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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/05/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2830/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Gisella Dedato Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2830 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del
16.1.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Latina, Via Fabio Filzi n. 19, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Mariani che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
E
Controparte_1
(C.F. ), quale successore ex lege di in persona P.IVA_1 CP_2 del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia
Incletolli ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.
29, presso l'Avvocatura dell'Ente in forza di procura in atti appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Latina n. 604/2020
– opposizione cartella di pagamento.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. si rivolgeva al Tribunale di Latina per Parte_1
l'annullamento della cartella di pagamento n. 057201300095158
1 contenente la richiesta di pagamento della somma di euro 16.075,28, a titolo di canoni di locazione dall'1.10. 2000 al 31.5.2011 oltre oneri accessori e interessi, non corrisposti dal alla locatrice Pt_1 per l'immobile di proprietà (oggi ) sito in CP_2 CP_2 CP_1
Latina, Via Pier Luigi Nervi n. 284, scala B interno 5.
L'opponente rappresentava, al riguardo, che: dal 2001, non abitava più nell'immobile de quo, stabilmente occupato da;
Persona_1
l'Ente era a conoscenza dell'abbandono dell'immobile da parte del
[...] il quale ultimo dichiarava di risiedere in un diverso Pt_1 appartamento (in Via Salvatore Quasimodo n. 15, come da certificato storico di residenza allegato); lo stesso aveva ricevuto Pt_1 dall'Ente locatore documentazione attestante il versamento all' da parte dell'occupante della somma di euro CP_2 Per_1
11.963,40, a titolo di canoni arretrati dal 2001 al 2006. Eccepiva, inoltre, la prescrizione triennale dei canoni e degli oneri accessori pretesi con la cartella, per decorso del termine quinquennale.
Concludeva chiedendo, previa sospensione della cartella esattoriale impugnata: di accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto di locazione tra l' e perché risolto dal 2001, considerata CP_1 Pt_1
“la totale estraneità dal rapporto locatizio e dal credito-debito del
[...] essendo il medesimo privo di qualsiasi titolarità sull'immobile Pt_1 di Via P. L. Nervi”; di condannare l'Ente procedente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni verso il ricorrente, da liquidarsi in via equitativa;
con vittoria di spese, competenze e onorari di lite in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' che rappresentava quanto segue: CP_1
l'opponente dall'1.10.2000, subentrava nel rapporto Pt_1 locatizio avente ad oggetto l'immobile citato sito in Latina, Via P. L.
Nervi n. 284, scala B interno 5, originariamente instaurato tra l'Ente quale locatore e il conduttore in data 30.3.2006, Persona_2 il conduttore sottoscriveva l'attestazione di regolarità Pt_1 contabile prodromica all'acquisto dell'appartamento e, in pari data, richiedeva l'applicazione dei benefici di cui all'art. 7-bis della legge n.
248/2005, ai fini della regolarizzazione della sua posizione contabile;
in data 16.7.2008, l'Unione inquilini, a nome e per conto di Parte_1
chiedeva all' la verifica dei conteggi relativi alla
[...] CP_2 morosità maturata, così come quantificata nella raccomandata prot. n.
