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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. Rg. 72/2023, promossa da
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , entrambe in qualità di eredi di , rappresentati e
[...] Parte_7 Persona_1 difesi dall'avv. Carmela Sforza e elettivamente domiciliati presso il suo studio;
- appellanti - nei confronti di
, , e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
- appellati contumaci -
Oggetto: appello in materia di divisione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del 22.04.2025.
Fatto.
Con atto di appello ritualmente notificato, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e , queste ultime in qualità di eredi
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 della de cuius , impugnavano la sentenza n. 1771/2022 pubblicata in data Persona_1
24.06.2022, non notificata, limitatamente al capo relativo alle spese di lite, per aver il Tribunale di
Foggia compensato integralmente le spese del giudizio.
All'uopo, esponevano:
- che, con atto di citazione del 2.8.2018, aveva chiesto la divisione dei beni caduti Controparte_1 in successione a seguito del decesso (in data 12.6.2017) di;
Persona_2
pagina 1 di 10 - che si erano costituiti in giudizio , , , e , nonché Parte_2 Per_1 Pt_5 Pt_3 Pt_4
, che impugnavano e contestavano quanto ex adverso dedotto in quanto Parte_1 inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto;
- che si costituiva altresì e il giudizio veniva interrotto per il decesso di Controparte_5 Per_1
;
[...]
- che il giudizio veniva riassunto ad iniziativa di e, nel costituirsi, l'attore aveva Controparte_1 introdotto domande nuove ed estranee al giudizio;
- che si costituivano anche e , quali eredi di Parte_6 Parte_7 Persona_1 che si riportavano alle medesime difese di;
Persona_1
- che, all'udienza del 14.3.2022, evidenziavano che l'attore non aveva depositato i titoli di proprietà né relazione notarile attestante le trascrizioni pro e contro dell'ultimo ventennio dei beni di cui si chiedeva la divisione e pertanto chiedevano il rigetto della domanda;
- che, con sentenza n. 1771/2022, pubblicata il 24/06/2022, il Tribunale rigettava la domanda e, in ordine alle spese di lite, disponeva l'integrale compensazione tra le parti costituite, “(…) alla luce del procedimento di divisione giudiziale nonché della reciproca integrale soccombenza delle parti costituitesi nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.”;
- che detta ultima statuizione era errata, posto che, da un lato, il Giudice di prime cure aveva integralmente accolto le doglianze di essi convenuti e, dall'altro, con una mera formula di stile, aveva disposto la compensazione integrale delle spese, senza chiarire in alcun modo l'iter argomentativo seguito per sostenere la soccombenza reciproca né fornendo alcun argomento per sostenere che la compensazione si giustificasse in ragione dell'assoluta novità delle questioni o di un mutamento giurisprudenziale.
Tanto premesso, in parziale riforma della sentenza impugnata, chiedevano condannarsi CP_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Nessuno si costituiva per gli appellati, che rimanevano contumaci.
Rimessa la causa sul ruolo per la produzione delle notifiche in formato eml., senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 22.04.2025, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Diritto.
Va premesso che, in primo grado, (con atto di citazione notificato in data Controparte_1
07.08.2018) aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia gli attuali appellanti, nonchè , e , chiedendo di: Controparte_2 Controparte_3 CP_4
1. dichiarare aperta la successione di relativa agli immobili siti in Cerignola, alla Via Persona_2
Ardonia n. 48/Via Tonti n. 43, con attribuzione a ciascuno degli eredi delle quote di sua spettanza;
2. accertare la quota di legittima dell'attore nei confronti della coerede con riguardo Parte_1 alla insussistenza del diritto di abitazione di tutti e tre gli immobili, presuntivamente adibiti a residenza familiare, da parte della vedova;
pagina 2 di 10
3. verificata l'impossibilità di procedere all'attribuzione in natura, data l'angustia degli immobili, disporre la vendita degli stessi, affidando l'adempimento ad un notaio di Cerignola, con suddivisione di quanto si ricaverà dalla stessa in proporzione dei diritti di ciascun condividente, al netto degli oneri per spese legali, tecniche, trascrizione, voltura, etc;
4. subordinatamente, ove ritenuto per mera ipotesi scolastica, gli immobili divisibili, disporre la formazione di un adeguato progetto di divisione e il conseguente sorteggio, mirante all'attribuzione delle quote, ove necessario, mediante sorteggio, all'esito finale, ogni trascrizione e annotazione presso la Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare-Ufficio Provinciale del Territorio di Foggia e voltura presso il competente Ufficio del Catasto, l'assegnazione delle quote in favore dei singoli assegnatari, la cancellazione della eventuale trascrizione della presente citazione;
5. emettere ogni consequenziale o diverso provvedimento a raggiungere il determinato fine;
6. ordinare a e di rendere il conto delle rendite percette e Parte_1 Controparte_2 percipiende relative agli immobili di Via Ardonia, 48, primo piano interni 1, 2 e 3 da dividere e condannarle al pagamento della quota di spettanza dell'attore, con interessi e svalutazione monetaria dal 12.06.2017 – dal decesso del de cuius – al soddisfo, di rendere il rendiconto delle rendite percette e percipiende relative all' immobile di Via Ardonia, 48, primo piano interno 1, da dividere e condannarle al pagamento della quota di spettanza dell'attore, con interessi e svalutazione monetaria dal 24.07.2018 – data certa di decorrenza della occupazione esclusiva di questo immobile, da parte delle predette due coeredi, ed in virtù del provvedimento datato
20.07.2018 a firma del Giudice Dr. Lenoci emesso nell'ambito del procedimento RG. n. 3493/2018
Trib foggia – al soddisfo;
7. ordinare a di rendere il rendiconto delle rendite percette e percipiende relative Controparte_2 all' immobile di Via Ardonia, 48, primo piano interno 3, da dividere e condannarla al pagamento della quota di spettanza dell'attore, con interessi e svalutazione monetaria dal luglio 2005 e sino al saldo;
8. porre le spese di lite e tecniche, con accessori e fiscali, a carico della massa con privilegio e, in caso di opposizione, a carico degli opponenti”.
