Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6011 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, all'udienza del 16/06/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13494/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di posta elettronica certificata
- degli avvocati Bruno Parisi, c.f. Email_1 Email_2
, e Roberto Rucco, c.f. , che la rappresentano e C.F._1 C.F._2
difendono disgiuntamente e congiuntamente giusta procura in atti;
Ricorrente
E già , c.f. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza del D.P.C.M. 9 luglio 2024 (pubblicato in G.U. n. 192 del 17.8.2024), dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. , P.IVA_3
presso i cui uffici, in Via Diaz, n. 11, è domiciliata per legge;
Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza,
[...]
nella qualità di locatrice della porzione di stabile comprensivo dell'intero Parte_2
piano 3°,4°,5° e 7° ubicato in Napoli al Centro Direzionale Isola G/5 alla Via G.Porzio n. 4, nonché di n. 15 posti auto ubicati al secondo piano interrato, locato alla in forza del contratto di CP_3
locazione commerciale stipulato in data 10 gennaio 2011 e registrato in data 03.05.2011, a sua volta parzialmente sublocato dalla alla sulla base del contratto di CP_3 Controparte_2
Parte ricorrente, dopo un'ampia ricostruzione delle vicende relative al rapporto di locazione con la ha rappresentato che con sentenza del Tribunale di Napoli n. 13969 del 22.10.2014 è stata CP_3
dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato con la sicché da quel momento CP_3 la ricorrente sarebbe divenuta l'unico soggetto legittimato a ricevere i pagamenti per l'occupazione dell'immobile da parte dell' che, invece, avrebbe illegittimamente sospeso i pagamenti, CP_2
costringendo la ad agire in giudizio ex art. 1595 c.c., durante la cui pendenza la Pt_2 CP_3
pur priva di titolo per pretendere il pagamento dei canoni di sublocazione sospesi, ha ottenuto contro la subconduttrice, in data 02.03.2015, decreto ingiuntivo n. 1145/2015 per euro 302.967,12 oltre accessori, invocando il mancato pagamento dei canoni della sublocazione da gennaio 2014 a gennaio
2015, contro il quale è stata proposta opposizione da parte della subconduttrice, opposizione dichiarata inammissibile perché tardiva dal Tribunale di Napoli con la sentenza 13243/2015.
Nelle more, con sentenza 12-13/5/2016, è stato dichiarato il fallimento della con CP_3
conseguente interruzione del giudizio di appello della subconduttrice alla sentenza di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Il 20/12/2016, ora Controparte_1 Controparte_2
ha transatto con la curatela fallimentare le somme dovute alla per effetto della sentenza CP_3
n.13243/2015, che aveva rigettato l'opposizione della subconduttrice (opposizione tardiva) e le somme dovute per i canoni fino a settembre 2015, transazione che la ricorrente ritiene ad essa non opponibile.
In data 28 febbraio 2024 si è costituita (già , chiedendo il Controparte_2 Controparte_1
rigetto della domanda in quanto infondata e fornendo una differente ricostruzione dei fatti sottesi al giudizio in esame. In particolare, ha rilevato l'esistenza di un'unicità decisionale della e della Pt_2
che risulterebbe titolare del 100% delle partecipazioni della Cubo Service Consulting CP_3
s.r.l., la quale a sua volta detiene il 40% delle partecipazioni della Parte_1
commistione che avrebbe indotto le stesse ad iniziative stragiudiziali e giudiziali contraddittorie tra le quali, in ultimo, una nota del legale della del 24 giugno 2014, con la quale lo stesso avrebbe CP_3 prodotto un contratto di locazione con l'originaria locatrice (R.E.C.), affermando che lo stesso avrebbe novato il precedente, implicitamente superando le numerose criticità emerse in precedenza in ordine al soggetto effettivamente legittimato a ricevere i pagamenti dei canoni di sublocazione, contratto rispetto al quale è stata accertata come apocrifa la firma del legale rappresentante della solo con sentenza del Tribunale di Napoli n. n. 1112 del 28.01.2016. La resistente ha dedotto Pt_2
l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1595 c.c. per agire nei suoi confronti, non per la opponibilità della transazione suddetta alla locatrice, quanto per l'inesistenza di uno dei presupposti dell'azione, ovvero l'esistenza di un debito della subconduttrice nei confronti della sublocatrice al momento dell'azione, debito non esistente più in forza dell'accordo transattivo tra la all'epoca
[...]
