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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 610/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI NT, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2162/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13086/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
18 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01671663 23 000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13086/18/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IVA per l'anno di imposta 2019.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio chiedendo Resistente_1 la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'articolo 54 bis del DPR 633 del 1972, con la quale veniva recuperato un credito IVA utilizzato in compensazione per l'anno di imposta
2019 e non indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
In primo grado il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione del ricorrente, ritenendo possibile la compensazione con un credito che era stato oggetto di un contratto di accollo e valutando non retroattiva la disposizione del divieto di accollo, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge numero 124 del 2019.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio finanziario lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Dall'esame degli atti emerge con chiarezza che la cartella di pagamento ha ad oggetto un debito IVA emerso in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione presentata per l'anno 2019 ed in particolare veniva rilevata la presenza di compensazioni prive di riscontro, in assenza di un residuo credito derivante dall'anno precedente.
In sede di giudizio Resistente_1 ha fatto riferimento all'accollo di un credito IVA pur in assenza di un atto di accollo registrato.
Già tale elemento appare decisivo, in quanto incombe sul contribuente, che invoca il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito.
Inoltre, dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio, emerge che le società soc._1 SRL ed società_2 SRL avevano riportato i crediti, invocati da Resistente_1, all'interno delle proprie dichiarazioni, senza aver mai scorporato il credito asseritamente ceduto ad Resistente_1, continuando a riportarli in toto nelle annualità seguenti.
Anche tale circostanza induce a ritenere la assoluta carenza dei presupposti per il riconoscimento di un credito d'imposta ad Resistente_1.
Da ultimo, occorre precisare che l'articolo 1 del decreto-legge numero 124 del 2019 si è limitato ad esplicitare un principio originato dalle norme previgenti, negando in via generale che il debito oggetto di accollo potesse essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'AR.
Pertanto, anche tale disposizione deve essere considerata retroattiva ed applicabile al caso di specie.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e la conferma della cartella di pagamento.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ufficio. spese compensate per il doppio grado di giudizio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI NT, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2162/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13086/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
18 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01671663 23 000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13086/18/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IVA per l'anno di imposta 2019.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio chiedendo Resistente_1 la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'articolo 54 bis del DPR 633 del 1972, con la quale veniva recuperato un credito IVA utilizzato in compensazione per l'anno di imposta
2019 e non indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
In primo grado il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione del ricorrente, ritenendo possibile la compensazione con un credito che era stato oggetto di un contratto di accollo e valutando non retroattiva la disposizione del divieto di accollo, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge numero 124 del 2019.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio finanziario lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Dall'esame degli atti emerge con chiarezza che la cartella di pagamento ha ad oggetto un debito IVA emerso in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione presentata per l'anno 2019 ed in particolare veniva rilevata la presenza di compensazioni prive di riscontro, in assenza di un residuo credito derivante dall'anno precedente.
In sede di giudizio Resistente_1 ha fatto riferimento all'accollo di un credito IVA pur in assenza di un atto di accollo registrato.
Già tale elemento appare decisivo, in quanto incombe sul contribuente, che invoca il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito.
Inoltre, dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio, emerge che le società soc._1 SRL ed società_2 SRL avevano riportato i crediti, invocati da Resistente_1, all'interno delle proprie dichiarazioni, senza aver mai scorporato il credito asseritamente ceduto ad Resistente_1, continuando a riportarli in toto nelle annualità seguenti.
Anche tale circostanza induce a ritenere la assoluta carenza dei presupposti per il riconoscimento di un credito d'imposta ad Resistente_1.
Da ultimo, occorre precisare che l'articolo 1 del decreto-legge numero 124 del 2019 si è limitato ad esplicitare un principio originato dalle norme previgenti, negando in via generale che il debito oggetto di accollo potesse essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'AR.
Pertanto, anche tale disposizione deve essere considerata retroattiva ed applicabile al caso di specie.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e la conferma della cartella di pagamento.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ufficio. spese compensate per il doppio grado di giudizio