Con comparsa di costituzione del 20.12.2018, gli odierni appellanti, dopo aver premesso che, in forza di testamento datato 05.09.1986, pubblicato in data 04.09.2018, “a) la sigra Parte_1 ha ereditato: l'appartamento posto al primo piano di via Ardonia, 48, interno 3, sito sul lato sinistro di chi sale la scala, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola, al foglio di mappa 202, P.lla 94, Sub. 11, Zona Cens. 1; Cat. A/3; Classe 3; 4 vani;
mq.109 escluse aree scoperte – Rendita 268,56, e l'appartamento posto al primo piano di via Ardonia, 48, interno 2, sito di fonte a chi sale la scala, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola, al foglio di mappa 202, P.lla 94, Sub. 5, Zona Cens. 1; Cat. A/4; Classe 2; 2 vani;
mq.57 escluse aree scoperte – Rendita 144,61; b) i nove figli hanno ereditato in comunione: l'appartamento posto al
pagina 3 di 10 primo piano di via Ardonia, 48, interno 1, sito a destra di chi sale la scala ed identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Cerignola, al foglio di mappa 202, P.lla 94, Sub. 10, Zona Cens. 1; Cat.
A/3; Classe 3; 3,5 vani;
mq. 94 escluse aree scoperte – Rendita 234,99 e l'immobile piano terra sito in via Ardonia 50 via Vincenzo Tonti, 43 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Cerignola, al foglio di mappa 202, P.lla 94, Sub. 9, Zona Cens. 1; Cat. C/2; Classe 2; mq.139–
Rendita 370,61;”, rassegnavano le seguenti conclusioni:
” a) rigettare la domanda attorea in merito alle richieste di rendiconto delle rendite contenute nei capoversi 6.a), 6.b) e 7);
b) accertare e dichiarare la comunione fra i germani dell'appartamento posto al primo piano Per_1 di via Ardonia, 48, interno 1, sito a destra di chi sale la scala, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Cerignola, al foglio di mappa 202, P.lla 94, Sub. 10, e dell'immobile pianoterra sito in via Ardonia 50 via Vincenzo Tonti, 43 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola, al foglio di mappa 202, P.lla 94, Sub. 9, ordinandone lo scioglimento ed assegnazione in denaro delle quote spettanti a ciascun erede da realizzare mediante la vendita degli stessi;
c) condannare alle spese e competenze del giudizio il sig , il quale con il suo Controparte_1 comportamento ha reso necessario il presente giudizio di divisione giudiziale;
d) in via subordinata porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”
Deve pertanto evidenziarsi che la domanda proposta in primo grado dall'attore consisteva in una domanda di scioglimento della comunione ereditaria di in base alle regole della Persona_2 successione legittima ed i convenuti, nel costituirsi, avevano evidenziato che l'eredità si era devoluta per testamento, sicchè chiedevano anch'essi lo scioglimento della comunione ereditaria secondo le regole, però, impartite col testamento del de cuius.
Con la memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 1), l'attore, preso atto del testamento olografo pubblicato in data 4.10.2019, chiedeva, in reconventio reconventionis, l'annullamento per incapacità naturale del testatore ed in subordine, l'azione di riduzione per le sione di legittima.
Dichiarata l'interruzione per morte di , il giudizio veniva riassunto ad iniziativa di Persona_1
. Controparte_1
Si costituivano gli odierni appellati, che eccepivano la novità delle domande contenute nell'atto di riassunzione e si riportavano ai precedenti scritti.
Con ordinanza resa in data 18.03.2022, il Tribunale rilevava che erano spirati i termini perentori di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e che nessuna delle parti aveva prodotto visure del RR.II., titoli di proprietà dei beni oggetto di comunione e relazione notarile, essendosi le parti limitate a produrre il certificato di morte, lo stato di famiglia, le visure catastali relative agli immobili (non sufficienti, valendo esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini), certificati di residenza e la pubblicazione del testamento del de cuius.
pagina 4 di 10 Per tali motivi, rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.6.2022 per la decisione della causa.
Ora, tali essendo le domande, eccezioni e conclusioni delle parti, deve anzitutto osservarsi, sia pure per incidens, che la motivazione addotta dal giudice di primo grado per rigettare la domanda
(ovvero che “ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa ha natura di
“giudizio petitorio”1) non appare conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità, che sin 1 “cosicché in tale nozione devono ricomprendersi altresì i giudizi di divisione, di restituzione a seguito di esperita azione per lesione di legittima e di petitio hereditatis, i quali hanno, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo,
l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., n.