e il La resistente ha lamentato poi di non essere mai stata CP_1 Controparte_4
dichiarata contumace nel giudizio di risoluzione e di non aver mai ricevuto la notifica dell'ordinanza di mutamento del rito. Da ultimo, ha rilevato la sostanziale identità della domanda azionata ex art. 1591 c.c. con quella fatta valere in via subordinata come indennità di occupazione senza titolo, che è da ritenersi infondata per gli stessi motivi precedentemente esposti in relazione alla principale. Solo in subordine, la resistente ha contestato la quantificazione operata sia in relazione al quantum mensilmente dovuto - che non andrebbe calcolato sull'importo pattuito nel contratto di sublocazione nella misura di 16.250,00 euro, bensì secondo quanto dovuto come canone nella locazione principale, per euro 15.000,00, importo che andrebbe a sua volta diminuito ex lege del 15% ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, D.L. n. 95/2012, come novellato dal D.L. n. 66/2014, per cui il canone di locazione mensile del rapporto di sub locazione ammonterebbe in tutti i casi all'inferiore somma di euro 12.750,00 – sia in relazione al periodo novembre 2014/gennaio 2016, dovendo invece al massimo riguardare il periodo che intercorre tra aprile 2015 e settembre 2015. In particolare, ha precisato che il 13.11.2014, l'avvocato della avrebbe inviato una PEC alla subconduttrice Pt_2
autorizzandola espressamente a pagare le successive quattro mensilità alla riducendo così CP_3 gli importi asseritamente dovuti alla quelli a partire dall'aprile 2015; inoltre, parte ricorrente Pt_2 ha allegato di essersi attivata alla riconsegna dell'immobile tramite l'esercizio del diritto di recesso semestrale e contrattualmente pattuito con consegna alla data del 30 settembre 2015, consegna non avvenuta a causa della fino all'attivazione del procedimento di cui agli artt. 1216 e 1209 Pt_2
comma 2 e ss c.c, che si è concluso con la riconsegna dell'immobile alla REC a mezzo ufficiale giudiziario come risulta dal verbale del 21.01.2016.
In data 23 settembre 2024 si è costituita in giudizio, in luogo di Controparte_5
, assistita dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
[...]
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 12 maggio 2025, all'esito della quale viene decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti, con il deposito del verbale negativo del 19/12/2019. Sempre in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione con la quale la resistente ha lamentato la non opponibilità della sentenza 13969/2014 con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione intercorrente tra la e la atteso Pt_2 CP_3
che, come da orientamento consolidato dei giudici di legittimità “la sublocazione dà vita soltanto ad un rapporto derivato, senza alcun vincolo diretto tra il locatore originario ed il subconduttore (Cass.
01/08/2002, n. 11427; 10/02/1996, n. 1038), con la conseguenza che il subconduttore può partecipare al giudizio in cui si controverta della risoluzione del rapporto di locazione solo in veste d'interventore adesivo dipendente, in appoggio al conduttore sublocatore (Cass. n. 1038 del 1996, cit.) …Occorre al riguardo anzitutto rammentare che, secondo consolidato indirizzo, poiché la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi del terzo comma dell'art. 1595 cod. proc. civ., la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore e il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità esplicano nei confronti del subconduttore, ancorché rimasto estraneo al giudizio e, quindi, non menzionato nel titolo esecutivo, non solo gli effetti della cosa giudicata in senso sostanziale, ma anche l'efficacia del titolo esecutivo per il rilascio (Cass. 08/11/2007, n. 23302; 13/01/1998, n. 212)” (Cass. 9899/2022). Ebbene, già solo il richiamo a tale orientamento priva di rilevanza le doglianze avanzate dalla resistente in ordine alla mancata dichiarazione di contumacia e, in ogni caso, alla nullità della stessa stante la mancata notifica dell'ordinanza di mutamento del rito.
In definitiva, la sentenza con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione tra la ricorrente/locatrice originaria e la conduttrice/sublocatrice esplica i propri effetti anche nei confronti della subconduttrice, sebbene la stessa non abbia partecipato al relativo procedimento, in applicazione del disposto della norma di cui al terzo comma dell'art. 1595 c.c..
È bene anche premettere che alcuni dati di fatto e alcune circostanze sono incontroverse: la ricorrente agisce per ottenere il pagamento dei canoni non corrisposti (ovvero corrisposti illegittimamente dalla subconduttrice alla locatrice) dal mese di novembre 2014 al mese di gennaio 2016, mentre per i canoni da novembre 2011 a ottobre 2014 è stata ammessa al passivo del (ammissione Controparte_4
al passivo del 11/10/2016); il giudizio di cui all'azione originariamente promossa da
[...]
ex art. 1595 c.c. nei confronti di (RG 18254/14), avente ad oggetto Parte_1 Controparte_1
i canoni non corrisposti da novembre 2012 a maggio 2014, si è estinto per mancata comparizione delle parti;
i canoni oggetto della transazione conclusa il 20/12/2016 da e curatela Controparte_1
fallimentare sono espressamente quelli oggetto del decreto ingiuntivo 1145/2015 emesso CP_3
in favore di ed in danno della subconduttrice e, quindi, da gennaio 2014 a gennaio 2015, CP_3 ma la transazione riguarda tutti i rapporti di debito-credito esistenti fra le parti fino al momento della sottoscrizione (20/12/206); l'immobile è stato consegnato alla locatrice ricorrente a mezzo Ufficiale
Giudiziario il 21 gennaio 2016 a conclusione della procedura di offerta reale ex art. 1206 e ss. c.c..
Tanto chiarito, occorre evidenziare che la peculiarità della vicenda in esame è data dal fatto che il locatore agisce ex art. 1591 c.c., per ottenere “il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo
l'obbligo di risarcire il maggior danno”, non nei confronti della conduttrice, bensì nei CP_3
confronti della subconduttrice. Il locatore, cioè, fa applicazione, anche per questo tipo di domanda, del disposto dell'art. 1595, primo comma, c.c., secondo cui “il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione”.
La questione circa la proponibilità dell'azione ex art. 1591 c.c. in caso di sublocazione è da sempre particolarmente discussa.
Secondo un primo e risalente orientamento in tal caso si delineerebbe una responsabilità solidale del conduttore e del subconduttore, solo laddove quest'ultimo abbia inciso con la propria condotta sulla determinazione del ritardo della consegna della res locata;
in ogni caso le fonti di responsabilità dei due soggetti sarebbero diverse, atteso che il conduttore/sublocatore risponderebbe ex art. 1591 c.c. a titolo contrattuale, mentre “il subconduttore può essere chiamato a rispondere dei danni dipendenti dalla ritardata restituzione al locatore dell'immobile locato a titolo di responsabilità extracontrattuale ove abbia dato causa, con il suo comportamento, al ritardo” (Cass. 3275/1969;
Cass. 1748/1964). Altro risalente orientamento ritiene, invece, che l'art. 1591 c.c. sia di per sé estendibile al subconduttore (Cass. 43/1921).
