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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 566 del 2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Susi Parte_1 C.F._1
Santacaterina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Minturnae n.58, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DA AC e dall'Avv. Daniela Massa ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Latina, Via C. Battisti n. 18, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale deducendo che Parte_1 con accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del Matrimonio, come previsto dall'art.6, comma 2 prima parte, della Legge 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, in data 03.10.2016 si era addivenuti al divorzio consensuale tra lei e
[...]
e che con l'integrazione dell'accordo congiunto, in data 15.02.2017 era stato posto CP_1
a carico del il versamento dell'assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento dei CP_1 figli e oltre le spese straordinarie secondo le linee guida dettate dal Consiglio Per_1 Per_2
Nazionale Forense. La ricorrente precisava poi che il figlio aveva oramai raggiunto la sua Per_1 indipendenza economica, svolgendo l'attività di parrucchiere presso il negozio del padre e che il diritto all'assegno di mantenimento in suo favore era già stato revocato con provvedimento dell'intestato Tribunale. Invece, , aveva intrapreso un percorso di studio universitario Per_3 presso la Facoltà di Ingegneria della Università degli studi La Sapienza di Roma, con la conseguenza che lei si trovava nella condizione di dover contribuire in misura superiore al fabbisogno del figlio. Aggiungeva, inoltre, che il aveva migliorato la propria posizione CP_1 lavorativa ed ha accresciuto il proprio reddito. L'ammontare dell'assegno di mantenimento ancora corrisposto per il figlio era pari ad € 250,00 e cioè a quanto era stato stabilito Per_2 in sede di separazione dei coniugi in data 31.01.2008 e poi confermato in sede di divorzio, ed era evidente come la somma stabilita in sede di separazione consensuale non fosse più adeguata ai bisogni del ragazzo, all'epoca bambino.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Rivolge istanza all'Ill.mo
Tribunale Ordinario di Latina affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi a Sé e disposto ogni strumento istruttorio ritenuto necessario, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del figlio e disporre l'aumento Per_2 dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00 a carico del padre
[...]
a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione CP_1 considerando anche il notevole lasso di tempo trascorso dalla data di separazione e poi confermati in sede di divorzio con effetto a partire dalla data della presente domanda fermo restando l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire alle spese straordinarie, necessarie e voluttuarie preventivamente concordate, del figlio in ragione del 50% ciascuno, ovvero nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di Giustizia, tenuto conto dei diversi
pagina 2 di 4 redditi dei genitori. Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), oltre a c.p.a. 4%”.
Si costituiva in giudizio al solo fine di eccepire l'inammissibilità e Controparte_1 improcedibilità del ricorso attesa la nullità della notificazione per violazione del termine a comparire e in conseguenza del diritto di difesa, rappresentando che, a seguito dell'istanza, il
Tribunale di Latina fissava l'udienza dell' 08 ottobre 2024 e concedeva alla ricorrente il termine di 60 giorni liberi da detta udienza per la notificazione di ricorso e decreto e che, contando a ritroso 7 giorni di ottobre , 30 giorni di settembre, 23 giorni di luglio ed escludendo il periodo feriale, il termine ultimo per l'adempimento scadeva il giorno 8 luglio 2024. Invece la copia a lui notificata ex art. 140 c.p.c. era priva del timbro dell'ufficiale giudiziario e quindi di data certa della consegna dell'atto per la notifica con la conseguenza che non vi era prova della tempestività della notificazione. Tuttavia, la stessa copia attestava che la raccomandata di avviso ex art.140
c.p.c. era del giorno venerdì 26 luglio 2024, rendendo evidente che la notificazione era avvenuta oltre il termine, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.
chiedeva quindi “Il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque Controparte_1 improcedibile;
in subordine la fissazione di nuova udienza nel rispetto del termine a comparire e del diritto alla difesa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
All'udienza di prima comparizione dell'8.10.2024 le parti davano atto di aver trovato un accordo alle seguenti condizioni: “aumento dell'assegno di mantenimento mensile per versato Per_3 alla ricorrente e a carico del resistente in € 400,00 con decorrenza dal mese di ottobre 2024; senza ulteriori modifiche con compensazione delle spese di lite”, con rinuncia da parte del resistente all'eccezione preliminare ed il Giudice, in via temporanea ed urgente, modificava le condizioni di divorzio come da accordo delle parti sopra esplicitato, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, onerando la ricorrente di depositare l'autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione ex art 473 bis 22 ultimo comma c.p.c, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., in cui le parti concludevano, in via principale, per l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento della richiesta modifica delle condizioni di divorzio, ritenendo congruo l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre da €
pagina 3 di 4 250,00 mensili ad € 400,00, mensili, in considerazione dei redditi documentati da Pt_1
, nonché delle accresciute esigenze economiche del figlio maggiorenne ma non
[...] autosufficiente , ancora studente universitario, come comprovato dalla Persona_4 documentazione in atti (cfr. doc. 4 del ricorso).
Stante l'accordo raggiunto, si ritiene congruo compensare le spese di lite come, peraltro, concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 566 del 2024 così provvede:
modifica le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite nell'accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 comma 2 prima parte della L. 162/2014 e successiva integrazione dello stesso, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Latina con provvedimento depositato in data 23.03.2017, nel senso richiesto dalle parti all'udienza dell'8.10.2024, confermando il versamento a carico di ed a Controparte_1 favore di dell'importo di € 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli Parte_1 indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne non Persona_4 autosufficiente, ferme restando le ulteriori condizioni di divorzio.
compensa le spese di lite tra le parti.
