Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
1
R.g. n. 24/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 24/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 09/05/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 3/01/2025 da rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
ZANNI LEOPOLDO e , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 [...]
, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
CP_1
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Grazzanise (CE) in data
23/03/2017 e che dalla loro unione sono nati i figli (l'8.06.2017) e (il 10.05.2019); Per_1 Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
3) i coniugi individuano quale residenza abituale per i figli, l'abitazione materna sita in
Grazzanise alla via Guglielmo Oberdan;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori.
Inoltre, i figli potranno pernottare presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese;
6) durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo di ferie con il padre da concordarsi annualmente, entro il 30 Aprile di ogni aprile, tenuto anche conto delle peculiari esigenze del piccolo;
le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in Per_3
volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
7) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
8) il sig. verserà mensilmente ai figli minori la somma di euro 350,00 quale contributo CP_1
al mantenimento, oltre le spese di babysitteraggio qualora necessarie e preventivamente concordate nella misura del 50% dell'importo. L'assegno subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposto il 25° giorno di ogni mese;
9) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, secondo quanto disposto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Santa Maria C.V.;
10) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
11) i coniugi danno atto di aver risolto tutte le pendenze e le problematiche economiche tra gli stessi e rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa economica nascente dallo scioglimento della comunione legale;
12) il sig. autorizza la sig.ra alla percezione dell'assegno unico Controparte_1 Parte_1
nella misura del 100%; 3
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] l'[...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(CE) il 26/06/1975;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grazzanise (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 1, parte I, serie, anno 2017;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio