TRIB
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/08/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 998/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, rimessa al Collegio all'udienza dell'8.7.2025, avente per oggetto la modifica delle condizioni di separazione;
tra
, nato a [...] il [...], Parte_1 ricorrente e
, nata a [...] il [...], CP_1 ricorrente entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Maria Costa del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso, nonchè P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: per le parti come da note scritte in sostituzione d'udienza dell'8.7.2025; visto del PM.
Fatto e diritto 1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 17.6.2025, Parte_1
e hanno congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di CP_1 separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita del 3.12.2018, autorizzato dal Pm in data 6.12.2018. In particolare, hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 9.6.2002, di essere genitori di due figlie oramai maggiorenni ( , nata a [...]_ Catanzaro il 15.3.2003 ed nata a [...] il [...]) e di essersi separati consensualmente nel 2018, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi SI.ri e , potranno vivere separati con Parte_1 CP_1 l'obbligo al reciproco rispetto;
2. la SI.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale in Simeri Crichi CP_1 alla Via pitagora n.
6. Di tale abitazione alla SI.ra è riservata la nuda proprietà CP_1 esclusiva mentre l'usufrutto è riservato al di lei padre e per lui alla moglie;
Per_
3. le figlie minori ed resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione delle stesse presso la madre, con l'obbligo per entrambi i coniugi di consultarsi reciprocamente prima di assumere decisioni di particolare importanza in ordine all'educazione ed istruzione delle minori, seguendone le naturali inclinazioni;
1 4. il padre dovrà stabilire, concordemente alla madre e nel rispetto delle volontà delle minori, i giorni e le modalità per stare con le figlie considerando anche le attività scolastiche ed extrascolastiche che le minori conducono;
5. quanto alla regolamentazione del diritto di visita e di prelievo, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
- nei week-end a fine settimana alternati;
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana;
- durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
- nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane nel mese di luglio e 2 settimane nel mese di agosto. Tali settimane potranno essere anche non consecutive e comunque andranno concordate tra i coniugi entro il 10 giugno di ogni anno;
- Per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
6. resta fermo che i coniugi potranno di volta in volta e in relazione alle eSIenze di lavoro, personali e di famiglia, nonché con riferimento alle preminenti eSIenze delle minori, stabilire anche modalità differenti per i periodi e i giorni di affido, previa congrua comunicazione di almeno 3 giorni prima all'altro coniuge, salvo gli imprevisti non comunicabili anticipatamente;
7. la potestà e responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i coniugi quanto alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie minori, tenuto conto, in ogni caso, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Solo limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, ciascuno relativamente al periodo in cui tratterrà le minori presso di sé;
8. Entrambi i coniugi s'impegnano a far frequentare alle minori luoghi idonei e sicuri;
9. Il SI. si obbliga a versare mensilmente, a mezzo bonifico bancario Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.ra la somma di € 350,00 quale CP_1 contributo per il mantenimento delle figlie minori e la somma € 150,00 per il mantenimento della coniuge. Tali importi saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
10. Il SI. si obbliga altresì a far fronte nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie occorrenti per le figlie minori, nonché alle spese scolastiche, sanitarie, di vestiario e alle spese concernenti attività ludico-sportive;
11. La SI.ra dichiara di voler rinunziare alla propria quota di proprietà CP_1 del terreno acquistato dal SI. durante il regime di comunione legale e Parte_1 corrispondente, più precisamente, ad “Appezzamento di terreno a destinazione agricola, della superficie catastale complessiva di HA 1.55.30 (ettari uno, are cinquantacinque e centiare trenta), confinante con strada interpoderale, con proprietà
e con proprietà , salvo altri, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Per_3 Per_4 Simeri Crichi al foglio di mappa 24, particella 102, pascolo, Classe 2, ha. 1.55.30, R.D. Euro 8,02, R.A. Euro 4,01”. A tal fine, la SI.ra si impegna a dar seguito CP_1 a tutte le formalità di rito per rinunziare e trasferire la propria quota senza alcun corrispettivo;
12. Il SI. dichiara di voler rinunciare alla propria parte di beni Parte_1 costituenti gli arredi della casa coniugale, che resteranno interamente all'interno della casa coniugale medesima e nella piena disponibilità della SI.ra ; CP_1
13. Ciascun coniuge rimarrà nel pieno ed esclusivo possesso della propria autovettura con carico di relativi oneri essendo, altresì, libero di disporne autonomamente e nel modo che riterrà più opportuno;
14. Il SI. pegna, soltanto per gli anni 2018 e 2019, a saldare Parte_2 l'assicurazione e il bollo del veicolo Toyota Aygo tg.DX058BM, che rimarrà in possesso
2 della SI.ra , la quale, successivamente all'anno 2019, provvederà a far CP_1 fronte al pagamento degli oneri e delle spese derivanti dal possesso del veicolo;
15. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
16. I coniugi dichiarano con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Tanto premesso, i ricorrenti hanno dichiarato di essere concordi nel modificare le suesposte condizioni nel senso che: a) la SI.ra dichiara di rinunciare espressamente e definitivamente al CP_1 proprio mantenimento, previsto nelle condizioni di separazione in € 150,00; b) il SI. dichiara di rinunciare e di non avere nulla a pretendere Parte_1 relativamente al 50% di tutte le spese straordinarie per le figlie, dalla data della separazione all'attualità, dovutogli dalla SI.ra CP_1 c) il SI. si obbliga a versare direttamente alle figlie - maggiorenni ma Parte_1 non economicamente autonome - la somma di € 350,00 (€ 175,00 ciascuna), tramite accredito su conto corrente a loro intestato;
d) il SI. provvederà al 100% di tutte le spese ordinarie e straordinarie Parte_1 necessarie per le figlie, e più precisamente saranno esclusivamente a carico del SI.
tutte le spese come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vestiario, Pt_1 palestra, viaggi, visite mediche non previste dal SSN, spese universitarie, eventuali alloggi per studio.
2. Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto fra le parti e, ritenuto che esso non contrasti con l'ordine pubblico, procede a rendere esecutiva la modifica delle condizioni di separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita del
3.12.2018, autorizzato dal Pm in data 6.12.2018. Il carattere congiunto del ricorso esclude la soccombenza e la conseguente necessità di statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile indicata in epigrafe, così provvede:
- modifica le condizioni di separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita del 3.12.2018, autorizzato dal Pm in data 6.12.2018, secondo quanto riportato in motivazione, al punto 1, lettere da a) a d), confermandole per il resto;
- nulla sulle spese. Così deciso in Catanzaro, nella camera di conSIlio del 17.7.2025 Il giudice est. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
3