Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/06/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4509/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4509 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO N. 992/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Antonio Cosenza in virtù di Parte_1 procura apposta in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Scafati alla Via Giovanni XXIII, C.le Cosenza, n. 5--
OPPONENTE
E società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di , con sede in Roma Viale Regina Margherita n. 125, P.I. CP_1 P.IVA_1 in persona del suo Procuratore Speciale soc. rappresentata e difesa dall'Avv. Longo CP_2
Giancarlo in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore---
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.09.2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 922/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data
24.7.2023, notificatogli l'8.8.2023 ad istanza della con il quale gli era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento della somma di euro 15.208,99 oltre interessi e spese, a titolo di pagamento di corrispettivo della fornitura di energia elettrica in forza di fattura n.
4137073728 del 7.06.2021.
L'opponente contestava la legittimità dell'accertamento compiuto dai tecnici dell' in CP_1 data 23.03.2021, la carenza di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto fatto valere, nonché contestava le modalità di quantificazione dei consumi attraverso le quali si era giunti all'emissione della fattura posta a fondamento del ricorso monitorio;
chiedeva, quindi, di accertare l'inesistenza del credito azionato e, per l'effetto, di revocare il d.i. opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e, per Controparte_1
l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo, in particolare, la sussistenza, nell'ipotesi in esame, di manomissione del misuratore di energia, con condanna alle spese e competenze del giudizio.
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In dettaglio, l'opposta deduceva che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto, traeva origine dal sopralluogo disposto in data 23.3.2021 da Enel Distribuzione S.p.a., alla presenza delle Forze dell'Ordine, presso il punto di rilievo ubicato in Castellammare di Stabia, via Passeggiata
Archeologica n. 3, contraddistinta dal N. POD IT001E80726908, al fine di verificare lo stato ed il funzionamento dell'apparecchio di misura ivi installato che, limitatamente al momento del controllo, era contrattualmente intestato a . Persona_1
Nel corso di tale loro intervento, i tecnici accertatori, alla presenza dei Carabinieri del
Comando di Castellammare di Stabia riscontravano un prelievo irregolare, a causa dell'apposizione di un magnete che consentiva una sottomisurazione dell'energia attiva pari a – 95%.
In particolare, i tecnici accertatori di Enel Distribuzione S.p.A. provvedevano, dunque, a redigere verbale di accertamento dell'illecito n. 678016732 nel quale si legge : “ a seguito di verifica congiunta con i carabinieri di Castellammare di Stabia si è constatato e fatto constatare che sul misuratore n matricola 01166354 è posto un magnete di elevata potenza posizionato in modo tale ( all'altezza dei circuiti alterometrici) da influenzare negativamente in misura fraudolenta la registrazione dei consumi. Si è provveduto subito a tracciare con pennarello indelebile il perimetro della base di appoggio del suddetto magnete. A seguito di prova strumentale si è riscontrato che il Ce con il magnete registra con un errore del -95%, calcolato per comparazione con uno strumento campione opportunamente certificato. Dopo è stato asportato il magnete e rieffettuata la prova strumentale che h dimostrato la corretta registrazione del misuratore -0% senza magnete”.
Al termine delle descritte operazioni, il Distributore appurava e certificava che l'accertata manomissione del contatore aveva determinato una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi di energia elettrica con riferimento al punto di prelievo oggetto di verifica e che tale irregolarità aveva avuto inizio dal gennaio del 2011.
Pertanto, l'opposta sulla scorta dei dati e della tabella di ricostruzione Controparte_1 dei consumi elaborati e trasmessi dal predetto Distributore, provvedeva all'emissione nei confronti della della fattura n. 4137073728 del 7.06.2021, nella quale è Parte_1 specificato che l'importo fatturato è riferito al periodo “Aprile 2018 – Febbraio 2021”, periodo in cui la stessa era intestataria del relativo contratto.
All'udienza del 12.03.2024 concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata per precisazioni delle conclusioni e all' udienza dell'8.4.2025 , veniva assegnata a sentenza con concessione di giorni 20 per termini conclusionali.
In via preliminare va evidenziato, salvo quanto già disposto in sede di ordinanza del
12.03.2024 in merito all'eccezione di carenza di legittimazione/titolarità passiva in capo a il rigetto dell'eccezione di prescrizione, non essendo nel caso di specie, Parte_1 come da documentazione versata agli atti, maturato il termine prescrizionale biennale previsto in materia di somministrazione.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va disattesa per i seguenti motivi.
Va evidenziato che in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste
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di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n.
23174).
Ed ancora, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non
è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30/10/2001, n. 13533).
A tal uopo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso,
l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455 – 01).
Tanto premesso, oggetto del presente giudizio è la valutazione della fondatezza della pretesa creditoria posta a fondamento della domanda di pagamento instaurata con il procedimento monitorio.
Ciò precisato, da una complessiva valutazione dei fatti dedotti in giudizio dalle parti ed in particolare in virtù delle difese contenute nell'atto di opposizione, può ritenersi pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di pagamento.
Dalla documentazione in atti è emerso che il misuratore di energia è risultato manomesso, all'esito di una verifica tecnica strumentale eseguita sul posto, in data 23.03.2021.
Nel verbale di verifica in esame, sono stati riportati in maniera estremamente dettagliata ed analitica lo stato in cui è stato rinvenuto il misuratore e i fatti che hanno indotto a ritenere che vi sia stata una manomissione volta a determinare una misurazione inferiore rispetto ai consumi effettivi. A ciò si aggiunga che la presenza delle Forze dell'Ordine al momento del rilievo, fa si che i fatti accertati nel verbale e rilevati direttamente dagli operatori facciano fede fino a querela di falso.
Orbene, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore
è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il
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fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (ex multis Cassazione
n. 23699/2016).
Più precisamente, va detto che, in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore
- richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non
è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297).
Ciò posto, pur essendo vero che non sono emerse prove per ricondurre in maniera certa all'intestatario dell'utenza la manomissione, è altrettanto vero che lo stesso non ha provato di aver diligentemente vigilato per impedire l'alterazione del misuratore da parte di terzi, come avrebbe dovuto in virtù della sua posizione di custode.
In definitiva, l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo … ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore;
in difetto di tale prova,
l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza (cfr. Cass. 13605/2019). In virtù dei principi giurisprudenziali richiamati, l'utente, innanzi al quadro probatorio sopra delineato, avrebbe dovuto dimostrare di aver adeguatamente vigilato e di non aver potuto impedire con l'ordinaria diligenza la verificazione dei fatti che hanno determinato l'alterazione del misuratore.
Tale prova non è stata offerta in giudizio.
Va aggiunto che il calcolo dell'importo richiesto è stato effettuato in virtù delle risultanze dell'accertamento degli operatori dell'Enel Distribuzione per il periodo dal da Aprile 2018 a
Febbraio 2021, ed è stata effettuata sulla base “della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, corredata dall'indicazione dettagliata dei quantitativi di energia elettrica e di potenza prelevati, nonché i periodi di riferimento, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione (cfr. all. n. 4- 5 comparsa di costituzione e risposta).
A fronte di ciò, parte opponente non ha contestato specificamente i criteri di calcolo utilizzati per pervenire all'importo richiesto con le fatture in contestazione, né ha dedotto circostanze e prodotto documentazione sufficiente per effettuare una differente quantificazione, da ritenersi congrua in relazione ai consumi effettivi.
Per tutto quanto precede, dunque, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo n. 922/2023 del 8.8.2023.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei DM
55/14 e 147/22, tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei minimi in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M
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Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 922/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 24/07/2023 e notificato l'8.8.2023 già dichiarato esecutivo;
- condanna a pagare, in favore di la somma di euro 2.000,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di spese del presente giudizio di opposizine, oltre accessori legge.
Torre Annunziata, 2.6.2025
Il Giudice
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