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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PATTI, in Camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. nel procedimento, iscritto al n. 1367/2023 R.G.A.C., proposto da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Bottego n. 2, presso lo studio dell'avv. Daniele Corrao che la rappresenta e difende, ricorrente contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Roma n. 64, presso lo studio dell'avv. Stefania Scaffidi Muta che lo rappresenta e difende, resistente, oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
viste le note depositate dalle parti in data 3 e 4 febbraio 2025, congiuntamente alle dichiarazioni delle parti di rinuncia alla partecipazione all'udienza; ha emesso la seguente
SENTENZA
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14 novembre 2023, la ricorrente ha chiesto di disporre la modifica del decreto del 9 gennaio 2020, prevedendo l'assegno di mantenimento in favore della figlia pari alla somma di euro 500,00 mensili, nonché la contribuzione per le spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 1° aprile 2024, si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda di modifica dell'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, nonché di disporre l'obbligo del resistente di sostenere le spese ordinarie della figlia minore nel corso del periodo di convivenza con il padre e stabilire la contribuzione per le spese straordinarie pari alla quota del 50% per ciascun genitore, con vittoria di spese e compensi.
Le parti, con note depositate in data 3 febbraio 2025, hanno dato atto di avere concordato la conciliazione della lite alle condizioni trascritte nell'accordo del 28 gennaio 2025 e prodotto in atti. L'accordo è il seguente:
pag. 2/6 pag. 3/6 pag. 4/6 pag. 5/6 Tale accordo alle condizioni indicate va recepito ai fini della presente decisione, attesa la conformità dello stesso agli interessi della prole e la non contrarietà a norme di ordine pubblico. Attesa la tenera età della bambina e l'accordo raggiunto, non risulta necessaria l'audizione della figlia. A modifica del decreto di omologa del 9 gennaio 2020, la regolamentazione dei rapporti tra le parti e con la minore va, dunque, disposta in linea l'accordo sopra trascritto;
si conferma, per quanto non modificato dal presente accordo, il decreto del 9 gennaio 2020. Le spese del giudizio, tenuto conto dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1367/2023
R.G.A.C., così provvede:
- a modifica del decreto di omologa del 9 gennaio 2020, dispone che i rapporti tra le parti e con la figlia minore Persona_1 siano regolati secondo le condizioni indicate nell'accordo
[...] conciliativo del 28 gennaio 2025, trascritto in parte motiva;
conferma, per quanto non modificato dal detto accordo, il decreto del 9 gennaio 2020;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, il 6 febbraio 2025.
Il giudice rel. Il presidente
Serena Andaloro Mario Samperi
pag. 6/6
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PATTI, in Camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. nel procedimento, iscritto al n. 1367/2023 R.G.A.C., proposto da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Bottego n. 2, presso lo studio dell'avv. Daniele Corrao che la rappresenta e difende, ricorrente contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Roma n. 64, presso lo studio dell'avv. Stefania Scaffidi Muta che lo rappresenta e difende, resistente, oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
viste le note depositate dalle parti in data 3 e 4 febbraio 2025, congiuntamente alle dichiarazioni delle parti di rinuncia alla partecipazione all'udienza; ha emesso la seguente
SENTENZA
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14 novembre 2023, la ricorrente ha chiesto di disporre la modifica del decreto del 9 gennaio 2020, prevedendo l'assegno di mantenimento in favore della figlia pari alla somma di euro 500,00 mensili, nonché la contribuzione per le spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 1° aprile 2024, si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda di modifica dell'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, nonché di disporre l'obbligo del resistente di sostenere le spese ordinarie della figlia minore nel corso del periodo di convivenza con il padre e stabilire la contribuzione per le spese straordinarie pari alla quota del 50% per ciascun genitore, con vittoria di spese e compensi.
Le parti, con note depositate in data 3 febbraio 2025, hanno dato atto di avere concordato la conciliazione della lite alle condizioni trascritte nell'accordo del 28 gennaio 2025 e prodotto in atti. L'accordo è il seguente:
pag. 2/6 pag. 3/6 pag. 4/6 pag. 5/6 Tale accordo alle condizioni indicate va recepito ai fini della presente decisione, attesa la conformità dello stesso agli interessi della prole e la non contrarietà a norme di ordine pubblico. Attesa la tenera età della bambina e l'accordo raggiunto, non risulta necessaria l'audizione della figlia. A modifica del decreto di omologa del 9 gennaio 2020, la regolamentazione dei rapporti tra le parti e con la minore va, dunque, disposta in linea l'accordo sopra trascritto;
si conferma, per quanto non modificato dal presente accordo, il decreto del 9 gennaio 2020. Le spese del giudizio, tenuto conto dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1367/2023
R.G.A.C., così provvede:
- a modifica del decreto di omologa del 9 gennaio 2020, dispone che i rapporti tra le parti e con la figlia minore Persona_1 siano regolati secondo le condizioni indicate nell'accordo
[...] conciliativo del 28 gennaio 2025, trascritto in parte motiva;
conferma, per quanto non modificato dal detto accordo, il decreto del 9 gennaio 2020;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, il 6 febbraio 2025.
Il giudice rel. Il presidente
Serena Andaloro Mario Samperi
pag. 6/6