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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 885/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. GAGLIARDI RITA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. BRASILIANI MARCO, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
CONCLUSIONI
Per_ Per le parti: “affidamento condiviso di e , con collocazione prevalente presso la madre Per_1
Parte_1
assegnazione a della casa familiare sita Lusia (Ro) via Santa Lucia, 193; Parte_1
salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
-a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 21 della domenica, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
-due giorni durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì e nel giovedì dalle ore 8 alle ore 21, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
in periodo
1 scolastico, nei predetti giorni, il padre provvederà anche ad accompagnare i figli a scuola al mattino dopo averli presi presso la madre;
-per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
-per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
-per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
-i minori, poi, trascorreranno con i genitori i compleanni di quest'ultimi, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
si impegna a corrispondere, con decorrenza da dicembre 2024, a CP_1 Parte_1
Per_ entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la Per_1 somma di euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
l'assegno universale unico, corrisposto dall' e relativo a e verrà CP_3 Parte_2 Parte_3
percepito per intero da Parte_1
2 le parti si impegnano a dare avvio ad un percorso di mediazione o di sostegno alla genitorialità, entro trenta giorni dalla data del presente accordo;
spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 31.5.2024, ha allegato di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario con in data 23.7.2017 e che dalla loro CP_4
Per_ unione sono nati i figli , il 18.11.2013, e il 25.12.2015. Per_1
La ricorrente ha allegato che la relazione tra le parti si è deteriorata, tanto da essere divenuta intollerabile la convivenza, ragione per cui il sin dal settembre 2023 ha lasciato la casa CP_1
familiare.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Nel costituirsi, il ha evidenziato che la convivenza si è resa intollerabile in ragione di CP_1
divergenze caratteriali imputabili ad entrambe le parti.
Il resistente ha poi dato atto di essersi trasferito in un immobile condotto in locazione e sito a
Lendinara.
Dunque, il ha chiesto adottarsi i provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni CP_1
rassegnate.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
Con ordinanza depositata in data 25.11.2024 il giudice designato ha adottato i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c..
All'udienza dell'11.2.2025, dopo discussione, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni riportate in epigrafe.
Dunque, il giudice ha invitato i difensori alla discussione della causa, i quali hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini.
La causa è stata rimessa in decisione.
3. Nel merito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
3 In particolare, la perdurante cessazione della convivenza lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi
[...]
, come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUSIA per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 3, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2017).
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 11.2.2025.
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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