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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3159/2021 R.G., posta in deliberazione il giorno
14.1.2025, con le modalità della trattazione cartolare, ex art. 127 ter c.pc., vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7
in qualità di Parte_8 Parte_9 eredi di con l'Avv. Antonio Pileggi Persona_1
-Appellanti-
E
1
, con gli l'Avv.ti Laura Pierallini Controparte_2
e Lorenzo Sperati
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
3651/2021 pubblicata il 19.04.2021
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta
Per l'appellante:
“- Accertare e dichiarare il diritto del MA a svolgere le Pt_1 funzioni di 1° MA per dodici mesi all'anno a decorrere dal 1° febbraio 2018 e fino alla data del decesso;
accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'adibizione del ricorrente medesimo alle inferiori mansioni di LO per sei mesi all'anno, a decorrere dalla stessa data;
condannare la Società resistente a corrispondere agli eredi del
eventualmente anche a titolo risarcitorio, le differenze Pt_1 retributive pari ad € 33.558,03 (comprensive delle differenze dell'indennità di volo), tra la qualifica di 1° MA e quella di Co-
Pilota (con grado di 1° Ufficiale), con riferimento ai mesi nei quali ha illegittimamente adibito il ricorrente a mansioni di LO, o in diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel grado di 1° MA a decorrere dal 29 marzo 2012, o, in estremo subordine, a decorrere dal 1° giugno 2016e fino alla data del decesso,
e per l'effetto condannare la Società appellata a risarcire il danno agli eredi del in misura pari alle differenze retributive ammontanti Pt_1 ad € 13.286,94 (comprensive delle differenze dell'indennità di volo), tra la qualifica di 1° MA e quella di MA con
2 riferimento ai mesi di effettivo impiego, o in diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
-Accertare e dichiarare il diritto del MA ad essere Pt_1 assunto a tempo pieno a decorrere dal 1° marzo 2013, ovvero, in subordine, alla implementazione dei mesi di impiego stagionale da quattro a sei a decorrere dalla stessa data e fino al 31 gennaio 2018; per l'effetto, condannare la Società resistente a risarcire il danno agli eredi del in misura pari alle retribuzione non corrisposte (otto Pt_1 mesi o, in subordine, due mesi all'anno) commisurate alla qualifica di
1° MA o, in subordine, di MA. Il risarcimento del danno ammonta a € 297.392,27 (oppure in subordine a € 64.389,72)..
Per l'appellato:
“rigettare l'appello interposto dal Signor Persona_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando anche, se del caso, la sopravvenuta, totale o parziale, cessazione della materia del contendere”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.10.2021, ha Persona_1 convenuto (già Controparte_2 [...]
) per sentir: “Accertare e dichiarare il diritto del Controparte_3 ricorrente a svolgere le funzioni di 1° MA per dodici mesi all'anno a decorrere dal 1° febbraio 2018; accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'adibizione del ricorrente medesimo alle inferiori mansioni di LO per sei mesi all'anno, a decorrere dalla stessa data;
condannare la Società resistente a corrispondere al ricorrente, eventualmente anche a titolo risarcitorio, le differenze retributive pari ad € 33.558,03 (comprensive delle differenze dell'indennità di volo), tra la qualifica di 1° MA e quella di LO (con grado di 1°
Ufficiale), con riferimento ai mesi nei quali ha illegittimamente adibito
3 il ricorrente a mansioni di LO, o in diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel grado di 1° MA a decorrere dal 29 marzo 2012, o, in subordine, a decorrere dal 1° giugno 2016 e per l'effetto condannare la Società resistente a risarcire il danno al ricorrente in misura pari alle differenze retributive ammontanti ad € 13.286,94 (comprensive delle differenze dell'indennità di volo), tra la qualifica di 1° MA e quella di MA con riferimento ai mesi di effettivo impiego, o in diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo pieno a decorrere dal 1° marzo 2013, ovvero, in subordine, alla implementazione dei mesi di impiego stagionale da quattro a sei a decorrere dalla stessa data e fino al 31 gennaio 2018; per l'effetto, condannare la Società resistente a risarcire il danno al ricorrente in misura pari alle retribuzione non corrisposte (otto mesi o, in subordine, due mesi all'anno) commisurate alla qualifica di 1° MA o, in subordine, di MA. Il risarcimento del danno ammonta a €
297.392,27 (oppure in subordine a € 64.389,72). Con vittoria di spese processuali”.
Il ricorrente ha dedotto che:
- rapporto di lavoro è iniziato con qualifica di Co-pilota nella stagione
AIB 2002 alle dipendenze di società aggiudicatasi CP_4
l'appalto per la gestione operativa e logistica della flotta aerea antincendio IR, all'epoca di proprietà della Protezione Civile ed ora del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (VV.FF.);
- era stato assunto ogni anno con una serie di contratti a termine stagionali di durata variabile (nel 2002 per 3 mesi;
nel 2003 e nel 2004 per 9 mesi;
nel 2005 per 5 mesi;
dal 2006 al 2010 sempre per quattro mesi da giugno a settembre);
4 - nel mese di ottobre 2004 è stato ammesso al corso-comando e ha conseguito la qualifica di MA il 27 marzo 2005 con il grado iniziale di MA (ad impiego stagionale); Per_2
- dal 2005 al 2010, da giugno a settembre, il ricorrente è stato impiegato come MA;
Per_2
- dal 12 gennaio 2011 il ramo d'azienda relativo alla gestione della flotta antincendio IR è stato affittato alla Società Controparte_3
), ora
[...] CP_3 Controparte_2
(BMCS), ai sensi dell'art. 2112 c.c., previo esperimento della procedura di cui all'art. 47, l. n. 428 del 1990, e tutto il personale passava alle dipendenze di a far data dal 1° febbraio come da comunicazioni CP_3 dei “trasferimenti ex art. 2112 c.c. e 47 della legge n. 424 da CP_4
a – con nuova ragione sociale
[...] Controparte_5 denominata oggi Controparte_3
-in data 24 maggio 2011 è stato assunto da (subentrata a CP_3
ai sensi dell'art. 2112 c.c.) con contratto di lavoro a tempo CP_4 indeterminato in regime di tempo parziale verticale per quattro mesi
(sempre da giugno a settembre) con qualifica di MA (non più
) e sede di lavoro a Roma, Aeroporto di Ciampino. Per_2
-in data 1° febbraio 2018, il contratto di lavoro è stato trasformato in contratto a tempo pieno, ma di non essere stato inquadrato come
MA bensì come MA ES, equivalente alla qualifica di MA ad impiego stagionale (CIS) o già riconosciuta Per_2 tredici anni prima (29 marzo 2005);
- in data 20.05.2019 è stato tardivamente nominato 1° MA con decorrenza al 01.06.2018, mentre la convenuta ha continuato ad
5 impiegarlo come MA ES (ossia stagionale), utilizzandolo come LO per il resto dell'anno e di essere stato retrocesso da 1°
MA a MA;
Per_2
- il CCNL Inaer del 14.06.2014 non consente di utilizzare un
MA o un 1° MA come LO per una parte dell'anno; ciò è consentito esclusivamente per i Comandanti di prima nomina inquadrati nel grado iniziale di MA ES;
-di essere stato collocato dalla resistente all'ultimo posto della lista di anzianità dei Comandanti e che, in violazione dell'art. 2103 c.c., la convenuta lo ha costretto a svolgere mansioni inferiori di LO;
- di avere diritto, ai sensi dell'art. 30 del ccnl di settore, alla retrodatazione della nomina a 1° MA a decorrere dal
27.03.2012 o, in subordine, dal 01.06.2016, nonché alle differenze retributive come indicate nei conteggi allegati.
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando il fondamento del ricorso di cui ha chiesto il rigetto deducendo che:
- il ricorrente ha lavorato: dal 2002 al 2004 e dal 2006 al 2010 per
, dal 01.02.2005 al 30.09.2005 per dal 2008 CP_4 Controparte_6 part time per la Sei Servizi Elicotteristici Italiani spa, oltre che per la
Mag;
società distinta dalla resistente e che nessun trasferimento CP_4
d'azienda è intervenuto tra le due società;
- il 14.01.2011 tra , e le OO.SS. è stato siglato un accordo CP_4 CP_3 sindacale, sottoscritto anche dai lavoratori, compreso il ricorrente;
- in data 01.06.2011 il ricorrente è stato assunto dalla resistente a tempo indeterminato part time verticale (4 mesi su 12);
6 - in data 01.02.2018 il rapporto di lavoro è stato trasformato da part time a tempo pieno con assegnazione del ricorrente alle mansioni di
MA ES ( ); Per_2
- in data 01.06.2018 il ricorrente ha conseguito la qualifica di primo
MA;
- che nel gennaio 2011 la resistente ha stipulato con un CP_4 contratto di affitto di ramo d'azienda della durata di un anno;
- a seguito del fallimento nel 2012 della , il contratto di affitto, CP_4 giunto a scadenza, non era stato rinnovato ed è cessato;
- in data 14.01.2011 la resistente, le OO.SS. di categoria e il personale interessato dall'affitto dell'azienda, tra cui il ricorrente, hanno sottoscritto un verbale di accordo sindacale con il quale si è CP_3 impegnata al pagamento degli arretrati ivi esattamente individuati maturati dai dipendenti (incluso il ricorrente) in virtù di pregressi rapporti di lavoro con le aziende Sorem e San;
- di aver adempiuto a detti obblighi pagando tutti gli arretrati indicati nell'accordo e che, in virtù di detto accordo, tutti i dipendenti hanno espressamente rinunciato a rivendicare ogni pretesa nei confronti della resistente in dipendenza del pregresso rapporto di lavoro con la;
CP_4
-il ricorrente è stato assunto dal 01.06.2011 con contratto a tempo indeterminato part time verticale (4 mesi su 12) per poi essere trasformato a tempo pieno dal 01.02.2018 e che per i membri del personale navigante, con qualifica di comandante, assunti con part time verticale e impiego stagionale (4 mesi su 12) non esiste la mansione di MA , in quanto quest'ultimo presuppone Per_2
7 un rapporto di lavoro a tempo pieno o quanto meno superiore a sei mesi;
- al ricorrente con il passaggio del rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 01.02.2018 è stata assegnata la mansione di
MA ES (Frozen).
Il Tribunale ha respinto il ricorso condannando il ricorrente al rimborso delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto gravame con atto Persona_1 depositato in data 19.10.2021 per sentir accogliere l'originaria domanda.
Nelle more dell'udienza di comparizione è deceduto l'appellante.
Con memoria depositata in data 21.3.2024, si sono costituiti gli eredi ai fini della prosecuzione del giudizio, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni sora riportate.
Ha resistito al gravame l'appellata chiedendone il rigetto.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del giorno 5.11.2024, la
Corte di Appello ha respinto l'istanza di declaratoria di estinzione del giudizio avanzata dalla società appellata.
All'udienza del 14.1.2015, sostituita dalla trattazione scritta, la causa
è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver il
Tribunale erroneamente:
8 I) escluso dalla valutazione il periodo di lavoro con SOREM anteriore all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 1° giugno 2011, negando la sussistenza di ogni diritto del ricorrente di rivendicare nei confronti della società convenuta l'anzianità di servizio e le differenze retributive maturate in epoca precedente a tale data.
Assume l'appellante che l'impresa presso la quale ha lavorato era sempre la stessa, come risulterebbe dal contratto con il consorzio di cui faceva parte la , la quale ha versato i CP_6 CP_4 contributi nei mesi di impiego annuali e ha ceduto l'azienda a , CP_3 all'esito della procedura sindacale culminata nell'accordo sindacale
14.1.2011, sottoscritto dal ricorrente per accettazione.
L'appellante sostiene l'applicabilità, come previsto nel contratto di assunzione a tempo indeterminato presso , degli accordi CP_3 sindacali stipulati da , compreso il CCLA del 30 maggio 2007 CP_4 posto a base del ricorso, con conseguente fondatezza delle domande avanzate, in dipendenza del computo dell'anzianità di servizio CP_4
a decorrere dal 2002.
II) ritenuto legittima la retrocessione del MA a Pt_1
MA , qualifica assegnata dal 27.3.2005, adibendolo per Per_2
6 mesi a mansioni di 1° MA e per 6 mesi a mansioni di Co-
Pilota e collocandolo all'ultimo posto della lista di anzianità dei
Comandanti, non tenendo conto degli accordi sindacali posti a base della domanda.
L'appello non può trovare accoglimento.
1. Il primo motivo è infondato. Le domande formulate muovono fondamentalmente dall'assunto in base al quale il già Pt_1 dipendente , sarebbe transitato, in virtù del trasferimento di CP_4 azienda menzionato, alla e pertanto l'anzianità di servizio del CP_3
9 ricorrente, con ogni conseguenza in odine agli istituti applicabili in dipendenza degli accordi sindacale intercorsi, dovrebbe essere ricondotta all'originaria assunzione presso con qualifica di co- CP_4 pilota, avvenuta nel 2002, tenendo quindi conto, ai fini del riconoscimento delle pretese attoree, della nomina a MA
del 29.3.2005, di quella superiore di MA del 1.6.2011 Per_2
e, infine, della qualifica di 1° comandane riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 1° giugno 2018.
2. Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere condivisa, in quanto, sulla base della documentazione in atti, il ricorrente non può ritersi trasferito ai sensi del 2112 c.c. alla per effetto della cessione del CP_3 ramo di azienda del 12.1.2011.
2.1. A tacer dal fatto che non è stata prodotta alcuna comunicazione relativa a tale trasferimento al ricorrente – che pure come gli altri lavoratori, se rientrante nella cessione, avrebbe dovuto esserne destinatario -, riguardando l'unica depositata “a campione” il dipendente , deve rilevarsi che, al momento della Tes_1 cessione, il ricorrente non poteva considerarsi in servizio presso
. CP_4
2.2. Secondo le allegazioni della stessa parte ricorrente (v. pag. 2 dell'atto introduttivo), il rapporto di lavoro con - società CP_4 appaltatrice della gestione operativa della flotta antincendio Canadair, allora di proprietà della Protezione Civile - era iniziato nel 2002, con la qualifica di co-pilota, in virtù di una serie di contratti a termine che hanno avuto la durata “nel 2002 per tre mesi;
nel 2003 e nel 2004 per
9 mesi;
nel 2005 per 5 mesi;
dal 2006 al 2010 sempre per quattro mesi da giugno a settembre”.
10 2.3. Ne consegue, dunque, che, alla fine del mese di settembre 2010, scadenza naturale dell'ultimo contratto a termine che non risulta rinnovato, il non era più in servizio presso la società e Pt_1 CP_4 pertanto il contratto di affitto di azienda intercorso tra e Pt_10 CP_3 del 12.1.2001 non poteva ricomprenderlo non essendo più in forze presso la società cedente.
3. In virtù dell'accordo menzionato (v. all.
2.1. SOREM) le OO.SS. intervenute, la e convengono, al punto 1, che “Per CP_4 CP_3 quanto concerne il trasferimento del personale addetto al ramo
d'azienda e al ramo d'azienda SAN s.r.l. vengono trasferiti CP_4 tutti i dipendenti attualmente in forza”; il successivo punto 2 prevede che “I rapporti di lavoro in essere con i dipendenti e CP_4 [...]
i quali firmano personalmente il presente verbale per CP_7 accettazione, all'esito dell'intervenuto affitto dei rami d'azienda CP_4
e SAN, saranno trasferiti direttamente, senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2112 e 2558 cod. civ., alla società
”. Al punto 3 le parti hanno concordato Parte_11 che il trasferimento avrebbe effetto dal 1.2.2011 per la durata di un anno, pari alla durata del contratto di affitto, ovvero estensione a tempo indeterminato all'esito del trasferimento a tiolo definitivo dei rami d'azienda.
3.1. In base a tale previsione, e sul presupposto che il abbia Pt_1 firmato par accettazione il verbale, il ricorrente sostiene di essere stato trasferito presso la cessionaria.
3.2. L'assunto risulta infondato, dovendosi interpretare l'accordo considerando le clausole pattizie nel loro complesso senza escludere le parti in cui è precisato che, per espressa previsione del contratto di affitto di azienda, si è obbligata nei confronti di CP_3 [...]
a provvedere al pagamento degli arretrati maturati a titolo Parte_12
11 di retribuzione e dei relativi contributi, per una somma complessiva massima di € 2.911.475,00, in favore dei dipendenti “Trasferiti CP_4
e dei dipendenti a tempo determinato e co.co.co. cessati che non vengono trasferiti”; a fronte di tale pagamento, i dipendenti SOREM trasferiti e “tutti i dipendenti cessati che sottoscrivono il presente dichiarano di non avere null'altro a pretendere nei confronti di
[...]
per qualsivoglia titolo derivante comunque Controparte_8 connesso al rapporto di lavoro intercorso e, in particolare ad ogni diritto, credito, pretesa relativa a retribuzioni, contributi sociali e previdenziali maturati fino al momento del trasferimento e non corrisposti, compensi in denaro o natura, indennità e rimborsi, pretesa dequalificazione professionale, pagamento di contributi sociali e previdenziali, imposte e tasse, eventuali danno di qualsivoglia natura ed ogni altro elemento anche se non espressamente menzionato”.
3.3. Se ne deduce allora che la sottoscrizione per accettazione dell'accordo da parte del – non trasferito a come detto, Pt_1 CP_3 non essendo in forze presso al momento della cessione – non CP_4 può che riferirsi alla regolamentazione di natura economica che le parti hanno voluto prevedere, sia per i trasferiti, quanto per i dipendenti a tempo determinato non trasferiti e tanto allo scopo di definire le pendenze retributive e di evitare che eventuali contenziosi derivanti da situazioni pregresse, aventi origine dal precedente rapporto contrattuale, potessero investire la società cessionaria.
