Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/06/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01963/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Blasi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Venezia n. 24;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. XXX/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, la sentenza n. XXX pubblicata in data 26 settembre 2024, che così provvede:
- “ dichiara il diritto del ricorrente AL TO ad ottenere la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 L n. 107/2015 per l’annoscolastico2023/2024e, per l’effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”.
2. Nonostante la notifica, effettuata in data 29.09.2024, il titolo è rimasto inadempiuto.
3. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 28.02.2025 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza odierno, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare integrale esecuzione, per la sorte capitale, alla predetta sentenza n.XXX/2024 del Tribunale di Monza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
5. In data 17.03.2025 si è costituita formalmente l’amministrazione intimata, a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato.
5.1 Con memoria depositata in data 23.04.2024 la difesa erariale eccepisce che “ il giudizio di ottemperanza sia stato intrapreso non già da tutti i ricorrenti all’interno di un unico procedimento per ottemperanza, ma in modo frazionato, di fronte a un titolo esecutivo unico e unitario del giudice ordinario ”. In ragione di quanto sopra, prospettando un abusivo frazionamento del credito, chiede che “ la domanda per come proposta venga dichiarata improponibile e, in via di mero subordine, nel caso in cui codesto Collegio non ritenesse di aderire alla prospettazione, che i ricorsi separatamente proposti vengano riuniti, ovvero, in via di ulteriore subordine, che si tenga conto di tale ingiustificato frazionamento quanto alla regolazione delle spese di lite ”. Provvede a depositare, altresì, documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio di cognizione.
6. Alla camera di consiglio del 20.05.2025 l’affare è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7.1 La pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento degli obblighi portati dal titolo azionato.
7.2 Quanto all’eccezione di abusivo frazionamento del credito, il Collegio ritiene di precisare, preliminarmente, che non si tratta di plurimi diritti di credito derivanti da un medesimo rapporto tra le stesse parti ed azionati in separati giudizi, ma di pretese creditorie nei confronti dell’amministrazione resistente, facenti capo a diversi titolari, accertate, previa riunione dei ricorsi proposti separatamente, nell’ambito di un unico procedimento giurisdizionale, innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
7.3 Ciò posto, nella fattispecie concreta, a fronte della complessiva inottemperanza dell’amministrazione agli obblighi portati dall’unico titolo esecutivo da azionare, la proposizione di diversi e separati giudizi di ottemperanza per ciascuno, o alcuni, dei creditori muniti del comune titolo esecutivo, integra un ingiustificato dispendio di attività processuale, potendo l’inottemperanza al titolo essere accertata mediante la proposizione di un unico giudizio, con equivalente soddisfazione di tutte le pretese creditorie azionate. Trattandosi di contenzioso seriale, la Sezione dovrà necessariamente tenere conto della predetta circostanza in sede di regolamentazione delle spese di lite, proporzionalmente ridotte e/o compensate.
8. Precisato quanto sopra, l’amministrazione deve essere comunque condannata a dare completa esecuzione, solo per la sorte capitale, alla sentenza n.XXX pubblicata in data 26 settembre 2024 del Tribunale di Monza, provvedendo in tal senso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso, al predetto Commissario ad acta .
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 500,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
Luigi Rossetti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Rossetti | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.