Art. 46. 1. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non abbiano ricevuto entro il 20 febbraio 1992 la lettera raccomandata di cui all'articolo 45, comma 1, possono definire le controversie secondo le modalita' ed i termini previsti negli articoli precedenti presentando, entro il 30 aprile 1992, istanza contenente la liquidazione dell'imposta all'ufficio competente, redatta su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro il 31 gennaio 1992. ((2)) 2. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la suddetta istanza entro il 20 agosto 1992, pagando gli importi relativi entro la stessa data.
------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.