Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 31 gennaio 2025, iscritta al n. 246 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2
, C.F._2
elettivamente domiciliati in Viterbo, al Viale M.llo Armando Diaz n. 15, presso lo studio dell'Avv. Isabella Rocchetti che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 8 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a DE, in Tunisia, in data 16 dicembre 2015 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita Castellana (VT), parte II, serie C, n. 2, anno
2016).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
a Viterbo il 23 settembre 2018; che sono separati per effetto della sentenza n.
984/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 11 ottobre 2023; che il in cerca di occupazione e la gode di proprio redditi di Parte_1 Pt_2
lavoro; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a DE
(Tunisia) in data 16.12.2015 tra e Parte_2 Parte_1
regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Civita
Castellana, Atto n. 2, parte II, serie c, anno 2016 e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2. Affidare la figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con la quale continuerà a vivere in via stabile e fermo il diritto di visita paterno come espressamente disciplinato al punto 4).
3. In ogni caso sino al raggiungimento della maggiore età della figlia, prevedere che entrambi i genitori continueranno ad esercitare sulla bambina la responsabilità genitoriale in via disgiunta in ordine agli atti di ordinaria amministrazione inerenti alla relativa gestione e cura quotidiana, secondo i tempi di permanenza della minore
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presso ciascun genitore. Diversamente, in riferimento agli atti di straordinaria amministrazione e comunque in ordine alle decisioni di maggior importanza per la vita della minore, come la salute, l'istruzione e l'educazione, queste saranno sempre assunte di comune accordo, previo interpello dell'altro genitore, in conformità al principio di leale collaborazione per il benessere della minore e reciprocità degli apporti genitoriali.
4. In ordine al diritto di visita paterna, prevedere che durante la settimana, tenuto conto delle odierne abitudini della minore, il Sig otrà vedere e tenere Parte_1
con sé la bambina secondo le seguenti modalità: a) tutte le settimane, dal venerdì alle ore 18,00, prelevandola dalla casa materna alla domenica sera alle ore 20,00 riconsegnandola alla madre;
b) durante le vacanze estive, entrambi i genitori trascorreranno due settimane consecutive e non con la figlia, con facoltà di portarla in un luogo di villeggiatura. In tal caso date e destinazioni dovranno essere comunicate reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso entrambi i coniugi, quando la figlia trascorrerà del tempo con l'altro genitore, avranno la facoltà di effettuare all'occorrenza una o più telefonate o videochiamate per sentirla e/o vederla via filo tramite cellulare o skype o whatsapp, stabilendo un orario comune in cui eventualmente contattare l'altro genitore;
c) la minore inoltre trascorrerà con ciascun genitore le festività religiose in base alla fede professata da ognuno di loro;
d) in caso di malattia della bambina, ciascun genitore che in quel momento avrà con sé la minore si farà carico di informare l'altro con sollecitudine delle condizioni di salute della bambina. Qualora, inoltre, la eventuale patologia della minore dovesse protrarsi per più giorni consecutivi, con consequenziale impossibilità per il Sig la Sig.r di stare con la figlia secondo Parte_1 Pt_2
le stabilite modalità di visita e di esercizio della responsabilità genitoriale di cui sopra, ciascun genitore avrà comunque sempre il diritto di recarsi a fare visita alla bambina presso l'abitazione dell'altro coniuge, previo orario e giorni da concordare o, in caso di disaccordo, dalle ore 18:30 alle ore 20:00 per due pomeriggi settimanali sino a quando la minore non sarà completamente guarita;
e) in caso
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d'impossibilità temporanea o prolungata a occuparsi direttamente e personalmente della figlia nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore si impegna espressamente a preferire, nella scelta della persona a cui delegare in propria sostituzione le cure della minore, l'altro genitore ove compatibile con i pregressi impegni di quest'ultimo e previo tempestivo avviso di almeno 24 ore prima.
Ciascun genitore si impegna altresì a consentire alla figlia di mantenere rapporti stabili con i parenti dell'altro e in particolare con i relativi ascendenti;
f) quanto al compleanno della minore, ogni genitore trascorrerà con la minore l'ora del pranzo ovvero della cena ad anni alternati;
ugualmente la minore trascorrerà con ciascun genitore il rispettivo compleanno.
5. Fatte salve le condizioni che precedono, prevedere che è sempre consentito ai coniugi di modificare di comune accordo le condizioni inerenti alle modalità di visita e pernotto della figlia, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute delle parti, impegni di lavoro o necessità della minore.
6. Prevedere in capo al sig. 'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1
sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo paterno al Pt_2
mantenimento della figlia fintantoché il sig. non troverà un Per_1 Parte_1
lavoro o comunque non gli verrà erogato l'assegno di inclusione, la somma di €
100,00 (dicasi cento/00), oltre alla rivalutazione Istat annuale come per legge. A partire dal momento in cui il sig ercepirà l'assegno di inclusione o in CP_1
alternativa troverà un lavoro, quest'ultimo dovrà versare, per il mantenimento della minore, l'importo di euro 300,00 (trecento/00) oltre alla rivalutazione Istat annuale come per legge.
7. Disporre che i coniugi provvederanno alle spese straordinarie della piccol Per_1
preventivamente concordate e documentate, in ragione del 50% ciascuno;
spese da individuarsi e corrispondersi secondo le indicazioni e nei termini di cui al
Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Viterbo, che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere e accettare.
8. L'assegno unico verrà richiesto e percepito per intero dal Sig Parte_1
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9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, compreso il passaporto, per sé stessi e per la figlia
. Per_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
Castellana (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi
[...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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