Chi scrive ritiene che in ipotesi di sublocazione la possibilità di estensione della portata applicativa della norma di cui all'art. 1591 c.c. sia strettamente connessa con la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione diretta del locatore nei confronti del subconduttore di cui al primo comma dell'art. 1595 c.c.. Se è vero, infatti, che non si tratta di “esigere il prezzo della sublocazione” (art. 1595 c.c.), è, altresì, vero che è proprio al corrispettivo pattuito che l'art. 1591 c.c. commisura l'entità del risarcimento (minimo) che il conduttore deve corrispondere per la ritardata restituzione dell'immobile. Adattando l'ipotesi normativa al caso della sublocazione, può ritenersi che, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1595 c.c., il locatore possa agire nei confronti del subconduttore per ottenere il risarcimento contemplato dall'art. 1591 c.c., che andrà commisurato, però, alla misura del canone di sublocazione. Del resto, la norma richiamata accorda l'azione diretta non solo per il pagamento del corrispettivo dovuto dal subconduttore al sublocatore, ma anche per l'adempimento di tutte le obbligazioni discendenti dal contratto di sublocazione, ivi compresa, quindi, quella di rilasciare l'immobile alla scadenza, anche in ipotesi di ritardata consegna.
Con riguardo all'azione diretta contemplata dal primo comma dell'art. 1595 c.c. - prescindendo dalle dispute sulla sua natura, di azione surrogatoria, ovvero in termini di accollo da parte del subconduttore del debito altrui, ovvero ancora di azione con cui il locatore esercita, in nome e per conto proprio, il diritto del sublocatore di esigere dal sublocatario i canoni di sublocazione - tale azione ha il suo presupposto nella contestuale esistenza di due debiti, gravanti, rispettivamente, sul conduttore e sul subconduttore. Il locatore può esigere il corrispettivo della sublocazione solo se questo non sia stato versato al conduttore-sublocatore e questi sia inadempiente del pagamento del canone (della locazione originaria) nei suoi confronti. È evidente, infatti, che, qualsiasi sia la natura giuridica dell'azione, il subconduttore non può trovarsi, a seguito dell'esperimento dell'azione diretta, in una situazione deteriore rispetto a quella nascente dal contratto che egli stesso ha concluso, che è solo quello con il conduttore-sublocatore.
Per quel che rileva in questa sede, poi, va evidenziato che l'esercizio dell'azione diretta viene accordato solo giudizialmente, non potendo il locatore pretendere il pagamento da parte del subconduttore se non in via giudiziale. Il pagamento da parte del subconduttore non è legittimato dalla mera richiesta, anche con diffida scritta, da parte del locatore (cfr. Cass. 1385/1964), ma è necessaria la proposizione della domanda giudiziale.
Nella vicenda in esame, sostanzialmente, la convenuta deduce, in via principale, l'assenza dei due presupposti appena citati per ottenere il rigetto dell'avversa domanda, ma l'assunto non merita di essere condiviso.
In primo luogo, va chiarito che la transazione del 20/12/2016, intervenuta fra la subconduttrice e il fallimento di non è, di per sé, opponibile a che non vi ha CP_3 Parte_1 partecipato, ma è indubbio che l'accordo transattivo, regolarmente eseguito dalla subconduttrice, ha spiegato tutti i suoi effetti fra le parti che lo hanno sottoscritto, con la conseguenza che nel momento in cui è stata proposta la domanda in esame (ricorso depositato il 19/6/2023) non esisteva alcun debito della subconduttrice nei confronti della sublocatrice-conduttrice nel rapporto originario. Del resto, circa la legittimità dell'accordo transattivo in questione, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto principale in forza della sentenza 13964/2014 del 22/10/2014, non v'è dubbio che
[...]
(poi ) era rimasta obbligata nei confronti di per il pagamento CP_1 CP_2 CP_2 CP_3 del canone pattuito con il contratto di sublocazione, in quanto l'obbligo del subconduttore sl pagamento dei canoni in favore del sublocatore persiste fino a che perduri l'occupazione dell'immobile senza che assuma rilievo l'intervenuta soluzione del contratto di locazione principale
(cfr. Corte Appello Trieste 19/5/2018: “benché sia venuto meno il titolo in base al quale la disponibilità dell'immobile è stata conseguita dal subconduttore, permane tuttavia in capo a quest'ultimo l'obbligo di pagare al proprio sublocatore i canoni pattuiti - sia pure a titolo risarcitorio ex art. 1591 c.c. - e ciò sino a che perduri l'occupazione dell'immobile”).
La lettura della vicenda in esame, però, cambia se si considera che prima Parte_1 dell'odierna domanda, aveva già proposto una azione ex art. 1595 c.c. ai danni di Controparte_1
(RG 18254/14), per ottenere il pagamento dei canoni non corrisposti da novembre 2011 a maggio
2014, azione che è risultata estinta solo in data 19/3/2018 (provvedimento di estinzione per mancata comparizione delle parti), con la conseguenza che, quando il 20/12/2016 è stata sottoscritta la transazione, la domanda era ancora pendente. Ebbene, una volta proposta l'azione diretta ex art. 1595
c.c., il subconduttore non può più liberarsi pagando al proprio creditore (conduttore-sublocatore), né può eccepire al locatore fatti estintivi della propria obbligazione (come la transazione) successivi all'instaurazione del giudizio, come, nella vicenda in esame, la transazione con il fallimento della sublocatrice. L'estinzione della propria obbligazione verso il fallimento da parte di CP_6 [...]
avvenuta con l'adempimento della transazione sottoscritta il 20/12/2016, non ha CP_1
determinato, quindi, nei confronti della locatrice del contratto principale, la liberazione di essa subconduttrice dal proprio debito derivante dal contratto di sublocazione. La circostanza che poi quel giudizio si sia estinto non toglie efficacia alla inopponibilità della estinzione del debito della subconduttrice nei confronti della locatrice, che aveva legittimamente esercitato l'azione diretta per ottenere il pagamento all'epoca dovuto.
Tanto chiarito, la domanda proposta si è rivelata fondata, nei limiti che seguono. afferma di essere stata ammessa al passivo per gli importi inerenti i canoni Parte_1
da novembre 2011 fino ad ottobre 2014 (di cui alla sentenza n.13969/2014 di risoluzione del contratto principale e bloccati con la procedura di pignoramento presso terzi) e, quindi, deduce che i canoni maturati da novembre 2014 a gennaio 2016 (epoca di rilascio dell'immobile) le sono dovuti, in virtù della intervenuta risoluzione del contratto principale di locazione con la società (statuita con CP_3
la suindicata sentenza n.13969/2014 del 22.10.2014) che ha prodotto effetti risolutivi anche sulla sublocazione tra e CP_1 CP_3
Ma non tutti i canoni suddetti e non nella misura richiesta, come in subordine eccepito dalla convenuta, sono dovuti.
La ricorrente chiede, infatti, la condanna della subconduttrice al pagamento dei canoni da novembre
2014 a gennaio 2016 (per 15 mensilità), indicando come canone mensile la somma di euro 16.250,00, ma, in primo luogo, il canone dovuto non è quello previsto dal contratto di sublocazione, pari ad euro
16.250,00 al mese (contratto cui la locatrice è sempre rimasta estranea), bensì il canone convenuto nel contratto di locazione, pari alla inferiore somma di euro 15.000,00 al mese. In secondo luogo, trova applicazione da luglio del 2014 la riduzione ex lege del 15% dell'importo mensile, ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.L. n. 95/2012, come novellato dal D.L. n. 66/2014, per cui il canone di locazione mensile del rapporto di sub locazione ammonta ad euro 12.750,00 mensili.
