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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1675/2023 promosso
Da
C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino in virtù di procura generale alle liti elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in
Palermo, alla Via F. Laurana, n. 59
R I C O R R E N T E
CONTRO
, C.F. elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 20, presso lo studio dell'Avv.
1 Giancarlo Pellegrino che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Filippo Leone per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.05.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso,
la parte ricorrente contestava il diritto della sig.ra ad essere Pt_1 CP_1
riconosciuta invalida con diritto alla pensione per cieco civile e all'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa,
che gli era stata riconosciuta in seguito all'accertamento medico-legale espletato in sede di A.T.P.-.
La sig.ra si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
proposto dall e la declaratoria di accertamento del requisito sanitario per Pt_1
il riconoscimento di cieco civile con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi ai sensi di legge (cosiddetto ventesimista) a decorrere dalla domanda amministrativa con diritto a percepire l'indennità speciale per cecità
parziale e cieco totale ai sensi dell'art. 2, lettera b) e c), della L. 3.4.2001, n. 138, a decorrere dal 24 agosto 2021 o dal 29 ottobre 2021 ai fini del riconoscimento della pensione non reversibile e l'indennità di accompagnamento per cecità
assoluta.
2 All'udienza del 02.12.2024 la causa veniva posta in decisione.
La domanda proposta dall' è da disattendere dovendosi ritenere Pt_1
condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor , nominato nell'odierno giudizio, il Persona_1
quale, giungendo alle medesime conclusioni del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “….Sulla base di quanto accertato clinicamente e
dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti l'attuale ricorrente presenta
un restringimento del campo visivo. Dall'esame del campo visivo effettuato presso il
PTA Biondo dell' la Sig.ra presenta un residuo CP_2 CP_1
perimetrico binoculare inferiore al 1% confermato clinicamente alla visita attuale. Tale
esame è peraltro coerente con quanto era già stato certificato dal Dott. Per_2
in data 23.10.2023 (“… residuo binoculare % è pari al 1% …”) e dalla stessa
[...]
Dott.ssa che la visitava in a 29.10.2021 presso il PTA Biondo dell'ASL Persona_3
di Palermo (“… residuo percentuale 1% …”). Per tali ragioni si ritiene che tali
condizioni fossero presenti anche in occasione della visita della Commisione Provinciale
Ciechi civili dell'ASL di Palermo del in data 27/04/2021. Sulla base di quanto accertato,
appare evidente che l'attuale ricorrente presenti i requisiti sanitari previsti dalla legge
per essere riconosciuta cieco totale sin dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (27.04.2021). CONCLUSIONI: Alla luce della documentazione clinica
3 attestante l'evoluzione clinica della patologia e della visita specialistica da me eseguita
in maniera oggettiva e obiettiva secondo i criteri clinici comunemente accettati dagli
Oftalmologi Italiani, l'attuale ricorrente presenta i requisiti sanitari per essere
considerato cieco civile totale sin dalla presentazione della domanda
amministrativa (27.04.2021).” (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Per l'effetto va dichiarato che la sig.ra presenta i requisiti sanitari CP_1
per essere riconosciuta cieco civile totale sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio dalla data della domanda amministrativa seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in Pt_1
favore dei procuratori antistatari.
Si pongono definitivamente a carico dell le spese di entrambe le CTU Pt_1
liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
4 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta la domanda proposta dall' Pt_1
- per l'effetto dichiara che è in possesso del requisito sanitario per CP_1
avere diritto ad essere riconosciuta cieco civile assoluto con diritto alla pensione e all'indennità di accompagnamento per cieco assoluto ex Legge n. 382/70 e
Legge n. 508/88 dal 27.04.2021 data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € Pt_1
2.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Giancarlo Pellegrino e Filippo Leone;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con Pt_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 27 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto
5 legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1675/2023 promosso
Da
C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino in virtù di procura generale alle liti elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in
Palermo, alla Via F. Laurana, n. 59
R I C O R R E N T E
CONTRO
, C.F. elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 20, presso lo studio dell'Avv.
1 Giancarlo Pellegrino che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Filippo Leone per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.05.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso,
la parte ricorrente contestava il diritto della sig.ra ad essere Pt_1 CP_1
riconosciuta invalida con diritto alla pensione per cieco civile e all'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa,
che gli era stata riconosciuta in seguito all'accertamento medico-legale espletato in sede di A.T.P.-.
La sig.ra si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
proposto dall e la declaratoria di accertamento del requisito sanitario per Pt_1
il riconoscimento di cieco civile con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi ai sensi di legge (cosiddetto ventesimista) a decorrere dalla domanda amministrativa con diritto a percepire l'indennità speciale per cecità
parziale e cieco totale ai sensi dell'art. 2, lettera b) e c), della L. 3.4.2001, n. 138, a decorrere dal 24 agosto 2021 o dal 29 ottobre 2021 ai fini del riconoscimento della pensione non reversibile e l'indennità di accompagnamento per cecità
assoluta.
2 All'udienza del 02.12.2024 la causa veniva posta in decisione.
La domanda proposta dall' è da disattendere dovendosi ritenere Pt_1
condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor , nominato nell'odierno giudizio, il Persona_1
quale, giungendo alle medesime conclusioni del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “….Sulla base di quanto accertato clinicamente e
dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti l'attuale ricorrente presenta
un restringimento del campo visivo. Dall'esame del campo visivo effettuato presso il
PTA Biondo dell' la Sig.ra presenta un residuo CP_2 CP_1
perimetrico binoculare inferiore al 1% confermato clinicamente alla visita attuale. Tale
esame è peraltro coerente con quanto era già stato certificato dal Dott. Per_2
in data 23.10.2023 (“… residuo binoculare % è pari al 1% …”) e dalla stessa
[...]
Dott.ssa che la visitava in a 29.10.2021 presso il PTA Biondo dell'ASL Persona_3
di Palermo (“… residuo percentuale 1% …”). Per tali ragioni si ritiene che tali
condizioni fossero presenti anche in occasione della visita della Commisione Provinciale
Ciechi civili dell'ASL di Palermo del in data 27/04/2021. Sulla base di quanto accertato,
appare evidente che l'attuale ricorrente presenti i requisiti sanitari previsti dalla legge
per essere riconosciuta cieco totale sin dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (27.04.2021). CONCLUSIONI: Alla luce della documentazione clinica
3 attestante l'evoluzione clinica della patologia e della visita specialistica da me eseguita
in maniera oggettiva e obiettiva secondo i criteri clinici comunemente accettati dagli
Oftalmologi Italiani, l'attuale ricorrente presenta i requisiti sanitari per essere
considerato cieco civile totale sin dalla presentazione della domanda
amministrativa (27.04.2021).” (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Per l'effetto va dichiarato che la sig.ra presenta i requisiti sanitari CP_1
per essere riconosciuta cieco civile totale sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio dalla data della domanda amministrativa seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in Pt_1
favore dei procuratori antistatari.
Si pongono definitivamente a carico dell le spese di entrambe le CTU Pt_1
liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
4 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta la domanda proposta dall' Pt_1
- per l'effetto dichiara che è in possesso del requisito sanitario per CP_1
avere diritto ad essere riconosciuta cieco civile assoluto con diritto alla pensione e all'indennità di accompagnamento per cieco assoluto ex Legge n. 382/70 e
Legge n. 508/88 dal 27.04.2021 data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € Pt_1
2.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Giancarlo Pellegrino e Filippo Leone;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con Pt_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 27 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto
5 legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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