6202/1982), con la conseguenza che, “nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti debbono fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale;
prova che, in base a quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere fornita né con la semplice produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. – né con pretesi riconoscimenti della controparte – essendo necessario, in subiecta materia, l'atto scritto ad substantiam, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione – né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., n. 11115/1997). Lo scioglimento della comunione, infatti, laddove vengano in gioco beni immobili, si fonda su una situazione di comproprietà, per cui,
l'accertamento di tale diritto, rappresenta un antecedente logico giuridico rispetto al provvedimento giudiziale conclusivo del giudizio. Tali assunti devono ritenersi operanti, inoltre, per qualunque giudizio avente ad oggetto domande di scioglimento di comunioni su beni immobili, che si tratti di comunioni ereditarie, di comunioni ordinarie o di comunioni speciali (quale la comunione legale dei coniugi)”, Applicando tali principi al caso di specie consegue l'infondatezza della domanda giudiziale di scioglimento della comunione (e di conseguenza tutte le ulteriori domande ad esse relative), la quale va, pertanto, respinta. Rileva, invero, il Tribunale che nessun documento probante la proprietà dei beni immobili indicati in citazione in capo al de cuius al momento della morte, è stato prodotto dalle parti, ed in particolare dall'attore (come, peraltro, correttamente eccepito anche dalle parti convenute). Se, infatti, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici, alcuna prova è stata invece offerta, nel corso del presente giudizio in ordine all'effettiva appartenenza al de cuius dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria. Tale rigorosa prova, risulta viepiù necessaria se si pensa che la domanda giudiziaria potrebbe non essere stata trascritta (nulla, infatti, ha dedotto al riguardo parte attrice), per cui ben potrebbero, oggi, gli immobili essere stati trasferiti, in tutto o in parte, ad altri, eventualmente anche dai convenuti, per le quote di loro spettanza. Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo al de cuius
è stato, infatti, prodotto: né il titolo di provenienza (id est il titolo d'acquisto dei beni in capo al defunto, neppure mai indicato negli atti di causa) né le ispezioni della conservatoria dei RR.II. Le parti si sono infatti limitate ad allegare ai propri atti il certificato di morte, lo stato di famiglia, le visure catastali relative agli immobili, certificati di residenza e la pubblicazione del testamento del de cuius e null'altro hanno prodotto, al fine di provare la proprietà dei beni. Sarebbe, invece, stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà del diritto, innanzitutto il titolo di provenienza in favore dei de cuius, degli immobili indicati in citazione, oltre a regolare certificazione notarile (ovvero rilasciata direttamente dal
Conservatore dei Registri Immobiliari) contenente l'indicazione delle trascrizioni, a favore e contro, sui beni oggetto della chiesta divisione, a far tempo dalla data dell'acquisto di tali cespiti da parte del de cuius fino a quella di apertura della successione, nonché di quelle contro i successori a far tempo dalla data di apertura della successione fino a quella di trascrizione della domanda, ovvero di instaurazione del giudizio di divisione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius e, dunque, delle parti al pagina 5 di 10 dal 2020, pur condividendo l'esigenza nel giudizio di divisione ereditaria di offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius - o più genericamente - la prova della comproprietà (cfr.
Cass. n. 1965-2022), ha impartito il fondamentale principio che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, "… poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi" (v. Cass. n. 1309-1966).
Sul punto, ha chiarito che non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (Cass. n.
40041-2021), con questo rilevando che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n. 21716-2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065-2022).
Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041-2021).
Ha ancora precisato, sulla perdurante validità di questi principi, che non ha alcuna incidenza l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, e dalla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, (Cass., S.U., n. 25021-
2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.
La Suprema Corte ha invero disatteso le argomentazioni proposte dalla giurisprudenza di merito, laddove questa ha ritenuto di poter trovare appiglio, al fine di imporre anche nel giudizio divisorio la produzione della documentazione richiesta dall'art. 567, comma 2, c.p.c., nella esigenza del litisconsorzio imposto nei giudizi divisori dagli art. 784 e 1113 c.c. (Cass. n. 10067-2020).
E' indubbio che, se risulta la esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro i singoli compartecipi, il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., a ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa;
tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, come ha dedotto il primo Giudice, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli.
momento dell'instaurazione del giudizio di scioglimento di comunione ereditaria (cfr. Appello Napoli, sez. VIII, 08.06.2011;
Appello Roma 2480/2011).
pagina 6 di 10 Un tale onere, infatti, non è previsto da quelle norme, nè si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega piuttosto avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce;
infatti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, comma 1, c.c., creditori e aventi causa del compartecipe non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale (19529/2012; n. 7485/1991).
Ne deriva che, non essendo la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere (imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato) un adempimento previsto a pena di inammissibilità ed improcedibilità della domanda, stante la produzione dei certificati catastali attestanti la proprietà in capo al comune dante causa, l'assenza di contestazioni sulla comune proprietà e la produzione del testamento olografo, non v'era ragione per ritenere la domanda di divisione inammissibile.
Ciò premesso, e ritenuto dunque che la motivazione con la quale è stata rigettata la domanda di divisione non appare affatto condivisibile, in quanto non conforme a principi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha impartito sin dal 2020 (v. Cass. 1006772020), va però rilevato che tale statuizione non ha formato oggetto di appello e che, sullo stesso, si è formato il giudicato.
Ne deriva che va esaminata la correttezza della statuizione che ha disposto la compensazione sulle spese di lite.
Ora, sul punto, è indubbio che gli attuali appellanti non si erano opposti alla domanda principale di divisione, ma avevano introdotto l'ulteriore argomentazione che, sussistendo un testamento olografo, la divisione doveva avvenire nel rispetto delle quote indicate dal testatore;
non sussisteva dunque contrasto – se non sull'azione di rendiconto e sulla validità del testamento olografo tra le parti – sulla domanda di divisione tra i coeredi: è noto che, una volta che la divisione giudiziale dei beni ereditari è stata chiesta da uno e da alcuni dei coeredi con il necessario litisconsorzio degli altri condividenti, la pronuncia del giudice sulla domanda non è subordinata alla analoga domanda o alla non opposizione di convenuti, in quanto è noto che lo scioglimento della comunione costituisce un diritto potestativo che preesiste al processo di divisione.
In sostanza, il legislatore riconosce ad ogni interessato la facoltà di conseguire, mediante l'intervento giudiziale, la trasformazione obiettiva della situazione giuridica comune indipendentemente dalla concorrente volontà degli altri partecipanti.
Tale facoltà costituisce, infatti un potere che la legge riconosce ai vari partecipanti alla comunione, in quanto tali, assimilabili sotto ogni riguardo al diritto potestativo con la caratteristica del tutto singolare di porre ciascuno degli interessati, ancora in pendenza di comunione, in una reciproca pagina 7 di 10 posizione di soggezione e di preminenza di fronte agli altri in virtù della quale tutti e ciascuno di essi hanno diritto di conseguire e al tempo stesso sono costretti a subire l'accennata trasformazione dei diritti loro spettanti sulla cosa comune.
