Art. 3.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta' di autorizzare in via straordinaria, a far tempo dal 1° gennaio 1976 e fino al 28 febbraio 1977, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il pagamento delle prestazioni straordinarie ed a cottimo a qualsiasi titolo effettivamente prestate dai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta' di autorizzare in via straordinaria, a far tempo dal 1° gennaio 1976 e fino al 28 febbraio 1977, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il pagamento delle prestazioni straordinarie ed a cottimo a qualsiasi titolo effettivamente prestate dai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.