3.4. Del resto, la conferma che l'originario ricorrente non fosse stato trasferito da a si trae dalla circostanza della stipulazione CP_4 CP_3 con la società appellata di un autonomo contratto di lavoro, part time verticale per 4 mesi su 12, dal 1.6., che non avrebbe avuto significato sottoscrivere qualora il fosse stato già in forze della società Pt_1 cessionaria.
12 3.5. Pertanto, legittimamente ha ricondotto l'anzianità di servizio CP_3 dal presso la società dal 1.6.2011, data di decorrenza del contratto a tempo indeterminato parziale con la società datato 24.5.2011 e sottoscritto per accettazione dal lavoratore il 26.5.2011, con la qualifica di “MA su CL 415”. Conseguentemente, il ricorrente ha acquisito del diritto alla qualifica di 1° MA come riconosciuta dalla società – seppure con comunicazione del 20.5.2019
– retroattivamente con la decorrenza esatta del 1.6.2018, ovvero trascorsi 7 anni nella qualifica di MA, come previsto dall'art. 30 CCL Inaer del 14.6.2014 invocato da parte ricorrente.
4. Neppure il secondo motivo è meritevole di accoglimento.
L'appellante, premesso di essere stato nominato MA Per_2
(grado iniziale) dal 27.3.2005, Comandate (grado intermedio) dal
1.6.2011 e 1° comandante (massimo grado della qualifica di comandante) dal 1.6.2018, con trasformazione del rapporto a tempo pieno dal 1.2.2018, lamenta che la società abbia aggirato l'obbligo imposto dal contratto di appalto di utilizzarlo a tempo pieno (non stagionale) retrocedendolo a MA ES che è impiegato stagionalmente, nonostante fosse già comandante non dal Per_2 giugno 2011 e 1° MA dal giugno 2018.
La sentenza di primo grado è censurata per aver ritenuto che, nell'attribuzione di gradi e qualifiche, e nella scelta di come utilizzare piloti e comandanti in base alle esigenze operative, la società possa godere della massima flessibilità operativa, anche in considerazione della concentrazione stagionale dell'attività antincendio boschivo
4.1. Come già detto, il ha stipulato con (ora ) un Pt_1 CP_3 CP_1 contratto a tempo indeterminato part time verticale 4 mesi su 12, con inquadramento di MA su CL415, decorrenza 1.6.2011 e mansioni indicate in “abilitazione operativa allo spegnimento di incendi e alla lotta AIB”.
13 Dal 1.2.2018 il contratto viene trasformato a tempo pieno, con le mansioni di MA ES, con la previsione che il ricorrente sarebbe stato impiegato, secondo quanto indicato dall'art. 27 contratto collettivo aziendale, per un minimo di 6 mesi come comandante e per i rimanenti mesi dell'anno come pilota.
Successivamente, con lettera 20.5.2019, è stata attribuita al ricorrente, retroattivamente, a far data dal 1.6.2018, la qualifica di
Primo MA sempre su aeromobile CL 415.
4.2. Non si ravvisano gli estremi della lamentata retrocessione, dal momento che si tratta sempre della qualifica di comandante – quella di
1° comandante derivante dall'anzianità conseguita – mentre restano invariata la possibilità di modulare l'utilizzo del personale navigante in dipendenza delle diverse variabili riconducibile alle differenti esigente operative.
L'art. 27 del CCL Inaer – applicato al personale navigante della società addetto al comando e al pilotaggio dei velivoli CL-415 adibiti al servizio antincendio boschivi e alla tutela ambientale – riguardante le qualifiche e i gradi, definisce comandante ES il pilota che abbia superato con esito positivo il corso di comando ed abbia accettato di espletate tele funzione ria dell'avvio del corso comando;
tale definizione rileva, per espressa previsione contrattuale, “solo ai fini amministrativi”, trattandosi di un Comandate che “per ragioni legate alle attività produttive stagionali dell'appalto con VV.FF., verrà impiegato per un minimo di sei mesi come Comandate e per i rimanenti mesi dell'anno come Pilota, pur mantenendo in ogni caso la qualifica di MA”.
4.3. Dunque, non sono rilevabili contrasti o incompatibilità tra la regolamentazione del rapporto di lavoro come individuata nel contratto collettivo le qualifiche attribuite e il rimando – quale clausola di CP_3 chiusura - al CCLA del 30.5.2007 e agli accorsi sindacali per CP_4 quanto non regolato dalla lettera di assunzione.
14 5. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto, rimanendo assorbite le ulteriori questioni afferenti alle differenze retributive.
6. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
7. Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto) sussistono in capo all'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido, al rimborso, in favore della società appellata, alle spese del grado che liquida in complessivi €. 3.600,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 14.1.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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