Nel caso di specie, dunque, gli odierni appellanti non solo non si erano opposti al diritto potestativo del condividente di dividere il compendio, ma avevano a loro volta preteso che la divisione avvenisse secondo le regole del testatore.
Entrambe le parti avevano dunque chiesto la divisione.
Il giudizio si è arrestato alla fase dell'ammissibilità, avendo il giudice ritenuto che le parti dovessero fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale tramite la produzione del titolo di provenienza degli immobili in capo al defunto e con la produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio;
prova che non poteva essere fornita - a suo dire - con la semplice produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c.
Ora, pur essendo vero che, nell'udienza a seguito della comparsa di riassunzione, i convenuti avevano eccepito la mancanza di prova della titolarità del diritto in capo all'attore (tesi poi recepita, per quanto detto erroneamente, dal giudice di prime cure), è altresì vero che, sin dall'inizio, avevano adottato tutt'altra impostazione difensiva, non opponendosi alla divisione e chiedendo che avvenisse secondo le statuizioni testamentarie;
è noto che nel giudizio in materia di divisione, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste di regola a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (v. da ultimo anche Cass.
8.10.2013 n. 22903).
L'orientamento pacifico della Cassazione (cfr. anche Cass. 18 giugno 1986, n. 4080; Cass. 24 febbraio 1986, n. 1111; Cass. 14 ottobre 1978, n. 4621), è invero che le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o siano state cagionate da infondate contestazioni di taluno dei condividenti (ad es. sul diritto allo scioglimento, sulla misura delle quote, sulla formazione delle porzioni, sulla comoda divisibilità del bene, ecc.), non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti ai quali esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune di tutti i condividenti (cfr. ad es. Cass. 12 marzo 1962, n. 493).
Ancora di recente la S.C. (v da ultimo Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n. 2770) ribadisce che “Nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa, quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario
i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili
pagina 8 di 10 resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa”.
Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative.
E, nel caso di specie, il contegno processuale dei convenuti, sin dall'inizio del processo, era stato quello di non opporsi alla domanda di divisione, sia pure integrando la domanda avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria secondo le regole della successione testamentaria.
Né il primo giudice ha imputato al solo attore, bensì “alle parti” il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine a quello che riteneva l'antecedente logico per la procedibilità del giudizio di divisione, ovvero la prova della titolarità (o contitolarità) sui beni sottoposti a divisione.
Anche ove si voglia ritenere che i convenuti, dopo la riassunzione, avessero rinunciato alla propria domanda di divisione, contestando il diritto allo scioglimento dell'attore, non può sottacersi che detto atteggiamento processuale di ostruzionismo alla divisione sia stato esplicitato del tutto tardivamente al verbale di udienza del 14.3.20222, in modo peraltro contraddittorio (posto che il difensore si era riportato a tutti i precedenti scritti difensivi).
Né tale condotta processuale, esplicitata dopo lo spirare delle preclusioni assertive ed istruttorie, all'esito dell'articolazione delle richieste di prova orale e documentale esplicitate dagli odierni appellanti, può dirsi tenuta durante il corso dell'intero processo;
i convenuti hanno preso esplicita posizione sul diritto dell'attore allo scioglimento della comunione per mancanza di prova solo dopo la riassunzione e la pubblicazione in data 18.03.2022 della menzionata ordinanza, con la quale il
Tribunale riteneva la causa matura per la decisione, insistendo per l'improcedibilità/rigetto della domanda attorea con le note di udienza del 18.06.2022.
Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. 2 l'avv. Sforza “(…) si riporta integralmente a tutti i propri scritti, esibisce intimazione a testi, riservandosi di depositarla telematicamente;
insiste nell'eccezione depositata nella propria comparsa in riassunzione circa la tardività della domanda proposta dall'attore; eccepisce altresì che nel presente giudizio l'attore non ha depositato i titoli di proprietà, né relazione notarile attestante trascrizioni pro e contro dell'ultimo ventennio dei beni immobili dei quali si chiede la divisione e chiede pertanto che il giudice si riservi per la decisione” pagina 9 di 10 Nel caso di specie, il comportamento dei convenuti è stato ondivago, posto che, per un verso non hanno contestato il diritto dell'attore di procedere allo scioglimento (anzi chiedendo essi stessi la divisione testamentaria) e, per altro verso, solo dopo lo spirare delle preclusioni assertive, hanno fatto valere una opposizione alla divisione con implicita rinuncia alla domanda che, in sede processuale, non è mai stata risultata espressa chiaramente, secondo la regola del giusto contraddittorio che esige chiarezza sul perimetro della lite.
Non è infatti neppure chiaro, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, se possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3593 del 16/02/2010) alla domanda di divisione secondo le regole della successione testamentaria.
Ne consegue che, sia pure con diversa motivazione, appare corretta la statuizione di compensazione delle spese di lite, posto che le parti hanno concorso entrambe, secondo l'ottica del giudice, a dar corso ad un giudizio di scioglimento che presupponeva la prova della effettiva titolarità dei beni di cui si chiedeva la divisione.
Ne consegue che la compensazione delle spese di lite deve ritenersi corretta alla stregua del fatto che tutte le parti sono risultate soccombenti rispetto alla domanda avente ad oggetto il diritto allo scioglimento della comunione e tenuto conto dell'ondivago e contraddittorio comportamento processuale delle odierne parti appellanti.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione delle parti appellate, nulla deve essere disposto.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da Pt_1
, , , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
avverso la sentenza n. 1771/2022, pubblicata il 24.06.2022, non notificata, emessa
[...] dal Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento R.G. n. 5820/2018 così provvede:
- dichiara la contumacia di , , e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
- rigetta l'appello; nulla per le spese;
dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n.
228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. Rg. 72/2023, promossa da
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , entrambe in qualità di eredi di , rappresentati e
[...] Parte_7 Persona_1 difesi dall'avv. Carmela Sforza e elettivamente domiciliati presso il suo studio;
- appellanti - nei confronti di
, , e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
- appellati contumaci -
Oggetto: appello in materia di divisione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del 22.04.2025.
Fatto.
Con atto di appello ritualmente notificato, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e , queste ultime in qualità di eredi
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 della de cuius , impugnavano la sentenza n. 1771/2022 pubblicata in data Persona_1
24.06.2022, non notificata, limitatamente al capo relativo alle spese di lite, per aver il Tribunale di
Foggia compensato integralmente le spese del giudizio.
All'uopo, esponevano:
- che, con atto di citazione del 2.8.2018, aveva chiesto la divisione dei beni caduti Controparte_1 in successione a seguito del decesso (in data 12.6.2017) di;
Persona_2
pagina 1 di 10 - che si erano costituiti in giudizio , , , e , nonché Parte_2 Per_1 Pt_5 Pt_3 Pt_4
, che impugnavano e contestavano quanto ex adverso dedotto in quanto Parte_1 inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto;
- che si costituiva altresì e il giudizio veniva interrotto per il decesso di Controparte_5 Per_1
;
[...]
- che il giudizio veniva riassunto ad iniziativa di e, nel costituirsi, l'attore aveva Controparte_1 introdotto domande nuove ed estranee al giudizio;
- che si costituivano anche e , quali eredi di Parte_6 Parte_7 Persona_1 che si riportavano alle medesime difese di;
Persona_1
- che, all'udienza del 14.3.2022, evidenziavano che l'attore non aveva depositato i titoli di proprietà né relazione notarile attestante le trascrizioni pro e contro dell'ultimo ventennio dei beni di cui si chiedeva la divisione e pertanto chiedevano il rigetto della domanda;
- che, con sentenza n. 1771/2022, pubblicata il 24/06/2022, il Tribunale rigettava la domanda e, in ordine alle spese di lite, disponeva l'integrale compensazione tra le parti costituite, “(…) alla luce del procedimento di divisione giudiziale nonché della reciproca integrale soccombenza delle parti costituitesi nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.”;
- che detta ultima statuizione era errata, posto che, da un lato, il Giudice di prime cure aveva integralmente accolto le doglianze di essi convenuti e, dall'altro, con una mera formula di stile, aveva disposto la compensazione integrale delle spese, senza chiarire in alcun modo l'iter argomentativo seguito per sostenere la soccombenza reciproca né fornendo alcun argomento per sostenere che la compensazione si giustificasse in ragione dell'assoluta novità delle questioni o di un mutamento giurisprudenziale.
Tanto premesso, in parziale riforma della sentenza impugnata, chiedevano condannarsi CP_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Nessuno si costituiva per gli appellati, che rimanevano contumaci.
Rimessa la causa sul ruolo per la produzione delle notifiche in formato eml., senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 22.04.2025, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Diritto.
Va premesso che, in primo grado, (con atto di citazione notificato in data Controparte_1
07.08.2018) aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia gli attuali appellanti, nonchè , e , chiedendo di: Controparte_2 Controparte_3 CP_4
1. dichiarare aperta la successione di relativa agli immobili siti in Cerignola, alla Via Persona_2
Ardonia n. 48/Via Tonti n. 43, con attribuzione a ciascuno degli eredi delle quote di sua spettanza;
2. accertare la quota di legittima dell'attore nei confronti della coerede con riguardo Parte_1 alla insussistenza del diritto di abitazione di tutti e tre gli immobili, presuntivamente adibiti a residenza familiare, da parte della vedova;
pagina 2 di 10
3. verificata l'impossibilità di procedere all'attribuzione in natura, data l'angustia degli immobili, disporre la vendita degli stessi, affidando l'adempimento ad un notaio di Cerignola, con suddivisione di quanto si ricaverà dalla stessa in proporzione dei diritti di ciascun condividente, al netto degli oneri per spese legali, tecniche, trascrizione, voltura, etc;
4. subordinatamente, ove ritenuto per mera ipotesi scolastica, gli immobili divisibili, disporre la formazione di un adeguato progetto di divisione e il conseguente sorteggio, mirante all'attribuzione delle quote, ove necessario, mediante sorteggio, all'esito finale, ogni trascrizione e annotazione presso la Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare-Ufficio Provinciale del Territorio di Foggia e voltura presso il competente Ufficio del Catasto, l'assegnazione delle quote in favore dei singoli assegnatari, la cancellazione della eventuale trascrizione della presente citazione;
5. emettere ogni consequenziale o diverso provvedimento a raggiungere il determinato fine;
6. ordinare a e di rendere il conto delle rendite percette e Parte_1 Controparte_2 percipiende relative agli immobili di Via Ardonia, 48, primo piano interni 1, 2 e 3 da dividere e condannarle al pagamento della quota di spettanza dell'attore, con interessi e svalutazione monetaria dal 12.06.2017 – dal decesso del de cuius – al soddisfo, di rendere il rendiconto delle rendite percette e percipiende relative all' immobile di Via Ardonia, 48, primo piano interno 1, da dividere e condannarle al pagamento della quota di spettanza dell'attore, con interessi e svalutazione monetaria dal 24.07.2018 – data certa di decorrenza della occupazione esclusiva di questo immobile, da parte delle predette due coeredi, ed in virtù del provvedimento datato
20.07.2018 a firma del Giudice Dr. Lenoci emesso nell'ambito del procedimento RG. n. 3493/2018
Trib foggia – al soddisfo;
7. ordinare a di rendere il rendiconto delle rendite percette e percipiende relative Controparte_2 all' immobile di Via Ardonia, 48, primo piano interno 3, da dividere e condannarla al pagamento della quota di spettanza dell'attore, con interessi e svalutazione monetaria dal luglio 2005 e sino al saldo;
8. porre le spese di lite e tecniche, con accessori e fiscali, a carico della massa con privilegio e, in caso di opposizione, a carico degli opponenti”.
