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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3935/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. PERNISCO PIERLUIGI e l'avv. PERNISCO EMILIA hanno Parte_1
concluso come da nota depositata in data 20/01/2025 per n.q. di A.d.s. di l'avv. PAGLIAROLI Parte_2 Controparte_1
MARISA ha concluso come da nota depositata in data 20/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:48 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3935/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3935/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti PERNISCO Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI e PERNISCO EMILIA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma
(RM), Piazza dei Navigatori n. 23/C, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
attore - opponente contro avv. (c.f. , n.q. di a.d.s di Parte_2 C.F._2 [...]
giusta provvedimento del G.T. c/o il Tribunale di Rieti del 10.05.2021 e CP_1
provvedimento di autorizzazione alla costituzione nel presente giudizio del 01.08.2022, rappresentata e difesa dall'avv. PAGLIAROLI MARISA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Terracina (LT), Via delle Arene snc, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta – opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. ritualmente notificato, il signor Pt_1
convenendo in giudizio – avanti all'intestato Tribunale – l'avv.
[...] [...]
n.q. di Amministratore di Sostegno dell'ex coniuge ha Parte_2 Controparte_1
formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto regolarmente notificato dalla parte opposta, a mezzo del quale gli era stato ingiunto di pagare la complessiva somma di euro 105.869,27, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese della procedura, dovuta sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Latina n.
830/2003, pubblicata il 05.07.2003 che, nel dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio tra e , aveva posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di versamento Controparte_1 Parte_1
di un assegno divorzile per euro 1.650,00 mensili, a decorrere dall'aprile 2003, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a partire dall'1.4.2005.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha dedotto: - il difetto di legittimazione attiva in capo alla precettante, avv. n.q. di amministratrice di sostegno della titolare del credito, Parte_2
- il difetto di procura, in quanto rilasciata all'odierno legale, avv. Pagliaroli, Controparte_1 dall'amministratrice di sostegno e non dall'amministrata; - l'accordo tra le parti in merito alle modifiche delle condizioni di divorzio e alla cessazione dell'obbligo in capo al reclamante di corrispondere le somme dovute sulla base del titolo esecutivo azionato;
- il mutamento delle condizioni patrimoniali e di vita degli ex coniugi in forza del quale era, peraltro, stato introdotto il giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, circostanza ostativa rispetto alla richiesta di versamento delle somme maturate successivamente all'introduzione del giudizio;
- il pagamento della complessiva somma di euro 4.800,00, non conteggiata nell'atto di precetto;
- l'esistenza di un controcredito in capo all'opponente, di euro 16.552,62, pari al doppio della caparra confirmatoria versata in relazione ad un contratto preliminare stipulato inter partes in data 11.1.2000 e non adempiuto dall'opposta, nonché per euro 20.000,00, “a titolo di danno per la sottrazione dei terreni di cui è comproprietario”; - l'errata determinazione delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria derivante dell'errata individuazione della sorte e, comunque, dalla prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, l'opponente ha così insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa - con richiesta di sospensione del titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c. anche inaudita altera parte, sulla base di tutto quanto precede, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nel presente atto: 1) accertare e dichiarare che l'avv. non ha la legittimazione attiva diretta a chiedere il Parte_2
pagamento della somma precettata a titolo di assegni divorzili dovuti alla sig.ra
[...] nei confronti del sig. per l'effetto annullare e/o invalidare l'atto di precetto, CP_1 Pt_1 per tutto quanto è stato eccepito al punto 1 dell'atto; 2) annullare e/o invalidare l'atto di precetto per la nullità della procura alle liti rilasciata all'avv. Pagliaroli;
In via subordinata: 3) dichiarare che la somma precettata non è dovuta e quindi annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto o comunque statuire che non sussiste il diritto di procedere all'esecuzione minacciata sulla base delle somme intimate nel precetto opposto, stante: a) l'accettazione da parte dell'Ex moglie della proposta del marito di non dovere pagare l'assegno divorzile sin dall'anno 2015; b) il pagamento da parte del di somme non conteggiate per il periodo giugno 2017 – ottobre Pt_1
2018, come documentate, per € 4.800.00; c) la pendenza del giudizio ex art. 710 c.p.c. innanzi al
Tribunale civile di Latina, introdotto dal er chiedere la revoca dell'assegno di divorzio dal Pt_1
marzo 2021 al giugno 2022 per la somma di € 24.750,00, non essendo l'assegno divorzile in alcun modo dovuto e con richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della imminente decisione del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio;
d) l'accertamento dell'esistenza del debito della sig.ra con relativa statuizione, nei confronti dell'ex CP_1 marito, che si eccepisce in compensazione di € 16.552,62 oltre interessi maturati e maturandi alla data odierna e quindi per totali € 23.020,59 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data odierna, come esposto al punto 4c) che precede;
e) l'accertamento dell'esistenza del debito della sig.ra con relativa statuizione di cui al punto 4d), nei confronti dell'ex marito, di € 20.000,00 CP_1
s. e. o o. oltre agli interessi maturati e maturandi alla data odierna, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data odierna, che si eccepisce in compensazione;
f) l'accertamento che il conteggio della rivalutazione per l'importo indicato è erroneo e non dovuto anche in ragione delle somme dovute al sig. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, statuire pertanto che l'atto di precetto come notificato Pt_1
contiene somme non richiedibili ed è erroneo e quindi deve essere dichiararlo nullo e/o annullato.