26302 del 15.2.2008; stante il perdurare della morosità, in data
5.10.2011 l' (subentrato all' notificava al CP_1 CP_2 Pt_1
l'ingiunzione di pagamento n. 11924 del 22.9.2011, intimando al conduttore il pagamento della somma di euro 15.355,38 per canoni e oneri relativi alla locazione dell'immobile sito in Latina, Via P. L. Nervi
2 n. 284, per il periodo da marzo 2006 al maggio 2011; avverso la predetta ingiunzione di pagamento -regolarmente notificata- non veniva proposta opposizione;
in data 10.9.2012, perveniva all'Ufficio una nota di tale , che si dichiarava occupante abusivo Persona_1 dell'appartamento in questione sin dal 2001 e chiedeva la sanatoria dell'occupazione; la sanatoria, però, non veniva concessa “stante la discordanza tra le dichiarazioni prodotte e le risultanze anagrafiche”. Concludeva chiedendo: in via principale, di respingere l'avversa opposizione perché inammissibile, improcedibile e infondata;
in via subordinata, di condannare la controparte alla diversa e/o minor somma di cui l'Istituto risultasse creditore;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2014, con provvedimento del 28.10.2014 il Giudice rilevava che la cartella esattoriale impugnata risultava essere stata emessa in conseguenza della mancata opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 11924 del 22.9.2011, notificata all'opponente in data 10.10.2011 e avente ad oggetto i canoni di locazione dell'immobile de quo per il periodo dal 1.10.2000 al 31.5.2011; “ritenuto in definitiva che non pare che nella presente sede possa essere rimesso in discussione il rapporto sostanziale sotteso alla ingiunzione di pagamento” e “considerato, in ogni caso, che le contestazioni svolte dal on paiono assistite Pt_1 dal fumus, non reputandosi idoneo a paralizzare la pretesa dell'ente opposto il rilascio dell'alloggio che il ricorrente assume aver compiuto nel 2001, in difetto di allegazione e prova di una formale riconsegna del bene all'ente locatore”, il Giudice revocava il decreto del 3.4.2014
– con cui era stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia della cartella esattoriale opposta – e respingeva l'istanza di sospensione proposta dall'opponente All'udienza del 11.7.2018, il Giudice Pt_1 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza del 11.12.2019, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 604/2020, preliminarmente, rilevava che “con l'opposizione avverso la cartella di pagamento emessa in forza di un'ingiunzione di pagamento dell'amministrazione, possono essere dedotti soltanto fatti e circostanze sopravvenute alla formazione del titolo esecutivo e che le contestazioni che attengono alla fase nella quale il titolo si forma debbono essere proposte impugnando il titolo”. Non avendo l'opponente fornito prova di aver impugnato l'ordinanza di ingiunzione n. 11924 del 22.09.2011 (recante la richiesta al di pagare la stessa somma indicata nella cartella esattoriale Pt_1
3 opposta), l'opposizione ex art. 615 c.p.c. era dichiarata inammissibile (“non pare che nella presente sede possa essere rimesso in discussione il rapporto sostanziale sotteso alla ingiunzione di pagamento”). Per l'effetto, condannava al pagamento delle spese di lite, Pt_1 liquidate in favore dell'opposto in euro 2.815,00 per compensi, oltre spese generali e accessori.
2. Con ricorso in appello depositato in data 12.6.2020, Pt_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado.
In particolare, criticava:
a) errata e falsa applicazione di norme con particolare riferimento all'art. 615 c.p.c. (618 bis c.p.c.) e degli artt. 17 e 21 d.lgs. 466/99. L'odierno appellante ribadiva di contestare l'inesistenza del titolo a monte della cartella esattoriale impugnata e la conseguente assoluta impossibilità di procedere all'esecuzione esattoriale. L'emissione della cartella esattoriale per canoni locatizi pretesi dalla P.A. si basa su un contratto assolutamente privo della forma prevista per legge ovvero l'atto notarile o la scrittura privata autenticata;
precisamente, nel caso di specie, “la scrittura privata posta alla base della esecuzione esattoriale, ed ancor prima, alla base di una ingiunzione amministrativa, ovvero mera intimazione di pagamento proveniente dal mero locatore, è il contratto di locazione, registrato ma non autenticato”; pertanto, il contratto locatizio richiamato dall' non CP_1 avrebbe potuto considerarsi titolo esecutivo utile all'emissione della cartella. Inoltre, deduceva l'appellante che “la cartella esattoriale emessa per il recupero di somme quali canoni di locazione ha natura di precetto e, nel caso in esame, l'esecuzione non è iniziata ed ha maturato la decadenza della pretesa dal ruolo per la mancata esecuzione nei 5 anni dalla notificazione della cartella” (cfr. pag. 7 ricorso in appello);