Con comparsa di costituzione del 20.12.2018, gli odierni appellanti, dopo aver premesso che, in forza di testamento datato 05.09.1986, pubblicato in data 04.09.2018, “a) la sigra Parte_1 ha ereditato: l'appartamento posto al primo piano di via Ardonia, 48, interno 3, sito sul lato sinistro di chi sale la scala, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola, al foglio di mappa 202, P.lla 94, Sub. 11, Zona Cens. 1; Cat. A/3; Classe 3; 4 vani;
mq.109 escluse aree scoperte – Rendita 268,56, e l'appartamento posto al primo piano di via Ardonia, 48, interno 2, sito di fonte a chi sale la scala, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola, al foglio di mappa 202, P.lla 94, Sub. 5, Zona Cens. 1; Cat. A/4; Classe 2; 2 vani;
mq.57 escluse aree scoperte – Rendita 144,61; b) i nove figli hanno ereditato in comunione: l'appartamento posto al
pagina 3 di 10 primo piano di via Ardonia, 48, interno 1, sito a destra di chi sale la scala ed identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Cerignola, al foglio di mappa 202, P.lla 94, Sub. 10, Zona Cens. 1; Cat.
A/3; Classe 3; 3,5 vani;
mq. 94 escluse aree scoperte – Rendita 234,99 e l'immobile piano terra sito in via Ardonia 50 via Vincenzo Tonti, 43 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Cerignola, al foglio di mappa 202, P.lla 94, Sub. 9, Zona Cens. 1; Cat. C/2; Classe 2; mq.139–
Rendita 370,61;”, rassegnavano le seguenti conclusioni:
” a) rigettare la domanda attorea in merito alle richieste di rendiconto delle rendite contenute nei capoversi 6.a), 6.b) e 7);
b) accertare e dichiarare la comunione fra i germani dell'appartamento posto al primo piano Per_1 di via Ardonia, 48, interno 1, sito a destra di chi sale la scala, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Cerignola, al foglio di mappa 202, P.lla 94, Sub. 10, e dell'immobile pianoterra sito in via Ardonia 50 via Vincenzo Tonti, 43 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola, al foglio di mappa 202, P.lla 94, Sub. 9, ordinandone lo scioglimento ed assegnazione in denaro delle quote spettanti a ciascun erede da realizzare mediante la vendita degli stessi;
c) condannare alle spese e competenze del giudizio il sig , il quale con il suo Controparte_1 comportamento ha reso necessario il presente giudizio di divisione giudiziale;
d) in via subordinata porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”
Deve pertanto evidenziarsi che la domanda proposta in primo grado dall'attore consisteva in una domanda di scioglimento della comunione ereditaria di in base alle regole della Persona_2 successione legittima ed i convenuti, nel costituirsi, avevano evidenziato che l'eredità si era devoluta per testamento, sicchè chiedevano anch'essi lo scioglimento della comunione ereditaria secondo le regole, però, impartite col testamento del de cuius.
Con la memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 1), l'attore, preso atto del testamento olografo pubblicato in data 4.10.2019, chiedeva, in reconventio reconventionis, l'annullamento per incapacità naturale del testatore ed in subordine, l'azione di riduzione per le sione di legittima.
Dichiarata l'interruzione per morte di , il giudizio veniva riassunto ad iniziativa di Persona_1
. Controparte_1
Si costituivano gli odierni appellati, che eccepivano la novità delle domande contenute nell'atto di riassunzione e si riportavano ai precedenti scritti.
Con ordinanza resa in data 18.03.2022, il Tribunale rilevava che erano spirati i termini perentori di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e che nessuna delle parti aveva prodotto visure del RR.II., titoli di proprietà dei beni oggetto di comunione e relazione notarile, essendosi le parti limitate a produrre il certificato di morte, lo stato di famiglia, le visure catastali relative agli immobili (non sufficienti, valendo esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini), certificati di residenza e la pubblicazione del testamento del de cuius.
pagina 4 di 10 Per tali motivi, rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.6.2022 per la decisione della causa.
Ora, tali essendo le domande, eccezioni e conclusioni delle parti, deve anzitutto osservarsi, sia pure per incidens, che la motivazione addotta dal giudice di primo grado per rigettare la domanda
(ovvero che “ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa ha natura di
“giudizio petitorio”1) non appare conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità, che sin 1 “cosicché in tale nozione devono ricomprendersi altresì i giudizi di divisione, di restituzione a seguito di esperita azione per lesione di legittima e di petitio hereditatis, i quali hanno, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo,
l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., n.
