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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 08/10/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
1195/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1195/2025 promossa da:
(codice fiscale ) e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Enrico Guidobaldi C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma (RM), Via Sistina n. 121, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rieti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accogliere le seguenti condizioni di separazione e divorzio:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) I coniugi convengono che nulla è dovuto dal marito nei confronti della moglie a titolo di mantenimento e, parimenti, nulla è dovuto dalla moglie a favore del marito per il medesimo titolo, attesa l'esistenza di rispettivi redditi riconducibili ai loro beni personali, ai loro rapporti di lavoro
e ad altri loro beni, comunque produttivi di reddito, tali tutti da soddisfare in ogni caso e pienamente il loro sostentamento, nonché il loro precedente tenore di vita. A tal fine, i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso si danno reciproco atto di non aver più nulla a pretendere in ordine ai rapporti patrimoniali che s'intendono, pertanto, definitivamente risolti;
1 3) Con riferimento alle donazioni obnuziali, regali e conferimenti di nozze comunque riconducibili ai beni ricevuti dai coniugi in occasione del loro matrimonio, nonché in riferimento a tutti i beni acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio, entrambe le parti danno reciprocamente atto di aver provveduto equamente alla loro divisione, dichiarandosi pertanto soddisfatte dell'accordo raggiunto, senza alcuna pretesa e/o rivalsa reciproca in tal senso;
4) La ex casa coniugale verrà definitivamente assegnata alla moglie avendo il Sig.re Parte_1 provveduto ad asportare tutti gli effetti di uso personale ed avendo già provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica e fiscale altrove. La Sig.ra si obbliga ad effettuare tutte le Pt_2 volture inerenti le utenze della casa coniugale, nonché al pagamento dei relativi corrispettivi a suo nome e carico, nel termine di giorni trenta decorrente dal giorno successivo all'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale;
5) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
• Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti;
• Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Rieti – località Fonte
Colombo - in Via Fonte Colombo nr. 34 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della
Sig.ra ; Parte_2
• Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28 maggio 2022 in Rieti, in località Fonte Colombo, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune di Rieti (atto n° 6, Parte II, Serie A, Anno 2022), adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni, e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione non sono nati figli;
la dimora coniugale
è stata fissata a Rieti – località Fonte Colombo - in Via Fonte Colombo nr. 34 in un'abitazione in locazione;
per problematiche diverse e per una reciproca tutela, e , Parte_1 Parte_2 anche dopo il matrimonio, hanno mantenuto le rispettive residenze nelle abitazioni delle rispettive famiglie di origini;
tutti i beni mobili costituenti l'arredamento della casa coniugale sono stati acquistati concordemente dalle parti;
la moglie è attualmente occupata come barista a tempo indeterminato ed ha un reddito imponibile da lavoro dipendente;
il marito è attualmente occupato
2 come autista ed ha un reddito imponibile da lavoro dipendente;
marito e moglie sono titolari dei rapporti di c/c bancario i cui estratti verranno successivamente depositati;
i coniugi non sono titolari di diritti reali;
per effetto di una serie di incomprensioni, di problemi caratteriali e di difficoltà relazionali, accentuatosi nel tempo, sono aumentati gli episodi di criticità determinati principalmente da una scarsa considerazione di affidabilità l'una dell'altro, da una serie di comportamenti antigiuridici e da una sequela di problemi psicologici;
incomprensioni e difficoltà, sorte già nel periodo del fidanzamento e sottovalutate dagli odierni ricorrenti, hanno fatto cessare la comunione d'intenti e conseguentemente la c.d. “affectio coniugalis” per una pluralità di comportamenti originali;
a seguito degli accordi intercorsi tra le parti, la intende rinunciare a qualunque Pt_2 contributo di ordine economico proveniente dal marito, potendo contare su un autonomo reddito da lavoro di cui risulta titolare, nonché su quello della sua famiglia di origine.