b) improcedibilità e inammissibilità della procedura di riscossione a mezzo ruolo;
“non potendo sussistere l'iscrizione del credito a ruolo, iure privatorum, la formazione del titolo esecutivo non sussiste e la procedura esattoriale è inammissibile ed improcedibile” (pag. 11 appello). Inoltre, deduceva che “nella denegata ipotesi del non accoglimento della eccezione di tipo processuale, quale motivo principale dell'appello e assorbente, in fatto, il pagamento del
per un importo che copre i canoni di cui è causa, comunque Per_1 sana e va a coprire la morosità imputata al che non abita Pt_1 più, e che non abitava l'alloggio in questione nel periodo di cui al preteso pagamento di canoni, essendosi verificata una occupazione dell'immobile, come riconosciuta ed attestata dall'Ente proprietario, intervenuta dopo l'abbandono dell'immobile da parte dell'appellante
4 odierno. Diversamente valga il medesimo pagamento, come accollo” (pagg. 13-14 appello);
c) improcedibilità della ingiunzione esattoriale dei canoni per inesistenza del contratto di locazione ampiamente scaduto e illegittimamente dichiarato rinnovato. L'abbandono dell'immobile da parte del el 2001 impediva il rinnovo tacito “essendo venuto Pt_1 meno il contratto di locazione per abbandono del bene da parte del primo conduttore e goduto invece da terzi”. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, l'appellante deduceva che “il locatore può anche rinunciare a far valere il divieto di sublocazione o l'occupazione dell'immobile da parte di un diverso conduttore, quando non riconosce una successione nel contratto dal lato passivo, ma può, anzi deve, muovere contro chi ha abbandonato l'immobile, reclamando la propria pretesa a titolo di risarcimento ma la stessa pretesa è limitata ad un periodo non più ampio dei sei mesi utili a riconoscere la risoluzione del contratto, soprattutto quando manchi la disdetta” (pagg. 19-20 appello); pertanto, non avrebbe dovuto pagare nulla rispetto Pt_1 all'immobile locale, avendolo abbandonato almeno dal 2003 (e quindi ben oltre i sei mesi successivi all'abbandono, valevoli quale periodo di preavviso) ed essendogli subentrato un terzo soggetto, nei confronti del quale l'Ente locatore, “accettando il pagamento degli arretrati come confessati e dichiarati per oltre undici mila euro, ha costituito un fatto nuovo oggetto di comunicazioni anche volte a sanare la seconda posizione esistente” (cfr. pagg. 21-22 ricorso in appello); d) compensazione. Il versamento dei canoni da parte dell'occupante determinerebbe la compensazione del credito con la pretesa Per_1 dell'Ente che aveva ricevuto le somme dall'occupante dal 2001, “senza rifiutarle e senza imputarle a persona diversa che non sia l'occupante, ma con riferimento espresso proprio al bene immobile oggetto di locazione, confessandosi anche sotto questo profilo l'accettazione della disdetta del contratto con l'abbandono dei locali” (cfr. pag. 24 appello). Concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata: di riformare integralmente la sentenza impugnata e, in accoglimento dei motivi proposti, di
“accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo a monte della esecuzione esattoriale e comunque la nullità assoluta dell'ingiunzione amministrativa emessa in violazione di legge”; in via subordinata, di ammettere le prove testimoniali richieste, “annullando la disposizione del primo grado per la loro inammissibilità e all'esito, ovvero comunque ritenendo provata la circostanza dell'abbandono dell'immobile da parte dell'appellante ritenuto l'abuso di diritto per inesistenza giuridica del contratto di locazione e della sua
5 rinnovazione, riconoscere solo sei mesi di canone comunque pagati dall'occupante e corrispondenti al periodo di preavviso di sei mesi ritenendoli completamente decorsi dal 2003 o dal tempo che riterrà provato dall'abbandono dell'immobile da parte dell'appellante, revocando ogni atto impugnato”; in via gradata, di riconoscere in compensazione il pagamento dei canoni versati dall'occupante senza titolo e, ritenuta comunque maturata una successione dal lato passivo o un accollo, di imputare i citati pagamenti ai canoni “rimanendo all'appellante la minor somma tra quanto preteso e quanto invece versato in accollo dal terzo”. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado.
3. Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via preliminare: CP_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto mancante dei necessari requisiti di legge di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.; l'inammissibilità di tutte le domande nuove formulate da controparte nell'atto di appello (in particolare, l'odierno appellato dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle seguenti domande: “riconoscere solo sei mesi di canone comunque pagati dall'occupante e corrispondenti al periodo di preavviso di sei mesi ritenendoli completamente decorsi dal 2003 o dal tempo che riterrà provato dall'abbandono dell'immobile da parte dell'occupante, revocando ogni atto impugnato. In via gradata riconoscere in compensazione il pagamento dei canoni versati dall'occupante senza titolo e ritenuta comunque maturata una successione dal lato passivo o un accollo, imputare i citati pagamenti ai canoni rimanendo all'appellante la minor somma tra quanto preteso e quanto versato in accollo dal terzo”, pag. 7 comparsa di costituzione e risposta in appello). Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'istanza di inibitoria, di rigettare l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato, con conferma della sentenza impugnata.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.10.2020, con ordinanza depositata in data 6.10.2020, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e disponeva il mutamento del rito da speciale locatizio a ordinario (“rilevato, inoltre, che la causa in primo grado è stata trattata e definita con il rito ordinario e che, di conseguenza, per il principio dell'ultrattività del rito il presente appello andava proposto con citazione e non con ricorso, ragion per cui va disposto il mutamento del rito ex artt. 439-427 c.p.c.”), rinviando per la precisazione delle conclusioni. In data 14.2.2023, l'appellante depositava documenti sopravvenuti – che, a suo dire, “confessano la fondatezza dell'appello nel merito” – consistenti in richieste di pagamento da parte dell'Ente appellato
6 relative all'immobile per cui è causa ed indirizzate a , Persona_1
“acclarandosi definitivamente la sussistenza del nuovo e diverso rapporto locatizio come risalente al 2001 verso a Persona_1 tutto il 2023”. All'udienza del 16.1.2025, parte appellata contestava la produzione documentale di controparte in quanto inammissibile. La Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In particolare, con la comparsa conclusionale depositata in data 12.3.2025, chiedeva la sospensione dell'odierno processo ex Pt_1 art. 295 c.p.c. al fine di evitare un contrasto di giudicati con la sent. n.
1137/2025 emessa dalla Prima Sezione civile di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Ritenuta l'ammissibilità del gravame a norma dell'art. 342 c.p.c., preliminarmente, la Corte rigetta la richiesta di sospensione ex art. 295
c.p.c. presentata dal per insussistenza delle condizioni di Pt_1 legge.
Il separato procedimento attiene all'intimazione di pagamento n.
05720199007578217/000 relativa, tra le altre, alla cartella n. 057
20130009515864000, notificata l'8.01.2014, per euro 19.925,23, emessa sul ruolo gestione ex per canoni di locazione CP_1 CP_2 non corrisposti;
allo stato, l'impugnativa si è conclusa con la sentenza non definitiva di questa Corte di appello n. 1137/2025 pubblicata l'1.3.2025.
Come preme evidenziare, non essendo intervenuta la sospensione giudiziale dell'esecuzione della cartella qui impugnata, non era inibita all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 546/1992, l'ulteriore attività esecutiva di cui alla intimazione di pagamento n. 05720199007578217/000 (Cass., Sez. V, 14.12.2021, sent. n. 40047;
Cass., Sez. V, 20.7. 2023, sent. n. 21824).
L'impugnativa della intimazione citata, quindi, riguarda un atto dell'Agente della Riscossione successivo a quello qui impugnato e avrebbe dovuto essere sospeso, eventualmente, il giudizio avverso l'intimazione di pagamento (che ha, tra i suoi atti prodromici, la cartella di pagamento qui impugnata); in ogni caso, essendo stato già definito il giudizio avverso l'intimazione con la sentenza di primo e di secondo grado (entrambe sfavorevoli al , la sospensione del giudizio Pt_1 in esame non può essere disposta ex art. 295 c.p.c. (eventualmente, avrebbe dovuta essere fatta istanza ai sensi dell'art. 337, comma 2,
c.p.c.).
6.L'appello va rigettato.
7 con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. alla cartella esattoriale, Pt_1 contesta l'esistenza del diritto di a procedere ad esecuzione CP_1 forzata, asserendo la non debenza dei canoni locazione con oneri accessori richiesti nella cartella, per il subentro, in via di fatto, nella locazione tra lo stesso e il locatore di un terzo Pt_1 CP_1
( ), oltre che per l'invalida costituzione del rapporto Persona_1 locatizio per difetto di forma del relativo contratto.
Ciò premesso, la cartella esattoriale qui impugnata (che richiama il ruolo n. 2013/000858, reso esecutivo già il 5.3.2015) si fonda sulla prodromica ingiunzione di pagamento n.11924 del 22.9.2011, emessa ai sensi del RD n. 639/1910, ingiunzione che rappresenta titolo esecutivo a sé stante. Detta ingiunzione contestava al il Pt_1 mancato pagamento della somma di euro 16.075,28, a titolo di canoni di locazione dall'1.10. 2000 al 31.5.2011, oltre oneri accessori e interessi alla locatrice relativamente all'immobile di proprietà CP_2
(oggi ) sito in Latina, Via Pier Luigi Nervi n. 284, scala CP_2 CP_1
B interno 5, dato in locazione nel 2001 al Pt_1
La Corte segnala che detta ingiunzione risulta ritualmente notificata in data 10.10.2011 e non risulta impugnata dalla controparte. La mancata opposizione al titolo a base della cartella opposta - cartella che non trova fondamento nel contratto di locazione, bensì nella citata ingiunzione n.11924 mai contestata, come già anticipato- rende del tutto irrilevanti le doglianze sollevate dal essendosi consolidata la Pt_1 pretesa dell'Ente locatore. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che i vizi dell'ingiunzione vanno fatti valere con la specifica opposizione che avrebbe introdotto un ordinario giudizio di cognizione sulla fondatezza della pretesa creditoria di diritto privato in quanto, in difetto di opposizione, il credito indicato nell'ingiunzione fiscale diviene irretrattabile (Cass. Sez. trib., 22.4.2024 sent. n.10736).
Il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato, sulla scorta del principio di diritto appena esposto, che con l'opposizione avverso la cartella di pagamento, emessa in forza di un'ingiunzione di pagamento dell'Amministrazione, possono essere dedotti soltanto fatti e circostanze sopravvenute alla formazione del titolo esecutivo. Pertanto, le odierne contestazioni sub 2.a).
2.b) e 2.c), in quanto attinenti alla fase nella quale il titolo si forma, andavano proposte impugnando l'ingiunzione n.11924 (che rappresenta il titolo a base della cartella) risultando, allo stato, tutte inammissibili.
Ne consegue l'inammissibilità delle indicate doglianze, nelle quali si reiterano censure sulla sussistenza di un regolare rapporto locatizio tra e l' . Pt_1 CP_1
8 La doglianza sub 2.d) viola il divieto di nova in appello e, come tale, non poteva essere sollevata dall'opponente, per la prima volta, in gravame;
in ogni caso, la stessa sarebbe inammissibile riproponendo critiche sulla debenza dei canoni locatizi.
7. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico della parte appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.200,00 e inferiore a euro 26.000,00, esclusa la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 604/2020 nei confronti di
[...]
. Controparte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellato in
€3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 22.4.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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