6202/1982), con la conseguenza che, “nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti debbono fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale;
prova che, in base a quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere fornita né con la semplice produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. – né con pretesi riconoscimenti della controparte – essendo necessario, in subiecta materia, l'atto scritto ad substantiam, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione – né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., n. 11115/1997). Lo scioglimento della comunione, infatti, laddove vengano in gioco beni immobili, si fonda su una situazione di comproprietà, per cui,
l'accertamento di tale diritto, rappresenta un antecedente logico giuridico rispetto al provvedimento giudiziale conclusivo del giudizio. Tali assunti devono ritenersi operanti, inoltre, per qualunque giudizio avente ad oggetto domande di scioglimento di comunioni su beni immobili, che si tratti di comunioni ereditarie, di comunioni ordinarie o di comunioni speciali (quale la comunione legale dei coniugi)”, Applicando tali principi al caso di specie consegue l'infondatezza della domanda giudiziale di scioglimento della comunione (e di conseguenza tutte le ulteriori domande ad esse relative), la quale va, pertanto, respinta. Rileva, invero, il Tribunale che nessun documento probante la proprietà dei beni immobili indicati in citazione in capo al de cuius al momento della morte, è stato prodotto dalle parti, ed in particolare dall'attore (come, peraltro, correttamente eccepito anche dalle parti convenute). Se, infatti, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici, alcuna prova è stata invece offerta, nel corso del presente giudizio in ordine all'effettiva appartenenza al de cuius dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria. Tale rigorosa prova, risulta viepiù necessaria se si pensa che la domanda giudiziaria potrebbe non essere stata trascritta (nulla, infatti, ha dedotto al riguardo parte attrice), per cui ben potrebbero, oggi, gli immobili essere stati trasferiti, in tutto o in parte, ad altri, eventualmente anche dai convenuti, per le quote di loro spettanza. Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo al de cuius
è stato, infatti, prodotto: né il titolo di provenienza (id est il titolo d'acquisto dei beni in capo al defunto, neppure mai indicato negli atti di causa) né le ispezioni della conservatoria dei RR.II. Le parti si sono infatti limitate ad allegare ai propri atti il certificato di morte, lo stato di famiglia, le visure catastali relative agli immobili, certificati di residenza e la pubblicazione del testamento del de cuius e null'altro hanno prodotto, al fine di provare la proprietà dei beni. Sarebbe, invece, stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà del diritto, innanzitutto il titolo di provenienza in favore dei de cuius, degli immobili indicati in citazione, oltre a regolare certificazione notarile (ovvero rilasciata direttamente dal
Conservatore dei Registri Immobiliari) contenente l'indicazione delle trascrizioni, a favore e contro, sui beni oggetto della chiesta divisione, a far tempo dalla data dell'acquisto di tali cespiti da parte del de cuius fino a quella di apertura della successione, nonché di quelle contro i successori a far tempo dalla data di apertura della successione fino a quella di trascrizione della domanda, ovvero di instaurazione del giudizio di divisione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius e, dunque, delle parti al pagina 5 di 10 dal 2020, pur condividendo l'esigenza nel giudizio di divisione ereditaria di offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius - o più genericamente - la prova della comproprietà (cfr.
Cass. n. 1965-2022), ha impartito il fondamentale principio che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, "… poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi" (v. Cass. n. 1309-1966).
Sul punto, ha chiarito che non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (Cass. n.
40041-2021), con questo rilevando che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n. 21716-2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065-2022).
Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041-2021).
Ha ancora precisato, sulla perdurante validità di questi principi, che non ha alcuna incidenza l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, e dalla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, (Cass., S.U., n. 25021-
2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.
La Suprema Corte ha invero disatteso le argomentazioni proposte dalla giurisprudenza di merito, laddove questa ha ritenuto di poter trovare appiglio, al fine di imporre anche nel giudizio divisorio la produzione della documentazione richiesta dall'art. 567, comma 2, c.p.c., nella esigenza del litisconsorzio imposto nei giudizi divisori dagli art. 784 e 1113 c.c. (Cass. n. 10067-2020).
E' indubbio che, se risulta la esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro i singoli compartecipi, il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., a ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa;
tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, come ha dedotto il primo Giudice, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli.
momento dell'instaurazione del giudizio di scioglimento di comunione ereditaria (cfr. Appello Napoli, sez. VIII, 08.06.2011;
Appello Roma 2480/2011).
pagina 6 di 10 Un tale onere, infatti, non è previsto da quelle norme, nè si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega piuttosto avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce;
infatti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, comma 1, c.c., creditori e aventi causa del compartecipe non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale (19529/2012; n. 7485/1991).
Ne deriva che, non essendo la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere (imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato) un adempimento previsto a pena di inammissibilità ed improcedibilità della domanda, stante la produzione dei certificati catastali attestanti la proprietà in capo al comune dante causa, l'assenza di contestazioni sulla comune proprietà e la produzione del testamento olografo, non v'era ragione per ritenere la domanda di divisione inammissibile.
Ciò premesso, e ritenuto dunque che la motivazione con la quale è stata rigettata la domanda di divisione non appare affatto condivisibile, in quanto non conforme a principi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha impartito sin dal 2020 (v. Cass. 1006772020), va però rilevato che tale statuizione non ha formato oggetto di appello e che, sullo stesso, si è formato il giudicato.
Ne deriva che va esaminata la correttezza della statuizione che ha disposto la compensazione sulle spese di lite.
Ora, sul punto, è indubbio che gli attuali appellanti non si erano opposti alla domanda principale di divisione, ma avevano introdotto l'ulteriore argomentazione che, sussistendo un testamento olografo, la divisione doveva avvenire nel rispetto delle quote indicate dal testatore;
non sussisteva dunque contrasto – se non sull'azione di rendiconto e sulla validità del testamento olografo tra le parti – sulla domanda di divisione tra i coeredi: è noto che, una volta che la divisione giudiziale dei beni ereditari è stata chiesta da uno e da alcuni dei coeredi con il necessario litisconsorzio degli altri condividenti, la pronuncia del giudice sulla domanda non è subordinata alla analoga domanda o alla non opposizione di convenuti, in quanto è noto che lo scioglimento della comunione costituisce un diritto potestativo che preesiste al processo di divisione.
In sostanza, il legislatore riconosce ad ogni interessato la facoltà di conseguire, mediante l'intervento giudiziale, la trasformazione obiettiva della situazione giuridica comune indipendentemente dalla concorrente volontà degli altri partecipanti.
Tale facoltà costituisce, infatti un potere che la legge riconosce ai vari partecipanti alla comunione, in quanto tali, assimilabili sotto ogni riguardo al diritto potestativo con la caratteristica del tutto singolare di porre ciascuno degli interessati, ancora in pendenza di comunione, in una reciproca pagina 7 di 10 posizione di soggezione e di preminenza di fronte agli altri in virtù della quale tutti e ciascuno di essi hanno diritto di conseguire e al tempo stesso sono costretti a subire l'accennata trasformazione dei diritti loro spettanti sulla cosa comune.
