l'esistenza di alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
In quanto discendenti da cittadina italiana, nel vigore della l. n. 555 del 1912 sposatasi con cittadino argentino (doc. 3), i ricorrenti, dal 1° gennaio 1948, riacquistano la cittadinanza italiana, determinando il rapporto di filiazione e di discendenza, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a loro dello stato di cittadini, stato che sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
Ne consegue che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con conseguente ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_3
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
pag. 7/8 In difetto di opposizione da parte dell'Amministrazione all'accoglimento della domanda, nonché tenuto conto della sussistenza (evidenziata dalla Cassazione) di c.d.
“doppio binario”, in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione, con impossibilità allo stato per l'ipotesi de qua, in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, del riconoscimento del diritto in sede amministrativa, la decisione, infatti, discendendo dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. onde procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_3
competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 02/06/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2231/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2231 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
07/12/1975;
), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
03/10/1993;
), nato in [...] il Controparte_2 C.F._3
06/09/1999;
), nato in [...] il Parte_2 C.F._4
18/04/2002; con l'Avv. GUIDO GIUDIICE e con l'Avv. DANIELA TIANI, per procura alle liti legalizzata e tradotta allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI
contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “- accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge”; per il : “In caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta CP_3 dei ricorrenti e sempre che ne ricorrano per ciascuno di essi i necessari presupposti in fatto e diritto voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere gli stessi discendenti diretti di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
-l'ava (o asceva a Nave Persona_1 Persona_2 Per_3
AN RO (oggi Terre d'Adige) (TN) in data 8-11-1921 (doc. 2), per poi emigrare in
Argentina. senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 11);
-l'ava, il 20-2-1943, si univa in matrimonio con (doc. 3); Persona_4
- da detta unione nasceva il 12-3-1947 (doc. 4), il quale il 13- Persona_5
3-1975 si univa in matrimonio con (doc. 5), unione da cui nascevano le Persona_6
odierne ricorrenti, il 7-12-1975 (doc. 6) e Parte_1 Controparte_1
il 3-10-1993 (doc. 7);
[...]
- dal matrimonio di del 9-4-1999 con Parte_1 Persona_7
(doc. 8) nascevano, inoltre, gli odierni ricorrenti il 6-
[...] Controparte_2
9-1999 (doc. 9) e il 18-4-2002 (doc. 10); Parte_2
-la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
-gli odierni ricorrenti non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare-amministrativa a causa della vigenza della l. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3),
pag. 2/8 norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975);
-la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 2009, ha riconosciuto che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale;
conclusivamente richiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_4
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-in assenza di un apposito intervento legislativo, al non è consentito di fatto CP_3
dare concreta e diretta applicazione ai principi di cui alla pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 2009, che ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983), possono ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente l. 555/1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio 1948 con il cittadino straniero;
-in particolare, l'applicazione ad opera del Ministero è impedita dalla lettera della disposizione, tuttora vigente, di cui all'art. 219 della Legge di Riforma del Diritto di
Famiglia n. 151 del 1975, che prevede che le donne, che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per vicende di cittadinanza del marito, potevano comunque riacquistarla previa espressa dichiarazione di volontà in tal senso;
pag. 3/8 permanendo una discrasia nel fatto che, in sede amministrativa e a tutt'oggi, la suddetta dichiarazione comporta il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della cittadinanza in caso di matrimonio contratto in vigenza della l. 555/1912 solo dopo il 1° gennaio 1948, mentre, se il matrimonio è stato celebrato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, essa consente il riacquisto della cittadinanza italiana solo con efficacia ex nunc e con comunicazione del relativo status ai figli ancora minorenni al momento in cui questa è effettuata;
la stessa Corte di Cassazione avendo delineato la sussistenza di un c.d. “doppio binario”, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione;
-in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari essendo all'uopo sufficiente la dimostrazione di essere nati da una cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, l. 555/1912 (sempreché che non venga eccepita e documentata dalla stessa
Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto),
a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino della sua esistenza o meno in vita), potendo quindi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta Costituzionale, essere riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana in favore delle donne che l'avevano persa in vigenza dell'art. 10 l. 555/1912;
-il nostro ordinamento, nella ricostruzione della cittadinanza per discendenza, permette di risalire all'indietro, di generazione in generazione, senza limiti temporali nell'individuazione del capostipite;
conclusivamente richiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 20-5-2025 la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
nessuno è comparso per l'Avvocatura.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di madre o padre cittadini.
pag. 4/8 Nel caso di specie l'ava risulta nata in data [...] (doc. 2).
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'ava è nata ed emigrata all'estero in data successiva a quella dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain, va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
I ricorrenti hanno, altresì, documentato che l'ava, dopo essere emigrata, non si è mai volontariamente naturalizzata (doc. 11), nulla peraltro essendo contestato o eccepito al riguardo dall'Amministrazione.
La linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti (doc. 1) trova riscontro nella documentazione versata agli atti.
In particolare, risulta che, dal matrimonio dell'ava del 1943 con cittadino argentino
(doc. 3), nasceva il 12-3-1947 (doc. 4), padre delle odierne Persona_5
ricorrenti il 7-12-1975 (doc. 6) e il 3- Parte_1 Controparte_1
10-1993 (doc. 7), la prima delle quali madre degli odierni ricorrenti Controparte_2
il 6-9-1999 (doc. 9) e il 18-4-2002 (doc. 10).
[...] Parte_2
Tutto quanto sopra premesso, in esito agli interventi della Corte Costituzionale sulle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, n. 1 della l. n. 555/1912 (con pronuncia n. 30/1983 dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che fosse
“cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in uno alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, n. 2, e dell'art. 2, comma 2, della l. n.
555/1912) e di cui all'art. 10, comma 3, della stessa legge (con pronuncia n. 87 del 1975, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva “la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”), sono state espunte dall'ordinamento le norme che per la donna, originariamente cittadina italiana, la quale pag. 5/8 si univa in matrimonio con cittadino straniero, disponevano la perdita della cittadinanza italiana in assenza di una scelta individuale volontaria, così come quelle preclusive della trasmissione di detta cittadinanza ai figli anche in linea materna (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
Sentenza n. 25317 del 24/08/2022; Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023;
Sez. 6, Sentenza n. 6205 del 18/03/2014; Sez. 6, Ordinanza n. 22608 del 05/11/2015).
La già menzionata pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25/02/2009 ha precisato, inoltre, che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del
1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto
l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra
i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra, le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal
1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale, non potendo, dunque, darsi luogo a una distinta pag. 6/8 applicazione secondo la data di matrimonio o di nascita del figlio di cittadina italiana, prima o dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale.
In conformità a quanto esposto dall'Amministrazione la pronuncia citata ha, altresì, evidenziato in motivazione che “L'affermazione della norma che il riacquisto si ha "con" la dichiarazione e non "per effetto" di questa, in nessun caso consente di qualificare tale atto come costitutivo, anche se le autorità amministrative sono tenute a "riconoscere", con decreto ministeriale, il diritto al recupero della cittadinanza perduta a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sono state adempiute tutte le formalità richieste (L. n.
92 del 1991, art. 15)” e che “L'accertamento giudiziale dello stato di cittadino invece non
è vincolato ai medesimi limiti dell'azione della P.A. e, nel caso di perdita della cittadinanza per il matrimonio di donna con straniero anteriore al 1975, può avvenire senza tale atto, sempre che non sia provata dal la rinuncia dell'interessata allo CP_3
stato stesso intervenuta nelle more (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873)”.
Nella presente sede, dunque, a seguito dei citati interventi giurisprudenziali, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei discendenti non incontra vincoli particolari, essendo il diritto di cittadinanza giustiziabile indipendentemente dal fatto che l'ascendente abbia reso la dichiarazione prevista dall'articolo 219 della legge n. 151 del
1975 e anche in caso di pregressa morte dell'ascendente, non essendo, peraltro, stata eccepita né documentata dall'Amministrazione l'esistenza di alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
In quanto discendenti da cittadina italiana, nel vigore della l. n. 555 del 1912 sposatasi con cittadino argentino (doc. 3), i ricorrenti, dal 1° gennaio 1948, riacquistano la cittadinanza italiana, determinando il rapporto di filiazione e di discendenza, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a loro dello stato di cittadini, stato che sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
Ne consegue che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con conseguente ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_3
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
pag. 7/8 In difetto di opposizione da parte dell'Amministrazione all'accoglimento della domanda, nonché tenuto conto della sussistenza (evidenziata dalla Cassazione) di c.d.
“doppio binario”, in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione, con impossibilità allo stato per l'ipotesi de qua, in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, del riconoscimento del diritto in sede amministrativa, la decisione, infatti, discendendo dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. onde procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_3
competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 02/06/2025
Il Giudice
Enrica Poli
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