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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/07/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1488/2021
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritto al N. R.G. 1488 del ruolo generale dell'anno 2021 e promosso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MASSIMILIANO VERSINI e con l'Avv. RODOLFO MATTEOTTI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di costituzione del 4-6-2024;
ATTRICE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. FRANCESCA IORI, per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, e con l'Avv. ANTONIO SARACINO, come da atto del 28-4-2025;
CONVENUTO
nonché contro
C.F. ) CP_2 C.F._3 con l'Avv. MASSIMILIANO VERSINI e con l'Avv. RODOLFO MATTEOTTI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 30-4-2025
per parte attrice: “Nel merito: In via principale: 1) Con provvedimento idoneo all'intavolazione, ai sensi degli artt. 1031 e ss. e 1061 c.c., accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a favore della p.f. 706 C.C. Lundo di proprietà della RA
, come in epigrafe qualificata, per maturata usucapione, della servitù di Parte_1 passaggio a piedi e con mezzi lungo il percorso descritto in narrativa e meglio individuato a mezzo di idonea CTU, sulla p.f. 707 C.C. Lundo di proprietà del signor
. 2) Ai sensi dell'art. 950 c.c., accertare l'esatto confine tra la p.f. 706 Controparte_1
C.C. Lundo di proprietà della RA e la contigua p.f. 707 C.C. Lundo Parte_1 di proprietà del signor;
disporre quindi l'apposizione di termini idonei Controparte_1 ad identificare materialmente la linea di confine tra le suddette particelle. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale ai fini dell'accertamento dell'usucapione della servitù di passo, ai sensi dell'art. 1051 c.c., costituire a favore della p.f. 706 C.C. Lundo di proprietà della RA
, come in epigrafe qualificata, in quanto fondo intercluso, servitù di Parte_1 passaggio a piedi e con mezzi lungo il percorso descritto in narrativa e meglio individuato a mezzo di idonea CTU, sulla p.f. 707 C.C. Lundo di proprietà del signor
. In ogni caso: con vittorie di spese e competenze di causa”; Controparte_1 per parte convenuta: “Nel merito: - respingere siccome infondate in fatto ed in diritto le domande di usucapione ex adverso formulate nell'atto di citazione dd. 15.05.2021 in via principale ed in via subordinata;
In via riconvenzionale: - nella denegata e non voluta ipotesi in cui, dalle risultanze dell'accertamento dei confini fra le pp.fond 707 e 706 in C.C. LUNDO dovesse risultare che il confine è diverso da quello da sempre ritenuto tale,
chiede che venga accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per Controparte_1 usucapione della parte della . 706 in C.C. LUNDO a valle della scarpata ed Pt_2 insistente lungo il confine est della p.fond. 707 da tempo immemorabile nella sua disponibilità e goduta in modo libero, pubblico e pacifico a far tempo dall'anno 1953. In via istruttoria: -la rinnovazione delle indagini con la sostituzione del CTU per le ragioni tutte esposte in atti. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di lite oltre al rimborso per spese generali, IVA e CNPA in misura di legge. Nei confronti del terzo chiamato come segue: ogni deduzione, argomentazione, eccezione e CP_2 domanda avversaria disattesa - per le ragioni tutte esposte in atti, condannare
[...] (terzo chiamato) a tenere indenne (convenuto) da ogni CP_2 Controparte_1 conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande avanzate da (parte attrice) ivi compreso l'eventuale risarcimento del danno che Parte_1 dovesse subire per le richieste e condotte di anche in Controparte_1 Parte_1 accordo con il fratello nella misura ritenuta di giustizia e che verrà CP_2 stabilita in corso di causa;
In via istruttoria: -la rinnovazione delle indagini con la sostituzione del CTU per le ragioni tutte esposte in atti. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di lite oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CNPA in misura di legge”; per il terzo chiamato: “Nel merito: - respingere tutte le domande riconvenzionale formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra Controparte_1 esposte, anche in considerazione dell'eccezione ex art. 1227 cc;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/12 1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio esponendo:
-di essere proprietaria della p.f. 706 CC Lundo, striscia di terreno utilizzata per accedere alla p.f. 705, anch'essa di sua proprietà, confinante sul lato ovest con il terreno agricolo di cui alla p.f. 707 di proprietà del fratello, il convenuto Controparte_1
-di transitare da periodo ultraventennale, al fine di accedere alla p.f. 706, sulla parte sud della p.f. 707, detto passaggio, come evidente sulla base del sedime del percorso, costituendo, inoltre, l'unico modo per accedere alla pubblica via;
-che fra le parti è controversa l'individuazione del confine fra la p.f. 706 e la p.f. 707, il convenuto avendo rimosso i picchetti di delimitazione e preteso di estendere la sua proprietà per circa 5 metri lineari lungo il confine este della p.f. 707;
-che sussistono, inoltre, i presupposti per l'accertamento di usucapione di passaggio ex artt. 1031 ss. e 1061 c.c. e, in subordine, per la sua costituzione ex art. 1051 c.c.; conclusivamente richiedendo, ai sensi dell'art. 950 c.c., l'accertamento dell'esatto confine fra la p.f. 707 e la p.f. 706 C.C. Lundo, nonché dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi e, in subordine la costituzione di servitù di passaggio a favore della p.f. 706 e a carico della p.f. 707.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto allega che:
-l'attrice è proprietaria, oltre che della p.f. 706, delle pp.ff. 705 e, in comproprietà con il marito, 700 e 701;
-la p.f. 706 è adiacente alla p.f. 705, cui si accede attraverso le pp.ff. 700 e 701;
-l'attrice non ha mai transitato sulla p.f. 707 poiché ha sempre transitato sulle pp.ff.
700 e 701 come dalla medesima dichiarato nel 2015 nel corso di procedura di mediazione con i precedenti proprietari di detti ultimi terreni;
-dopo essere divenuto comproprietario nel 1953 della quota di 1/2 della p.f. 707 nel
2019 ha acquistato la restante quota di 1/2 di proprietà del fratello CP_2
-soltanto a partire dal 2020 l'attrice ha iniziato ad avanzare pretese sulla p.f. 707;
-la p.f. 706 è una scarpata e il confine con la p.f. 707 è stato da sempre individuato ai piedi della scarpata, nella parte iniziale provvista di un muretto di contenimento;
-in ogni caso, sarebbero maturati i presupposti per l'acquisto per usucapione per estensione di circa 5 metri lineari lungo il confine est della p.f. 707, in quanto goduta da pag. 3/12 sempre, almeno dal 1953; ha garantito, ai fini di cui all'art. 1489 c.c., l'inesistenza di onere o Controparte_2 aggravi, con relativa richiesta di chiamata in causa;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione della p.f. 707 controversa;
nei rapporti con il terzo chiamato, come invero dedotto soltanto in sede di prima memoria istruttoria, di essere tenuto indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole della controversia con l'attrice.
Nel costituirsi in giudizio, il terzo chiamato contesta la sussistenza dei presupposti, in considerazione delle domande spiegate dall'attrice, ai fini di azione ex art. 1489 c.c. e, in ogni caso, ne nega nel merito la fondatezza, quanto alla servitù di passaggio anche in considerazione della relativa apparenza e conoscibilità, in subordine, rilevando al riguardo ricorrere concorso di colpa del creditore;
conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti.
Concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo di assunzione di prova orale (verbale di udienza del 23-2-
2023, 23-5-2023 e del 13-9-2023) e di C.T.U. (Relazione peritale del 22-5-2024 e
Integrazione del 30-9-2024) e, quindi, previa precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione come da ordinanza del 2-5-2025, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla domanda di regolamento di confini.
Controversa fra le parti è, innanzitutto, l'individuazione del confine fra le rispettive proprietà, così come integrate, quanto all'attrice, dalla p.f. 706 e, quanto al convenuto, dalla p.f. 707 (irrilevante ex art. 111 c.p.c. la cessione intervenuta nel corso del giudizio della p.f. 706 in favore del terzo chiamato . CP_2
Il Tribunale fa proprie, in quanto adeguatamente e sufficientemente motivate, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nominato.
Il Consulente ha provveduto al rilievo degli elementi fisici distintivi presenti in loco, nella specie individuati nel piede del muro in pietra a confine fra la p.f. 706 e la contigua
702/1, nel piede della rampa fra la prima p.f. e le pp.ff. 702/1 e 705, nel picchetto pag. 4/12 (posizionato in contraddittorio) fra le pp.ff. 710 e 711, procedendo, quindi, al confronto fra detto rilievo topografico e le risultanze di cui alla mappa storica di impianto oltre che catastali e giungendo a individuare la pertinenza della porzione controversa alla p.f. 706 attorea per la quasi integralità, salvo per la parte iniziale nel collegamento con la strada comunale, ivi insistendo sulla p.f. 707 di proprietà del convenuto, con l'ulteriore precisazione per cui il confine fra le pp.ff. per cui è causa corre a margine del lato sinistro della stradina (cfr. C.T.U. cit. pagg. 4 e seg.).
Sulla base delle complessive emergenze di causa appare invero smentita la pretesa corrispondenza, invece dedotta dal convenuto, fra la p.f. 706 e una “scarpata”, il terreno nella parte scoscesa pertenendo, invece, alla differente p.f. 705.
Rispetto all'indagine sviluppata in sede peritale, accurata ed esaustiva, devono essere disattese le osservazioni critiche al riguardo mosse da parte convenuta. Le stesse hanno già ricevuto risposta esauriente ad opera del Consulente (C.T.U. spec. pagg. 10 e seg.), nella presente sede risultando sufficiente sottolineare l'inconferenza sia di eventuali
“discromie” nelle rappresentazioni grafiche, priva di fondamento, infatti, la pretesa corrispondenza fra eventuali differenze funzionali dei terreni (campi, prati, ecc.) e le delimitazioni di proprietà, sia di assunti funzionali, non altrimenti dimostrati, circa il muro in pietra tra la p.f. 702/1 e la p.f. 706, invero i rilievi apparendo sprovvisti di effettiva portata tecnico-obiettiva con ciò, quindi, semmai concorrendo quale implicita conferma delle risultanze peritali.
Infondata appare anche la censura circa una pretesa inversione nella gerarchia delle fonti, diversamente e al contrario nel caso concreto essendo stata riscontrata la pressoché sovrapponibilità fra le evidenze in loco e le risultanze mappali, queste ultime, dunque, integrando elemento di supporto ferma comunque, in assenza di altri elementi (tali non essendo nella rilevata mancanza di carattere tecnico-obiettivo quelli indicati dal C.T.P. del convenuto) la sufficienza anche delle emergenze catastali (art. 950, comma 3, c.c.).
Deve, dunque, essere dichiarato l'accertamento del confine controverso fra i fondi sub pp.ff. 706 e 707 secondo il tracciato determinato dal Consulente, così come descritto e rappresentato in seno alla C.T.U. del 22-5-2024 e, anche graficamente, dall'all.to 4 alla stessa C.T.U., oltre che dall'all.to 8 all'Integrazione alla C.T.U. del 30-9-2024.
Attesa la richiesta attorea volta altresì all'apposizione di termini, va rammentato che pag. 5/12 presupposto dell'azione ex art. 951 c.c. è che il confine sia certo, con l'ulteriore precisazione per cui l'azione non comporta un contenzioso tra le parti e le spese necessarie saranno ripartite a metà. Non è, peraltro, precluso che l'apposizione di termini possa essere invocata, quale pretesa accessoria e consequenziale, in un giudizio promosso per il regolamento di confini (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 16970 del 17/08/2005).
All'accertamento del confine come sopra precisato consegue quindi altresì l'ordine volto all'apposizione di termini materiali in corrispondenza del tracciato individuato dal
Consulente, ciò dovendo intervenire a spese comuni.
3. Sulla domanda riconvenzionale di usucapione della p.f. 706.
L'accertamento del confine fra i fondi nei termini surriferiti impone la disamina della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, volta all'accertamento di acquisto per usucapione della proprietà della p.f. 706.
Vale in primis osservare che, come emerge dalla Relazione peritale oltre che dalla documentazione fotografica agli atti (cfr. spec. doc. 8), essa consta di porzione con funzione di “stradina” anche in ragione del suo collegamento nella parte iniziale con la strada pubblica, insistendo peraltro in detta parte iniziale sulla p.f. 707 del convenuto, senza che comunque questi abbia svolto alcuna domanda in ordine a eventuale servitù di passaggio, deducendo invece l'acquisto per usucapione del titolo di proprietà.
Non revocabile in dubbio l'incombenza del relativo onere probatorio in capo al medesimo convenuto (Cass. Sez. 2, 06/09/2002, n. 12984: “Colui che agisce per
l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare
i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso”), ove sia invocato l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà (e non di diritto reale limitato), detta prova non può che investire l'esercizio di possesso uti dominus tale da poter rilevare uno ius excludendi alios. Appare necessario rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di per sé sola insufficiente ai predetti fini, ove non accompagnata da ulteriori elementi univoci, è la mera attività di coltivazione di un fondo pag. 6/12 (Cass. Sez. 6, 05/03/2020, n. 6123: “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile
l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi,
i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario”; v. anche Cass. Sez. 2,
29/07/2013, n. 18215).
Venendo al caso concreto, ferma l'esclusione di qualsiasi rilevanza di eventuali espressioni circa opinioni soggettive e necessariamente valutative ad opera dei testimoni auditi in punto di confini, ciò che al più potrebbe assumersi emerso, invero non senza elementi di contraddizione, è che il convenuto abbia provveduto allo sfalcio di parte di detta striscia di terreno, sino alla scarpata appunto (cfr. verbale di udienza del 23-5-2023, teste , in specie in relazione al doc. 6 att.: “rispetto alla parte che vedo Testimone_1 fra le righe nere, la prima metà, quella più vicina alla scarpata, è usata come transito;
l'altra è quella dove coltivavo e coltivo tuttora, tutti gli anni, gli ortaggi;
la metà più vicina alla scarpata è segnata dalle ruote dei trattori, nella parte più a monte appena sotto la scarpata e poi nell'altra parte dove appunto c'è il segno di una ruota”). Non può che osservarsi che l'offerta di prova orale del convenuto appare in via precipua volta a dimostrare una pretesa attività di coltivazione, di per sé sola tuttavia come detto insufficiente ai fini della decisione.
A ciò si aggiunga che in nessun modo è stata conseguita idonea dimostrazione circa il presupposto temporale necessario ai fini di cui all'art. 1158 c.c. (cfr. verbale di udienza del 23-2-2023, teste “non so se sono vent'anni, ma io ho sempre visto Tes_2 lavorare il sig. ”; cfr. anche verbale di udienza del 23-5-2023, del tutto Controparte_1 irrilevante la deposizione del teste relativa a temporalità assai più Testimone_3 recente, e insufficiente anche quella del teste con richiamo ai “primi Testimone_1 anni 2000”, senza ulteriori dettagli di cui non revocabile in dubbio è l'esigenza in pag. 7/12 relazione alla data di proposizione della domanda).
Le complessive emergenze testimoniali consentono di concludere che, in primo luogo, detta striscia di terreno è stata al più oggetto di sfalcio, nemmeno di coltivazione,
e ciò anche a prescindere dall'insufficienza anche di detta ultima attività di per sé sola considerata ai fini della invocata usucapione;
in secondo luogo, la porzione oggetto di causa è stata in modo più specifica destinata al transito, in siffatti termini infatti convergenti tutte le deposizioni dei testimoni, sicché l'eventuale sfalcio si connota anche sotto tale profilo per il carattere ulteriormente equivoco atteso il presumibile passaggio del convenuto attraverso detta striscia onde accedere al proprio fondo sub p.f. 707; infine, il possesso esercitato, anche atteso il riferimento alle evidenze di “transito” e senza esclusione dell'utilizzo a detti fini da parte di terzi, non troverebbe ad ogni modo corrispondenza in un titolo di proprietà, bensì al più e semmai in quello di una servitù di passaggio, esulante dalla domanda del convenuto.
In siffatto contesto, i rilievi critici della difesa del convenuto in ordine alle dichiarazioni dei testimoni intimati da parte attrice, oltre che infondati, risultano in parte qua del tutto superflui, non assolto per le ragioni di cui sopra l'onere incombente in via esclusiva ex art. 2697 c.c. in capo al convenuto.
La domanda riconvenzionale di usucapione è, quindi, priva di fondamento e deve essere rigettata.
4. Sulle domande di usucapione ed ex art. 1051 c.c. della servitù di passaggio a carico della p.f. 707
Venendo alla domanda spiegata dall'attrice e avente ad oggetto, invece, il passaggio su porzione della p.f. 707 di proprietà del convenuto, con rilevanza residua nei limiti della parte inziale della stradina e, in specie, nel punto di collegamento con la strada comunale come rappresentata, graficamente e fotograficamente, anche dalla C.T.U., l'attrice richiede, in via principale, l'accertamento del relativo acquisto per usucapione e, in subordine, pronuncia costitutiva ex art. 1051 c.c., senza che peraltro consti domanda del convenuto volta al riconoscimento di indennità ex art. 1053 c.c. (Cass. Sez. 2, 21/06/2010,
n. 14922; Sez. 2, 22/03/2004, n. 5680).
Ciò premesso, deve, innanzitutto, escludersi il raggiungimento di idonea e sufficiente pag. 8/12 dimostrazione circa l'usucapione del diritto di passaggio, in quanto due soltanto sono le testimonianze al riguardo assunte, l'una (cfr. verbale di udienza del 13-9-2023, teste inconferente a livello temporale perché relativa a un periodo risalente Testimone_4 agli anni Novanta al più di “tre o quattro anni” e, per ciò che rileva ai fini dell'art. 1142
c.c., per conto, non dell'attrice, bensì della “mamma della sig.ra ”, senza che Pt_1 comunque sia stata allegata e argomentata, ancor meno in modo sufficiente, la relazione con il possesso materno (nemmeno dedotta, infatti, nonostante l'eventuale traccia documentale: cfr. docc. 2 e 12 att.); l'altra (cfr. verbale di udienza del 23-2-2023, teste
, seppur complessivamente attendibile, rivelando invero alcune Testimone_5 incertezze in relazione alla data di inizio del possesso, riferita, infatti, “dall'anno 2000”
e “sulla base di contratto di affitto” e, tuttavia, quanto al periodo sino al 2005, nei rapporti con la “azienda agricola di mio zio” di cui non vi è ulteriore evidenzia agli atti, nonché, in via invero dirimente, per il periodo anche successivo al 2005 e sino al 2019 (docc. 14
e 15 att.), in connubio e unitamente alla p.f. 707 quanto meno per la porzione già di proprietà di ciò escludendo la riferibilità univoca all'attrice del preteso CP_2 possesso.
Non soddisfatto, pertanto, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. incombente su parte attrice, la domanda di usucapione non può trovare accoglimento.
Fondata è, invece, la domanda subordinata volta a costituzione della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c.
Va premesso, in fatto, che, in primo luogo, non controversa fra le parti è la conformazione dei luoghi, connotata altresì dalla presenza e separazione a mezzo di
“scarpata” dei fondi di proprietà attorea attigui, come pacifico sulla base delle allegazioni di entrambe le parti, ciò risultando essere stato confermato anche in sede testimoniale
(cfr. verbale di udienza del 23-2-2023, teste “la scarpata a monte delle Tes_2 righe rosse/nere [docc. 6, 7 e 13 parte attrice] è ripida, non si potrebbe arrivare, salire
o scendere, alla striscia di terreno a valle della scarpata con il trattore attraverso la scarpata”; verbale di udienza del 23-5-2023, teste “(…) dato che la Testimone_1 parte in declivio, cioè la 706, non si sfalcia con un trattore grosso perché ha un'inclinazione che non permette di arrivare con il trattore, i usavano una Tes_2 macchina per segare più piccola, una falciatrice;
e poi l'erba la recuperavano sulla 705, pag. 9/12 cioè l'erba presa dallo sfalcio della 706, una volta secca, veniva recuperata per il successivo imballaggio sulla 705”).
In secondo luogo, il C.T.U., nel riscontrare, anche a prescindere da quanto sopra, la complessiva interclusione dei fondi di proprietà attorea e, in particolare, quella del fondo sub p.f. 706 in quanto collegato alla strada comunale “in un solo punto” (Integrazione
C.T.U. del 30-9-2024, pag. 3), ha individuato nel passaggio attraverso la porzione meglio precisata in atti (per estensione di circa 12,35 metri) e insistente sulla p.f. 707 il percorso più breve e di minor danno onde consentire l'accesso alla pubblica via, vieppiù nel confronto specifico con altri due percorsi (Integrazione cit., pag. 3 e all.to 8) che interesserebbero proprietà di terzi, di cui peraltro l'uno, quello sub c), reputato comunque
“talmente illogico da non essere nemmeno considerato” dallo stesso C.T.P. del convenuto
(cfr. Osservazioni C.T.P. convenuto, pag. 5; si veda, inoltre, per la proprietà dei fondi sub
710 e 711 coinvolti all.to 7.4 alla C.T.U. del 22-5-2024), l'altro, oltre a interessare in ogni caso la proprietà di terzo, incidendo in ipotesi su quest'ultima per un'estensione di gran lunga superiore in quanto più che doppia rispetto a quella, invece, insistente sul fondo sub
p.f. 707, sì da non poter in nessun caso essere considerato quale accesso “più breve” alla pubblica via.
Ciò evidenziato in fatto, risultano per quanto sopra integrati i presupposti ai fini della costituzione di servitù di passaggio, a piedi e con mezzi, previsti dall'art. 1051 c.c., il fondo dell'attrice sub p.f. 706 non avendo accesso alla via pubblica, né potendoselo procurare senza eccessivo disagio e dispendio alla luce dell'intrinseca conformazione dei luoghi, il tracciato individuato in sede peritale concretandosi in quello più breve, oltre che in quello che reca minor danno ai fondi serventi in ragione della minore estensione incisa, al contempo consentendo la conservazione del conveniente uso (a quanto consta sempre a fini di passaggio per la porzione de qua della p.f. 707) da parte del convenuto.
La domanda ex art. 1051 c.c. va, pertanto, accolta, dovendosi, quindi, costituire servitù di passaggio, a piedi e con mezzi, in favore della p.f. 706 e a carico della p.f. 707
C.C. Lundo secondo il tracciato individuato e meglio rappresentato anche graficamente dalla planimetria sub all.to 9 alla “Integrazione alla relazione di consulenza tecnica
d'ufficio” del 30-9-2024 a firma Geom. Parte_3
Anche a prescindere dalla tardività e inammissibilità in rito, nel difetto di idonea pag. 10/12 enucleazione dei presupposti della domanda ex art. 1489 c.c., nemmeno chiarita l'effettiva inerenza all'oggetto dell'atto di compravendita della porzione controversa, né comunque detti presupposti risultando verificati in punto di servitù di passaggio, costituita soltanto con la presente sentenza, va rigettata, per mancato assolvimento financo dell'onere di idonea allegazione, la domanda spiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite nei rapporti fra l'attrice e il convenuto devono trovare integralmente compensazione in considerazione, da un lato, della reciproca parziale soccombenza e, dall'altro lato, del principio in materia per l'ipotesi di domanda ex art. 1051 c.c. con relativa previsione a carico di chi chieda la costituzione in uno, tuttavia, all'opposizione del convenuto (Cass. Sez. 2, 14/12/1988, n. 6814), quest'ultima nel caso concreto da reputarsi soltanto in parte determinante, avendo la stessa investito in via preminente le domande attoree spiegate in via principale.
Nella regolazione delle spese di C.T.U. in via integrativa del riferito criterio di compensazione (Cass. Sez. 6, 21/10/2019, n. 26849; Sez. 3, 18/04/2025, n. 10277), tenuto conto che l'indagine peritale ha interessato precisamente le domande che hanno visto la soccombenza delle tesi del convenuto, il compenso del C.T.U., così come liquidato nel corso del giudizio (decreto 21-10-2024), deve essere definitivamente posto a carico di quest'ultimo.
Le spese di lite fra il convenuto e il terzo chiamato seguono la soccombenza e devono essere liquidate, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per il complessivo finale valore pari, quindi, ad euro
2.538,50 oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara che l'esatto confine tra la p.f. 706 C.C. Lundo e la p.f. 707 C.C.
Lundo è individuato nel tracciato così come rappresentato e determinato dalla Consulenza tecnica d'ufficio agli atti a firma del geom. del 22-5-2024 e dagli allegati Parte_3
pag. 11/12 alla stessa fra cui in specie dall'all.to 4 a detta C.T.U.;
2. dispone a carico di entrambe le parti l'apposizione di termini ex art. 951 c.c. lungo il confine determinato al precedente punto 1);
3. dichiara costituito ai sensi dell'art. 1051 c.c. in favore della p.f. 706 C.C. Lundo e a carico della p.f. 707 C.C. Lundo il diritto di servitù di passaggio a piedi e con mezzi, identificata dalla planimetria intavolabile redatta dal geom. datata 30-7- Parte_3
2024, allegata sub n. 9 alla “Integrazione alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio” del 30-9-2024;
4. rigetta per il resto;
5. compensa integralmente le spese di lite fra l'attrice e il convenuto;
6. pone definitivamente a carico del convenuto il compenso del C.T.U. come liquidato in corso di causa;
7. condanna il convenuto a rimborsare al terzo chiamato le spese di lite, liquidate in
€ 2.538,50, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso Trento, 26/07/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1488/2021
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritto al N. R.G. 1488 del ruolo generale dell'anno 2021 e promosso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MASSIMILIANO VERSINI e con l'Avv. RODOLFO MATTEOTTI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di costituzione del 4-6-2024;
ATTRICE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. FRANCESCA IORI, per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, e con l'Avv. ANTONIO SARACINO, come da atto del 28-4-2025;
CONVENUTO
nonché contro
C.F. ) CP_2 C.F._3 con l'Avv. MASSIMILIANO VERSINI e con l'Avv. RODOLFO MATTEOTTI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 30-4-2025
per parte attrice: “Nel merito: In via principale: 1) Con provvedimento idoneo all'intavolazione, ai sensi degli artt. 1031 e ss. e 1061 c.c., accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a favore della p.f. 706 C.C. Lundo di proprietà della RA
, come in epigrafe qualificata, per maturata usucapione, della servitù di Parte_1 passaggio a piedi e con mezzi lungo il percorso descritto in narrativa e meglio individuato a mezzo di idonea CTU, sulla p.f. 707 C.C. Lundo di proprietà del signor
. 2) Ai sensi dell'art. 950 c.c., accertare l'esatto confine tra la p.f. 706 Controparte_1
C.C. Lundo di proprietà della RA e la contigua p.f. 707 C.C. Lundo Parte_1 di proprietà del signor;
disporre quindi l'apposizione di termini idonei Controparte_1 ad identificare materialmente la linea di confine tra le suddette particelle. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale ai fini dell'accertamento dell'usucapione della servitù di passo, ai sensi dell'art. 1051 c.c., costituire a favore della p.f. 706 C.C. Lundo di proprietà della RA
, come in epigrafe qualificata, in quanto fondo intercluso, servitù di Parte_1 passaggio a piedi e con mezzi lungo il percorso descritto in narrativa e meglio individuato a mezzo di idonea CTU, sulla p.f. 707 C.C. Lundo di proprietà del signor
. In ogni caso: con vittorie di spese e competenze di causa”; Controparte_1 per parte convenuta: “Nel merito: - respingere siccome infondate in fatto ed in diritto le domande di usucapione ex adverso formulate nell'atto di citazione dd. 15.05.2021 in via principale ed in via subordinata;
In via riconvenzionale: - nella denegata e non voluta ipotesi in cui, dalle risultanze dell'accertamento dei confini fra le pp.fond 707 e 706 in C.C. LUNDO dovesse risultare che il confine è diverso da quello da sempre ritenuto tale,
chiede che venga accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per Controparte_1 usucapione della parte della . 706 in C.C. LUNDO a valle della scarpata ed Pt_2 insistente lungo il confine est della p.fond. 707 da tempo immemorabile nella sua disponibilità e goduta in modo libero, pubblico e pacifico a far tempo dall'anno 1953. In via istruttoria: -la rinnovazione delle indagini con la sostituzione del CTU per le ragioni tutte esposte in atti. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di lite oltre al rimborso per spese generali, IVA e CNPA in misura di legge. Nei confronti del terzo chiamato come segue: ogni deduzione, argomentazione, eccezione e CP_2 domanda avversaria disattesa - per le ragioni tutte esposte in atti, condannare
[...] (terzo chiamato) a tenere indenne (convenuto) da ogni CP_2 Controparte_1 conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande avanzate da (parte attrice) ivi compreso l'eventuale risarcimento del danno che Parte_1 dovesse subire per le richieste e condotte di anche in Controparte_1 Parte_1 accordo con il fratello nella misura ritenuta di giustizia e che verrà CP_2 stabilita in corso di causa;
In via istruttoria: -la rinnovazione delle indagini con la sostituzione del CTU per le ragioni tutte esposte in atti. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di lite oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CNPA in misura di legge”; per il terzo chiamato: “Nel merito: - respingere tutte le domande riconvenzionale formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra Controparte_1 esposte, anche in considerazione dell'eccezione ex art. 1227 cc;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/12 1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio esponendo:
-di essere proprietaria della p.f. 706 CC Lundo, striscia di terreno utilizzata per accedere alla p.f. 705, anch'essa di sua proprietà, confinante sul lato ovest con il terreno agricolo di cui alla p.f. 707 di proprietà del fratello, il convenuto Controparte_1
-di transitare da periodo ultraventennale, al fine di accedere alla p.f. 706, sulla parte sud della p.f. 707, detto passaggio, come evidente sulla base del sedime del percorso, costituendo, inoltre, l'unico modo per accedere alla pubblica via;
-che fra le parti è controversa l'individuazione del confine fra la p.f. 706 e la p.f. 707, il convenuto avendo rimosso i picchetti di delimitazione e preteso di estendere la sua proprietà per circa 5 metri lineari lungo il confine este della p.f. 707;
-che sussistono, inoltre, i presupposti per l'accertamento di usucapione di passaggio ex artt. 1031 ss. e 1061 c.c. e, in subordine, per la sua costituzione ex art. 1051 c.c.; conclusivamente richiedendo, ai sensi dell'art. 950 c.c., l'accertamento dell'esatto confine fra la p.f. 707 e la p.f. 706 C.C. Lundo, nonché dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi e, in subordine la costituzione di servitù di passaggio a favore della p.f. 706 e a carico della p.f. 707.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto allega che:
-l'attrice è proprietaria, oltre che della p.f. 706, delle pp.ff. 705 e, in comproprietà con il marito, 700 e 701;
-la p.f. 706 è adiacente alla p.f. 705, cui si accede attraverso le pp.ff. 700 e 701;
-l'attrice non ha mai transitato sulla p.f. 707 poiché ha sempre transitato sulle pp.ff.
700 e 701 come dalla medesima dichiarato nel 2015 nel corso di procedura di mediazione con i precedenti proprietari di detti ultimi terreni;
-dopo essere divenuto comproprietario nel 1953 della quota di 1/2 della p.f. 707 nel
2019 ha acquistato la restante quota di 1/2 di proprietà del fratello CP_2
-soltanto a partire dal 2020 l'attrice ha iniziato ad avanzare pretese sulla p.f. 707;
-la p.f. 706 è una scarpata e il confine con la p.f. 707 è stato da sempre individuato ai piedi della scarpata, nella parte iniziale provvista di un muretto di contenimento;
-in ogni caso, sarebbero maturati i presupposti per l'acquisto per usucapione per estensione di circa 5 metri lineari lungo il confine est della p.f. 707, in quanto goduta da pag. 3/12 sempre, almeno dal 1953; ha garantito, ai fini di cui all'art. 1489 c.c., l'inesistenza di onere o Controparte_2 aggravi, con relativa richiesta di chiamata in causa;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione della p.f. 707 controversa;
nei rapporti con il terzo chiamato, come invero dedotto soltanto in sede di prima memoria istruttoria, di essere tenuto indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole della controversia con l'attrice.
Nel costituirsi in giudizio, il terzo chiamato contesta la sussistenza dei presupposti, in considerazione delle domande spiegate dall'attrice, ai fini di azione ex art. 1489 c.c. e, in ogni caso, ne nega nel merito la fondatezza, quanto alla servitù di passaggio anche in considerazione della relativa apparenza e conoscibilità, in subordine, rilevando al riguardo ricorrere concorso di colpa del creditore;
conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti.
Concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo di assunzione di prova orale (verbale di udienza del 23-2-
2023, 23-5-2023 e del 13-9-2023) e di C.T.U. (Relazione peritale del 22-5-2024 e
Integrazione del 30-9-2024) e, quindi, previa precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione come da ordinanza del 2-5-2025, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla domanda di regolamento di confini.
Controversa fra le parti è, innanzitutto, l'individuazione del confine fra le rispettive proprietà, così come integrate, quanto all'attrice, dalla p.f. 706 e, quanto al convenuto, dalla p.f. 707 (irrilevante ex art. 111 c.p.c. la cessione intervenuta nel corso del giudizio della p.f. 706 in favore del terzo chiamato . CP_2
Il Tribunale fa proprie, in quanto adeguatamente e sufficientemente motivate, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nominato.
Il Consulente ha provveduto al rilievo degli elementi fisici distintivi presenti in loco, nella specie individuati nel piede del muro in pietra a confine fra la p.f. 706 e la contigua
702/1, nel piede della rampa fra la prima p.f. e le pp.ff. 702/1 e 705, nel picchetto pag. 4/12 (posizionato in contraddittorio) fra le pp.ff. 710 e 711, procedendo, quindi, al confronto fra detto rilievo topografico e le risultanze di cui alla mappa storica di impianto oltre che catastali e giungendo a individuare la pertinenza della porzione controversa alla p.f. 706 attorea per la quasi integralità, salvo per la parte iniziale nel collegamento con la strada comunale, ivi insistendo sulla p.f. 707 di proprietà del convenuto, con l'ulteriore precisazione per cui il confine fra le pp.ff. per cui è causa corre a margine del lato sinistro della stradina (cfr. C.T.U. cit. pagg. 4 e seg.).
Sulla base delle complessive emergenze di causa appare invero smentita la pretesa corrispondenza, invece dedotta dal convenuto, fra la p.f. 706 e una “scarpata”, il terreno nella parte scoscesa pertenendo, invece, alla differente p.f. 705.
Rispetto all'indagine sviluppata in sede peritale, accurata ed esaustiva, devono essere disattese le osservazioni critiche al riguardo mosse da parte convenuta. Le stesse hanno già ricevuto risposta esauriente ad opera del Consulente (C.T.U. spec. pagg. 10 e seg.), nella presente sede risultando sufficiente sottolineare l'inconferenza sia di eventuali
“discromie” nelle rappresentazioni grafiche, priva di fondamento, infatti, la pretesa corrispondenza fra eventuali differenze funzionali dei terreni (campi, prati, ecc.) e le delimitazioni di proprietà, sia di assunti funzionali, non altrimenti dimostrati, circa il muro in pietra tra la p.f. 702/1 e la p.f. 706, invero i rilievi apparendo sprovvisti di effettiva portata tecnico-obiettiva con ciò, quindi, semmai concorrendo quale implicita conferma delle risultanze peritali.
Infondata appare anche la censura circa una pretesa inversione nella gerarchia delle fonti, diversamente e al contrario nel caso concreto essendo stata riscontrata la pressoché sovrapponibilità fra le evidenze in loco e le risultanze mappali, queste ultime, dunque, integrando elemento di supporto ferma comunque, in assenza di altri elementi (tali non essendo nella rilevata mancanza di carattere tecnico-obiettivo quelli indicati dal C.T.P. del convenuto) la sufficienza anche delle emergenze catastali (art. 950, comma 3, c.c.).
Deve, dunque, essere dichiarato l'accertamento del confine controverso fra i fondi sub pp.ff. 706 e 707 secondo il tracciato determinato dal Consulente, così come descritto e rappresentato in seno alla C.T.U. del 22-5-2024 e, anche graficamente, dall'all.to 4 alla stessa C.T.U., oltre che dall'all.to 8 all'Integrazione alla C.T.U. del 30-9-2024.
Attesa la richiesta attorea volta altresì all'apposizione di termini, va rammentato che pag. 5/12 presupposto dell'azione ex art. 951 c.c. è che il confine sia certo, con l'ulteriore precisazione per cui l'azione non comporta un contenzioso tra le parti e le spese necessarie saranno ripartite a metà. Non è, peraltro, precluso che l'apposizione di termini possa essere invocata, quale pretesa accessoria e consequenziale, in un giudizio promosso per il regolamento di confini (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 16970 del 17/08/2005).
All'accertamento del confine come sopra precisato consegue quindi altresì l'ordine volto all'apposizione di termini materiali in corrispondenza del tracciato individuato dal
Consulente, ciò dovendo intervenire a spese comuni.
3. Sulla domanda riconvenzionale di usucapione della p.f. 706.
L'accertamento del confine fra i fondi nei termini surriferiti impone la disamina della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, volta all'accertamento di acquisto per usucapione della proprietà della p.f. 706.
Vale in primis osservare che, come emerge dalla Relazione peritale oltre che dalla documentazione fotografica agli atti (cfr. spec. doc. 8), essa consta di porzione con funzione di “stradina” anche in ragione del suo collegamento nella parte iniziale con la strada pubblica, insistendo peraltro in detta parte iniziale sulla p.f. 707 del convenuto, senza che comunque questi abbia svolto alcuna domanda in ordine a eventuale servitù di passaggio, deducendo invece l'acquisto per usucapione del titolo di proprietà.
Non revocabile in dubbio l'incombenza del relativo onere probatorio in capo al medesimo convenuto (Cass. Sez. 2, 06/09/2002, n. 12984: “Colui che agisce per
l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare
i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso”), ove sia invocato l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà (e non di diritto reale limitato), detta prova non può che investire l'esercizio di possesso uti dominus tale da poter rilevare uno ius excludendi alios. Appare necessario rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di per sé sola insufficiente ai predetti fini, ove non accompagnata da ulteriori elementi univoci, è la mera attività di coltivazione di un fondo pag. 6/12 (Cass. Sez. 6, 05/03/2020, n. 6123: “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile
l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi,
i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario”; v. anche Cass. Sez. 2,
29/07/2013, n. 18215).
Venendo al caso concreto, ferma l'esclusione di qualsiasi rilevanza di eventuali espressioni circa opinioni soggettive e necessariamente valutative ad opera dei testimoni auditi in punto di confini, ciò che al più potrebbe assumersi emerso, invero non senza elementi di contraddizione, è che il convenuto abbia provveduto allo sfalcio di parte di detta striscia di terreno, sino alla scarpata appunto (cfr. verbale di udienza del 23-5-2023, teste , in specie in relazione al doc. 6 att.: “rispetto alla parte che vedo Testimone_1 fra le righe nere, la prima metà, quella più vicina alla scarpata, è usata come transito;
l'altra è quella dove coltivavo e coltivo tuttora, tutti gli anni, gli ortaggi;
la metà più vicina alla scarpata è segnata dalle ruote dei trattori, nella parte più a monte appena sotto la scarpata e poi nell'altra parte dove appunto c'è il segno di una ruota”). Non può che osservarsi che l'offerta di prova orale del convenuto appare in via precipua volta a dimostrare una pretesa attività di coltivazione, di per sé sola tuttavia come detto insufficiente ai fini della decisione.
A ciò si aggiunga che in nessun modo è stata conseguita idonea dimostrazione circa il presupposto temporale necessario ai fini di cui all'art. 1158 c.c. (cfr. verbale di udienza del 23-2-2023, teste “non so se sono vent'anni, ma io ho sempre visto Tes_2 lavorare il sig. ”; cfr. anche verbale di udienza del 23-5-2023, del tutto Controparte_1 irrilevante la deposizione del teste relativa a temporalità assai più Testimone_3 recente, e insufficiente anche quella del teste con richiamo ai “primi Testimone_1 anni 2000”, senza ulteriori dettagli di cui non revocabile in dubbio è l'esigenza in pag. 7/12 relazione alla data di proposizione della domanda).
Le complessive emergenze testimoniali consentono di concludere che, in primo luogo, detta striscia di terreno è stata al più oggetto di sfalcio, nemmeno di coltivazione,
e ciò anche a prescindere dall'insufficienza anche di detta ultima attività di per sé sola considerata ai fini della invocata usucapione;
in secondo luogo, la porzione oggetto di causa è stata in modo più specifica destinata al transito, in siffatti termini infatti convergenti tutte le deposizioni dei testimoni, sicché l'eventuale sfalcio si connota anche sotto tale profilo per il carattere ulteriormente equivoco atteso il presumibile passaggio del convenuto attraverso detta striscia onde accedere al proprio fondo sub p.f. 707; infine, il possesso esercitato, anche atteso il riferimento alle evidenze di “transito” e senza esclusione dell'utilizzo a detti fini da parte di terzi, non troverebbe ad ogni modo corrispondenza in un titolo di proprietà, bensì al più e semmai in quello di una servitù di passaggio, esulante dalla domanda del convenuto.
In siffatto contesto, i rilievi critici della difesa del convenuto in ordine alle dichiarazioni dei testimoni intimati da parte attrice, oltre che infondati, risultano in parte qua del tutto superflui, non assolto per le ragioni di cui sopra l'onere incombente in via esclusiva ex art. 2697 c.c. in capo al convenuto.
La domanda riconvenzionale di usucapione è, quindi, priva di fondamento e deve essere rigettata.
4. Sulle domande di usucapione ed ex art. 1051 c.c. della servitù di passaggio a carico della p.f. 707
Venendo alla domanda spiegata dall'attrice e avente ad oggetto, invece, il passaggio su porzione della p.f. 707 di proprietà del convenuto, con rilevanza residua nei limiti della parte inziale della stradina e, in specie, nel punto di collegamento con la strada comunale come rappresentata, graficamente e fotograficamente, anche dalla C.T.U., l'attrice richiede, in via principale, l'accertamento del relativo acquisto per usucapione e, in subordine, pronuncia costitutiva ex art. 1051 c.c., senza che peraltro consti domanda del convenuto volta al riconoscimento di indennità ex art. 1053 c.c. (Cass. Sez. 2, 21/06/2010,
n. 14922; Sez. 2, 22/03/2004, n. 5680).
Ciò premesso, deve, innanzitutto, escludersi il raggiungimento di idonea e sufficiente pag. 8/12 dimostrazione circa l'usucapione del diritto di passaggio, in quanto due soltanto sono le testimonianze al riguardo assunte, l'una (cfr. verbale di udienza del 13-9-2023, teste inconferente a livello temporale perché relativa a un periodo risalente Testimone_4 agli anni Novanta al più di “tre o quattro anni” e, per ciò che rileva ai fini dell'art. 1142
c.c., per conto, non dell'attrice, bensì della “mamma della sig.ra ”, senza che Pt_1 comunque sia stata allegata e argomentata, ancor meno in modo sufficiente, la relazione con il possesso materno (nemmeno dedotta, infatti, nonostante l'eventuale traccia documentale: cfr. docc. 2 e 12 att.); l'altra (cfr. verbale di udienza del 23-2-2023, teste
, seppur complessivamente attendibile, rivelando invero alcune Testimone_5 incertezze in relazione alla data di inizio del possesso, riferita, infatti, “dall'anno 2000”
e “sulla base di contratto di affitto” e, tuttavia, quanto al periodo sino al 2005, nei rapporti con la “azienda agricola di mio zio” di cui non vi è ulteriore evidenzia agli atti, nonché, in via invero dirimente, per il periodo anche successivo al 2005 e sino al 2019 (docc. 14
e 15 att.), in connubio e unitamente alla p.f. 707 quanto meno per la porzione già di proprietà di ciò escludendo la riferibilità univoca all'attrice del preteso CP_2 possesso.
Non soddisfatto, pertanto, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. incombente su parte attrice, la domanda di usucapione non può trovare accoglimento.
Fondata è, invece, la domanda subordinata volta a costituzione della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c.
Va premesso, in fatto, che, in primo luogo, non controversa fra le parti è la conformazione dei luoghi, connotata altresì dalla presenza e separazione a mezzo di
“scarpata” dei fondi di proprietà attorea attigui, come pacifico sulla base delle allegazioni di entrambe le parti, ciò risultando essere stato confermato anche in sede testimoniale
(cfr. verbale di udienza del 23-2-2023, teste “la scarpata a monte delle Tes_2 righe rosse/nere [docc. 6, 7 e 13 parte attrice] è ripida, non si potrebbe arrivare, salire
o scendere, alla striscia di terreno a valle della scarpata con il trattore attraverso la scarpata”; verbale di udienza del 23-5-2023, teste “(…) dato che la Testimone_1 parte in declivio, cioè la 706, non si sfalcia con un trattore grosso perché ha un'inclinazione che non permette di arrivare con il trattore, i usavano una Tes_2 macchina per segare più piccola, una falciatrice;
e poi l'erba la recuperavano sulla 705, pag. 9/12 cioè l'erba presa dallo sfalcio della 706, una volta secca, veniva recuperata per il successivo imballaggio sulla 705”).
In secondo luogo, il C.T.U., nel riscontrare, anche a prescindere da quanto sopra, la complessiva interclusione dei fondi di proprietà attorea e, in particolare, quella del fondo sub p.f. 706 in quanto collegato alla strada comunale “in un solo punto” (Integrazione
C.T.U. del 30-9-2024, pag. 3), ha individuato nel passaggio attraverso la porzione meglio precisata in atti (per estensione di circa 12,35 metri) e insistente sulla p.f. 707 il percorso più breve e di minor danno onde consentire l'accesso alla pubblica via, vieppiù nel confronto specifico con altri due percorsi (Integrazione cit., pag. 3 e all.to 8) che interesserebbero proprietà di terzi, di cui peraltro l'uno, quello sub c), reputato comunque
“talmente illogico da non essere nemmeno considerato” dallo stesso C.T.P. del convenuto
(cfr. Osservazioni C.T.P. convenuto, pag. 5; si veda, inoltre, per la proprietà dei fondi sub
710 e 711 coinvolti all.to 7.4 alla C.T.U. del 22-5-2024), l'altro, oltre a interessare in ogni caso la proprietà di terzo, incidendo in ipotesi su quest'ultima per un'estensione di gran lunga superiore in quanto più che doppia rispetto a quella, invece, insistente sul fondo sub
p.f. 707, sì da non poter in nessun caso essere considerato quale accesso “più breve” alla pubblica via.
Ciò evidenziato in fatto, risultano per quanto sopra integrati i presupposti ai fini della costituzione di servitù di passaggio, a piedi e con mezzi, previsti dall'art. 1051 c.c., il fondo dell'attrice sub p.f. 706 non avendo accesso alla via pubblica, né potendoselo procurare senza eccessivo disagio e dispendio alla luce dell'intrinseca conformazione dei luoghi, il tracciato individuato in sede peritale concretandosi in quello più breve, oltre che in quello che reca minor danno ai fondi serventi in ragione della minore estensione incisa, al contempo consentendo la conservazione del conveniente uso (a quanto consta sempre a fini di passaggio per la porzione de qua della p.f. 707) da parte del convenuto.
La domanda ex art. 1051 c.c. va, pertanto, accolta, dovendosi, quindi, costituire servitù di passaggio, a piedi e con mezzi, in favore della p.f. 706 e a carico della p.f. 707
C.C. Lundo secondo il tracciato individuato e meglio rappresentato anche graficamente dalla planimetria sub all.to 9 alla “Integrazione alla relazione di consulenza tecnica
d'ufficio” del 30-9-2024 a firma Geom. Parte_3
Anche a prescindere dalla tardività e inammissibilità in rito, nel difetto di idonea pag. 10/12 enucleazione dei presupposti della domanda ex art. 1489 c.c., nemmeno chiarita l'effettiva inerenza all'oggetto dell'atto di compravendita della porzione controversa, né comunque detti presupposti risultando verificati in punto di servitù di passaggio, costituita soltanto con la presente sentenza, va rigettata, per mancato assolvimento financo dell'onere di idonea allegazione, la domanda spiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite nei rapporti fra l'attrice e il convenuto devono trovare integralmente compensazione in considerazione, da un lato, della reciproca parziale soccombenza e, dall'altro lato, del principio in materia per l'ipotesi di domanda ex art. 1051 c.c. con relativa previsione a carico di chi chieda la costituzione in uno, tuttavia, all'opposizione del convenuto (Cass. Sez. 2, 14/12/1988, n. 6814), quest'ultima nel caso concreto da reputarsi soltanto in parte determinante, avendo la stessa investito in via preminente le domande attoree spiegate in via principale.
Nella regolazione delle spese di C.T.U. in via integrativa del riferito criterio di compensazione (Cass. Sez. 6, 21/10/2019, n. 26849; Sez. 3, 18/04/2025, n. 10277), tenuto conto che l'indagine peritale ha interessato precisamente le domande che hanno visto la soccombenza delle tesi del convenuto, il compenso del C.T.U., così come liquidato nel corso del giudizio (decreto 21-10-2024), deve essere definitivamente posto a carico di quest'ultimo.
Le spese di lite fra il convenuto e il terzo chiamato seguono la soccombenza e devono essere liquidate, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per il complessivo finale valore pari, quindi, ad euro
2.538,50 oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara che l'esatto confine tra la p.f. 706 C.C. Lundo e la p.f. 707 C.C.
Lundo è individuato nel tracciato così come rappresentato e determinato dalla Consulenza tecnica d'ufficio agli atti a firma del geom. del 22-5-2024 e dagli allegati Parte_3
pag. 11/12 alla stessa fra cui in specie dall'all.to 4 a detta C.T.U.;
2. dispone a carico di entrambe le parti l'apposizione di termini ex art. 951 c.c. lungo il confine determinato al precedente punto 1);
3. dichiara costituito ai sensi dell'art. 1051 c.c. in favore della p.f. 706 C.C. Lundo e a carico della p.f. 707 C.C. Lundo il diritto di servitù di passaggio a piedi e con mezzi, identificata dalla planimetria intavolabile redatta dal geom. datata 30-7- Parte_3
2024, allegata sub n. 9 alla “Integrazione alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio” del 30-9-2024;
4. rigetta per il resto;
5. compensa integralmente le spese di lite fra l'attrice e il convenuto;
6. pone definitivamente a carico del convenuto il compenso del C.T.U. come liquidato in corso di causa;
7. condanna il convenuto a rimborsare al terzo chiamato le spese di lite, liquidate in
€ 2.538,50, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso Trento, 26/07/2025
Il Giudice
Enrica Poli
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