Latina, 28 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 566 del 2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Susi Parte_1 C.F._1
Santacaterina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Minturnae n.58, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DA AC e dall'Avv. Daniela Massa ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Latina, Via C. Battisti n. 18, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale deducendo che Parte_1 con accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del Matrimonio, come previsto dall'art.6, comma 2 prima parte, della Legge 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, in data 03.10.2016 si era addivenuti al divorzio consensuale tra lei e
[...]
e che con l'integrazione dell'accordo congiunto, in data 15.02.2017 era stato posto CP_1
a carico del il versamento dell'assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento dei CP_1 figli e oltre le spese straordinarie secondo le linee guida dettate dal Consiglio Per_1 Per_2
Nazionale Forense. La ricorrente precisava poi che il figlio aveva oramai raggiunto la sua Per_1 indipendenza economica, svolgendo l'attività di parrucchiere presso il negozio del padre e che il diritto all'assegno di mantenimento in suo favore era già stato revocato con provvedimento dell'intestato Tribunale. Invece, , aveva intrapreso un percorso di studio universitario Per_3 presso la Facoltà di Ingegneria della Università degli studi La Sapienza di Roma, con la conseguenza che lei si trovava nella condizione di dover contribuire in misura superiore al fabbisogno del figlio. Aggiungeva, inoltre, che il aveva migliorato la propria posizione CP_1 lavorativa ed ha accresciuto il proprio reddito. L'ammontare dell'assegno di mantenimento ancora corrisposto per il figlio era pari ad € 250,00 e cioè a quanto era stato stabilito Per_2 in sede di separazione dei coniugi in data 31.01.2008 e poi confermato in sede di divorzio, ed era evidente come la somma stabilita in sede di separazione consensuale non fosse più adeguata ai bisogni del ragazzo, all'epoca bambino.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Rivolge istanza all'Ill.mo
Tribunale Ordinario di Latina affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi a Sé e disposto ogni strumento istruttorio ritenuto necessario, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del figlio e disporre l'aumento Per_2 dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00 a carico del padre
[...]
a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione CP_1 considerando anche il notevole lasso di tempo trascorso dalla data di separazione e poi confermati in sede di divorzio con effetto a partire dalla data della presente domanda fermo restando l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire alle spese straordinarie, necessarie e voluttuarie preventivamente concordate, del figlio in ragione del 50% ciascuno, ovvero nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di Giustizia, tenuto conto dei diversi
pagina 2 di 4 redditi dei genitori. Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), oltre a c.p.a. 4%”.
Si costituiva in giudizio al solo fine di eccepire l'inammissibilità e Controparte_1 improcedibilità del ricorso attesa la nullità della notificazione per violazione del termine a comparire e in conseguenza del diritto di difesa, rappresentando che, a seguito dell'istanza, il
Tribunale di Latina fissava l'udienza dell' 08 ottobre 2024 e concedeva alla ricorrente il termine di 60 giorni liberi da detta udienza per la notificazione di ricorso e decreto e che, contando a ritroso 7 giorni di ottobre , 30 giorni di settembre, 23 giorni di luglio ed escludendo il periodo feriale, il termine ultimo per l'adempimento scadeva il giorno 8 luglio 2024. Invece la copia a lui notificata ex art. 140 c.p.c. era priva del timbro dell'ufficiale giudiziario e quindi di data certa della consegna dell'atto per la notifica con la conseguenza che non vi era prova della tempestività della notificazione. Tuttavia, la stessa copia attestava che la raccomandata di avviso ex art.140
c.p.c. era del giorno venerdì 26 luglio 2024, rendendo evidente che la notificazione era avvenuta oltre il termine, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.
chiedeva quindi “Il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque Controparte_1 improcedibile;
in subordine la fissazione di nuova udienza nel rispetto del termine a comparire e del diritto alla difesa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
All'udienza di prima comparizione dell'8.10.2024 le parti davano atto di aver trovato un accordo alle seguenti condizioni: “aumento dell'assegno di mantenimento mensile per versato Per_3 alla ricorrente e a carico del resistente in € 400,00 con decorrenza dal mese di ottobre 2024; senza ulteriori modifiche con compensazione delle spese di lite”, con rinuncia da parte del resistente all'eccezione preliminare ed il Giudice, in via temporanea ed urgente, modificava le condizioni di divorzio come da accordo delle parti sopra esplicitato, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, onerando la ricorrente di depositare l'autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione ex art 473 bis 22 ultimo comma c.p.c, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., in cui le parti concludevano, in via principale, per l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento della richiesta modifica delle condizioni di divorzio, ritenendo congruo l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre da €
pagina 3 di 4 250,00 mensili ad € 400,00, mensili, in considerazione dei redditi documentati da Pt_1
, nonché delle accresciute esigenze economiche del figlio maggiorenne ma non
[...] autosufficiente , ancora studente universitario, come comprovato dalla Persona_4 documentazione in atti (cfr. doc. 4 del ricorso).
Stante l'accordo raggiunto, si ritiene congruo compensare le spese di lite come, peraltro, concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 566 del 2024 così provvede:
modifica le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite nell'accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 comma 2 prima parte della L. 162/2014 e successiva integrazione dello stesso, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Latina con provvedimento depositato in data 23.03.2017, nel senso richiesto dalle parti all'udienza dell'8.10.2024, confermando il versamento a carico di ed a Controparte_1 favore di dell'importo di € 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli Parte_1 indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne non Persona_4 autosufficiente, ferme restando le ulteriori condizioni di divorzio.
compensa le spese di lite tra le parti.
Latina, 28 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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