Nel caso di specie, dunque, gli odierni appellanti non solo non si erano opposti al diritto potestativo del condividente di dividere il compendio, ma avevano a loro volta preteso che la divisione avvenisse secondo le regole del testatore.
Entrambe le parti avevano dunque chiesto la divisione.
Il giudizio si è arrestato alla fase dell'ammissibilità, avendo il giudice ritenuto che le parti dovessero fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale tramite la produzione del titolo di provenienza degli immobili in capo al defunto e con la produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio;
prova che non poteva essere fornita - a suo dire - con la semplice produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c.
Ora, pur essendo vero che, nell'udienza a seguito della comparsa di riassunzione, i convenuti avevano eccepito la mancanza di prova della titolarità del diritto in capo all'attore (tesi poi recepita, per quanto detto erroneamente, dal giudice di prime cure), è altresì vero che, sin dall'inizio, avevano adottato tutt'altra impostazione difensiva, non opponendosi alla divisione e chiedendo che avvenisse secondo le statuizioni testamentarie;
è noto che nel giudizio in materia di divisione, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste di regola a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (v. da ultimo anche Cass.
8.10.2013 n. 22903).
L'orientamento pacifico della Cassazione (cfr. anche Cass. 18 giugno 1986, n. 4080; Cass. 24 febbraio 1986, n. 1111; Cass. 14 ottobre 1978, n. 4621), è invero che le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o siano state cagionate da infondate contestazioni di taluno dei condividenti (ad es. sul diritto allo scioglimento, sulla misura delle quote, sulla formazione delle porzioni, sulla comoda divisibilità del bene, ecc.), non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti ai quali esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune di tutti i condividenti (cfr. ad es. Cass. 12 marzo 1962, n. 493).
Ancora di recente la S.C. (v da ultimo Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n. 2770) ribadisce che “Nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa, quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario
i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili
pagina 8 di 10 resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa”.
Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative.
E, nel caso di specie, il contegno processuale dei convenuti, sin dall'inizio del processo, era stato quello di non opporsi alla domanda di divisione, sia pure integrando la domanda avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria secondo le regole della successione testamentaria.
Né il primo giudice ha imputato al solo attore, bensì “alle parti” il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine a quello che riteneva l'antecedente logico per la procedibilità del giudizio di divisione, ovvero la prova della titolarità (o contitolarità) sui beni sottoposti a divisione.
Anche ove si voglia ritenere che i convenuti, dopo la riassunzione, avessero rinunciato alla propria domanda di divisione, contestando il diritto allo scioglimento dell'attore, non può sottacersi che detto atteggiamento processuale di ostruzionismo alla divisione sia stato esplicitato del tutto tardivamente al verbale di udienza del 14.3.20222, in modo peraltro contraddittorio (posto che il difensore si era riportato a tutti i precedenti scritti difensivi).
Né tale condotta processuale, esplicitata dopo lo spirare delle preclusioni assertive ed istruttorie, all'esito dell'articolazione delle richieste di prova orale e documentale esplicitate dagli odierni appellanti, può dirsi tenuta durante il corso dell'intero processo;
i convenuti hanno preso esplicita posizione sul diritto dell'attore allo scioglimento della comunione per mancanza di prova solo dopo la riassunzione e la pubblicazione in data 18.03.2022 della menzionata ordinanza, con la quale il
Tribunale riteneva la causa matura per la decisione, insistendo per l'improcedibilità/rigetto della domanda attorea con le note di udienza del 18.06.2022.
Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. 2 l'avv. Sforza “(…) si riporta integralmente a tutti i propri scritti, esibisce intimazione a testi, riservandosi di depositarla telematicamente;
insiste nell'eccezione depositata nella propria comparsa in riassunzione circa la tardività della domanda proposta dall'attore; eccepisce altresì che nel presente giudizio l'attore non ha depositato i titoli di proprietà, né relazione notarile attestante trascrizioni pro e contro dell'ultimo ventennio dei beni immobili dei quali si chiede la divisione e chiede pertanto che il giudice si riservi per la decisione” pagina 9 di 10 Nel caso di specie, il comportamento dei convenuti è stato ondivago, posto che, per un verso non hanno contestato il diritto dell'attore di procedere allo scioglimento (anzi chiedendo essi stessi la divisione testamentaria) e, per altro verso, solo dopo lo spirare delle preclusioni assertive, hanno fatto valere una opposizione alla divisione con implicita rinuncia alla domanda che, in sede processuale, non è mai stata risultata espressa chiaramente, secondo la regola del giusto contraddittorio che esige chiarezza sul perimetro della lite.
Non è infatti neppure chiaro, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, se possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3593 del 16/02/2010) alla domanda di divisione secondo le regole della successione testamentaria.
Ne consegue che, sia pure con diversa motivazione, appare corretta la statuizione di compensazione delle spese di lite, posto che le parti hanno concorso entrambe, secondo l'ottica del giudice, a dar corso ad un giudizio di scioglimento che presupponeva la prova della effettiva titolarità dei beni di cui si chiedeva la divisione.
Ne consegue che la compensazione delle spese di lite deve ritenersi corretta alla stregua del fatto che tutte le parti sono risultate soccombenti rispetto alla domanda avente ad oggetto il diritto allo scioglimento della comunione e tenuto conto dell'ondivago e contraddittorio comportamento processuale delle odierne parti appellanti.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione delle parti appellate, nulla deve essere disposto.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da Pt_1
, , , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
avverso la sentenza n. 1771/2022, pubblicata il 24.06.2022, non notificata, emessa
[...] dal Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento R.G. n. 5820/2018 così provvede:
- dichiara la contumacia di , , e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
- rigetta l'appello; nulla per le spese;
dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n.
228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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