Con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio.”.
L'avv. convenuta nella veste di cui in epigrafe, costituitasi in giudizio Parte_2
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/11/2022, contestando la ricostruzione dell'opponente, ha insistito per la reiezione della domanda avversaria, nonché per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA
PRELIMINARE: - Rigettare l'istanza di sospensione del titolo esecutivo in quanto infondata in fatto
e diritto;
- Rigettare l'istanza di sospensione del titolo esecutivo per l'importo fino alla concorrenza di € 4.800,00 in quanto risulta maturata in favore dell'opposta un ulteriore somma di € 3.450,00 (al netto degli importi versati e documentati); NEL MERITO: - Rigettare la spiegata opposizione meramente dilatoria e, quindi infondata in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e confermare l'atto di precetto opposto. - In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionale ed accessori tutti di Legge.”.
Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in parola, confermata l'ordinanza dal
Collegio in sede di reclamo, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, priva di pregio l'eccezione afferente al difetto di legittimazione attiva del soggetto precettante, risultando per tabulas il potere processuale ex art. 75, co. 2, c.p.c., in forza del quale l'avv. ha agito in virtù del provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Parte_2
Rieti del 10.05.2021 che l'ha autorizzata al “…compimento in nome e per conto del beneficiario, di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa autorizzazione di questa A.G. che comporti evidente situazione di vantaggio…”. (cfr. all.to n. 1, comparsa), con immissione nelle funzioni con verbale di giuramento del 16.07.2021 e provvedimento di autorizzazione alla costituzione nel presente giudizio dell'1.08.2022.
In ragione di quanto sopra, parimenti priva di fondamento l'eccezione afferente al difetto di procura alle liti, la quale, invero, risulta validamente conferita all'avv. Pagliaroli da parte dell'amministratore, peraltro, anch'essa su autorizzazione del giudice tutelare.
Dalla disamina della documentazione versata in atti si evince chiaramente che il pagamento richiesto
“in favore dell'istante” non sia preteso in favore dell'avv. in quanto tale, bensì in quanto Parte_2
amministratrice di sostegno della creditrice, sig.ra Controparte_1
Ne consegue la reiezione delle eccezioni in parola.
Nel merito, l'opposizione dispiegata dall'odierno attoreo può trovare accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
Ed invero, come già evidenziato in via interlocutoria (vd. ordinanza 11.12.2022, Rg. 3935-1/22), in questa sede, ai fini della declaratoria di inefficacia del precetto impugnato, non rilevano le altre questioni sollevate dall'odierna parte opponente e, segnatamente, le asserite mutate condizioni patrimoniali rappresentate dal signor quali la sopravvenuta malattia, il pensionamento, la Pt_1
celebrazione di nuove nozze con formazione di nuovo nucleo familiare, in forza delle quali lo stesso non sarebbe più stato in grado di ottemperare al versamento dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie.
Trattasi, invero, di fatti modificativi relativi alla situazione descritta nel titolo esecutivo giudiziale, fatti oggetto di apposita istanza di modifica delle condizioni di divorzio con giudizio pendente avanti all'intestato Tribunale al V.G. n. 804/2021, i quali, dunque, esulano dal presente giudizio e non intaccano il diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata ex art. 615, co. 1, c.p.c. in forza di titolo giudiziale esecutivo e, peraltro, passato in giudicato.
Il coniuge conserva il diritto a percepire l'assegno di divorzio, nella misura e nei modi stabiliti in sentenza, fintantoché non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno. Si aggiunga poi l'assenza di esatta indicazione in ordine alla decorrenza degli effetti dell'eventuale modifica delle statuizioni a carattere patrimoniale dalla data della domanda, ben potendo l'organo investito della decisione modularne diversamente l'ambito di applicazione temporale.