Inoltre, i canoni da novembre 2014 a marzo 2015 sono da escludere dal computo complessivo perché in data 13.11.2014 la stessa società ricorrente, per mezzo del proprio difensore, risulta aver inviato una comunicazione a mezzo PEC all'allora , con la quale ha comunicato CP_1 CP_1
“l'autorizzazione al pagamento di n. 4 mensilità in favore della specificando altresì CP_3 che “tale autorizzazione costituisce dichiarazione di malleva in favore della conduttrice CP_1
con riferimento al giudizio pendente innanzi il Tribunale di Napoli n.r.g. 18254/14 [.],
[...] trattandosi di importi che non verranno richiesti riconoscendosi sin d'ora la non debenza in favore della . Vi è stata, quindi, una vera e propria rinuncia a pretendere il Parte_1
pagamento dei canoni relativi alle suddette mensilità. Inoltre, con riguardo ai mesi da ottobre 2015 a gennaio 2016, risulta documentato che in data 16.9.2015 ha inviato, ai sensi e per Controparte_1 gli effetti di cui all'art. 1220 c.c., una comunicazione a mezzo raccomandata a.r. sia alla che CP_3
a invitandole ad accettare la riconsegna dell'immobile fissata per il giorno Parte_1
30.09.2015 (data di risoluzione della sublocazione), de seguente tenore: “facendo seguito a quanto comunicato a mezzo ns. raccomandata del 26.03.2015 da Voi ricevuta in data 31.03.2015, il contratto di locazione cesserà alla data del 30 settembre p.v. A tal fine Vi comunichiamo che la riconsegna degli immobili oggetto del già menzionato contratto di locazione avverrà il giorno mercoledì
30.09.2015, dalle ore 9 alle ore 12, con appuntamento presso l'ingresso del fabbricato ove sono site le predette unità immobiliari. A tal fine Vi invitiamo e intimiamo ad accettare la riconsegna presenziando alle conseguenti operazioni per il tramite di un Vostro rappresentante munito dei necessari poteri. Rimane inteso che in caso di rifiuto a ricevere le unità immobiliari locate e/o di Vs assenza nel giorno fissato per la predetta riconsegna, si procederà senza ulteriore indugio ad attivare il procedimento di offerta formale ai sensi dell'art. 1216 c.c., con eventuale nomina di un sequestratario, fermi, nelle more, gli effetti della presente offerta ai sensi dell'art. 1220 c.c.”. Nel verbale redatto il 30/9/2015 non è avvenuta la riconsegna per il rifiuto dei rappresentanti della locatrice, affermatisi privi dei necessari poteri, così come la riconsegna non è avvenuta nel successivo incontro del 12/10/2015, per la mancata presenza della locatrice, tanto da indurre poi CP_1
a incardinare il procedimento di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, e ss c.c., che si è concluso
[...] con la riconsegna dell'immobile a mezzo ufficiale giudiziario come risulta dal verbale del 21.01.2016.
Orbene, è pacifico che l'offerta non reale di cui all'art. 1220 c.c. - come quella che l'odierna convenuta ha documentato di aver inoltrato sia alla sublocatrice che alla locatrice del contratto principale - è idonea allo scopo di evitare la mora del conduttore e anche la sua responsabilità ai sensi dell'art. 1591 c.c.. Di recente la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 26135/2022 ha ribadito che “in tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui all'articolo 1216 del codice civile e all'articolo 1209 del codice civile, comma 2, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti (articolo 1207 del codice civile), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (articolo 1220 del codice civile), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore rispetto all'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'articolo 1591 del codice civile;
la valutazione circa
l'idoneità di tale offerta è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in questa sede in presenza di congrua ed adeguata motivazione”. Ebbene, alcun legittimo motivo di rifiuto è stato opposto dalla locatrice per ricevere la consegna dell'immobile già alla data dell'accesso del 30/9/2015, tale non essendo la mancanza di poteri da parte dei soggetti inviati sul luogo, benché avvisata per tempo della finalità dell'incontro stesso mediante la comunicazione suddetta.
In conclusione, il debito è relativo alle mensilità da aprile 2015 a settembre 2015, per un totale di sei, per un importo mensile di euro 12.750, con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata a pagare la somma di euro 76.500,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La domanda proposta, in conclusione, può essere accolta solo limitatamente alla somma di euro
76.500,00, che la resistente deve essere condannata a pagare in favore di Parte_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di (già ), oggi , così Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1
provvede:
1) accoglie solo parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
pagare la somma di euro 76.500,00 in favore di oltre interessi Parte_1
legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna a pagare le spese del giudizio in favore della ricorrente, Controparte_1
liquidandole in euro 830,00 per spese ed euro 6.800,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 16/06/2025. Il giudice
dott. Enrico Ardituro