All'udienza del 10 settembre 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, i ricorrenti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio concordatario in data 28 maggio 2022 in Rieti, in località Fonte Colombo;
- prende atto delle condizioni concordate riportate in epigrafe;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (Atto
n° 6, Parte II, Serie A, Anno 2022);
- rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 6.10.2025
Il giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1195/2025 promossa da:
(codice fiscale ) e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Enrico Guidobaldi C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma (RM), Via Sistina n. 121, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rieti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accogliere le seguenti condizioni di separazione e divorzio:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) I coniugi convengono che nulla è dovuto dal marito nei confronti della moglie a titolo di mantenimento e, parimenti, nulla è dovuto dalla moglie a favore del marito per il medesimo titolo, attesa l'esistenza di rispettivi redditi riconducibili ai loro beni personali, ai loro rapporti di lavoro
e ad altri loro beni, comunque produttivi di reddito, tali tutti da soddisfare in ogni caso e pienamente il loro sostentamento, nonché il loro precedente tenore di vita. A tal fine, i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso si danno reciproco atto di non aver più nulla a pretendere in ordine ai rapporti patrimoniali che s'intendono, pertanto, definitivamente risolti;
1 3) Con riferimento alle donazioni obnuziali, regali e conferimenti di nozze comunque riconducibili ai beni ricevuti dai coniugi in occasione del loro matrimonio, nonché in riferimento a tutti i beni acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio, entrambe le parti danno reciprocamente atto di aver provveduto equamente alla loro divisione, dichiarandosi pertanto soddisfatte dell'accordo raggiunto, senza alcuna pretesa e/o rivalsa reciproca in tal senso;
4) La ex casa coniugale verrà definitivamente assegnata alla moglie avendo il Sig.re Parte_1 provveduto ad asportare tutti gli effetti di uso personale ed avendo già provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica e fiscale altrove. La Sig.ra si obbliga ad effettuare tutte le Pt_2 volture inerenti le utenze della casa coniugale, nonché al pagamento dei relativi corrispettivi a suo nome e carico, nel termine di giorni trenta decorrente dal giorno successivo all'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale;
5) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
• Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti;
• Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Rieti – località Fonte
Colombo - in Via Fonte Colombo nr. 34 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della
Sig.ra ; Parte_2
• Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28 maggio 2022 in Rieti, in località Fonte Colombo, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune di Rieti (atto n° 6, Parte II, Serie A, Anno 2022), adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni, e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione non sono nati figli;
la dimora coniugale
è stata fissata a Rieti – località Fonte Colombo - in Via Fonte Colombo nr. 34 in un'abitazione in locazione;
per problematiche diverse e per una reciproca tutela, e , Parte_1 Parte_2 anche dopo il matrimonio, hanno mantenuto le rispettive residenze nelle abitazioni delle rispettive famiglie di origini;
tutti i beni mobili costituenti l'arredamento della casa coniugale sono stati acquistati concordemente dalle parti;
la moglie è attualmente occupata come barista a tempo indeterminato ed ha un reddito imponibile da lavoro dipendente;
il marito è attualmente occupato
2 come autista ed ha un reddito imponibile da lavoro dipendente;
marito e moglie sono titolari dei rapporti di c/c bancario i cui estratti verranno successivamente depositati;
i coniugi non sono titolari di diritti reali;
per effetto di una serie di incomprensioni, di problemi caratteriali e di difficoltà relazionali, accentuatosi nel tempo, sono aumentati gli episodi di criticità determinati principalmente da una scarsa considerazione di affidabilità l'una dell'altro, da una serie di comportamenti antigiuridici e da una sequela di problemi psicologici;
incomprensioni e difficoltà, sorte già nel periodo del fidanzamento e sottovalutate dagli odierni ricorrenti, hanno fatto cessare la comunione d'intenti e conseguentemente la c.d. “affectio coniugalis” per una pluralità di comportamenti originali;
a seguito degli accordi intercorsi tra le parti, la intende rinunciare a qualunque Pt_2 contributo di ordine economico proveniente dal marito, potendo contare su un autonomo reddito da lavoro di cui risulta titolare, nonché su quello della sua famiglia di origine.
All'udienza del 10 settembre 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, i ricorrenti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio concordatario in data 28 maggio 2022 in Rieti, in località Fonte Colombo;
- prende atto delle condizioni concordate riportate in epigrafe;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (Atto
n° 6, Parte II, Serie A, Anno 2022);
- rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 6.10.2025
Il giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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