A tale riguardo, è da ritenersi del tutto irrilevante, – escluso ogni sindacato in ordine alla validità della dichiarazione contenuta nel fax inviato dall'opposta in data 20.12.2016 (cfr. doc. n. 7, fascicolo parte opponente) e alla univocità del suo contenuto –, l'eventuale accordo intercorso tra le parti in relazione alla modifica delle condizioni della separazione.
È jus receptum quello secondo cui gli accordi o le intese tra le parti non sottoposte al vaglio del giudice non possono determinare l'eventuale perdita della titolarità dell'assegno di divorzio, tant'è che «gli accordi tra i coniugi trovano sì legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322 c.c. ma sono validi ed efficaci nei limiti in cui non interferiscano con quello già omologato o con quanto disposto in sede di divorzio, specificandone soltanto il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi tutelati;
nel caso di specie, si sarebbe in presenza di un presunto accordo negoziale volto ad annullare l'assegno divorzile, al quale, in conseguenza, alcuna efficacia estintiva dell'obbligazione posta a carico del coniuge in sede di divorzio può riconoscersi in difetto di un intervento giudiziale attuato nell'ambito della speciale procedura prevista dalla L. n. 898 del
1970, art. 9, necessario anche al solo fine di recepire eventuali accordi intervenuti tra gli ex coniugi in tal senso» (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n.10291).
Venendo alla disamina delle eccezioni di compensazione, risultano sguarnite di opportune allegazioni sia il primo controcredito per euro 16.552,62, dovuti a titolo di restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata in relazione alla scrittura privata sottoscritta in data 11.1.2000, sia il secondo per euro 20.000,00, dovuti “a titolo di danno per la sottrazione dei terreni di cui è comproprietario”: nel primo caso, difetta sia la prova dell'effettivo esborso da parte dell'opponente, sia la stipula di un contratto preliminare, non potendo rivestirne i caratteri suoi propri la “scrittura privata” prodotta in allegato all'atto di citazione (cfr. doc. 19 fascicolo opponente), trattandosi, comunque, di un credito precedente all'emissione del titolo giudiziale in forza del quale è stato intimato il precetto opposto e come tale non opponibile in compensazione.
È pacifico il principio secondo cui il debitore non può far valere un credito sorto prima della pronuncia della sentenza in quanto il passaggio in giudicato impedisce la proposizione di fatti estintivi o impeditivi contrari a essa (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III, 20/04/2009, n.9347).
Totalmente scevra di allegazione in ordine sia all'an che al quantum il secondo importo di cui sopra opposto in compensazione, per essere peraltro lo stesso sprovvisto dei caratteri di certezza e liquidità.
Merita, invece, unicamente accoglimento l'eccezione di erroneo conteggio nel precetto di somme a titolo di assegno divorzile per totali euro 4.800,00 dal giugno 2017 all'ottobre 2018 da parte del sig. risultati documentati (vd. all.ti 14 – 15, citazione) e non contestati. Pt_1
Si prende atto, altresì, che la Corte d'Appello di Roma, con Decreto del 17.06.2024, nel decidere il reclamo avverso il decreto reso dal Tribunale di Latina nel proc.to di modifica delle condizioni di divorzio n. 804/2021 del 19.12.2022 (vd. all. nota cartolare 13.1.25), non ha revocato l'assegno di mantenimento posto a carico dell'opponente in favore della ex moglie, limitandosi a ridurlo dagli originari euro 1.650,00 ad euro 1.000,00, a decorrere dal mese di maggio 2024, tanto anche a riprova della legittimità delle somme oggetto di precetto, eccezion fatta per la somma di euro 4.800,00 di cui sopra.
Conclusivamente, in ragione dei principi ermeneutici di cui sopra, va dichiarata l'inefficacia parziale del precetto impugnato limitatamente alla somma pari ad euro 4.800,00 di sorte capitale, immutato il resto da intendersi confermato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare espletata (comprensiva di reclamo) seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie per quanto di ragione l'opposizione svolta dall'attore – opponente e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia parziale del precetto opposto limitatamente alla somma pari ad euro 4.800,00 di sorte capitale, immutato il resto da intendersi confermato;
b) condanna altresì l'attore – opponente a rimborsare alla parte convenuta – opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 9.665,00 (€ 7.052,00 per la fase di merito ed €
2.613,00 per la fase cautelare, esclusa la fase istruttoria) per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 21/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 21/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini