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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 445/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MA NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11861/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Torre Annunziata - -- 80058 Torre Annunziata NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 19032500009618 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21708/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame AN SE ha impugnato il sollecito su avviso di accertamento ordinario nr. 19032500009618 del 07.04.2025 a lui notificato in data
13.05.2025 da Publiservizi s.r.l. per il Comune di Torre Annunziata relativo ad accertamento dell'omesso pagamento TARI anno 2024, per l'importo complessivo di €
747,00.
Il ricorrente ha dedotto in via preliminare la mancata notifica dell'atto presupposto e nel merito l'inesistenza del presupposto tributario risultando il contratto di locazione dell'immobile in oggetto risolto nel 2018 per effetto di sentenza di sfratto esecutivo.
Tanto premesso ha chiesto annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituita in giudizio Publiservizi s.r.l. ed ha controdedotto in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e nel merito l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con condanna alle spese.
L'ente impositore, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In via preliminare si osserva che l'ente di riscossione ha prodotto in giudizio copia dell'atto presupposto (avviso di accertamento) ma non anche la documentazione relativa alla sua notifica.
Nel merito il contribuente deduce il proprio difetto di legittimazione passiva ed in particolare l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione dell'immobile ubicato in
Indirizzo_1Torre Annunziata alla (oggetto del tributo) allegando una sentenza di sfratto per finita locazione (che non comprova l'avvenuta effettiva esecuzione della stessa) emessa dal GM del Tribunale di Torre Annunziata in danno del fratello AN RA che risulta quale conduttore dell'immobile e nella quale non sono indicati gli estremi catastali dell'immobile.
Tra l'altro non appare chiaro il motivo per il quale, risultando soggetto passivo del tributo l'intestatario del contratto di locazione, il ricorrente ha prodotto tale sentenza che non appare riferita alla sua posizione giuridica.
Deve, però, rilevarsi come dal certificato di residenza storico del ricorrente prodotto dall'ente di riscossione emerga che lo stesso è stato residente presso l'immobile sito in Indirizzo_1 dal 25.03.2011 sino al 09.01.2024 e dunque certamente infondato appare il presupposto del tributo per l'intero anno 2024.
Si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MA NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11861/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Torre Annunziata - -- 80058 Torre Annunziata NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 19032500009618 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21708/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame AN SE ha impugnato il sollecito su avviso di accertamento ordinario nr. 19032500009618 del 07.04.2025 a lui notificato in data
13.05.2025 da Publiservizi s.r.l. per il Comune di Torre Annunziata relativo ad accertamento dell'omesso pagamento TARI anno 2024, per l'importo complessivo di €
747,00.
Il ricorrente ha dedotto in via preliminare la mancata notifica dell'atto presupposto e nel merito l'inesistenza del presupposto tributario risultando il contratto di locazione dell'immobile in oggetto risolto nel 2018 per effetto di sentenza di sfratto esecutivo.
Tanto premesso ha chiesto annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituita in giudizio Publiservizi s.r.l. ed ha controdedotto in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e nel merito l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con condanna alle spese.
L'ente impositore, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In via preliminare si osserva che l'ente di riscossione ha prodotto in giudizio copia dell'atto presupposto (avviso di accertamento) ma non anche la documentazione relativa alla sua notifica.
Nel merito il contribuente deduce il proprio difetto di legittimazione passiva ed in particolare l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione dell'immobile ubicato in
Indirizzo_1Torre Annunziata alla (oggetto del tributo) allegando una sentenza di sfratto per finita locazione (che non comprova l'avvenuta effettiva esecuzione della stessa) emessa dal GM del Tribunale di Torre Annunziata in danno del fratello AN RA che risulta quale conduttore dell'immobile e nella quale non sono indicati gli estremi catastali dell'immobile.
Tra l'altro non appare chiaro il motivo per il quale, risultando soggetto passivo del tributo l'intestatario del contratto di locazione, il ricorrente ha prodotto tale sentenza che non appare riferita alla sua posizione giuridica.
Deve, però, rilevarsi come dal certificato di residenza storico del ricorrente prodotto dall'ente di riscossione emerga che lo stesso è stato residente presso l'immobile sito in Indirizzo_1 dal 25.03.2011 sino al 09.01.2024 e dunque certamente infondato appare il presupposto del tributo per l'intero anno 2024.
Si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.